TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1540/2024
Il Giudice RO GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Pt_1 P.IVA_1
Avv.ti RUPERTO CLAUDIA/BRANDOLINI ALESSIA
( ) VIA EP AF 2 00040 C.F._1
MONTECOMPATRI;
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a CP_1 C.F._2
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BURAGLIA CINZIA/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo va revocato essendo esso stato emesso quando già era avvenuto il pagamento di capitale e interessi.
L'opposta chiede però la rivalutazione applicando l'art.429 c.p.c. e ritenendo che la prestazione del Fondo abbia natura retributiva. Cita a sostegno Cass. S.U. 13988/02. Tale orientamento è stato poi disatteso in plurime pronunce della cassazione, che hanno confermano la natura del rapporto previdenziale che corre tra lavoratore e Fondo di garanzia
(Cass.27917/05, Cass.16617/11, Cass.12971/14, Cass.20547/15,
Cass.16852/20, Cass.23533/21, Cass.29519/22). Gli interessi legali sono dunque dovuti – senza rivalutazione – dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (art.16, co.6 l. n.412/91).
L' ha erogato anche gli interessi legali e l'opposta non contesta che il Pt_1
pagamento effettuato dall' a titolo di interessi sia conforme all'art.16, Pt_1
co.6 l. n.412/91.
Dunque, nulla residua più a debito dell' Pt_1
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta, senza applicazione dell'art.96 c.p.c., essendo la difesa svolta senza colpa grave atteso il richiamo a Cass. SU 13988/02.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate all' in €21,50 per contributo unificato, €350 per Pt_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Pag. 2 di 3 Il Giudice
RO GN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1540/2024
Il Giudice RO GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Pt_1 P.IVA_1
Avv.ti RUPERTO CLAUDIA/BRANDOLINI ALESSIA
( ) VIA EP AF 2 00040 C.F._1
MONTECOMPATRI;
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a CP_1 C.F._2
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BURAGLIA CINZIA/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo va revocato essendo esso stato emesso quando già era avvenuto il pagamento di capitale e interessi.
L'opposta chiede però la rivalutazione applicando l'art.429 c.p.c. e ritenendo che la prestazione del Fondo abbia natura retributiva. Cita a sostegno Cass. S.U. 13988/02. Tale orientamento è stato poi disatteso in plurime pronunce della cassazione, che hanno confermano la natura del rapporto previdenziale che corre tra lavoratore e Fondo di garanzia
(Cass.27917/05, Cass.16617/11, Cass.12971/14, Cass.20547/15,
Cass.16852/20, Cass.23533/21, Cass.29519/22). Gli interessi legali sono dunque dovuti – senza rivalutazione – dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (art.16, co.6 l. n.412/91).
L' ha erogato anche gli interessi legali e l'opposta non contesta che il Pt_1
pagamento effettuato dall' a titolo di interessi sia conforme all'art.16, Pt_1
co.6 l. n.412/91.
Dunque, nulla residua più a debito dell' Pt_1
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta, senza applicazione dell'art.96 c.p.c., essendo la difesa svolta senza colpa grave atteso il richiamo a Cass. SU 13988/02.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate all' in €21,50 per contributo unificato, €350 per Pt_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Pag. 2 di 3 Il Giudice
RO GN
Pag. 3 di 3