Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 38854/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/11/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
C.F._1Cod. Fisc. residente in [...]31 20081 ABBIATEGRASSO IT con l'Avv. VERRILLI LIVIA
ATTORE nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]18 BAREGGIO
CONVENUTO CONTIMACE
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.12.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 10/08/2000 e trascritto
Registro dello stato civile di Isola del Gran Sasso d'Italia al n. 28 P. II S.A. anno 2000, nel registro di Stato civile di San Giovanni Testino al n. 28 p. II serie B anno 2000 e nel registro di Stato civile di
Colonnella al n. 8 parte II serie B anno 2000 (doc. 2).
a. La casa coniugale sita in Abbiategrasso (MI), di proprietà della signora Pt_1 sia assegnata alla و
b. ER, ormai maggiorenne, concorderà direttamente con il padre il tempo e le modalità con cui lo frequenterà. Identica gestione per le ferie estive.
Eventuali cambi di residenza o domicilio di ciascun coniuge dovranno essere comunicati all'altro con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'effettivo trasferimento.
d. Il signor CP_1 sia obbligato a contribuire al mantenimento di ER con il versamento di €
500,000 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, senza apposita richiesta e da versarsi a mezzo bonifico bancario.
Le spese straordinarie vengano gestite secondo le linee guida del Tribunale di Milano che di seguito si trascrivono ma si precisa fin d'ora che il sig. _1 obbligato a pagare il 50% delle spese scolastiche di ER di iscrizione al Politecnico di Milano
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
-
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
-
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese lespese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA (AP) il 10/08/2000 (anno 2000 atto n. 28 parte II serie A);
,Dal matrimonio è nata in [...] il [...] ER maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
I sono comparsi all'udienza ex art 708 c.p.c. in data 13.1.2021 e di sono separati con sentenza n.
198/2022 del 14.2.2022 emessa dal Tribunale di PAVIA
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/11/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio, di confermare l'assegnazione della casa coniugale alle medesima, convivente con la figlia ER, e determinare in
€ 500,00 mensili l'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a versarle a titolo di contributo per il mantenimento di ER oltre al 50% delle spese di cui alle linee guida del tribunale e di Milano
PIETRO CENSORII a cui il ricorso e il decreto risultano ritualmente notificati, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace
La ricorrente veniva sentita all'udienza del 11.3.2025 dal GOT e successivamente compariva avanti al Giudice delegato per l'udienza ex art. 473bis. 22 c.p.c. del 29.4.2025 nella quale, confermando le dichiarazioni già rese nella precedente udienza, insisteva nella proprie richieste. Il giudice delegato, elevato ad € 500,00 mensili l'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a corrispondere per il mantenimento della figlia ER oltre 50% delle spese extra assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte da appello di Milano( somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- prima rivalutazione novembre 2025-), invitava la parte ricorrente a discutere oralmente la causa e rinviava per la discussione all'udienza del 22.5.2025 udienza che sostituiva con il depositi di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Ritualmente depositate le note di trattazione scritta in data 22.5.2025, con ordinanza resa in pari data il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed infatti è decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: autorizzati a vivere separati all'udienza Presidenziale avanti al
Tribunale di Pavia ex art. 708 c.p.c. in data 13.1.2021 gli stessi si sono poi separati con sentenza n.
198/2022 del 14.2.2022 emessa dal Tribunale di PAVIA- passata in giudicato ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 05/11/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla separazione e dalla mancata costituzione del convenuto nel presente giudizio che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento della prole
Ritiene il Collegio di dover nella presente sede confermare integralmente i provvedimenti già emessi in via temporanea dal giudice delegato.
ER, figlia delle parti, studentessa universitaria, vive con la madre e non è economicamente autosufficiente. Anche in ragione dell'età della ragazza e del tempo trascorso dalla separazione debbono ritenersi accresciute le sue esigenze di vita e di mantenimento.
Conseguentemente, ferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1 con la quale Parte_2 vive, il Collegio stima congruo ed adeguato elevare ad € 500,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrete per il mantenimento di
ER a far data dalla domanda ( novembre 2025) importo rivalutabile annualmente secondo indici oltre al 50% dele spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Milano. Detto importo appare invero adeguato sia in relazione alle mutate ed accresciute esigenze di vita di Per 1 sia in ragione della capacità economico contributo dei suoi genitori tenuti entrambi a concorrere proporzionalmente al suoi mantenimento. L'assegno, pur in essenza di informazioni reddituali aggiornate del convenuto, appare peraltro sostenibile svolgendo il sig. CP_1 , quale libero professionista, regolare attività lavorativa: peraltro risulta che l'assegno determinato in sede di separazione non sia mai stato rivalutato : l'importo qui previsto corrisponde, quindi, alla somma aggiornata dovuta per il mantenimento di ER
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio, considerata la necessarietà del procedimento e la mancata costituzione del convenuto, le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
38854 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra [...]
e Controparte_1 a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (AP) il Parte_1
10/08/2000, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ISOLA DEL
GRAN SASSO D'ITALIA (AP) anno 2000, atto n, 28 P. II S.A;
,2. Assegna la casa coniugale sita in Abbiategrasso (MI), di proprietà della signora Pt_1 sia assegnata alla stessa, con tutti gli arredi in essa contenuti.
3. Dispone che Controparte 1 versi a Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento di ER a far data dalla domanda ( novembre2024) la somma di € 500,000 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ( prima rivalutazione novembre 2025), a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del
Tribunale di Milano che di seguito si trascrivono e in particolare delle spese scolastiche di
Per 1 di iscrizione al Politecnico di Milano
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
-
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese lespese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA (AP), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché alla trasmissione all'ufficiale dello di Stato civile di San Giovanni Testino e a quello di Colonnella ove il matrimonio è parimenti trascritto
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai