Ordinanza presidenziale 24 marzo 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 25/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
del decreto n. 416 del 19.9.2022, notificato in data 22.9.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – Servizio speciali benefici, pronunciandosi in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1638/2022, ha rigettato nuovamente la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, negando la riconducibilità della infermità “esiti di orchifunicolectomia dx per seminoma” alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ovvero a particolari fattori di rischio; e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, ivi espressamente compresi il parere n. 82726/2022 (Posizione n. -OMISSIS-) reso nell''adunanza n. 2991 del 14.7.2022 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente.
e per l’accertamento e la declaratoria
del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi dell''art. 1, commi 563 e 564 della Legge 23.12.2005 nr. 266 e di quelli cui all''art. 1079, co. 1 del D.P.R. n. 90/2010, in relazione all'infermità suindicata, nella misura corrispondente a un''invalidità complessiva pari al 52%, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza delle patologie fino a quella dell'effettivo soddisfo e con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente i relativi benefici economici, oltre agli accessori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Tenente Colonello -OMISSIS-ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del Decreto n. 416 del 19.09.2022, notificato in data 22.09.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – Servizio Speciali Benefici, pronunciandosi in esecuzione della sentenza n. 1638/2022, ha rigettato nuovamente la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la riconducibilità alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ovvero a particolari fattori di rischio presentata dal ricorrente per l’infermità “ Esiti di orchifunicolectomia dx per seminoma” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi indicati in epigrafe e per l’accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564 della Legge 23.12.2005 nr. 266 e di quelli di cui all'art. 1079, co. 1 del D.P.R. n. 90/2010.
2. Espone parte ricorrente di essere un Tenente Colonnello -OMISSIS-, attualmente in servizio presso -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” in Cagliari.
3. Rappresenta di aver partecipato alla missione internazionale di pace nei territori del Kosovo dal 12.09.1999 al 21.12.1999 con incarico di “ -OMISSIS- ” nell’ambito dell’impiego della Brigata Multinazionale Ovest nella missione “ Joint Guardian ” e di essere stato sottoposto, al suo rientro dalla missione in teatro operativo, a seguito di diagnosi di “ Neoplasia testicolare dx ”, ad intervento di “ orchifunelectomia dx per neoformazione di natura da determinare ”.
4. In relazione all’infermità suddetta, nell’aprile del 2000 il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio evidenziando come la stessa fosse da mettere in relazione alle disagiate condizioni ambientali e di stress psico-fisico nelle quali aveva dovuto operare durante il periodo di missione all’estero in territori dove era stato fatto largo utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e di ordigni bellici pensati.
5. Nell’ottobre del 2009 l’Ufficiale presentava, sempre con riferimento alle infermità suddette, domanda di riconoscimento dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, previsti dal D.P.R. 37/2009 (e successivamente dal D.P.R. 90/2010 ed oggi dal D.P.R. n. 40/2012).
6. In data 08.02.2010 il militare in parola veniva convocato a visita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A Padova – Commissione Medico Ospedaliera 1^ Sezione che, con Verbale BL/G nr. ACMO095171, in relazione al giudizio diagnostico “ Orchifunicolectomia dx per semioma tipico infiltrante: oligoastenospermia ” quantificava il Danno Biologico nella misura del 18% tenendo in considerazione il DM 05.02.1992, il Danno Morale nella misura del 7% e l’Invalidità Permanente nella misura del 25%.
7. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere nr. 18492/2010, in data 20.10.2010 si esprimeva negativamente circa la dipendenza della patologia contratta da causa di servizio.
8 Il suddetto Organo, nuovamente interessato dal Ministero della Difesa con il parere nr. 38305/2010 del 16.11.2011 confermava il precedente avviso ritenendo che, con le memorie prodotte, il ricorrente non avesse fornito elementi tali da consentire la modifica del precedente parere. Al predetto giudizio faceva seguito il Decreto nr. 60 - Pos. 2/34815 del 6 marzo 2012 con il quale la competente Direzione Generale della Previdenza Militare del Ministero respingeva la domanda sia afferente alla concessione dei benefici di cui all’art. 1079 del D.P.R. 90/2010 che alle provvidenze previste a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi dell’art. 1 commi 563 e 564 della L. n. 266/2005.
9. Avverso le suddette determinazioni insorgeva parte ricorrente che proponeva distinti gravami nanti il TAR Lombardia che, all’esito di apposita consulenza tecnica d’ufficio, venivano ritenuti infondati e quindi respinti.
10. Con sentenza 1638 del 7 marzo 2022 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dal ricorrente e, nel riformare la sentenza di prime cure, imponeva all’Amministrazione di procedere al riesame delle istanze inoltrate dal militare emendando gli atti dai vizi dell’istruttoria e della motivazione tenendo conto, in particolare, degli esiti degli esami bioptici svolti dalla parte.
11. Restituito il fascicolo al Comitato di verifica al fine del riesame delle istanze proposte dal ricorrente, questo emetteva un nuovo parere nr. 82726/2022, reso nell’adunanza n. 2991 del 14.07.2022, con il quale affermava che l’infermità sofferta dal ricorrente non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio. A tale parere si uniformava la Direzione Generale del Ministero che, con il Decreto n. 416 del 19.09.2022 odiernamente impugnato, rigettava nuovamente la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
12. Avverso tale determinazione è insorta parte ricorrente che, con un unico, articolato motivo di gravame ha dedotto l’illegittimità per violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990; la violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione e/o elusione della sentenza n. 1638/2022 del Consiglio di Stato; la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento; illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia.
12.1. Rappresenta parte ricorrente che il Consiglio di Stato, con la sentenza del CdS n° 1638/2022, ha chiaramente evidenziato l’assolvimento del proprio onere probatorio circa la sussistenza del nesso causale in quanto questi avrebbe non solo allegato e comprovato lo svolgimento della missione di pace in Kosovo e, al rientro da questa, l’insorgere della patologia tumorale, ma avrebbe anche fornito quantomeno un principio di prova in termini di probabilità circa la riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione.
Pertanto, a fronte dei dati oggettivi forniti dall’ufficiale, l’amministrazione, per la loro confutazione, avrebbe dovuto produrre elementi concreti, puntuali e specificamente riferiti al militare stesso.
Al contrario, né nella relazione del C.T.U., né nella sentenza appellata, erano rinvenibili approfondimenti sulle pregresse esperienze lavorative e di vita del ricorrente, essendosi arrestate le valutazioni effettuate su un piano di argomentazioni generali ritenute dal Collegio del tutto insoddisfacenti.
12.2. Precisa l’esponente che nella predetta sentenza viene, inoltre, sottolineato come già in precedenti contenziosi sia stato attribuito valore indiziante ai reperti di corpi estranei di natura metallica rinvenuti nei tessuti neoplastici dell’interessato (vengono all’uopo richiamati C.d.S., Sez. II, 1° luglio 2021, n. 5313 e Sez. IV, n. 7564/2020); pertanto, in presenza di un oggettivo e documentato fattore di rischio –quale lo svolgimento di una missione militare nelle aree della ex Jugoslavia, caratterizzate dalla presenza di nano particelle di sostanze inquinanti e in specie di uranio impoverito, per il pregresso utilizzo di proiettili contenenti tale sostanza– “ non era possibile, né accettabile, pretermettere finanche un mero riferimento descrittivo, manifestando le ragioni in forza delle quali si è optato per altre, più normali eziologie, riferite tuttavia a condizioni di vita non connotate da tale peculiare esperienza” .
12.3. Evidenzia quindi parte ricorrente come il Giudice d’Appello, abbia rappresentato l’esigenza da parte del Comitato di verifica di condurre una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni di servizio prestato dall’appellante nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia tumorale successivamente insorta.
12.4. Si duole, ancora, parte ricorrente del fatto che nell’impugnato parere non sia stata affrontata la concretizzazione del rischio tipizzato dal legislatore connesso con l’esposizione del ricorrente, nei luoghi di missione, alle stesse micro e nanoparticelle previste dall’art. 1078 e 1079 del DPR 90/2010, che non si sia tenuto conto del fatto che il ricorrente era perfettamente idoneo prima di essere impiegato in missione estera, tanto da essere giudicato idoneo all’impiego in teatro operativo, che sia stato ignorato l’utilizzo e l’esposizione di uranio impoverito nei Balcani, invocando un’ignoranza scientifica in materia e che sia stata negata un’incidenza statistica significativa di patologie come quelle che hanno colpito l’appellante.
12.4.1. In particolare, sarebbe totalmente inattendibile la posizione assunta dal Comitato di verifica per negare il nesso di causalità in quanto l’Organo tecnico, anziché provvedere alla rivalutazione del nesso eziologico tra la patologia sofferta ed i vari fattori di rischio, ed in particolare gli esiti degli esami nanodiagnostici (come ordinato dal Consiglio di Stato) e quindi della presenza di metalli pesanti cancerogeni (e definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a rischio cancerogeno “ certo” ) ha escluso il nesso di causalità invocando fattori di rischio generici relativi alla patologia in esame.
12.4.2. L’organo tecnico, inoltre, avrebbe errato nell’ignorare il potenziale cancerogenico dell’esposizione a metalli pesanti derivanti dalle esplosioni di armi contenenti uranio impoverito;
12.4.3. Con riguardo ai tempi di esposizione ai menzionati fattori di rischio sia la scienza medica che la giurisprudenza avrebbero a più riprese sottolineato la rilevanza dell’intensità dell’esposizione a fattori nocivi e non la durata quali elementi rilevanti per l’insorgenza della patologia.
12.4.4. L’Organo Ministeriale, inoltre, avrebbe tenuto un approccio opinabile laddove ha richiesto il raggiungimento della prova in termini di certezza ai fini dell’accertamento del nesso eziologico, laddove tale certezza non è richiesta, essendo stata paventata una eventuale incidenza dell’esposizione all’uranio in termini di elevata probabilità e, quindi, da valutare quanto meno alla luce di una concausalità efficiente e determinante.
12.4.5. Le risultanze del Comitato si rivelerebbero, altresì, incomplete non avendo tenuto affatto conto delle recenti conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza ma anche di alcuni recenti lavori scientifici, come quello effettuato dall’ultima Commissione Parlamentare d’inchiesta.
12.4.6. L’Organo di verifica non avrebbe tenuto conto degli ulteriori fattori di rischio evidenziati in ricorso e riportati nella giurisprudenza in materia che evidenzia la presenza del nesso di causalità, secondo il criterio del più probabile che non, dei dedotti fattori di rischio e di identiche e/o analoghe patologie che hanno colpito militari impiegati nelle medesime condizioni di impiego del ricorrente.
12.4.7. Inoltre, parte ricorrente, oltre a riportare ampi stralci di precedenti giurisprudenziali che, affrontando la tematica in esame, hanno individuato le corrette coordinate all’interno delle quali doveva svilupparsi il riesame della verifica concernente la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale contratta dal ricorrente, evidenzia come il Comitato non si sia pronunciato nemmeno in merito al ruolo che le vaccinazioni somministrate pochi giorni prima della misione abbiano potuto avere nel determinismo della patologia.
13. Si è costitutita in giudizio l’amministrazione che ha instato per la reiezione del gravame.
14. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22 luglio 2025.
DIRITTO
1. Parte ricorrente si duole, in via di estrema sintesi, del fatto che il Comitato di verifica, nel pronunciarsi nuovamente -in ossequio alla statuizione resa dal Giudice d’Appello- sulla domanda di riconoscimento della patologia contratta, abbia ulteriormente ritenuto di denegare la dipendenza della stessa da causa di servizio e la sussistenza per il riconoscimento degli ulteriori benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ai sensi dell’art. 1, commi 563 e 564 della Legge 23.12.2005 nr. 266 e di quelli cui all'art. 1079, co. 1 del D.P.R. n. 90/2010 .
A fronte delle statuizioni dal chiaro tenore prescrittivo e vincolante rese dal Consiglio di Stato, infatti, l’amministrazione avrebbe operato in violazione e/o elusione del giudicato, limitandosi a richiamare fattori del tutto generici privi di concreto riscontro e glissando sugli esiti degli esami bioptici svolti dalla parte.
2. Il Collegio non condivide l’assunto di parte ricorrente ritenendo che l’amministrazione abbia correttamente ottemperato alla sentenza 1638/2022.
2.1. Il provvedimento gravato si basa, infatti, sul parere reso dalla Commissione di Verifica il 14 luglio 2022 all’esito di una nuova e apposita istruttoria nella quale si è dato conto in maniera approfondita e contestualizzata della storia lavorativa del ricorrente e del fatto che nei precedenti di servizio non emergessero fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Si è evidenziato che, con specifico riguardo al tumore ai testicoli, sono stati condotti studi concernenti le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino evidenziando, tuttavia, che i pochi studi condotti non hanno messo sino ad ora in evidenza associazioni causali significative.
Anche con riguardo alle indagini condotte in relazione all’esposizione a solventi non si è potuto formulare una associazione, anche in termini probabilistici, con le neoplasie del testicolo, né "è stato mai provato, in termini quantomeno probabilistici, un aumento dell’incidenza con l’esposizione a nanoparticelle metalliche”.
A tale ultimo proposito, l’Organo tecnico ha evidenziato che “ per queste ultime, presenti in ogni ambiente e condizione di vita, non sono disponibili studi che abbiano evidenziato la loro assenza in tessuti normali, in tessuti con patologie non neoplastiche e con patologie tumorali non correlate ai fattori invocati nel caso in esame (esposizione a esplosivi, inquinamento ambientale da altre sostanze): ne consegue che la loro presenza all’interno di tessuti neoplastici non può essere elemento di prova, nè assumere alcun significato specifico.”
2.2. Sotto il profilo epidemiologico statistico il Comitato evidenzia come il caso in esame ricalchi quello che viene osservato nella stragrande maggioranza delle volte nella pratica clinica: giovani soggetti (tra i 25 e i 40 anni) che, sine causa , sviluppano una neoplasia al testicolo, a prescindere dalla loro attività lavorativa e/o di servizio.
Nel parere reso l’Organo si sofferma, altresì, sui fattori ambientali nei quali il militare ha svolto servizio, evidenziando come nessuno studio abbia rilevato un aumento dell’incidenza delle neoplasie del testicolo nella popolazione locale, che pure era presente nelle fasi di esposizione ben più intense e vengono citati specifici studi che hanno riguardato il monitoraggio di maestranze impiegate nella lavorazione dell’uranio evidenziando il fatto che nessuno degli 11 studi condotti abbia raggiunto la significatività statistica.
Con riguardo agli specifici dati concernenti i militari italiani, il Comitato evidenzia come l’incidenza dei tumori maligni nella popolazione militare nel periodo 1996-2013 appaia significativamente inferiore rispetto a quella attesa sulla base del confronto con la popolazione italiana (citando, a tale proposito, il Registro Tumori AIRTUM relativi al 51% della popolazione nazionale).
2.3. Infine, il Comitato evidenzia come, in termini medico legali, non risulti soddisfatto il criterio cronologico del nesso di causalità atteso che le dimensioni e la stadiazione della neoplasia diagnosticata al militare fosse incompatibile con i tempi della cancerogenesi concludendo sul punto che tale incompatibilità cronologica “ rappresenta una delle poche certezze che possono essere desunte dall’analisi del caso in esame ”.
3. Il Collegio ritiene che il giudizio espresso dal Comitato di verifica, al quale ha poi dato seguito in senso conforme la Direzione Generale del Ministero, soddisfi pienamente il vincolo conformativo impresso dalla decisione resa dal Consiglio di Stato atteso che l’Organo tecnico ha rivalutato in maniera accurata l’istanza del ricorrente conducendo una nuova istruttoria e sviluppando in maniera diffusa i profili motivazionali (afferenti al mancato soddisfacimento del nesso di causalità avuto riguardo ai profili epidemiologico/statistico, qualitativo e cronologico) che hanno portato al giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta.
3.1. Non può non rammentare il Collegio che la giurisprudenza più recente ha evidenziato che “ secondo l'art. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica "accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione". Anche l'art. 1079 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), condiziona l'attribuzione delle elargizioni economiche previste a beneficio dei soggetti di cui all'art. 603 c.m., D.Lgs. n. 66 del 2010 - ovvero, per quanto qui rileva, il personale militare italiano che, "in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali" o dell'impiego "nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti", "abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative" - alla circostanza che "l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico" abbiano "costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante" delle infermità o patologie.
(...) Le disposizioni richiedono, dunque, l'esistenza di un nesso di derivazione eziologica tra specifici "fatti di servizio" - che l'interessato è tenuto a rappresentare con sufficiente caratterizzazione - e l'insorgenza della patologia. L'accertamento di tale nesso spetta, in via esclusiva, al Comitato di verifica (cfr. anche art. 1081, comma 1, r.m.), la cui espressione "rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali". La valutazione del Comitato "si impone all'amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere". Inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi "non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale " (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357, Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/05/2025, n. 3927).
3.2. Nel caso di specie, la rinnovata attività istruttoria doveva svilupparsi all’interno della cornice delineata dal giudicato del Consiglio di Stato e le conclusioni raggiunte si basano su una pluralità di dati documentali tratti anche dalla letteratura scientifica e da considerazioni logiche, coerenti e riferite, nello specifico, alla patologia contratta dal ricorrente.
Una volta riscontrata la linearità e completezza dell’ordito argomentativo -sviluppatosi sul solco tracciato in termini di vincolo conformativo dal decisum giurisdizionale- e l’assenza di profili di manifesta irragionevolezza, di illogicità palesi e travisamenti fattuali, devono ritenersi pienamente operanti i noti limiti al sindacato giurisdizionale in presenza di valutazioni tecnico discrezionali quali quelle rese dall’Organo valutativo alle quali il Ministero si è uniformato.
4. Chiarito quanto sopra, il Collegio ritiene, tuttavia, doveroso sottolineare come particolarmente qualificante risultino le considerazioni che il comitato di verifica ha esplicitato -sempre in termini di configurabilità del nesso causale- avuto riguardo alla incompatibilità cronologica sussistente tra l’affermata esposizione agli agenti tossici-contaminanti innescanti la cancerogenesi e la riscontrata diagnosi di una neoplasia testicolare (della dimensione del cm 5,5, al secondo stadio).
4.1. Dalla documentazione versata in giudizio dallo stesso ricorrente (cfr., in particolare, il verbale dell’8.2.2010 della CMO di Padova doc. 3-All 4) emerge che:
- la presenza del militare in Kosovo concerne il periodo che va dal 12.9.1999 al 21.12.1999;
- la presenza di una tumefazione testicolare destra non dolente è stata riscontrata già in data 20.12.1999 e l’intervento di orchifunicolectomia per la presenza della neoplasia con stadiazione T2 è stata effettuata il 24.12.1999.
4.1.1. Quanto sopra rende palese anche ad un osservatore esterno difficilmente confutabile l’affermazione resa dal Comitato di verifica circa il fatto che “ le dimensioni della diagnosi (cm.5,5, stadio T2) consentono di poter affermare con certezza come la stessa fosse presente precedentemente all’impiego dei militare nei teatri operativi esteri, ovvero appena tre mesi prima ”.
Sotto tale profilo il Comitato si diffonde in considerazioni tratte dalla letteratura medica e riferisce che “ perchè una massa tumorale presenti dimensioni che ne rendano possibile la diagnosi fisica e strumentale (evidenza clinica) è necessario un lungo periodo di latenza, con decine di tempi di raddoppio delle cellule tumorali ”; da ciò, evidenzia l’Organo di verifica, se ne trae che “ nella fase di latenza, questi tempi siano alquanto dilatati, in termini di anni e non di mesi, perchè la neoplasia origina da una singola cellula, ed assolutamente incompatibili con l’intervallo di tempo che va dall’inizio della missione alla diagnosi della patologia ”.
Sul punto, conclude il Comitato evidenziando che “ non è soddisfatto il criterio cronologico del nesso di causalità: questa rappresenta una delle poche certezze che possono essere desunte dall’analisi del caso in esame”.
4.1.2. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, rappresenta un punto centrale della rivalutazione effettuata dall’Organo valutativo, in relazione al quale parte ricorrente non ha sviluppato puntuali controdeduzioni atteso che, in disparte della non provata intensità dell’esposizione, l’entità della manifestazione tumorale (riscontrata a soli tre mesi dall’inizio della missione) ha consentito all’organo valutativo di esprimere un giudizio in termini di certezza -in alcun modo disattesa da parte ricorrente- circa la preesistenza della patologia al periodo di missione all’estero considerato.
4.1.3. In altri, termini, la finestra temporale intercorsa tra la possibile esposizione a fattori innescanti la cancerogenesi e la diagnosi -nella sua rilevante entità- della patologia neoplastica era talmente minimale da consentire la formulazione di una valutazione priva di componenti dubitative.
4.2. Con riguardo ad un caso, per certi versi sovrapponibile (patologia tumorale al testicolo con riguardo a militare inviato in teatri operativi esteri, durata della missione di soli quattro mesi e diagnosi della patologia oncologica intervenuta circa due mesi dopo il rientro) la giurisprudenza ha osservato che “ non appare irragionevole, né contraddittoria la valorizzazione del breve intervallo temporale intercorso tra la missione (....) e la diagnosi della patologia oncologica (....), trattandosi di un dato ritenuto rilevante dalla criteriologia medico-legale ordinariamente applicata nella valutazione del nesso causale. A fronte di un periodo di latenza tanto ridotto, infatti, non può ritenersi verosimile una correlazione eziologica con eventuali contaminanti presenti nel luogo di missione, anche laddove se ne riconoscano gli effetti cancerogeni. La rilevanza attribuita a tale elemento temporale attiene, peraltro, alla verifica della cosiddetta "causalità individuale", riferita al singolo caso clinico, e non alla "causalità generale" propria del tipo di patologia, risultando pertanto compatibile anche con l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'appellante .” (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 09/05/2025, n. 3957).
In tale contesto veniva, peraltro, evidenziato come “ la presenza, nei tessuti dell'appellante, di taluni elementi metallici in concentrazione superiore ai valori di riferimento (...) non costituisce, tuttavia, una prova decisiva ai fini del presente giudizio. Non è stato, infatti, dimostrato che la presenza di tali metalli sia conseguenza del servizio prestato, né che sussista una correlazione attendibile e scientificamente fondata tra tali rilevazioni e l'insorgenza della neoplasia testicolare diagnosticata al militare. (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 09/05/2025, n. 3957 cit.)
5. In definitiva, gli atti gravati sfuggono alle censure formulate da parte ricorrente rivelandosi l’eseguita nuova attività istruttoria posta in essere in ossequio al decisum giurisdizionale del Consiglio di Stato, completa e adeguatamente contestualizzata in rapporto al caso specifico posto all’esame del Comitato di verifica che ha formulato un coerente giudizio diffusamente motivato posto a base del successivo gravato provvedimento reiettivo.
6. Per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
7. La particolare natura del giudizio giustificano, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.