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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1674/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1674/2018 avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” e vertente tra
( ), in persona dei procuratori speciali nonché dirigenti abilitati Parte_1 P.IVA_1 alla rappresentanza e alla firma per il patrocino legale dinanzi alla giurisdizione civile, domiciliata come in atti nonché rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO
FRANCESCO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti nonché rappresentata e difesa dall'avv.
VALLEFUOCO MICHELE, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata come in atti rappresentata e difesa dell'avv. CORBO' FILIPPO MARIA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
CHIAMATA IN CAUSA RG 1674/2018
CONCLUSIONI
All'udienza del 16-12-2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da note scritte a cui si fa espresso rinvio, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2018, la compagnia assicurativa conveniva in giudizio la (in Parte_1 Controparte_3
prosieguo, anche solo ) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 387.000,00, dalla prima liquidato in favore della società assicurata a titolo di indennizzo per i danni arrecati alla merce, e Parte_2
ai n.
1.122 pallets in legno impiegati per la sua spedizione, dall'incendio divampato in data 16 luglio 2014 presso lo stabilimento della società convenuta, sito nel comune di
Carinaro, presso la zona A.S.I. di Aversa Nord, ove la merce stessa era stata da questi stoccata per la successiva movimentazione, in esecuzione di un contratto di deposito e spedizione.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive memorie istruttorie, per quanto qui d'interesse:
a) che la aveva con essa stipulato e tacitamente rinnovato sin Parte_2
dal 31 dicembre 2009 la polizza assicurativa “All Risk” n. 68461343, avente a oggetto anche i danni materiali e diretti causati a partite merci collocate in siti diversi da quelle indicate in polizza;
b) che, domato l'incendio sviluppatosi in data 16 luglio 2014 presso il deposito della società convenuta, i periti assicurativi incaricati dall'odierna attrice avevano quantificato in euro 399.500,00 – sulla scorta dell'elenco di giacenza contabile merci – il danno subito dall'assicurata in ragione di tale Parte_2
evento, quantificando poi in euro 387.000,00 l'indennizzo dovuto per la detrazione, a titolo di franchigia, dell'importo di euro 12.500,00; RG 1674/2018
c) che, redatto in data 1° settembre 2015 verbale congiunto di accertamento del danno, l' aveva quindi provveduto, il successivo 6 ottobre 2015, al Parte_1
pagamento in favore della società assicurata della somma in precedenza quantificata dai propri incaricati, surrogandosi così, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nel credito risarcitorio vantato da quest'ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno indennizzato;
d) che erano risultati vani i tentativi esperiti, con lettera raccomandata del 13 luglio
2017, di pervenire in via stragiudiziale al rimborso da parte della , nella CP_1
qualità di custode del deposito di Carinaro, delle somme liquidate alla
[...]
essendosi la convenuta limitata ad indicare nella la Parte_2 Controparte_2
propria compagnia assicurativa per il rischio incendi senza dar corso, tuttavia, a quanto richiesto.
Infine, in ragione dell'erroneo rifiuto opposto dalla cancelleria al deposito telematico complementare della documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria, eseguito nel rispetto del termine ultimo del 29 aprile 2019, parte attrice instava per la propria rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., chiedendo che fosse considerato tempestivo il nuovo deposito eseguito il giorno immediatamente successivo, in data 30 aprile 2019.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 giugno 2018, si costituiva quindi la la quale chiedeva il rigetto, nel merito, delle pretese Controparte_3
attoree, allegando in particolare:
a) di aver adottato nell'esecuzione delle proprie prestazioni, dopo un'attenta valutazione del rischio connesso alla propria attività d'impresa, tutte le precauzioni utili a evitare, secondo criteri di diligenza superiori alla media, eventi dannosi assimilabili a quello per cui v'è causa: adibendo a deposito della merce ricevuta un capannone di recente costruzione, munito di tutte le autorizzazione edilizie e le certificazioni di conformità degli impianti elettrici e antincendio ivi installati,
nonché sottoponendo tali impianti a periodici controlli di efficienza e sicurezza;
RG 1674/2018
b) di non aver potuto impedire pertanto, nonostante l'entrata in funzione del sistema antincendio installato, il sinistro del 16 luglio 2014, da ascriversi, dunque, al caso fortuito o comunque all'azione dolosa o colposa di terzi, essendo stata anche tale ultima ipotesi ritenuta possibile dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto in loco;
c) l'assenza, in atti, di qualsivoglia prova circa l'ammontare del pagamento effettivamente corrisposto alla e, soprattutto, della Parte_3
corrispondenza di tale somma ai danni concretamente subiti dalla stessa in dipendenza dell'evento per cui è causa, non risultando in alcun modo documentate la qualità e la quantità della merce custodita nel deposito di Carinaro, onde devono ritenersi espressamente contestati, da parte di tanto il Controparte_3
contenuto della perizia prodotta dall'attrice quanto il verbale di definizione amichevole sottoscritto fra quest'ultima e la compagnia assicuratrice, nonché il relativo “elenco giacenza contabili merci”, atti tutti redatti da incaricati dell'assicurazione in assenza di contraddittorio con la convenuta.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta domandava, comunque, di essere manlevata di ogni somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio dalla società quale Controparte_4
società subentrata a seguito di fusione al e alla ella titolarità Controparte_5 CP_6
delle polizze assicurative n. M0100798100 e n. 00400900095451, sottoscritte in continuità
l'una dell'altra e contenenti apposita copertura del rischio incendio, nonché quale delegataria dalla società coassicuratrice della seconda polizza Controparte_7
citata per una quota pari al 30%.
A tal fine, chiedeva e otteneva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della già citata compagnia assicuratrice.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 febbraio 2019, si costituiva, infine, anche la società la quale, nel rappresentare Controparte_2
preliminarmente – ai fini della loro riunione – la pendenza dinanzi a questo Tribunale di RG 1674/2018
più giudizi fra le parti relativi al medesimo accadimento, contestava la fondatezza della domanda di manleva esperita nei suoi confronti dalla eccependo in Controparte_3
particolare:
a) la carenza di copertura assicurativa per il sinistro verificatosi in data 16 luglio 2014, per aver il Tribunale di Milano – con sentenza n. 8577 del 2 agosto 2018, emessa nel giudizio instaurato dalla nei confronti del broker Controparte_7
assicurativo della e della stessa – CP_8 Controparte_3 Controparte_2
dichiarato la decorrenza della polizza assicurativa n. 0040900095451 dalle ore
24,00 del successivo 18 luglio 2014, data di pagamento del relativo premio, e per avere la diversa e precedente polizza n. M0100798100 cessato la propria efficacia in data 31 gennaio 2010, per effetto della disdetta esercitata dalla stessa;
CP_1
b) l'assenza di continuità tra le polizze assicurative soprarichiamate, deducibile dalle lunghe trattative intercorse tra le parti per la stipula della successiva polizza n.
0040900095451, oltre che dalla diversità dei rischi assicurati, dei massimali previsti e delle compagnie coassicuratrici coinvolte per la polizza n. Pt_4
M0100798100 e per la polizza n. 0040900095451); Controparte_7
c) la non riconducibilità del danno indennizzato dalla e per il cui Parte_1
risarcimento è stata chiesta la rivalsa nei confronti della convenuta CP_3
ad alcuno degli eventi rischio coperti dalle richiamate polizze n.
[...]
M0100798100 e n. 0040900095451, non ricomprendendo queste i danni arrecati a cose che l'assicurato abbia – a qualsiasi titolo – in consegna, custodia o detenzione;
d) l'intervenuta prescrizione breve ex art. 2952 c.c. della pretesa creditoria alla manleva avanzata dalla essendo decorso un lasso di tempo Controparte_3
superiore al biennio tra la chiamata in causa richiesta nel presente giudizio e la raccomandata del 28 luglio 2014, con la quale la ha per la prima volta Parte_1
comunicato l'intenzione di rivalersi sulla convenuta per i danni indennizzati alla propria assicurata in ragione dell'incendio verificatosi il 16 Parte_3
luglio 2014; RG 1674/2018
e) nonché, in via gradata, nell'ipotesi in cui la domanda di manleva venisse accolta in forza della polizza assicurativa n. 0040900095451, la limitazione della propria conseguente quota di responsabilità nella misura massima del 70% dell'indennizzo dovuto all'assicurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1911 Controparte_3
c.c., essendo tale responsabilità assicurativa contrattualmente ripartita con la
[...]
Controparte_7
Infine, la chiedeva sospendersi il presente giudizio ai sensi dell'art. Controparte_2
295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della richiamata sentenza del Tribunale di Milano
n. 8577 del 2 agosto 2018, nel frattempo sottoposta al riesame della Corte d'Appello di
Milano dalla Controparte_3
4. Giusta ordinanza del 7 febbraio 2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
28 gennaio 2020, pur non ravvisandosi la fattispecie della sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295 c.p.c., veniva comunque disposta la sospensione del presente processo a mente del secondo comma dell'art. 337 c.p.c., essendo stata nel medesimo invocata l'autorità di una sentenza sottoposta a gravame.
Con decreto del 14 maggio 2024, letto il ricorso in riassunzione di parte attrice con il quale veniva rappresentata l'intervenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione promosso dalla contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano CP_1
n. 2552/2021 e il conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, il giudice istruttore disponeva la prosecuzione dinanzi a sé del presente giudizio, fissando a tal uopo l'udienza del 20 settembre 2024 nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Ritenuta, con l'ordinanza del 19 ottobre 2024, la tardività del deposito complementare alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, eseguito in data 30 aprile 2020 per errore alla medesima ascrivibile, assunta la prova orale articolata dalle parti, la causa, subentrato lo scrivente al precedente G.I. per l'udienza del 7-2-2025, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 dicembre 2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. RG 1674/2018
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, ritiene il
Tribunale che la domanda attorea sia infondata e debba essere integralmente
rigettata.
In via preliminare, è necessario soffermarsi sul contenuto della domanda promossa dall'attrice in questa sede, nonché procedere a una più precisa ricognizione delle produzioni documentali di parte validamente acquisite agli atti del giudizio;
e ciò, al fine di rendere immediatamente percepibili sia la portata dell'accertamento discendente dalla presente decisione, che le ragioni poste a fondamento della stessa.
5.1. Al riguardo, invero, deve innanzitutto premettersi che, salvo un labile accenno fatto all'esistenza di un contratto di deposito e spedizione tra la e Parte_3
la , l'attrice – surrogatasi nelle ragioni della propria assicurata – ha chiesto il CP_1
risarcimento dei danni in precedenza indennizzati a quest'ultima, invocando a fondamento della propria pretesa – in maniera inequivoca – il solo rapporto di custodia ricorrente tra la convenuta e il deposito, dalla stessa condotto in locazione, in cui venne a svilupparsi l'incendio del 16 luglio 2014.
La domanda articolata dall' , dunque, non può che ritenersi limitata, in Parte_1
questa sede, all'accertamento soltanto dello specifico profilo di responsabilità extracontrattuale sopra richiamato e non anche dell'eventuale responsabilità contrattuale discendente dall'inadempimento delle prestazioni dedotte nel contratto di spedizione e deposito sopra richiamato, previa verifica, ovviamente, della ricorrenza dei presupposti prescritti dall'art. 1916 c.c. per la surroga dell'assicuratore nei diritti vantati dal proprio assicurato verso i terzi responsabili del sinistro indennizzato.
Conclusione, questa, imposta peraltro, oltre che dalla fugacità dell'accenno di cui sopra al contratto di deposito (e dall'assenza quindi di una puntuale allegazione dell'inadempimento contrattuale imputato alla controparte), anche e soprattutto dall'insindacabilità stessa, in questa sede, del rapporto contrattuale in parola, essendo stato questo tardivamente dedotto, per la prima volta, soltanto alla pag. 2, penultimo capoverso, della seconda memoria istruttoria di parte attrice: ben oltre, dunque, le preclusioni RG 1674/2018
istruttorie prescritte per la mutatio libelli dall'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
5.2. Deve poi ulteriormente precisarsi che, ai fini dell'accertamento richiesto dalla domanda attorea così come sopra delineata, risultano validamente acquisiti agli atti del giudizio, oltre che la documentazione trasmessa dalle parti nel rispetto del termine ultimo del 29 aprile 2024, fissato ai sensi dell'art. 183, comma 4, n. 2 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, anche i documenti offerti in comunicazione dall'attrice con il deposito della cennata istanza di rimessione in termini formulata ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. il successivo 30 aprile 2019, dovendosi ritenere, per l'effetto, revocata l'ordinanza del 19 ottobre 2024 nella parte in cui aveva invece ritenuto tardivo tale ultimo deposito.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha recentemente ribadito che “ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della
“ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. U. 22834/2022, Cass.
12422/2022, Cass. 19796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”)
e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”).
In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione RG 1674/2018
della precedente attività; Cass. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini” (così Cass. civ., sez. I, ord. n. 15801/2025).
Inoltre, la Corte di cassazione ha altresì precisato che “l'iniziativa del depositante diretta a far valere la ritualità della sua prima attività non lo costringe a dare prova della legittimità dell'intera sua attività, che risulta attestata dall'apparenza della dinamica comunicativa emergente dall'esito delle prime tre p.e.c., dovendo egli concentrare le proprie contestazioni (e le correlate allegazioni probatorie) su quelli che sono stati i motivi posti a base del rifiuto del deposito dell'atto” da parte dell'Ufficio di cancelleria;
con la conseguenza che “il tribunale, una volta constatata la presenza in atti delle quattro ricevute generate dal sistema a seguito della procedura di deposito telematico (…), non poteva pretendere che l'opponente desse prova anche “del contenuto effettivo di quanto depositato”, e, tanto meno, “del registro di cancelleria in relazione al quale il deposito stesso era avvenuto” (pag. 5 del decreto impugnato), ma doveva verificare se parte opponente si fosse attivata quanto più tempestivamente possibile per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, in modo da consentire di considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, e se le ragioni addotte dalla cancelleria a giustificazione del rifiuto dell'atto potessero ritenersi legittime” (così Cass. civ., sez. I, ord. n. 15801/2025).
Conformandosi dunque a tale condivisibile pronuncia, corre l'obbligo di rilevare innanzitutto che parte attrice, nel ridepositare il 30 aprile 2019 – ossia il giorno stesso del rifiuto comunicato dalla Cancelleria – la documentazione oggetto del deposito telematico complementare rifiutato, ha riattivato senza indugio alcuno – questa volta però con esito positivo – il procedimento di deposito della documentazione complementare tempestivamente avviato il giorno precedente nel rispetto del termine ultimo assegnato ai sensi dell'art. 183, comma 4 n. 2, c.p.c. (come dimostrato dalla copia per immagine sia della ricevuta di avvenuta consegna, c.d. “seconda pec”, che della comunicazione dell'esito positivo dei controlli automatici di sistema, c.d. “terza pec”, del primo deposito complementare poi rifiutato, recanti entrambi la data appunto del 29 aprile 2019). RG 1674/2018
Essa, inoltre, ha prodotto in atti copia per immagine delle quattro comunicazioni pec relative al procedimento di trasmissione del primo deposito complementare rifiutato e contestato l'erroneità della motivazione addotta dall'Ufficio a CP_9
giustificazione del rifiuto di tale deposito, rilevando che, trattandosi di un deposito complementare a quello principale contenente la seconda memoria istruttoria, risultato invece regolarmente accettato, non poteva non contenere l'indicazione del numero di ruolo generale del fascicolo in cui lo stesso avrebbe dovuto confluire.
L'attrice ha dunque puntualmente ottemperato a ciascuno degli oneri indicati dal sopra richiamato orientamento di legittimità e non può ritenersi per l'effetto decaduta dalla facoltà di ottenere l'acquisizione della documentazione complementare prodotta, potendosi ravvisare una prova sufficientemente attendibile sia della regolarità apparente della procedura comunicativa del deposito (emergente dall'esito delle prime tre p.e.c.
ricevute e prodotte in atti dalla parte) che della fondatezza dei rilevi critici sollevati circa l'erroneità del motivo addotto dall'Ufficio a giustificazione del rifiuto del CP_9
primo deposito complementare inoltrato, ricavabile invece proprio dall'analisi del collegato deposito principale contenente la seconda memoria istruttoria, risultato invece regolarmente riconducibile al numero di registro generale di questo procedimento.
Ed invero, dall'esame della sezione “indicebusta” contenuta nei dati atto in formato
.xml della busta di trasporto principale della seconda memoria istruttoria di parte attrice,
tempestivamente pervenuta ai sistemi telematici ministeriali – come detto – in data 29 aprile 2019, è emerso infatti che a tale atto di parte risultavano effettivamente allegati cinque ulteriori documenti, contenuti, per ragioni dimensionali, in un secondo deposito complementare digitalmente collegato a quello principale.
È dunque possibile presumere, secondo l'id quod prelumque accidit, che anche la busta di trasporto del deposito complementare rifiutato contenesse, in realtà, i metadati corrispondenti a quelli rivenuti nel deposito principale, invece accettato, necessari al loro abbinamento, e che il mancato riscontro di un'espressa indicazione del numero di registro generale del fascicolo di riferimento (rappresentato dalla cancelleria nella comunicazione pec del 30 aprile 2019) non avrebbe dovuto determinarne il rifiuto manuale della RG 1674/2018
spedizione, potendo il secondo deposito complementare essere digitalmente ricollegato al primo.
In conclusione, il deposito eseguito in data 30 aprile 2019 deve dunque ritenersi tempestivo perché eseguito in continuità a quello avviato il precedente 29 aprile 2019, rendendo per l'effetto superfluo l'esame dell'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. formulata dall'attrice (si veda sul punto anche Cass. civ., sez. I, ord. n. 69/2025 e n. 6743/2021).
6. Ciò detto, nel merito, la domanda di parte attrice è infondata.
6.1. Costituisce ormai ius receptum l'intervenuto riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Attenendosi a quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, la fattispecie risarcitoria in esame “prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. ,).
Unico limite a tale forma di responsabilità è dalla stessa norma codicistica testualmente individuato invece nel “caso fortuito”, qui inteso tuttavia non in senso soggettivo, quale assenza di colpa in capo al custode per l'evento di danno determinatosi (come detto, del tutto irrilevante nella configurazione della fattispecie de qua), bensì piuttosto in senso oggettivo, quale ricorrenza, nel decorso causale produttivo dell'evento lesivo, di un fattore estraneo che, interagendo con la cosa in custodia in via eccezionale, non consenta di ricondurre il danno al dinamismo intrinseco di quest'ultima o allo stato di fatto regolarmente riconducibile alla stessa.
Il caso fortuito, dunque, coincide con quella concausa eccezionale – costituita, cioè, da un accadimento naturale o da una condotta umana del terzo non rientrante nello spettro dei fattori ordinariamente interagenti con la cosa, secondo criteri scientifici di stampo RG 1674/2018
statistico (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 15187/2025) – che, ancorché inidonea ad assurgere nel caso specifico a causa esclusiva dell'evento lesivo ex art. 41 comma 2 c.p. e quindi a elidere completamente il nesso eziologico accertato tra la cosa in custodia e il danno perché da sola insufficiente – senza l'interazione con la cosa – a causare la lesione,
è comunque in grado di far ritenere quest'ultima conseguenza non ordinariamente riconducibile alla cosa stessa e sottratta, pertanto, a quella sfera di rischi che il custode è chiamato a sopportare in ragione degli effetti favorevoli derivanti dalla disponibilità della cosa, in conformità al principio cuius commoda eius et incommoda.
Diversamente opinando, del resto, relegando cioè il caso fortuito all'ipotesi della ricorrenza di una concausa idonea ad assurgere a causa esclusiva dell'evento e dunque ad elidere il nesso di causalità tra la cosa e il danno (come pure è stato sostenuto dalla giurisprudenza della Cassazione), si finirebbe con l'assorbire quest'ultimo nell'accertamento puntuale dell'esistenza stessa di un nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, contraddicendo così la lettera dell'art. 2051 c.c. (che attribuisce al fortuito l'autonoma valenza di fatto estintivo di una pretesa già costituitasi per effetto dell'accertamento del nesso di causalità) e la funzione allo stesso attribuita di selezione, nella catena causale produttiva dell'evento, del segmento cui imputare la responsabilità dell'evento.
Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sua massima in sede nomofilattica,
infatti, la "responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti"; ma se "nella responsabilità
per colpa quest'ultima si asside su un nesso causale tra evento e condotta ai fini della qualificazione di quest'ultima in funzione della responsabilità, nella responsabilità oggettiva sono i criteri di imputazione ad individuare il segmento della sequenza causale,
tendenzialmente infinita, alla quale fare riferimento ai fini della responsabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 581/2008). RG 1674/2018
E ciò, perché "nella fattispecie di responsabilità oggettiva il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra evento e condotta di un agente candidato alla responsabilità, bensì o si riferisce alla condotta di altri o addirittura non coincide con una condotta" - e tale è, appunto, il caso della fattispecie, tra le altre, di cui all'art. 2051 cod. civ. - "bensì con una concatenazione tra fatti di altra natura, inidonea a risolvere la questione della responsabilità"; donde allora la necessità di una norma che, "di volta in volta", risolva tale questione "mediante qualcosa di ulteriore, che è costituito da una qualificazione, espressiva appunto del criterio di imputazione", quale è, per il 2051 c.c., il fortuito, che non può dunque coincidere con la mera esclusione del nesso di causalità,
confondendosi con tale elemento costitutivo della pretesa.
Con l'ulteriore precisazione, peraltro, che, ove l'incidenza concausale del “fortuito” resti incerta, anche nel caso in cui, rientrando tra le possibili ipotesi alternative di determinazione dell'evento, non sia possibile pervenire a un giudizio di probabilità prevalente rispetto a essa, è il custode del bene a doverne sopportare le conseguenze negative in punto di responsabilità risarcitoria, gravando sul medesimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'onere di fornirne prova.
Tale assunto è stato recentemente ribadito anche in tema di responsabilità da cose in custodia incendiatesi, ove la giurisprudenza di legittimità ha avuto di precisare che
“ridonda a carico del custode di un bene, incendiato o incendiatosi, la carenza di affidabile prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa stessa quale caso fortuito, secondo la rigorosa accezione sopra ricostruita: sicché, in tale carenza, non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand'anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi” (così Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17980/2025).
6.2. Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve dunque precisarsi che, non avendo l'istruttoria in atti ricondotto con certezza la causa ultima dell'incendio che distrusse il deposito in uso alla all'interazione di un fattore esterno eccezionale CP_1
riconducibile al concetto di caso fortuito, la disciplina invocata dell'art. 2051 c.c. sarebbe astrattamente idonea a fondare la responsabilità risarcitoria della convenuta, considerata, RG 1674/2018
del resto, anche la natura oggettiva di tale forma responsabilità e la conseguente irrilevanza delle difese dalla medesima articolate in ordine alla massima diligenza adoperata nella scelta della struttura da adibirsi a deposito e nella manutenzione del relativo impianto elettrico o antincendio.
Ciò nondimeno, le pretese risarcitorie avanzate da devono essere Parte_1
disattese per difetto di prova sia in ordine alla effettiva titolarità del relativo credito in capo all'odierna attrice, sia in relazione alla quantità, qualità e al valore economico dei prodotti asseritamente andati distrutti in occasione dell'incendio del 16 luglio 2014.
L'atto di quietanza prodotto in atti dalla società infatti, riporta soltanto Parte_1
la sottoscrizione dell'agente liquidatore ma non anche di un soggetto riferibile all'assicurata con la conseguenza, dunque, che tale documento Parte_3
non può dirsi idoneo a dar prova dell'avvenuto pagamento in favore di tale ultima società dell'indennizzo assicurativo liquidato per i danni verificatisi a causa dell'incendio sopra richiamato, nonché dunque dell'effettiva surrogazione dell'odierna attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c., nelle pretese risarcitorie vantate dalla propria assicurata (cfr. documento denominato .pdfi” contenuto nella produzione di Email_1
parte attrice.
Inoltre, dall'esame del compendio probatorio validamente acquisito agli atti del presente giudizio (come sopra meglio delineato), risulta evidente come l'odierna attrice è addivenuta alla quantificazione della merce distrutta e alla definizione del relativo valore economico sulla scorta di un accertamento amichevole condotto, dai periti dalle medesima delegati, sulla base di un elenco merci riassuntivo autoprodotto dalla stessa società assicurata senza alcun contraddittorio con l'odierna convenuta e dunque inidoneo a fondare qualsivoglia accertamento in questa sede;
tanto più ove si osservi che gli stessi periti si riservavano, nel corpo del documento, di confermare le stime così effettuate tramite sopralluogo volto a dar riscontro dell'effettiva quantità e stato della merce andata distrutta, del cui esito, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio. RG 1674/2018
A conclusioni diverse, del resto, neppure può pervenirsi sulla scorta della prova orale assunta in corso di causa.
Il teste di parte attrice (cfr. verb.ud 9-5-2025), infatti, dopo aver Testimone_1
confermato la corrispondenza dei prodotti indicati nell'elenco allegato al verbale di accertamento amichevole soprarichiamato a quelli andati distrutti in occasione dell'incendio del luglio 2014, ha poi precisato di non aver però mai realmente potuto constatare l'effettiva presenza, presso il deposito della , dei prodotti elencati in CP_1
quel verbale;
e ciò, per il grado di distruzione rinvenuto in loco, chiarendo anche di aver certificato la presenza di quei prodotti sulla scorta soltanto dei documenti di trasporto prodotti dalla stessa società assicurata.
Documenti, questi, che prodotti anche nel presente giudizio in allegato alla seconda memoria di parte attrice, non risultano però idonei a dimostrare l'effettiva presenza della merce ivi indicata presso il deposito della al momento dell'incendio: e ciò, sia CP_1
perché in alcuni casi riportanti come destinazione della merce un deposito diverso da quello riferibile all'odierna convenuta (tale “Mag. P.F. Logistica Nord (da Nusco)”; cfr. doc. , Email_2 Email_3
2014_compresed.odf”, “ e Email_4
“ ” della produzione di parte attrice), sia Email_5
perché indicanti date di consegna ai clienti finali della società Parte_3
antecedenti a quella del 16 luglio 2014 e dunque, a contrario, deponenti proprio per l'assenza delle merce negli stessi riportata presso il deposito della convenuta al momento dell'incendio per cui v'è causa (cfr. .pdf.” e Email_6
“ “ Email_7 Email_8
2014_compressed” della produzione di parte attrcie).
Con particolare riferimento poi a quella parte della documentazione sopra riportata riportante invece data coincidente con quella dell'incendio in parola, si aggiunga che,
trattandosi comunque di documenti di trasporti emessi ai sensi del DPR n. 472/1996 e
Cont riportanti la come “Mittente depositario”, gli stessi sono stati certamente CP_3
redatti al momento della spedizione della merce da parte del mittente magazziniere, RG 1674/2018
essendo loro precipua funzione quella di accompagnare fisicamente i beni durante il loro trasporto;
sicché la loro stessa esistenza è prova della già avvenuta spedizione della merce ivi indicata al momento dell'incendio presso il deposito della convenuta (verificatosi, peraltro, in orario pomeridiano e dunque compatibile con spedizioni avvenute nella mattinata dello stesso giorno).
Neppure soccorrono, del resto, le dichiarazioni rese dall'altro teste di parte attrice, il sig. dirigente della all'epoca del sinistro (cfr. Testimone_2 Parte_3
verb.ud.ulti.cit.).
Pur avendo affermato la corrispondenza della merce indicate nell'elenco allegato al verbale di costatazione amichevole redatto dai periti assicurativi a quella effettivamente presente nel deposito della al momento dell'incendio, questi, infatti, non ha CP_1
comunque riferito alcuna circostanza utile alla quantificazione economica di dette merci e, ai fini di tale liquidazione, neppure possono ritenersi utili le fatture prodotte in allegato all'istanza di rimessione in termini del 30 aprile 2019.
Dall'esame di tali ultimi documenti, invero, non emerge alcun elemento che consenta di riferire gli importi ivi contabilizzati alla merce in giacenza presso il deposito dell'odierna convenuta, trattandosi – per quanto è dato comprendere dalla loro lettura, non avendo l'attrice fornito alcuna spiegazione – di fatture di approvvigionamento di materie prime, di cui non è possibile ovviamente conoscere l'effettivo impiego nella produzione di tale lotto di prodotti.
7. Al rigetto della domanda attore consegue l'assorbimento della domanda di manleva promossa dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, in complessivi euro 387.000,00, in ragione del criterio del disputatum con applicazione dei parametri medi per le fasi ivi previste. RG 1674/2018
In forza del principio di causalità, gravano sull'attrice anche le spese di lite relativa alla chiamata in causa del terzo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• dichiara assorbita la domanda di manleva promossa dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa;
• condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta e della terza chiamata in causa delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro=22.457,00= ciascuna per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso in favore della sola parte convenuta di ulteriori euro=1.241,00= a titolo di spese vive.
Aversa, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1674/2018 avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni” e vertente tra
( ), in persona dei procuratori speciali nonché dirigenti abilitati Parte_1 P.IVA_1 alla rappresentanza e alla firma per il patrocino legale dinanzi alla giurisdizione civile, domiciliata come in atti nonché rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLITANO
FRANCESCO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti nonché rappresentata e difesa dall'avv.
VALLEFUOCO MICHELE, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata come in atti rappresentata e difesa dell'avv. CORBO' FILIPPO MARIA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
CHIAMATA IN CAUSA RG 1674/2018
CONCLUSIONI
All'udienza del 16-12-2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da note scritte a cui si fa espresso rinvio, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2018, la compagnia assicurativa conveniva in giudizio la (in Parte_1 Controparte_3
prosieguo, anche solo ) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 387.000,00, dalla prima liquidato in favore della società assicurata a titolo di indennizzo per i danni arrecati alla merce, e Parte_2
ai n.
1.122 pallets in legno impiegati per la sua spedizione, dall'incendio divampato in data 16 luglio 2014 presso lo stabilimento della società convenuta, sito nel comune di
Carinaro, presso la zona A.S.I. di Aversa Nord, ove la merce stessa era stata da questi stoccata per la successiva movimentazione, in esecuzione di un contratto di deposito e spedizione.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive memorie istruttorie, per quanto qui d'interesse:
a) che la aveva con essa stipulato e tacitamente rinnovato sin Parte_2
dal 31 dicembre 2009 la polizza assicurativa “All Risk” n. 68461343, avente a oggetto anche i danni materiali e diretti causati a partite merci collocate in siti diversi da quelle indicate in polizza;
b) che, domato l'incendio sviluppatosi in data 16 luglio 2014 presso il deposito della società convenuta, i periti assicurativi incaricati dall'odierna attrice avevano quantificato in euro 399.500,00 – sulla scorta dell'elenco di giacenza contabile merci – il danno subito dall'assicurata in ragione di tale Parte_2
evento, quantificando poi in euro 387.000,00 l'indennizzo dovuto per la detrazione, a titolo di franchigia, dell'importo di euro 12.500,00; RG 1674/2018
c) che, redatto in data 1° settembre 2015 verbale congiunto di accertamento del danno, l' aveva quindi provveduto, il successivo 6 ottobre 2015, al Parte_1
pagamento in favore della società assicurata della somma in precedenza quantificata dai propri incaricati, surrogandosi così, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nel credito risarcitorio vantato da quest'ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno indennizzato;
d) che erano risultati vani i tentativi esperiti, con lettera raccomandata del 13 luglio
2017, di pervenire in via stragiudiziale al rimborso da parte della , nella CP_1
qualità di custode del deposito di Carinaro, delle somme liquidate alla
[...]
essendosi la convenuta limitata ad indicare nella la Parte_2 Controparte_2
propria compagnia assicurativa per il rischio incendi senza dar corso, tuttavia, a quanto richiesto.
Infine, in ragione dell'erroneo rifiuto opposto dalla cancelleria al deposito telematico complementare della documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria, eseguito nel rispetto del termine ultimo del 29 aprile 2019, parte attrice instava per la propria rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., chiedendo che fosse considerato tempestivo il nuovo deposito eseguito il giorno immediatamente successivo, in data 30 aprile 2019.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 giugno 2018, si costituiva quindi la la quale chiedeva il rigetto, nel merito, delle pretese Controparte_3
attoree, allegando in particolare:
a) di aver adottato nell'esecuzione delle proprie prestazioni, dopo un'attenta valutazione del rischio connesso alla propria attività d'impresa, tutte le precauzioni utili a evitare, secondo criteri di diligenza superiori alla media, eventi dannosi assimilabili a quello per cui v'è causa: adibendo a deposito della merce ricevuta un capannone di recente costruzione, munito di tutte le autorizzazione edilizie e le certificazioni di conformità degli impianti elettrici e antincendio ivi installati,
nonché sottoponendo tali impianti a periodici controlli di efficienza e sicurezza;
RG 1674/2018
b) di non aver potuto impedire pertanto, nonostante l'entrata in funzione del sistema antincendio installato, il sinistro del 16 luglio 2014, da ascriversi, dunque, al caso fortuito o comunque all'azione dolosa o colposa di terzi, essendo stata anche tale ultima ipotesi ritenuta possibile dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto in loco;
c) l'assenza, in atti, di qualsivoglia prova circa l'ammontare del pagamento effettivamente corrisposto alla e, soprattutto, della Parte_3
corrispondenza di tale somma ai danni concretamente subiti dalla stessa in dipendenza dell'evento per cui è causa, non risultando in alcun modo documentate la qualità e la quantità della merce custodita nel deposito di Carinaro, onde devono ritenersi espressamente contestati, da parte di tanto il Controparte_3
contenuto della perizia prodotta dall'attrice quanto il verbale di definizione amichevole sottoscritto fra quest'ultima e la compagnia assicuratrice, nonché il relativo “elenco giacenza contabili merci”, atti tutti redatti da incaricati dell'assicurazione in assenza di contraddittorio con la convenuta.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta domandava, comunque, di essere manlevata di ogni somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio dalla società quale Controparte_4
società subentrata a seguito di fusione al e alla ella titolarità Controparte_5 CP_6
delle polizze assicurative n. M0100798100 e n. 00400900095451, sottoscritte in continuità
l'una dell'altra e contenenti apposita copertura del rischio incendio, nonché quale delegataria dalla società coassicuratrice della seconda polizza Controparte_7
citata per una quota pari al 30%.
A tal fine, chiedeva e otteneva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della già citata compagnia assicuratrice.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 febbraio 2019, si costituiva, infine, anche la società la quale, nel rappresentare Controparte_2
preliminarmente – ai fini della loro riunione – la pendenza dinanzi a questo Tribunale di RG 1674/2018
più giudizi fra le parti relativi al medesimo accadimento, contestava la fondatezza della domanda di manleva esperita nei suoi confronti dalla eccependo in Controparte_3
particolare:
a) la carenza di copertura assicurativa per il sinistro verificatosi in data 16 luglio 2014, per aver il Tribunale di Milano – con sentenza n. 8577 del 2 agosto 2018, emessa nel giudizio instaurato dalla nei confronti del broker Controparte_7
assicurativo della e della stessa – CP_8 Controparte_3 Controparte_2
dichiarato la decorrenza della polizza assicurativa n. 0040900095451 dalle ore
24,00 del successivo 18 luglio 2014, data di pagamento del relativo premio, e per avere la diversa e precedente polizza n. M0100798100 cessato la propria efficacia in data 31 gennaio 2010, per effetto della disdetta esercitata dalla stessa;
CP_1
b) l'assenza di continuità tra le polizze assicurative soprarichiamate, deducibile dalle lunghe trattative intercorse tra le parti per la stipula della successiva polizza n.
0040900095451, oltre che dalla diversità dei rischi assicurati, dei massimali previsti e delle compagnie coassicuratrici coinvolte per la polizza n. Pt_4
M0100798100 e per la polizza n. 0040900095451); Controparte_7
c) la non riconducibilità del danno indennizzato dalla e per il cui Parte_1
risarcimento è stata chiesta la rivalsa nei confronti della convenuta CP_3
ad alcuno degli eventi rischio coperti dalle richiamate polizze n.
[...]
M0100798100 e n. 0040900095451, non ricomprendendo queste i danni arrecati a cose che l'assicurato abbia – a qualsiasi titolo – in consegna, custodia o detenzione;
d) l'intervenuta prescrizione breve ex art. 2952 c.c. della pretesa creditoria alla manleva avanzata dalla essendo decorso un lasso di tempo Controparte_3
superiore al biennio tra la chiamata in causa richiesta nel presente giudizio e la raccomandata del 28 luglio 2014, con la quale la ha per la prima volta Parte_1
comunicato l'intenzione di rivalersi sulla convenuta per i danni indennizzati alla propria assicurata in ragione dell'incendio verificatosi il 16 Parte_3
luglio 2014; RG 1674/2018
e) nonché, in via gradata, nell'ipotesi in cui la domanda di manleva venisse accolta in forza della polizza assicurativa n. 0040900095451, la limitazione della propria conseguente quota di responsabilità nella misura massima del 70% dell'indennizzo dovuto all'assicurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1911 Controparte_3
c.c., essendo tale responsabilità assicurativa contrattualmente ripartita con la
[...]
Controparte_7
Infine, la chiedeva sospendersi il presente giudizio ai sensi dell'art. Controparte_2
295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della richiamata sentenza del Tribunale di Milano
n. 8577 del 2 agosto 2018, nel frattempo sottoposta al riesame della Corte d'Appello di
Milano dalla Controparte_3
4. Giusta ordinanza del 7 febbraio 2020, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
28 gennaio 2020, pur non ravvisandosi la fattispecie della sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295 c.p.c., veniva comunque disposta la sospensione del presente processo a mente del secondo comma dell'art. 337 c.p.c., essendo stata nel medesimo invocata l'autorità di una sentenza sottoposta a gravame.
Con decreto del 14 maggio 2024, letto il ricorso in riassunzione di parte attrice con il quale veniva rappresentata l'intervenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione promosso dalla contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano CP_1
n. 2552/2021 e il conseguenziale passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, il giudice istruttore disponeva la prosecuzione dinanzi a sé del presente giudizio, fissando a tal uopo l'udienza del 20 settembre 2024 nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Ritenuta, con l'ordinanza del 19 ottobre 2024, la tardività del deposito complementare alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, eseguito in data 30 aprile 2020 per errore alla medesima ascrivibile, assunta la prova orale articolata dalle parti, la causa, subentrato lo scrivente al precedente G.I. per l'udienza del 7-2-2025, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 dicembre 2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. RG 1674/2018
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, ritiene il
Tribunale che la domanda attorea sia infondata e debba essere integralmente
rigettata.
In via preliminare, è necessario soffermarsi sul contenuto della domanda promossa dall'attrice in questa sede, nonché procedere a una più precisa ricognizione delle produzioni documentali di parte validamente acquisite agli atti del giudizio;
e ciò, al fine di rendere immediatamente percepibili sia la portata dell'accertamento discendente dalla presente decisione, che le ragioni poste a fondamento della stessa.
5.1. Al riguardo, invero, deve innanzitutto premettersi che, salvo un labile accenno fatto all'esistenza di un contratto di deposito e spedizione tra la e Parte_3
la , l'attrice – surrogatasi nelle ragioni della propria assicurata – ha chiesto il CP_1
risarcimento dei danni in precedenza indennizzati a quest'ultima, invocando a fondamento della propria pretesa – in maniera inequivoca – il solo rapporto di custodia ricorrente tra la convenuta e il deposito, dalla stessa condotto in locazione, in cui venne a svilupparsi l'incendio del 16 luglio 2014.
La domanda articolata dall' , dunque, non può che ritenersi limitata, in Parte_1
questa sede, all'accertamento soltanto dello specifico profilo di responsabilità extracontrattuale sopra richiamato e non anche dell'eventuale responsabilità contrattuale discendente dall'inadempimento delle prestazioni dedotte nel contratto di spedizione e deposito sopra richiamato, previa verifica, ovviamente, della ricorrenza dei presupposti prescritti dall'art. 1916 c.c. per la surroga dell'assicuratore nei diritti vantati dal proprio assicurato verso i terzi responsabili del sinistro indennizzato.
Conclusione, questa, imposta peraltro, oltre che dalla fugacità dell'accenno di cui sopra al contratto di deposito (e dall'assenza quindi di una puntuale allegazione dell'inadempimento contrattuale imputato alla controparte), anche e soprattutto dall'insindacabilità stessa, in questa sede, del rapporto contrattuale in parola, essendo stato questo tardivamente dedotto, per la prima volta, soltanto alla pag. 2, penultimo capoverso, della seconda memoria istruttoria di parte attrice: ben oltre, dunque, le preclusioni RG 1674/2018
istruttorie prescritte per la mutatio libelli dall'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
5.2. Deve poi ulteriormente precisarsi che, ai fini dell'accertamento richiesto dalla domanda attorea così come sopra delineata, risultano validamente acquisiti agli atti del giudizio, oltre che la documentazione trasmessa dalle parti nel rispetto del termine ultimo del 29 aprile 2024, fissato ai sensi dell'art. 183, comma 4, n. 2 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, anche i documenti offerti in comunicazione dall'attrice con il deposito della cennata istanza di rimessione in termini formulata ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. il successivo 30 aprile 2019, dovendosi ritenere, per l'effetto, revocata l'ordinanza del 19 ottobre 2024 nella parte in cui aveva invece ritenuto tardivo tale ultimo deposito.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha recentemente ribadito che “ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della
“ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. U. 22834/2022, Cass.
12422/2022, Cass. 19796/2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”)
e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”).
In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione RG 1674/2018
della precedente attività; Cass. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini” (così Cass. civ., sez. I, ord. n. 15801/2025).
Inoltre, la Corte di cassazione ha altresì precisato che “l'iniziativa del depositante diretta a far valere la ritualità della sua prima attività non lo costringe a dare prova della legittimità dell'intera sua attività, che risulta attestata dall'apparenza della dinamica comunicativa emergente dall'esito delle prime tre p.e.c., dovendo egli concentrare le proprie contestazioni (e le correlate allegazioni probatorie) su quelli che sono stati i motivi posti a base del rifiuto del deposito dell'atto” da parte dell'Ufficio di cancelleria;
con la conseguenza che “il tribunale, una volta constatata la presenza in atti delle quattro ricevute generate dal sistema a seguito della procedura di deposito telematico (…), non poteva pretendere che l'opponente desse prova anche “del contenuto effettivo di quanto depositato”, e, tanto meno, “del registro di cancelleria in relazione al quale il deposito stesso era avvenuto” (pag. 5 del decreto impugnato), ma doveva verificare se parte opponente si fosse attivata quanto più tempestivamente possibile per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, in modo da consentire di considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, e se le ragioni addotte dalla cancelleria a giustificazione del rifiuto dell'atto potessero ritenersi legittime” (così Cass. civ., sez. I, ord. n. 15801/2025).
Conformandosi dunque a tale condivisibile pronuncia, corre l'obbligo di rilevare innanzitutto che parte attrice, nel ridepositare il 30 aprile 2019 – ossia il giorno stesso del rifiuto comunicato dalla Cancelleria – la documentazione oggetto del deposito telematico complementare rifiutato, ha riattivato senza indugio alcuno – questa volta però con esito positivo – il procedimento di deposito della documentazione complementare tempestivamente avviato il giorno precedente nel rispetto del termine ultimo assegnato ai sensi dell'art. 183, comma 4 n. 2, c.p.c. (come dimostrato dalla copia per immagine sia della ricevuta di avvenuta consegna, c.d. “seconda pec”, che della comunicazione dell'esito positivo dei controlli automatici di sistema, c.d. “terza pec”, del primo deposito complementare poi rifiutato, recanti entrambi la data appunto del 29 aprile 2019). RG 1674/2018
Essa, inoltre, ha prodotto in atti copia per immagine delle quattro comunicazioni pec relative al procedimento di trasmissione del primo deposito complementare rifiutato e contestato l'erroneità della motivazione addotta dall'Ufficio a CP_9
giustificazione del rifiuto di tale deposito, rilevando che, trattandosi di un deposito complementare a quello principale contenente la seconda memoria istruttoria, risultato invece regolarmente accettato, non poteva non contenere l'indicazione del numero di ruolo generale del fascicolo in cui lo stesso avrebbe dovuto confluire.
L'attrice ha dunque puntualmente ottemperato a ciascuno degli oneri indicati dal sopra richiamato orientamento di legittimità e non può ritenersi per l'effetto decaduta dalla facoltà di ottenere l'acquisizione della documentazione complementare prodotta, potendosi ravvisare una prova sufficientemente attendibile sia della regolarità apparente della procedura comunicativa del deposito (emergente dall'esito delle prime tre p.e.c.
ricevute e prodotte in atti dalla parte) che della fondatezza dei rilevi critici sollevati circa l'erroneità del motivo addotto dall'Ufficio a giustificazione del rifiuto del CP_9
primo deposito complementare inoltrato, ricavabile invece proprio dall'analisi del collegato deposito principale contenente la seconda memoria istruttoria, risultato invece regolarmente riconducibile al numero di registro generale di questo procedimento.
Ed invero, dall'esame della sezione “indicebusta” contenuta nei dati atto in formato
.xml della busta di trasporto principale della seconda memoria istruttoria di parte attrice,
tempestivamente pervenuta ai sistemi telematici ministeriali – come detto – in data 29 aprile 2019, è emerso infatti che a tale atto di parte risultavano effettivamente allegati cinque ulteriori documenti, contenuti, per ragioni dimensionali, in un secondo deposito complementare digitalmente collegato a quello principale.
È dunque possibile presumere, secondo l'id quod prelumque accidit, che anche la busta di trasporto del deposito complementare rifiutato contenesse, in realtà, i metadati corrispondenti a quelli rivenuti nel deposito principale, invece accettato, necessari al loro abbinamento, e che il mancato riscontro di un'espressa indicazione del numero di registro generale del fascicolo di riferimento (rappresentato dalla cancelleria nella comunicazione pec del 30 aprile 2019) non avrebbe dovuto determinarne il rifiuto manuale della RG 1674/2018
spedizione, potendo il secondo deposito complementare essere digitalmente ricollegato al primo.
In conclusione, il deposito eseguito in data 30 aprile 2019 deve dunque ritenersi tempestivo perché eseguito in continuità a quello avviato il precedente 29 aprile 2019, rendendo per l'effetto superfluo l'esame dell'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. formulata dall'attrice (si veda sul punto anche Cass. civ., sez. I, ord. n. 69/2025 e n. 6743/2021).
6. Ciò detto, nel merito, la domanda di parte attrice è infondata.
6.1. Costituisce ormai ius receptum l'intervenuto riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Attenendosi a quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, la fattispecie risarcitoria in esame “prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. ,).
Unico limite a tale forma di responsabilità è dalla stessa norma codicistica testualmente individuato invece nel “caso fortuito”, qui inteso tuttavia non in senso soggettivo, quale assenza di colpa in capo al custode per l'evento di danno determinatosi (come detto, del tutto irrilevante nella configurazione della fattispecie de qua), bensì piuttosto in senso oggettivo, quale ricorrenza, nel decorso causale produttivo dell'evento lesivo, di un fattore estraneo che, interagendo con la cosa in custodia in via eccezionale, non consenta di ricondurre il danno al dinamismo intrinseco di quest'ultima o allo stato di fatto regolarmente riconducibile alla stessa.
Il caso fortuito, dunque, coincide con quella concausa eccezionale – costituita, cioè, da un accadimento naturale o da una condotta umana del terzo non rientrante nello spettro dei fattori ordinariamente interagenti con la cosa, secondo criteri scientifici di stampo RG 1674/2018
statistico (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 15187/2025) – che, ancorché inidonea ad assurgere nel caso specifico a causa esclusiva dell'evento lesivo ex art. 41 comma 2 c.p. e quindi a elidere completamente il nesso eziologico accertato tra la cosa in custodia e il danno perché da sola insufficiente – senza l'interazione con la cosa – a causare la lesione,
è comunque in grado di far ritenere quest'ultima conseguenza non ordinariamente riconducibile alla cosa stessa e sottratta, pertanto, a quella sfera di rischi che il custode è chiamato a sopportare in ragione degli effetti favorevoli derivanti dalla disponibilità della cosa, in conformità al principio cuius commoda eius et incommoda.
Diversamente opinando, del resto, relegando cioè il caso fortuito all'ipotesi della ricorrenza di una concausa idonea ad assurgere a causa esclusiva dell'evento e dunque ad elidere il nesso di causalità tra la cosa e il danno (come pure è stato sostenuto dalla giurisprudenza della Cassazione), si finirebbe con l'assorbire quest'ultimo nell'accertamento puntuale dell'esistenza stessa di un nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, contraddicendo così la lettera dell'art. 2051 c.c. (che attribuisce al fortuito l'autonoma valenza di fatto estintivo di una pretesa già costituitasi per effetto dell'accertamento del nesso di causalità) e la funzione allo stesso attribuita di selezione, nella catena causale produttiva dell'evento, del segmento cui imputare la responsabilità dell'evento.
Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sua massima in sede nomofilattica,
infatti, la "responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti"; ma se "nella responsabilità
per colpa quest'ultima si asside su un nesso causale tra evento e condotta ai fini della qualificazione di quest'ultima in funzione della responsabilità, nella responsabilità oggettiva sono i criteri di imputazione ad individuare il segmento della sequenza causale,
tendenzialmente infinita, alla quale fare riferimento ai fini della responsabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 581/2008). RG 1674/2018
E ciò, perché "nella fattispecie di responsabilità oggettiva il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra evento e condotta di un agente candidato alla responsabilità, bensì o si riferisce alla condotta di altri o addirittura non coincide con una condotta" - e tale è, appunto, il caso della fattispecie, tra le altre, di cui all'art. 2051 cod. civ. - "bensì con una concatenazione tra fatti di altra natura, inidonea a risolvere la questione della responsabilità"; donde allora la necessità di una norma che, "di volta in volta", risolva tale questione "mediante qualcosa di ulteriore, che è costituito da una qualificazione, espressiva appunto del criterio di imputazione", quale è, per il 2051 c.c., il fortuito, che non può dunque coincidere con la mera esclusione del nesso di causalità,
confondendosi con tale elemento costitutivo della pretesa.
Con l'ulteriore precisazione, peraltro, che, ove l'incidenza concausale del “fortuito” resti incerta, anche nel caso in cui, rientrando tra le possibili ipotesi alternative di determinazione dell'evento, non sia possibile pervenire a un giudizio di probabilità prevalente rispetto a essa, è il custode del bene a doverne sopportare le conseguenze negative in punto di responsabilità risarcitoria, gravando sul medesimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'onere di fornirne prova.
Tale assunto è stato recentemente ribadito anche in tema di responsabilità da cose in custodia incendiatesi, ove la giurisprudenza di legittimità ha avuto di precisare che
“ridonda a carico del custode di un bene, incendiato o incendiatosi, la carenza di affidabile prova sulla causa ultima del sinistro e della qualificabilità di questa stessa quale caso fortuito, secondo la rigorosa accezione sopra ricostruita: sicché, in tale carenza, non viene meno la sua responsabilità per i danni che dal bene da lui custodito, quand'anche abbia rivestito solo il ruolo di mero propagatore, siano derivati a terzi” (così Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17980/2025).
6.2. Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve dunque precisarsi che, non avendo l'istruttoria in atti ricondotto con certezza la causa ultima dell'incendio che distrusse il deposito in uso alla all'interazione di un fattore esterno eccezionale CP_1
riconducibile al concetto di caso fortuito, la disciplina invocata dell'art. 2051 c.c. sarebbe astrattamente idonea a fondare la responsabilità risarcitoria della convenuta, considerata, RG 1674/2018
del resto, anche la natura oggettiva di tale forma responsabilità e la conseguente irrilevanza delle difese dalla medesima articolate in ordine alla massima diligenza adoperata nella scelta della struttura da adibirsi a deposito e nella manutenzione del relativo impianto elettrico o antincendio.
Ciò nondimeno, le pretese risarcitorie avanzate da devono essere Parte_1
disattese per difetto di prova sia in ordine alla effettiva titolarità del relativo credito in capo all'odierna attrice, sia in relazione alla quantità, qualità e al valore economico dei prodotti asseritamente andati distrutti in occasione dell'incendio del 16 luglio 2014.
L'atto di quietanza prodotto in atti dalla società infatti, riporta soltanto Parte_1
la sottoscrizione dell'agente liquidatore ma non anche di un soggetto riferibile all'assicurata con la conseguenza, dunque, che tale documento Parte_3
non può dirsi idoneo a dar prova dell'avvenuto pagamento in favore di tale ultima società dell'indennizzo assicurativo liquidato per i danni verificatisi a causa dell'incendio sopra richiamato, nonché dunque dell'effettiva surrogazione dell'odierna attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c., nelle pretese risarcitorie vantate dalla propria assicurata (cfr. documento denominato .pdfi” contenuto nella produzione di Email_1
parte attrice.
Inoltre, dall'esame del compendio probatorio validamente acquisito agli atti del presente giudizio (come sopra meglio delineato), risulta evidente come l'odierna attrice è addivenuta alla quantificazione della merce distrutta e alla definizione del relativo valore economico sulla scorta di un accertamento amichevole condotto, dai periti dalle medesima delegati, sulla base di un elenco merci riassuntivo autoprodotto dalla stessa società assicurata senza alcun contraddittorio con l'odierna convenuta e dunque inidoneo a fondare qualsivoglia accertamento in questa sede;
tanto più ove si osservi che gli stessi periti si riservavano, nel corpo del documento, di confermare le stime così effettuate tramite sopralluogo volto a dar riscontro dell'effettiva quantità e stato della merce andata distrutta, del cui esito, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio. RG 1674/2018
A conclusioni diverse, del resto, neppure può pervenirsi sulla scorta della prova orale assunta in corso di causa.
Il teste di parte attrice (cfr. verb.ud 9-5-2025), infatti, dopo aver Testimone_1
confermato la corrispondenza dei prodotti indicati nell'elenco allegato al verbale di accertamento amichevole soprarichiamato a quelli andati distrutti in occasione dell'incendio del luglio 2014, ha poi precisato di non aver però mai realmente potuto constatare l'effettiva presenza, presso il deposito della , dei prodotti elencati in CP_1
quel verbale;
e ciò, per il grado di distruzione rinvenuto in loco, chiarendo anche di aver certificato la presenza di quei prodotti sulla scorta soltanto dei documenti di trasporto prodotti dalla stessa società assicurata.
Documenti, questi, che prodotti anche nel presente giudizio in allegato alla seconda memoria di parte attrice, non risultano però idonei a dimostrare l'effettiva presenza della merce ivi indicata presso il deposito della al momento dell'incendio: e ciò, sia CP_1
perché in alcuni casi riportanti come destinazione della merce un deposito diverso da quello riferibile all'odierna convenuta (tale “Mag. P.F. Logistica Nord (da Nusco)”; cfr. doc. , Email_2 Email_3
2014_compresed.odf”, “ e Email_4
“ ” della produzione di parte attrice), sia Email_5
perché indicanti date di consegna ai clienti finali della società Parte_3
antecedenti a quella del 16 luglio 2014 e dunque, a contrario, deponenti proprio per l'assenza delle merce negli stessi riportata presso il deposito della convenuta al momento dell'incendio per cui v'è causa (cfr. .pdf.” e Email_6
“ “ Email_7 Email_8
2014_compressed” della produzione di parte attrcie).
Con particolare riferimento poi a quella parte della documentazione sopra riportata riportante invece data coincidente con quella dell'incendio in parola, si aggiunga che,
trattandosi comunque di documenti di trasporti emessi ai sensi del DPR n. 472/1996 e
Cont riportanti la come “Mittente depositario”, gli stessi sono stati certamente CP_3
redatti al momento della spedizione della merce da parte del mittente magazziniere, RG 1674/2018
essendo loro precipua funzione quella di accompagnare fisicamente i beni durante il loro trasporto;
sicché la loro stessa esistenza è prova della già avvenuta spedizione della merce ivi indicata al momento dell'incendio presso il deposito della convenuta (verificatosi, peraltro, in orario pomeridiano e dunque compatibile con spedizioni avvenute nella mattinata dello stesso giorno).
Neppure soccorrono, del resto, le dichiarazioni rese dall'altro teste di parte attrice, il sig. dirigente della all'epoca del sinistro (cfr. Testimone_2 Parte_3
verb.ud.ulti.cit.).
Pur avendo affermato la corrispondenza della merce indicate nell'elenco allegato al verbale di costatazione amichevole redatto dai periti assicurativi a quella effettivamente presente nel deposito della al momento dell'incendio, questi, infatti, non ha CP_1
comunque riferito alcuna circostanza utile alla quantificazione economica di dette merci e, ai fini di tale liquidazione, neppure possono ritenersi utili le fatture prodotte in allegato all'istanza di rimessione in termini del 30 aprile 2019.
Dall'esame di tali ultimi documenti, invero, non emerge alcun elemento che consenta di riferire gli importi ivi contabilizzati alla merce in giacenza presso il deposito dell'odierna convenuta, trattandosi – per quanto è dato comprendere dalla loro lettura, non avendo l'attrice fornito alcuna spiegazione – di fatture di approvvigionamento di materie prime, di cui non è possibile ovviamente conoscere l'effettivo impiego nella produzione di tale lotto di prodotti.
7. Al rigetto della domanda attore consegue l'assorbimento della domanda di manleva promossa dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, in complessivi euro 387.000,00, in ragione del criterio del disputatum con applicazione dei parametri medi per le fasi ivi previste. RG 1674/2018
In forza del principio di causalità, gravano sull'attrice anche le spese di lite relativa alla chiamata in causa del terzo.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• dichiara assorbita la domanda di manleva promossa dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa;
• condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta e della terza chiamata in causa delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro=22.457,00= ciascuna per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso in favore della sola parte convenuta di ulteriori euro=1.241,00= a titolo di spese vive.
Aversa, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.