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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 808/2024 R.G.,
Promossa da
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Piccione;
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
, in persona del curatore avv. (c.f. ),
[...] Persona_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Lombardo;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 7 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2282, pubblicata il 18 dicembre 2023, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda di usucapione proposta da nei confronti della Parte_1 curatela avente ad Parte_2 oggetto l'immobile sito in Siracusa, viale Scala Greca n. 384/C e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice: “... dalla citazione attorea si evince altresì che, nell'ambito dell'intesa sopra descritta, era stato chiarito che la immissione di nel godimento dell'immobile di viale Scala Greca n. 384/C era stata effettuata Parte_1 in vista di una futura vendita del bene in favore della medesima, risultando noto ai soggetti coinvolti che il formale trasferimento dell'appartamento a quest'ultima si sarebbe realizzato solo successivamente e che, fino ad allora, l'abitazione sarebbe rimasta di proprietà della
...... La circostanza che il padre dell'attrice abbia sollecitato la stipula del Controparte_1 contratto di vendita al legale rappresentante di rende evidente come la Controparte_1 permanenza in capo a quest'ultima della proprietà del bene oggetto di causa fosse chiara ai soggetti interessati dalla più volta citata intesa ...... Deve dunque ritenersi provato, per quanto sopra, che in virtù della intesa più volte menzionata venne immessa nel Parte_1 godimento del bene oggi rivendicato consapevole della altruità della cosa e consapevole del fatto che solo con il successivo rogito notarile – mai intervenuto – avrebbe acquisito la proprietà della stessa ....... l'accordo con il quale un soggetto consegue il godimento di un bene, con la consapevolezza di non esserne (ancora) divenuto il proprietario e con la consapevolezza dunque della persistente altruità formale della cosa, senza che sia previsto per tale utilizzazione alcun corrispettivo – indipendentemente da ciò che invece sia versato in via anticipata in vista di una futura vendita -, appare sussumibile nella fattispecie contrattuale di cui all'art. 1803 c.c. ..... Sebbene nel caso sottoposto all'odierno vaglio la futura stipula della compravendita non abbia formato oggetto di una specifica obbligazione, la fattispecie esaminata, in quanto caratterizzata dalla consegna anticipata di un bene in vista di una successiva vicenda traslativa, si presenta non dissimile da quanto si verifica nell'ipotesi di preliminare ad effetti anticipati. ...... Assodato che il godimento dell'immobile testé citato da parte della attrice si è fondato su un contratto di comodato, deve ricordarsi che quest'ultimo, per comune riconoscimento, attribuisce all'utilizzatore la qualifica di detentore e non di possessore (così, ad esempio, Cass. Civ. Sez. II 11.8.1986, n. 5008).
Conseguentemente, difetta il principale presupposto richiesto dall'art. 1158 c.c. ..... Nella vicenda in esame, come si è più volte ribadito, l'esercizio del potere di fatto sull'appartamento di viale Scala Greca n. 384/C ha tratto origine non da un atto unilaterale di apprensione da parte dell'attrice bensì da un accordo che ha coinvolto anche la
ossia la società che del predetto bene aveva sia la proprietà sia il Controparte_1 possesso. Non ricorrono dunque i presupposti per la operatività della presunzione di cui all'art. 1141 c.c.”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 10 giugno 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio la curatela del fallimento , Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 7 gennaio 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'appello, si duole della ritenuta non configurabilità Parte_1 di un possesso utile in capo alla stessa ai fini dell'usucapione dell'immobile sito in Siracusa, viale Scala Greca n. 384/C.
Sostiene che è pacificamente acquisito agli atti di causa che la stessa, in maniera continuata ed indisturbata, vive nell'appartamento oggetto della domanda di usucapione, già nella titolarità della dal mese di Controparte_1 maggio del 1994 e che si è immessa nell'anzidetto appartamento con la piena consapevolezza di essere proprietaria anche se non è stato formalizzato alcun accordo;
che la volontà di era quella, non tanto di pervenire all'acquisto del diritto di Parte_1 proprietà, ma di possedere la cosa per sé, rappresentando il rogito notarile una mera, anche se necessaria, formalità; che gli effetti dell'accordo che ha coinvolto l'appellante, il proprio padre e l'allora rappresentante della formale proprietaria del bene, non CP_1 erano collegati ad una futura vendita, ma a considerare immediatamente quale Parte_1 proprietaria del bene indipendentemente da un formale trasferimento;
che sin dalla immissione nell'immobile, ha utilizzato l'immobile “uti dominus” corrispondendo Parte_1 tutte le somme necessarie per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni, partecipando alle riunioni condominiali ed esercitando ogni facoltà e potere spettante solo al proprietario della stessa senza alcuna contestazione da parte dell'allora rappresentante della Controparte_1
Soggiunge che le dichiarazioni rese dai testi, confermate dall'esito dell'interrogatorio formale di , hanno dimostrato che quest'ultima dal mese di maggio 1994 sino Parte_1 alla data in cui è stato dichiarato il fallimento della
[...]
(26.07.2016), ha posseduto l'immobile di viale Scala Controparte_1
Greca n. 384/c in maniera continua ed ininterrotta, comportandosi come proprietaria del bene;
che la mancata effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile va contestualizzata al solo periodo iniziale di possesso e che il mancato pagamento di tasse e imposte comunali non assume alcuna concreta rilevanza, atteso che non sono state corrisposte neanche dalla Controparte_1
Il motivo è infondato.
Corretto si appalesa, invero, l'apprezzamento del primo giudice riguardo alla insussistenza nella fattispecie in esame di possesso utile ai fini dell'usucapione.
E' affermato in citazione che “ , prima del matrimonio con Parte_1 Controparte_2
… organizzato in grande fretta considerato che la predetta istante era in attesa Parte_1 della prima figlia …, tramite il proprio padre ebbe a chiedere al geom. Persona_2
, titolare della la disponibilità immediata di un CP_3 Controparte_1 appartamento dove andare a vivere subito dopo il matrimonio. Il predetto geom.
[...]
ebbe a consegnare in maniera definitiva l'appartamento sito in Siracusa nel viale CP_3
Scala Greca n. 384/C al secondo piano riservandosi, in un secondo momento, attesa
l'urgenza di trovare una soluzione abitativa, in vista del matrimonio, di procedere alla stipula del rogito notarile ..... E' da considerare, inoltre, che il padre della odierna istante, dott.
, aveva consegnato in precedenza al geom. , come acconto Persona_2 CP_3 per l'acquisto di altro immobile ad uso ufficio, la somma di cinquanta milioni che furono stornati per l'acquisto dell'anzidetto appartamento in favore della figlia per cui tutti i Pt_1 rapporti di natura economica tra le parti erano stati definiti ed occorreva solo procedere alla stipula del rogito”.
Da tali circostanze, confermate da , padre di , in sede di Persona_2 Parte_1 prova testimoniale, ove lo stesso ha specificato testualmente che “Per questo appartamento io sollecitavo il contratto per mia figlia, ma non voleva sottrarre l'appartamento alla CP_3 garanzia patrimoniale”, deve inferirsi l'insussistenza in capo ad del possesso Parte_1 ad usucapionem, essendo risaputo che “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008). A tal ultimo riguardo, è noto che l'interversio possessionis si manifesta con il compimento di uno o più atti estrinseci dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio, con la precisazione che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell' "animus rem sibi habendi". Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. Ordinanza
n. 17376 del 03/07/2018).
Ora, poiché non è stato allegato, né tantomeno provato che abbia mutato Parte_1 il titolo originario da detenzione a possesso, ai sensi del comma 2 dell'art. 1141 c.c., nulla emergendo dall'esperita prova testimoniale, devesi convenire con il primo giudice che non
è dato ravvisare in capo all'utilizzatrice l'animus possidendi necessario per ritenere integrata la fattispecie acquisitiva invocata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va confermata la sentenza gravata, discendendone il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile di bassa complessità) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare le spese in prossimità dei minimi di tariffa attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2282, pubblicata il 18 dicembre 2023, del giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore della curatela del Parte_1 fallimento , le spese del grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
5200,00 (ivi compresi €. 1100,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, €
1600,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena