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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16989/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitrice Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità sulla minore (c.f. ) parte Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 21 novembre 2024
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore Parte_1 Per_1
, ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 2022/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle osservazioni formulate dal
1 proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate, nonché l'allegato n. 6 per le osservazioni del c.t.p.).
L' costituitosi con memoria del 1° dicembre 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria). Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.). Secondo questo giudice, infatti, le osservazioni del c.t.p. non meritano di essere condivise perché, posto che la valutazione ex art. 3 della L. 104/1992 non si basa sul d.m. del 5 febbraio 1992, la valutazione della necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione del soggetto è stata correttamente eseguita dal ctu con l'ausilio delle protesi, visto che l'utilizzo di tale strumento è potenzialmente idoneo ad influenzare positivamente la riduzione dell'autonomia personale, così come concretamente accertato nel caso di specie (cfr. relazione: “Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti si rileva che la minore sin dall'età di circa tre anni ha mantenuto una soglia uditiva stabile, seppure deficitaria (in caduta sui toni acuti), per cui dal 2015 è stata effettuata la protesizzazione binaurale con beneficio. Nel 2016 le performances comunicative venivano definite “adeguate” grazie al dispositivo wireless di trasmissione del suono in dotazione che migliorava ed ancor oggi migliora la qualità della percezione della voce in ambiente rumoroso (come a scuola o in autobus). Peraltro, la minore ha effettuato trattamento logopedico con beneficio riferito fino al 2023. Sul piano socio-relazionale viene riferito un buon inserimento nel contesto scolastico, un buon rendimento nello studio, una normale socialità con i coetanei e la pratica di sport (vela e nuoto). Nel corso delle operazioni peritali la minore si mostra ben collaborante, mostrandosi vigile, attenta alle domande, alle quali risponde prontamente con linguaggio normofluente, mostrando buona capacità di percezione della voce alla distanza di conversazione di circa 1,5 m grazie all'uso di protesi binaurali collegate al sistema wireless Roger. Inoltre, la minore effettua correttamente i cambiamenti posturali e le manovre semeiologiche richieste dallo scrivente mostrando una buona coordinazione neuromotoria. Alla luce di quanto obiettivato e della disamina della documentazione sanitaria in atti, si ritiene che non permangano i requisiti sanitari per la concessione dell'handicap grave, non evidenziandosi nel caso in esame una situazione di compromissione dell'autonomia personale, rapportata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale “permanente, continuativo e globale” nella sfera
2 individuale e di relazione, ambiti dove viene mantenuto un buon grado di autonomia funzionale in rapporto all'età”). D'altra parte, va considerato come l'utilizzo delle protesi non sia sempre possibile od efficace, cosicché appare del tutto scorretto equiparare, sotto il profilo dell'autonomia del soggetto, situazioni potenzialmente molto differenti tra loro. Ciò detto, risulta del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto, escludendosi, altresì, la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la minore Per_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
[...]
104/1992.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono poste integralmente a carico di . Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore non ha i Persona_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; condanna nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla minore , al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida Persona_1 CP_1
in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO MO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16989/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitrice Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità sulla minore (c.f. ) parte Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 21 novembre 2024
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore Parte_1 Per_1
, ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 2022/2024
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle osservazioni formulate dal
1 proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni del c.t.u. (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate, nonché l'allegato n. 6 per le osservazioni del c.t.p.).
L' costituitosi con memoria del 1° dicembre 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria). Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.). Secondo questo giudice, infatti, le osservazioni del c.t.p. non meritano di essere condivise perché, posto che la valutazione ex art. 3 della L. 104/1992 non si basa sul d.m. del 5 febbraio 1992, la valutazione della necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione del soggetto è stata correttamente eseguita dal ctu con l'ausilio delle protesi, visto che l'utilizzo di tale strumento è potenzialmente idoneo ad influenzare positivamente la riduzione dell'autonomia personale, così come concretamente accertato nel caso di specie (cfr. relazione: “Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti si rileva che la minore sin dall'età di circa tre anni ha mantenuto una soglia uditiva stabile, seppure deficitaria (in caduta sui toni acuti), per cui dal 2015 è stata effettuata la protesizzazione binaurale con beneficio. Nel 2016 le performances comunicative venivano definite “adeguate” grazie al dispositivo wireless di trasmissione del suono in dotazione che migliorava ed ancor oggi migliora la qualità della percezione della voce in ambiente rumoroso (come a scuola o in autobus). Peraltro, la minore ha effettuato trattamento logopedico con beneficio riferito fino al 2023. Sul piano socio-relazionale viene riferito un buon inserimento nel contesto scolastico, un buon rendimento nello studio, una normale socialità con i coetanei e la pratica di sport (vela e nuoto). Nel corso delle operazioni peritali la minore si mostra ben collaborante, mostrandosi vigile, attenta alle domande, alle quali risponde prontamente con linguaggio normofluente, mostrando buona capacità di percezione della voce alla distanza di conversazione di circa 1,5 m grazie all'uso di protesi binaurali collegate al sistema wireless Roger. Inoltre, la minore effettua correttamente i cambiamenti posturali e le manovre semeiologiche richieste dallo scrivente mostrando una buona coordinazione neuromotoria. Alla luce di quanto obiettivato e della disamina della documentazione sanitaria in atti, si ritiene che non permangano i requisiti sanitari per la concessione dell'handicap grave, non evidenziandosi nel caso in esame una situazione di compromissione dell'autonomia personale, rapportata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale “permanente, continuativo e globale” nella sfera
2 individuale e di relazione, ambiti dove viene mantenuto un buon grado di autonomia funzionale in rapporto all'età”). D'altra parte, va considerato come l'utilizzo delle protesi non sia sempre possibile od efficace, cosicché appare del tutto scorretto equiparare, sotto il profilo dell'autonomia del soggetto, situazioni potenzialmente molto differenti tra loro. Ciò detto, risulta del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto, escludendosi, altresì, la sussistenza di gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
Pertanto, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la minore Per_1
non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
[...]
104/1992.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono poste integralmente a carico di . Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore non ha i Persona_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; condanna nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla minore , al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida Persona_1 CP_1
in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO MO
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