TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2502/2025 r.g.v.g., promosso da nata PO RM (Bologna) il 13 agosto 1965 (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Facci del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leoni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 17 giugno 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 rilevato che e con ricorso depositato il 20 febbraio Parte_1 Parte_2
2025, hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate;
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 17 giugno 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero, con atto del 16 luglio 2025, è intervenuto senza nulla opporre;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 1° luglio 1990 a PO RM (Bologna) e che dalla loro unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi il 23 giugno 2003, nel procedimento di separazione consensuale definito con il decreto di omologa del
Tribunale di Bologna dell'8 luglio 2003;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni di divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta, confermate all'udienza del 17 giugno 2025, è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
2 “i Signori e al fine di dare compiuta definizione dei Parte_2 Parte_1
reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376
c.c., convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare:
Consenso ed oggetto
A tal fine il sig. cede e trasferisce alla sig.ra che accetta Parte_2 Parte_1
ed acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene piena proprietaria dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che ad esso compete, di porzione di fabbricato sito Comune di Alto Reno RM (BO), via F.lli Daldi e
Matteucci n. 65, costituito da appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra e primo, con annesse quali pertinenze, autorimessa al piano terra ed area cortiliva di proprietà esclusiva, il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 13, particella 593, sub 7, cat. A/7, cl. U, vani 7, superficie catastale totale 122 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 120 mq, rendita catastale € 885,72
(appartamento);
- foglio 13, particella 593, sub 6, cat. C/6, cl. 2, consistenza 22 mq, superficie catastale totale 22 mq, rendita € 136,34 (autorimessa);
- foglio 13, particella 593, sub 2, b.c.n.c. (area cortiliva);
In confine con: regioni Traversari Leonardo, , salvo altri. Persona_3
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come indicate nell'atto di provenienza di cui infra che viene integralmente richiamato.
Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto del notaio dott.ssa di Bologna in data 24 aprile 2002, Persona_4
rep. 2258, racc. 1594, registrato al Terzo Ufficio delle Entrate di Bologna il 7 maggio
2002, al n. 1657, trascritto a Bologna il 7 maggio 2002 al n° 20324 gen. e n° 13944 part..
3 La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, delle cui clausole, condizioni e limitazioni la sig.ra
[...]
si dichiara edotta. Parte_1
Garanzie
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione di domanda giudiziale avente ad oggetto divisione giudiziale, trascritta a Bologna in data
17.05.2010, reg. part. n. 13980, reg. gen. n. 23166 contro il sig. e a favore Parte_2
della sig.ra domanda giudiziale ben nota e conosciuta dalla parte Parte_1
cessionaria, signora La Sig.ra si impegna a Parte_1 Parte_1
chiedere a sua cura e spese la cancellazione della trascrizione di detta domanda giudiziale entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e a formalizzare il relativo annotamento presso gli uffici competenti e il Sig. si impegna a Parte_2
prestare acquiescenza ed a sottoscrivere la relativa istanza.
Dichiarazioni in ordine alla regolarità dei titoli edilizi
La parte cedente Sig. ai sensi e per gli effetti della vigente normativa Parte_2
urbanistica, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara:
4 * che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto, è stata realizzata in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di PO RM (oggi
Alto Reno RM (BO)) il giorno 22.12.2000 con n. 8167/00 prot. gen. in conformità alle prescrizioni in essa;
* che in data 14 marzo 2002 prot. n. 1067 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività;
* che in data 29/1/2003, prot. 432, è stato richiesto al Comune di PO RM il certificato di abitabilità-agibilità dell'edificio e la parte cessionaria ne prende atto;
* che successivamente negli immobili in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere soggette a licenze o concessioni e non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria e garantisce pertanto la piena e perfetta regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili trasferiti.
La Parte cedente garantisce inoltre la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni;
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera A) l'originale dell'attestato di prestazione energetica 09423-396030-2023 rilasciato in data 18/1/2023 dal geom.
, Tecnico abilitato, e valido fino al 18.01.2033. Controparte_1
La Parte cessionaria sig.ra dichiara di avere ricevuto le informazioni Parte_1
e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile e la parte cedente dichiara cha alla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza.
Conformità catastale
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto protocollo n. 112571 del 17/4/2002 (sia per l'appartamento
5 particella 593 sub 7, sia per l'autorimessa particella 593 sub 6), allegate sub B), alle quali essi fanno riferimento.
La parte cedente, sig. attuale intestataria dei diritti immobiliari oggetto Parte_2
del trasferimento, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria, sig.ra conferma la dichiarazione di Parte_1
conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente.
La parte cedente dichiara inoltre che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Valore
I signori e per quanto occorrer possa, dichiarano che il Parte_2 Parte_1
valore della quota ceduta è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00);
Assenza di mediazione e corrispettivo
I sottoscritti signori e consapevoli delle responsabilità Parte_2 Parte_1
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore;
- per il trasferimento immobiliare de quo non è non è stata versata alcuna somma non essendo previsto alcun pagamento di corrispettivo in denaro;
- che il trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi;
Rinuncia ad ipoteca legale
La Parte cedente sig. rinuncia all'ipoteca legale;
Parte_2
Effetti
Gli effetti attivi e passivi, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Dichiarazioni fiscali
6 I sig.ri e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del predetto trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al
Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata in data 9 giugno 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1° luglio 1990
a PO RM (Bologna) da nata PO RM (Bologna) il 13 Parte_1
agosto 1965 e nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PO RM (Bologna) al n. 14, parte 2, serie A, anno 1990;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PO RM (Bologna) di procedere all'annotazione della sentenza;
7 C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “i Signori e al fine di dare compiuta definizione Parte_2 Parte_1
dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376
c.c, convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare:
A tal fine il sig. cede e trasferisce alla sig.ra che accetta Parte_2 Parte_1
ed acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene piena proprietaria dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che ad esso compete, di porzione di fabbricato sito Comune di Alto Reno RM (BO), via F.lli
Daldi e Matteucci n. 65, costituito da appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra e primo, con annesse quali pertinenze, autorimessa al piano terra ed area cortiliva di proprietà esclusiva, il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune:
- foglio 13, particella 593, sub 7, cat. A/7, cl. U, vani 7, superficie catastale totale 122 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 120 mq, rendita catastale € 885,72
(appartamento);
- foglio 13, particella 593, sub 6, cat. C/6, cl. 2, consistenza 22 mq, superficie catastale totale 22 mq, rendita € 136,34 (autorimessa);
- foglio 13, particella 593, sub 2, b.c.n.c. (area cortiliva);
In confine con: regioni Traversari Leonardo, , salvo altri. Persona_3
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come indicate nell'atto di provenienza”. “I signori e per quanto occorrer possa, Parte_2 Parte_1
dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00)”
e che “per il trasferimento immobiliare de quo non è non è stata versata alcuna somma non essendo previsto alcun pagamento di corrispettivo in denaro”. “La Parte cedente sig. rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi, per ogni Parte_2
conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di
8 divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del
17 giugno 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
2. “i sig.ri e dichiarano che in relazione ai rapporti Parte_2 Parte_1
economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato presente provvedimento, nulla avranno a pretendere l'un l'altro”;
3. “le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste al 50% di ciascuna parte per quanto riguarda il compenso dell' per la trascrizione del CP_2
trasferimento immobiliare le spese sono a carico di entrambe le parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 29 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
9
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2502/2025 r.g.v.g., promosso da nata PO RM (Bologna) il 13 agosto 1965 (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Facci del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Leoni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 17 giugno 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 rilevato che e con ricorso depositato il 20 febbraio Parte_1 Parte_2
2025, hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate;
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 17 giugno 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero, con atto del 16 luglio 2025, è intervenuto senza nulla opporre;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 1° luglio 1990 a PO RM (Bologna) e che dalla loro unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1 Per_2
ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi il 23 giugno 2003, nel procedimento di separazione consensuale definito con il decreto di omologa del
Tribunale di Bologna dell'8 luglio 2003;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni di divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta, confermate all'udienza del 17 giugno 2025, è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
2 “i Signori e al fine di dare compiuta definizione dei Parte_2 Parte_1
reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376
c.c., convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare:
Consenso ed oggetto
A tal fine il sig. cede e trasferisce alla sig.ra che accetta Parte_2 Parte_1
ed acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene piena proprietaria dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che ad esso compete, di porzione di fabbricato sito Comune di Alto Reno RM (BO), via F.lli Daldi e
Matteucci n. 65, costituito da appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra e primo, con annesse quali pertinenze, autorimessa al piano terra ed area cortiliva di proprietà esclusiva, il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune:
- foglio 13, particella 593, sub 7, cat. A/7, cl. U, vani 7, superficie catastale totale 122 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 120 mq, rendita catastale € 885,72
(appartamento);
- foglio 13, particella 593, sub 6, cat. C/6, cl. 2, consistenza 22 mq, superficie catastale totale 22 mq, rendita € 136,34 (autorimessa);
- foglio 13, particella 593, sub 2, b.c.n.c. (area cortiliva);
In confine con: regioni Traversari Leonardo, , salvo altri. Persona_3
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come indicate nell'atto di provenienza di cui infra che viene integralmente richiamato.
Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto del notaio dott.ssa di Bologna in data 24 aprile 2002, Persona_4
rep. 2258, racc. 1594, registrato al Terzo Ufficio delle Entrate di Bologna il 7 maggio
2002, al n. 1657, trascritto a Bologna il 7 maggio 2002 al n° 20324 gen. e n° 13944 part..
3 La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, delle cui clausole, condizioni e limitazioni la sig.ra
[...]
si dichiara edotta. Parte_1
Garanzie
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione di domanda giudiziale avente ad oggetto divisione giudiziale, trascritta a Bologna in data
17.05.2010, reg. part. n. 13980, reg. gen. n. 23166 contro il sig. e a favore Parte_2
della sig.ra domanda giudiziale ben nota e conosciuta dalla parte Parte_1
cessionaria, signora La Sig.ra si impegna a Parte_1 Parte_1
chiedere a sua cura e spese la cancellazione della trascrizione di detta domanda giudiziale entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e a formalizzare il relativo annotamento presso gli uffici competenti e il Sig. si impegna a Parte_2
prestare acquiescenza ed a sottoscrivere la relativa istanza.
Dichiarazioni in ordine alla regolarità dei titoli edilizi
La parte cedente Sig. ai sensi e per gli effetti della vigente normativa Parte_2
urbanistica, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara:
4 * che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto, è stata realizzata in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di PO RM (oggi
Alto Reno RM (BO)) il giorno 22.12.2000 con n. 8167/00 prot. gen. in conformità alle prescrizioni in essa;
* che in data 14 marzo 2002 prot. n. 1067 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività;
* che in data 29/1/2003, prot. 432, è stato richiesto al Comune di PO RM il certificato di abitabilità-agibilità dell'edificio e la parte cessionaria ne prende atto;
* che successivamente negli immobili in oggetto non sono state eseguite ulteriori opere soggette a licenze o concessioni e non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria e garantisce pertanto la piena e perfetta regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili trasferiti.
La Parte cedente garantisce inoltre la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni;
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera A) l'originale dell'attestato di prestazione energetica 09423-396030-2023 rilasciato in data 18/1/2023 dal geom.
, Tecnico abilitato, e valido fino al 18.01.2033. Controparte_1
La Parte cessionaria sig.ra dichiara di avere ricevuto le informazioni Parte_1
e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile e la parte cedente dichiara cha alla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza.
Conformità catastale
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto protocollo n. 112571 del 17/4/2002 (sia per l'appartamento
5 particella 593 sub 7, sia per l'autorimessa particella 593 sub 6), allegate sub B), alle quali essi fanno riferimento.
La parte cedente, sig. attuale intestataria dei diritti immobiliari oggetto Parte_2
del trasferimento, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria, sig.ra conferma la dichiarazione di Parte_1
conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente.
La parte cedente dichiara inoltre che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Valore
I signori e per quanto occorrer possa, dichiarano che il Parte_2 Parte_1
valore della quota ceduta è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00);
Assenza di mediazione e corrispettivo
I sottoscritti signori e consapevoli delle responsabilità Parte_2 Parte_1
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore;
- per il trasferimento immobiliare de quo non è non è stata versata alcuna somma non essendo previsto alcun pagamento di corrispettivo in denaro;
- che il trasferimento avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche dei coniugi;
Rinuncia ad ipoteca legale
La Parte cedente sig. rinuncia all'ipoteca legale;
Parte_2
Effetti
Gli effetti attivi e passivi, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Dichiarazioni fiscali
6 I sig.ri e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_2 Parte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del predetto trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al
Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata in data 9 giugno 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 1° luglio 1990
a PO RM (Bologna) da nata PO RM (Bologna) il 13 Parte_1
agosto 1965 e nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PO RM (Bologna) al n. 14, parte 2, serie A, anno 1990;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PO RM (Bologna) di procedere all'annotazione della sentenza;
7 C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “i Signori e al fine di dare compiuta definizione Parte_2 Parte_1
dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376
c.c, convengono di effettuate il seguente trasferimento immobiliare:
A tal fine il sig. cede e trasferisce alla sig.ra che accetta Parte_2 Parte_1
ed acquista, e che essendo già titolare della restante quota di un mezzo diviene piena proprietaria dell'intero, la proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), che ad esso compete, di porzione di fabbricato sito Comune di Alto Reno RM (BO), via F.lli
Daldi e Matteucci n. 65, costituito da appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra e primo, con annesse quali pertinenze, autorimessa al piano terra ed area cortiliva di proprietà esclusiva, il tutto così distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune:
- foglio 13, particella 593, sub 7, cat. A/7, cl. U, vani 7, superficie catastale totale 122 mq, superficie catastale totale escluse aree scoperte 120 mq, rendita catastale € 885,72
(appartamento);
- foglio 13, particella 593, sub 6, cat. C/6, cl. 2, consistenza 22 mq, superficie catastale totale 22 mq, rendita € 136,34 (autorimessa);
- foglio 13, particella 593, sub 2, b.c.n.c. (area cortiliva);
In confine con: regioni Traversari Leonardo, , salvo altri. Persona_3
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione e come indicate nell'atto di provenienza”. “I signori e per quanto occorrer possa, Parte_2 Parte_1
dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00)”
e che “per il trasferimento immobiliare de quo non è non è stata versata alcuna somma non essendo previsto alcun pagamento di corrispettivo in denaro”. “La Parte cedente sig. rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi, per ogni Parte_2
conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di
8 divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del
17 giugno 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
2. “i sig.ri e dichiarano che in relazione ai rapporti Parte_2 Parte_1
economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato presente provvedimento, nulla avranno a pretendere l'un l'altro”;
3. “le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste al 50% di ciascuna parte per quanto riguarda il compenso dell' per la trascrizione del CP_2
trasferimento immobiliare le spese sono a carico di entrambe le parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 29 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
9