Inammissibile
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/05/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04189/2025REG.PROV.COLL.
N. 02656/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2656 del 2023, proposto dal Comune di Minturno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Corona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IO NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Saurini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 1008/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IO NZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Francesco Pecora in sostituzione dell'avvocato Pietro Corona, l’avvocato Massimo Saurini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, odierno appellato, ha agito dinanzi al TAR del Lazio, sezione staccata di Latina:
(i) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento del verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione dei lavori edilizi abusivi datato 7 giugno 2021 e della dichiarazione di acquisizione di opera abusiva e relativa area di sedime di cui alla determinazione dirigenziale n. 21926 del 14 giugno 2021;
(ii) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: per l’accertamento del diritto a conseguire il condono edilizio ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4;
(iii) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: per l’annullamento del diniego di condono edilizio.
2.- Con la sentenza impugnata, il TAR ha annullato il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi datato 7 giugno 2021 e la dichiarazione di acquisizione di opera abusiva e relativa area di sedime di cui alla determinazione dirigenziale datata 14 giugno 2021 (oggetto di ricorso introduttivo), nonché il diniego di condono (oggetto dei secondi motivi aggiunti, e ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, tuttavia compensando le spese del giudizio.
Più in particolare, con riferimento agli atti di cui all’impugnativa principale, il TAR rilevava che l’area di sedime acquisita dal Comune rappresentava il solaio di copertura del piano interrato del capannone, oggetto di domanda di condono edilizio non ancora definita, e che sussisteva contraddittorietà tra il verbale di accertamento dell’inottemperanza e il provvedimento di acquisizione sotto il profilo del mancato rispetto delle distanze, stante l’avvenuta demolizione del muro di sottoscarpa.
Con riferimento agli atti impugnati coi motivi aggiunti, invece, il TAR annullava il diniego di condono sul rilievo che le particelle nn. 1151 e 1152 non erano state oggetto di acquisizione quale area di sedime e che risultavano documentalmente estranee all’edificazione della struttura del capannone, atteso che il muro, realizzato su dette particelle, era stato da tempo abbattuto.
3.- L’appello ha dedotto, con un unico complesso motivo, che la sentenza sarebbe inficiata da nullità per violazione di legge ed eccesso di potere, oltre che per difetto di motivazione e contraddittorietà.
Più in particolare, la sentenza avrebbe errato nell’annullare l’ordinanza di acquisizione di opera abusiva e relativa area di sedime di cui alla determina dirigenziale del 14 giugno 2021 in quanto l’ordinanza di sospensione dei lavori e demolizione del capannone aperto e dei muri di sottoscarpa era stata solo temporaneamente sospesa in via cautelare, ma poi aveva ricominciato a produrre effetti.
Inoltre, avrebbe errato a ritenere provato che il muro di contenimento o sottoscarpa e recinzione erano stati da tempo già demoliti da parte di terzi.
Così come pure la sentenza avrebbe errato a ritenere irrilevante la dimostrazione della proprietà da parte del ricorrente sulle particelle 1151 e 1152.
Il TAR avrebbe anche errato nell’affermare che la dichiarazione di difetto di giurisdizione nell’azione possessoria conclusasi innanzi al giudice ordinario non inficia la situazione effettiva dello stato dei luoghi.
Inoltre, in via istruttoria, il Comune appellante ha depositato una perizia di parte volta ad accertare l’effettivo stato dei luoghi.
4.- Ha resistito l’appellato instando per la declaratoria di inammissibilità della nuova produzione documentale e per il rigetto dell’appello.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive attraverso il deposito di memorie integrative e memorie di replica.
6.- Alla udienza pubblica dell’8 aprile 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
7.- La perizia depositata dal Comune appellante in data 24 febbraio 2025 è inammissibile in quanto incontra il divieto previsto dall’art. 104, comma 2, c.p.a., non essendo ammessi nuovi mezzi di prova e non potendo essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Sotto il primo profilo, la perizia non è indispensabile ai fini del decidere, potendo la causa essere decisa allo stato degli atti versati al giudizio di primo grado.
Con riferimento al secondo profilo, invece, non si è raggiunta la prova della scusabilità della mancata produzione in giudizio o della sua non imputabilità alla parte, posto che la perizia non rappresenta una prova in senso stretto, bensì un mezzo di ricerca della prova, che il Comune ben avrebbe potuto disporre fin dal primo grado.
8.- Per il resto, l’appello è in parte inammissibile e in parte fondato.
9.- Inammissibile, in particolare, è la prima censura con cui si assume la erroneità della sentenza nella parte in cui annulla l’ordinanza di acquisizione di opera abusiva e relativa area di sedime, in quanto la stessa coglie solo un aspetto della questione, ossia la riviviscenza degli effetti derivanti dal presupposto ordine di demolizione delle opere abusive solo temporaneamente sospesa in sede cautelare nell’ambito di un giudizio poi in effetti estintosi, ma non si estende fino a censurare l’ulteriore motivazione posta a sostegno dell’annullamento dell’atto, ovverossia la condizione ostativa rappresentata dall’avere la parte privata presentato una domanda di condono edilizio.
Deve quindi concludersi che il motivo è inammissibile in quanto, ove pure fosse fondato, non sarebbe da solo sufficiente a far caducare il capo di sentenza in cui si è statuito: “ Ebbene, riguardo al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che il Comune ha dato luogo, dopo quasi venti anni, a un’ordinanza di acquisizione in pendenza di domanda di “condono”, ma in tal caso vale la conclusione giurisprudenziale secondo la quale, in pendenza di domande di condono, l'Amministrazione non può adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria (TAR Lazio, Sez. II, 9.2.18, n. 1581). È vero che la precedente ordinanza di demolizione non risultava annullata in virtù della dichiarazione di perenzione del ricorso avverso la stessa, ma il Comune non poteva non valutare l’inefficacia della medesima una volta presentata la domanda di condono (per tutte: Cons. Stato, Sez. VI, 3.3.20, n. 1540 e TAR Lombardia, Mi, Sez. II, 12.11.19, n. 2381) ”.
10.- Fondate, invece, sono tutte le restanti censure.
In particolare, con riferimento al secondo motivo, è corretto sostenere che il ricorrente non ha dimostrato che il muro di contenimento (sottoscarpa) e la recinzione sarebbero stati già da tempo demoliti da parte di terzi. Dagli atti di causa risulta piuttosto che il predetto muro è stato abbattuto solo in piccola parte, e precisamente per la lunghezza di dieci metri a fronte della maggiore estensione di 41 metri.
Anche con riferimento al terzo motivo di appello è mancata la dimostrazione, da parte del ricorrente, di essere proprietario delle particelle nn. 1151 e 1152, che risultano invece di fatto inglobate all’interno delle particelle 1551 e 1555, che erano di proprietà, dapprima, dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero di Gaeta e, successivamente, sono divenute di proprietà dello stesso Comune di Minturno.
A fronte di tali omissioni e imprecisioni nella domanda di condono edilizio, va dunque ritenuta la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale, che non era oggettivamente nelle condizioni di potere definire la pratica di condono in senso favorevole all’interessato.
Fondato, infine, è anche il quarto motivo, perché anche in questo grava sull’istante l’onere di provare la sussistenza del titolo di proprietà di cui lo stesso si assume titolare, anche ricorrendo agli alternativi rimedi approntati dall’ordinamento (ad esempio, l’usucapione, ove non si disponga di un titolo formale).
Di contro, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente a ché sia l’amministrazione comunale ad attivarsi, in suo soccorso, al fine di dimostrare la proprietà e la intestazione formale dei beni.
Nello specifico caso, inoltre, un tale onere nemmeno potrebbe pretendersi dall’amministrazione comunale, anche per l’ulteriore ragione che, così facendo, le si imporrebbe di venire contra factum proprium , posto che la stessa si è affermata proprietaria delle particelle in questione.
11.- In definitiva, l’appello va dichiarato in parte inammissibile e in parte fondato.
Di conseguenza, passa in giudicato il capo di sentenza che, nell’accogliere il ricorso introduttivo, ha annullato il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi datato 7 giugno 2021 e la dichiarazione di acquisizione di opera abusiva e relativa area di sedime di cui alla determinazione dirigenziale datata 14 giugno 2021.
Al contrario, in riforma della impugnata sentenza, vengono respinti i primi e i secondi motivi aggiunti concernenti, rispettivamente, la domanda di accertamento del diritto del ricorrente a conseguire il condono edilizio ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, e l’annullamento del diniego di condono infine adottato.
12.- Attesa la reciproca soccombenza, le spese del doppio grado sono compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
dichiara inammissibile il primo motivo di appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui, nell’accogliere il ricorso introduttivo, ha annullato il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi datato 7 giugno 2021 e la dichiarazione di acquisizione di opera abusiva e relativa area di sedime di cui alla determinazione dirigenziale datata 14 giugno 2021;
in accoglimento dei restanti motivi di appello, riforma la sentenza impugnata e per l’effetto respinge i primi e i secondi motivi aggiunti;
compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO