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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Presidente Dott. Marialuisa Crucitti
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Consigliere Dott. Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 265/2023 R.G.L. e vertente tra
Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Pirillo (pec: Email_1
-appellante-
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 (c.f.: C.F. 1
Domenica Scriva (pec: Email_2
-appellato-
nonché
Controparte_2 , in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato
,
e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Angela M.
Laganà
- appellato-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2022, Controparte_1 adiva il Giudice del Lavoro
e della Previdenza del Tribunale di Palmi, convenendo in giudizio l' CP_2 el' [...]
', al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09420219001989847/000, notificatagli il 15 dicembre 2021, deducendone l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n. 39420150002637924000, relativo al mancato pagamento di contributi dovuti in qualità di coltivatore diretto per gli anni 2008-2011, per un importo complessivo di euro
33.585,13.
L'istante assumeva di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito in questione, né quella di eventuali atti interruttivi anteriori all'intimazione impugnata, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale e, quindi, estinzione della pretesa contributiva.
Si costituivano in giudizio l' CP_2 e l' Parte_1 resistendo al ricorso.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e decisa con sentenza n.
1723/2022, con la quale il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito e condannando le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Parte_1 deducendoAvverso tale decisione proponeva appello l'
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il primo giudice non aveva applicato la normativa emergenziale introdotta in occasione dell'epidemia da Covid-19, che aveva disposto la sospensione delle attività di riscossione. Secondo l'appellante, tale sospensione determinava un corrispondente slittamento del termine prescrizionale, con conseguente tempestività e legittimità dell'intimazione di pagamento.
L'CP 3 concludeva pertanto per l'accoglimento del gravame e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano l' Controparte_4 ai motivi di gravame mentre CP 1 chiedevala conferma della impugnata sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025_.
Motivi della decisione
L'appello proposto dall' Parte_1 è fondato.
Il periodo rilevante ai fini della prescrizione risulta infatti inciso dalla normativa emergenziale emanata per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, la quale ha introdotto una generale sospensione delle attività di riscossione e, correlativamente, dei termini a esse connessi. In particolare, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così
statuisce: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,
sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) -
ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31
agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione. In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività
di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per recupero,
anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: ' occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del
2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da
COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12,
comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212". Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, deve ritenersi che il termine prescrizionale quinquennale compreso tra la data di notifica dell'avviso di addebito n.
39420150002637924000 (27 ottobre 2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15 dicembre 2021) non sia decorso.
La sospensione di 542 giorni determina infatti il differimento del termine finale della prescrizione, che, pertanto, deve considerarsi ancora pendente alla data della notifica dell'intimazione.
Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto dal sig. CP_1
Consegue la condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'
CP appello proposto da Parte_1 contro Controparte_1 e
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1723/2022, pubblicata in data 09.12.2022
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) In riforma dell' impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1 ;
Controparte_1 al pagamento, in favore dell' e dell' CP
2) DA
[...]
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in Parte_1
euro 4.636,5 oltre accessori come per legge per ciascuna parte, nonché delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.995,5 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott. Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Presidente Dott. Marialuisa Crucitti
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Consigliere Dott. Maria Carla Arena
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 265/2023 R.G.L. e vertente tra
Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Pirillo (pec: Email_1
-appellante-
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 (c.f.: C.F. 1
Domenica Scriva (pec: Email_2
-appellato-
nonché
Controparte_2 , in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato
,
e difeso dagli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Angelo Labrini, Dario Adornato, Angela M.
Laganà
- appellato-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2022, Controparte_1 adiva il Giudice del Lavoro
e della Previdenza del Tribunale di Palmi, convenendo in giudizio l' CP_2 el' [...]
', al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09420219001989847/000, notificatagli il 15 dicembre 2021, deducendone l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n. 39420150002637924000, relativo al mancato pagamento di contributi dovuti in qualità di coltivatore diretto per gli anni 2008-2011, per un importo complessivo di euro
33.585,13.
L'istante assumeva di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito in questione, né quella di eventuali atti interruttivi anteriori all'intimazione impugnata, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale e, quindi, estinzione della pretesa contributiva.
Si costituivano in giudizio l' CP_2 e l' Parte_1 resistendo al ricorso.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e decisa con sentenza n.
1723/2022, con la quale il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito e condannando le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite.
Parte_1 deducendoAvverso tale decisione proponeva appello l'
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il primo giudice non aveva applicato la normativa emergenziale introdotta in occasione dell'epidemia da Covid-19, che aveva disposto la sospensione delle attività di riscossione. Secondo l'appellante, tale sospensione determinava un corrispondente slittamento del termine prescrizionale, con conseguente tempestività e legittimità dell'intimazione di pagamento.
L'CP 3 concludeva pertanto per l'accoglimento del gravame e la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano l' Controparte_4 ai motivi di gravame mentre CP 1 chiedevala conferma della impugnata sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17.12.2025_.
Motivi della decisione
L'appello proposto dall' Parte_1 è fondato.
Il periodo rilevante ai fini della prescrizione risulta infatti inciso dalla normativa emergenziale emanata per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, la quale ha introdotto una generale sospensione delle attività di riscossione e, correlativamente, dei termini a esse connessi. In particolare, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così
statuisce: "I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione".
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,
sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) -
ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31
agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione. In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività
di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per recupero,
anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: ' occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del
2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da
COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12,
comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212". Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, deve ritenersi che il termine prescrizionale quinquennale compreso tra la data di notifica dell'avviso di addebito n.
39420150002637924000 (27 ottobre 2015) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (15 dicembre 2021) non sia decorso.
La sospensione di 542 giorni determina infatti il differimento del termine finale della prescrizione, che, pertanto, deve considerarsi ancora pendente alla data della notifica dell'intimazione.
Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto dal sig. CP_1
Consegue la condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'
CP appello proposto da Parte_1 contro Controparte_1 e
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1723/2022, pubblicata in data 09.12.2022
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) In riforma dell' impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1 ;
Controparte_1 al pagamento, in favore dell' e dell' CP
2) DA
[...]
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in Parte_1
euro 4.636,5 oltre accessori come per legge per ciascuna parte, nonché delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.995,5 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
3) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott. Marialuisa Crucitti