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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2622/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINIO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TARQUINIO MICHELE
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASCIULLO Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIANO, elettivamente domiciliato in P. G. GALILEI N. 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MASCIULLO VITTORIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1 come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, accertata la responsabilità del , nel sinistro occorso il 25.01.2022 in Bologna, via Toscana, 5, Controparte_1 ad all'epoca di anni 63, dichiarare tenuto e condannare il suddetto con Parte_1 CP_1 sede in Bologna, P.zza Maggiore, 6, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice tutti i danni da questa riportati dal sinistro per cui è causa come stimati dal Dott. ossia un Parte_2 danno biologico da postumi permanenti nella misura del 20 %, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni venti, seguito da un periodo di giorni sessanta di inabilità temporanea parziale al 75%, da successivi giorni sessanta di inabilità temporanea parziale al 50 % e da ulteriori giorni sessanta di inabilità temporanea parziale al 25 %, più una inabilità temporanea “minima” di 20 giorni all'anno per i prossimi 10 anni, e un danno specifico stimato nella misura del 10 %; oltre alla personalizzazione del danno almeno da valutarsi nella misura di un terzo del danno biologico ed oltre al risarcimento delle spese mediche come provate in corso di causa e comunque al risarcimento di tutti pagina 1 di 10 i danni subiti da nel sinistro per cui è causa (compresa la rimozione e la custodia Parte_1 del di lei scooter tg. BB18872), danni che si determinano in € 200.000,00 salve diverse ed anche maggiori valutazioni ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
In via istruttoria come da memoria n. 2 ex art 183 co. 6 c.p.c.: Lo scrivente procuratore chiede inoltre ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il giorno 25.01.2022, poco prima delle ore 15,00, il motociclo targato BB18872, marca Honda, colore grigio, era ripartito dal semaforo posto all'incrocio della via Tagliacozzi con la via Toscana, in Bologna, con direzione verso la periferia;
2) vero che il giorno 25.01.2022, ad ore 15,00 circa circa, lei vide che il conducente dello scooter targato BB18872, marca Honda, colore grigio, che stava percorrendo la via Toscana, in
Bologna, con direzione periferia, tenendo la propria destra, giunto all'altezza del civico 5, perdeva il controllo del proprio mezzo su una serie di grate di ferro (caditoie) ivi site, antistanti il distributore di benzina “Q 8” e raffigurate dalle fotografie nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo fotografico della relazione dell'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna prodotto da parte attrice sub doc. n. 1, nonché dalle fotografie prodotte da parte attrice sub nn. 39, 40, 41 e che le si rammostrano e che il predetto conducente rovinava al suolo in prossimità dell'incrocio con la via
Lelli; 3) vero che il giorno 25.01.2022 le grate di ferro (caditoie) poste sulla destra della carreggiata della via Toscana di Bologna, con direzione periferia, all'altezza del civico 5 circa, davanti al distributore di benzina “Q 8”, e raffigurate dalle fotografie nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo fotografico della relazione dell'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna prodotto da parte attrice sub doc. n. 1, nonché dalle fotografie prodotte da parte attrice sub nn 39, 40,
41 e che le si rammostrano, erano poste al di sotto del piano stradale;
4) vero che il giorno
25.01.2022, ad ore 15,00 circa, nella carreggiata destra della via Toscana, direzione periferia, oltre allo scooter targato BB18872, marca Honda, colore grigio, che era rovinato al suolo in prossimità del civico n. 5 della suddetta strada, davanti il distributore di benzina “Q 8”, stavano transitando altri veicoli;
5) vero che il giorno 25.01.2022 non vi era alcuna segnalazione di pericolo prima delle grate di ferro (caditoie) che si trovavano nella carreggiata destra della via Toscana, con direzione periferia, all'altezza del civico n. 5, davanti al distributore di benzina “ Q 8”; Si indicano a testi sui capitoli di prova che precedono contraddistinti dai numeri da n. 1 a n. 5 i Sigg.ri: residente in [...]
Bologna, via Longarone, 3; residente in [...]. Si chiede Testimone_2 inoltre ammettersi sugli stessi capitoli di prova da n. 1 a n. 5 la Sig.a - non Testimone_3 menzionata nella relazione d'incidente stradale della Polizia Municipale di Bologna in quanto non più presente al momento dei rilievi essendosi fermata a soccorrere l'attrice ed essendo salita con questa in ambulanza - con richiesta al Sig. Giudice di voler principalmente delegare l'assunzione della prova al competente Tribunale di Lecce nella considerazione che la teste indicata risiede e abita in Campi
Salentino (LE), Via A. Moro, 3; Si chiede inoltre ammettersi prova per testi nella persona di Tes_4
, residente in [...]2, sul seguente capitolo: 6) vero che la
[...] sera del 25.01.2022 lei si era recato in via Toscana, a Bologna, ed ha visto che erano stati apposti dei segnali di pericolo in prossimità delle grate di ferro (caditoie) poste sula carreggiata destra della detta
Toscana con direzione periferia, all'altezza del civico 5 e in prossimità del distributore di benzina “Q pagina 2 di 10 8”, ed ha scattato in tale occasione le foto prodotte dalla difesa di parte attrice sub nn. 42 e 43 e che le sirammostrano;
7) vero che il giorno 2.02.2022, ad ore 18,45 circa, lei ha ritirato dal deposito
“Centro dell'Auto” in Bologna, via Di Paolo, 40, il motociclo Honda targato BB18872, che tale motociclo era funzionante e che lei lo ha condotto dal predetto deposito, presso l'abitazione di
in San Lazzaro di Savena (Bologna) via Del Colle, 37/2. Si chiede inoltre disporsi Parte_1 consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare e a valutare la natura, l'entità e l'evoluzione del danno psicofisico lamentato da in relazione al sinistro occorso il 25.01.2022, la causalità Parte_1
e la compatibilità con il sinistro detto, la durata dell'invalidità temporanea nei suoi diversi aspetti, anche ai fini della determinazione del danno specifico, la misura di quella permanente e l'incidenza sulla capacità lavorativa anche specifica, la congruità delle spese mediche documentate e la eventuale necessità di ulteriori spese future, quantificandole, anche acquisendo informazioni e/o documenti destinati a valutare elementi o documenti già in atti. Tutto ciò dedotto e prodotto si insiste per
l'ammissione delle prove orali e della CTU richieste e si confermano le conclusioni già rassegnate. Si producono i documenti indicati in narrativa con numerazione a seguire da quella dei documenti precedentemente prodotti e, per tutto quanto precede, con salvezza e riserva alle ulteriori sedi difensive di ogni altra considerazione e deduzione anche in punto di diritto, si insiste per
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e per il rigetto di ogni domanda avversaria.
Per : Controparte_1
Voglia l'IIl.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge:
- in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti del CP_1
in quanto inammissibili, improcedibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non
[...] provate, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualunque titolo, dal alla sig.ra in relazione al sinistro Controparte_1 Parte_1 occorso il 25.1.22;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della sig.ra nella Parte_1 causazione dell'evento di danno ad esso occorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, conseguentemente, diminuire l'eventuale risarcimento ad essa dovuto dal , secondo Controparte_1 la gravità della colpa dell'istante e l'entità delle conseguenze derivatene, per come accertate in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ordinando ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle predette somme in favore del sottoscritto procuratore.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e formulare istanze istruttorie, anche
a prova contraria, in considerazione delle difese avversarie nei termini di rito di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. di cui si invoca sin d'ora la concessione. Si chiede sin d'ora CTU cinematica tesa ad accertare la dinamica del sinistro e le cause dello stesso.
pagina 3 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio il con il fine di vedersi risarcita del danno Parte_1 Controparte_1 subito a seguito del sinistro occorsole in data 25.1.22, all'epoca sessantatreenne, mentre percorreva in sella al proprio scooter Via Toscana. Secondo parte attrice, ella perdeva l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, unicamente a causa della sconnessione del suolo per la presenza di una serie di tombini profondamente affossati rispetto al piano stradale. Nonostante il casco protettivo, la si Pt_1 procurava una ferita lacerocontusa con vistosa perdita di sangue e perdeva conoscenza, da lì a poco sopraggiungevano i soccorsi che trasportavano l'incidentata al PS dell'Ospedale Maggiore. Sulle condizioni del suolo, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna risultava effettivamente che, in seguito al loro intervento, “si provvedeva a far intervenire RA che giungeva in tempi successivi e provvedeva a prendersi in carico il problema segnalando la zona con cartellazione idonea per ripristinare il luogo”.
Dagli accertamenti medici emergeva una frattura scomposta pluriframmentaria omero prossimale destro e una frattura delle ossa nasali, oltre ad una ferita lacero contusa al mento. Il giorno successivo veniva trasferita nel reparto di ortopedia e sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca, viti ed innesto osseo omoplastico per poi essere dimessa il 29.01.2022.
Esponeva che, anche a distanza di alcuni mesi, i controlli riscontravano una significativa limitazione del movimento del braccio destro che la costringeva alla sottoposizione a specifici trattamenti riabilitativi ed esercizi di potenziamento muscolare.
Non essendo stati raggiunti i risultati sperati e lamentando ancora dolore alla spalla, nell'ottobre 2022 l'attrice si sottoponeva a visita medica dal Dott. presso l'ospedale Rizzoli, il quale riscontrava Per_1 una limitazione funzionale alla mobilità passiva della spalla destra.
A distanza di un anno dall'accaduto permanevano, dunque, limitazioni funzionali alla spalla destra, oltre agli esiti della frattura delle ossa nasali e a quelli di natura estetica per la cicatrice sul mento. Il perdurare di questa condizione impediva a parte attrice lo svolgimento di diverse attività quotidiane e professionali, essendo la stessa professoressa associata presso l'università Bologna – sede di Cesena nonché di recarsi a trovare i figli all'estero e di svolgere attività fisica.
La relazione del medico legale evidenziava i sopra descritti passaggi evolutivi Parte_2 dell'infortunio e stimava un danno biologico da postumi permanenti nella misura del 20 %, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 20, seguito da un periodo di giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75 %, da successivi giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 50 % e da ulteriori giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 25 %, oltre una inabilità temporanea “minima” di 20 giorni all'anno per i prossimi 10 anni, e un danno specifico nella misura del 10%.
La richiesta risarcitoria formulata con pec del 04.05.2022 al veniva riscontrata dal Controparte_1
Centro Processi Assicurativi Srl, che dichiarava di avere preso in carico la gestione del sinistro su incarico del Comune. Tuttavia, dopo l'ulteriore inoltro al suddetto Centro (ora Controparte_2 con pec 02.02.2023 del verbale della Polizia Municipale di Bologna e della relazione medico legale
Dott. quest'ultima Società non dava alcun riscontro. Parte_2
pagina 4 di 10 Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Il giorno 5 maggio 2023 si costituiva ritualmente in giudizio il contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto quanto sostenuto da parte attrice e ritenendo la domanda risarcitoria totalmente infondata. In primo luogo, precisava da subito l'assenza di una presunta pericolosità dei luoghi in questione – preesistente rispetto ai fatti accaduti – che sarebbe, secondo controparte, desumibile dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna, intervenuta in loco subito dopo il sinistro. Tale intervento, tuttavia, non costituiva in alcun modo una implicita ammissione di responsabilità dell'ente pubblico rispetto a quanto occorso all'attrice e tantomeno la prova della presunta pericolosità del tratto di strada in questione.
Al riguardo, il convenuto produceva il report fornito in data 17.2.23 dalla Polizia Municipale, dal quale emergeva che dagli archivi della stessa non risultano “segnalazioni riferite a insidie di manufatti stradali, o di utenti caduti per tale motivazione nella via in oggetto ad esclusione del sinistro sopra citato. La ricerca è stata effettuata dal 01.06.2021 al 25.01.2022.-”.
Al contrario, la caduta sarebbe ascrivibile ad una negligenza e/o imperizia della motociclista, o comunque ad una sua disattenzione nella guida del proprio mezzo, tenuto conto della evidente diversità cromatica che caratterizzava le caditoie rispetto alla circostante pavimentazione stradale, il che imponeva una maggiore diligenza nel loro attraversamento da parte dell'attrice; quest'ultima, pertanto, avrebbe dovuto adeguare sensibilmente la velocità dello scooter, data la piena visibilità delle caditoie e quindi dei loro eventuali dislivelli, considerato che l'incidente era avvenuto in pieno giorno, quando il tratto di strada era adeguatamente illuminato dalla luce solare e non vi erano ostacoli od ostruzioni di alcun genere che limitassero o diminuissero la visibilità della stessa.
Il insisteva sul fatto che la presenza di un dislivello trascurabile ed irrilevante delle caditoie CP_1 rispetto all'asfalto circostante non potesse costituire un'insidia o un pericolo per gli utenti, poiché era ed è connaturale e fisiologico che il sistema di captazione delle acque meteoriche deve necessariamente essere realizzato con le caditoie più basse del piano stradale per garantirne la funzionalità.
Vista l'importanza e affluenza di veicoli nella strada in questione e l'episodio isolato qui in oggetto, era evidente, dunque, che la causa più accreditata dell'incidente e maggiormente aderente alla verità dei fatti doveva essere il caso fortuito, rappresentato dalla condotta imperita dell'attrice alla guida del proprio mezzo.
Parte convenuta allegava copiosa giurisprudenza della Suprema Corte concernente gli artt. 2051 e 2043
c.c., in merito alla responsabilità dell'ente pubblico per i sinistri cagionati agli utenti di beni demaniali sottoposti alla custodia della P.A, il tutto per dimostrare come le deduzioni avversarie fossero da ritenersi come escludenti ogni ipotesi di responsabilità del convenuto per il sinistro occorso.
La strada era perfettamente visibile, la corsia di marcia libera, le condizioni atmosferiche non avverse, lo stato dell'asfalto asciutto e le caditoie normalmente infossate nella pavimentazione stradale oltreché prive di significativi dislivelli e poste a ridosso del marciapiede destro.
I testimoni riferivano di aver visto l'attrice cadere con il proprio scooter mentre si trovava a percorrere la corsia a ridosso del marciapiede, avendola vista dapprima ondeggiare e poi perdere il controllo del pagina 5 di 10 mezzo, finendo, come detto, a terra. Tenendo conto del luogo di ritrovamento dello scooter dell'attrice e le tracce lasciate sul suolo dallo stesso, parte convenuta sosteneva che quest'ultima avesse maldestramente perso il controllo del mezzo per propria imperizia, urtando verosimilmente il marciapiedi con la ruota dello scooter ed innescando il movimento ondulatorio ed incontrollato del mezzo;
escludeva quindi che la caditoia presentasse problemi e che un conducente medio, avveduto e perito nella guida non sarebbe incorso in alcun incidente.
In diritto veniva contestata:
a) la pretesa responsabilità oggettiva del ai sensi dell'art. 2051 c.c., adducendo la mancanza di CP_1 alcun riscontro oggettivo ed ufficiale da cui poter desumere, con certezza, l'effettiva dinamica del sinistro e la riconducibilità eziologica della caduta dell'attrice alle presunte sconnessioni del manto stradale dovute alla presenza di caditoie di acqua piovana leggermente infossate rispetto al piano stradale, come dai documenti allegati;
pertanto, la presenza di caditoie di acqua piovana, cui l'attrice attribuisce la causa della caduta, non costituiva un'insidia giuridicamente rilevante;
b) il convenuto si reputava, in ogni caso, esente da responsabilità stante la sussistenza del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., inquadrabile in questo caso nel fatto stesso del danneggiato, in particolare nel suo comportamento imprudente e colposo nella guida del motociclo;
c) si escludevano, inoltre, eventuali addebiti di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, fondamento della responsabilità aquiliana della
P.A. per i danni subiti dall'utente stradale è la sussistenza di un'insidia, ovvero di uno stato di fatto, integrante una situazione di pericolo occulto connotata dal duplice requisito – oggettivo e soggettivo – della non visibilità e della non prevedibilità che devono ricorrere congiuntamente. Tuttavia, la sussistenza del caso fortuito imputabile alla condotta dell'utente e la non sussistenza/mancanza di prova di un'insidia avente la duplice caratteristica della non visibilità e non prevedibilità portavano ad escludere qualsiasi responsabilità ex 2043 c.c. in capo al CP_1
d) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dovesse essere ritenuto Controparte_1 responsabile, il risarcimento che venisse eventualmente liquidato in favore di parte attrice avrebbe dovuto essere diminuito in virtù del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
Infine, parte convenuta contestava la stima del danno biologico, ritenendo l'elaborato peritale ex adverso depositato alla stregua di un atto unilaterale, formato in assenza di contraddittorio con la P.A. convenuta e, in considerazione di ciò, non prova certa dell'entità del danno fisico lamentato dall'attrice.
Evidenziava, infine, come la valutazione dei postumi invalidanti residuati in capo a controparte apparisse manifestamente eccessiva alla luce della dinamica del sinistro, come narrato in atto di citazione, e delle certificazioni mediche versate in atti;
pertanto, ogni personalizzazione del danno andava esclusa, essendo del tutto assente la sua prova.
Tali, in sintesi, gli atti introduttivi delle due parti principali.
All'udienza del 25 maggio 2023 il giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. e rinviava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova al giorno 23.11.23; a tale udienza, si riservava la decisione sulle istanze istruttorie;
con ordinanza del 25 gennaio 2024, ritenuta pagina 6 di 10 la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
alla successiva udienza del 12 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
***
La domanda di parte attrice è infondata;
pertanto, non merita accoglimento.
Preliminarmente è opportuno esplicare e premettere i principi di diritto che regalano la materia, al fine di illustrare l'infondatezza della pretesa attorea in merito alla responsabilità da cosa in custodia in capo alla PA, dovendosi ravvisare l'integrazione del caso fortuito determinato dalla condotta colposa della danneggiata.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità del custode – rectius del - ha Controparte_1 natura oggettiva ed è superabile solo con la prova da parte del custode del caso fortuito, inteso quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. Ad integrare il caso fortuito deve essere un fatto dotato dei requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno. Un fatto del genere può essere rappresentato: da un evento naturale, dal fatto del terzo e dalla condotta del danneggiato.
Con specifico riguardo al caso fortuito costituito dalla condotta del danneggiato, preme evidenziare che sussiste un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., che impone l'adozione da parte dello stesso delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. La condotta del danneggiato, quindi, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del suddetto dovere generale di ragionevole cautela. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altre parole, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa in custodia, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
è, tuttavia, altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro i confini della ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
pagina 7 di 10 Quanto all'onere della prova preme sottolineare che ai fini della configurabilità in capo al custode della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario che il danneggiato – rectius parte attrice - dimostri sia il rapporto di custodia intercorrente tra la cosa ed il convenuto sia il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre resta a carico del custode la prova del caso fortuito, ossia del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, inevitabile ed imprevedibile, avente impulso causale autonomo e, quindi, tale da interrompere e/o escludere il nesso di causalità con la cosa. Con riguardo al nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso si precisa che deve essere allegato e provato dal danneggiato e, in caso di cose inerti, come nel caso di strade e passaggi pedonali, può essere argomentato solo sulla base di un'anomalia non minimale tale da rendere pericoloso per l'utente l'uso.
Ciò premesso, la prova richiesta ad in qualità di danneggiata non è stata raggiunta. Parte_1
D'altronde è sicuramente indubbio il rapporto di custodia che il ha rispetto alla Controparte_1 strada, teatro del sinistro, altrettanto non può dirsi invece del rapporto eziologico tra la strada in custodia e l'evento dannoso lamentato da parte attrice.
A questo proposito, recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ., 24.1.2024, n. 2376).
Specificatamente gli Ermellini hanno stabilito che: «la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel
“formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943,)».
Ciò posto, venendo alla fattispecie per cui è qui causa, è senz'altro sussistente il rapporto di custodia tra la cosa che avrebbe causato l'evento dannoso ed il essendo incontestato che l'ente Controparte_1 comunale, quale proprietario della strada, sia custode dello stesso.
Non sussiste, al contrario, il secondo elemento costitutivo della responsabilità ovvero il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Si deve tener conto, infatti, di circostanze che sono di per sé idonee ad eliminare il rischio di caduta.
Tali circostanze sono: le caditoie erano ben visibili ed a norma, così come emerge dalla pagina 8 di 10 documentazione fotografica allegata dal Comune (doc. 4,6, e 7); la carreggiata è sufficientemente ampia da consentire il transito dei ciclomotori in condizioni di sicurezza, senza che occorra procedere a ridosso della caditoia de qua. Dal dossier fotografico del fascicolo di parte convenuta si evince, peraltro, che le caditoie creano una funzionale pendenza del terreno inidonea a determinare ex se lo stato di pericolosità del luogo, dovendosi ritenere che l'osservanza delle comuni regole di cautela esigibili da una persona di media diligenza possa scongiurare qualsiasi produzione di eventi dannosi.
Non solo;
il sinistro si è verificato in pieno giorno e, dunque, in condizioni di luce ottimali, con la strada visibile e la corsia di marcia libera da qualsivoglia ostacolo, lo stato dell'asfalto asciutto (come dal rapporto della Polizia Locale doc. 1 attrice) ed a pochi chilometri, precisamente 3,4 km come evinto da Google Maps, dal luogo ove risiede dal 1988 e verosimilmente fino ad oggi Parte_1
(doc. 5 convenuto - certificato di residenza storica del Comune di San Lazzaro di Savena); per l'effetto, la danneggiata, conosceva perfettamente lo stato dei luoghi.
Il fatto che la conoscesse lo stato dei luoghi e li percorresse abitualmente si può evincere, oltre Pt_1 che dal certificato storico di residenza, anche dal percorso suggerito da Google Maps per raggiungere l'abitazione dell'attrice, percorso che individua il passaggio da via Toscana, luogo del sinistro.
Ne consegue che la danneggiata, per un lungo periodo di tempo (almeno dal 1988 al 2023 anno di emissione del certificato), abbia ripetutamente percorso quella strada per soddisfare esigenze domestiche e lavorative, conoscendone inevitabilmente bene caratteristiche e peculiarità.
Tanto premesso, è proprio l'ininfluenza dell'anomalia allegata da parte attorea quale causa della caduta in relazione al complessivo stato dei luoghi ad escludere che il sinistro per cui è causa possa ritenersi legato da nesso di causalità con la conformazione dell'area, dovendosi piuttosto ritenere che il danno si sia verificato per colpa assorbente della stessa danneggiata, la quale non ha prestato l'attenzione che deve essere pretesa da parte degli utenti della strada, affinché alla responsabilità del custode non vengano ascritti danni puramente accidentali o dovuti a colpa esclusiva, che hanno con la res un legame puramente occasionale, privo di qualsiasi efficacia eziologica.
Ciò è confermato anche dalla relazione del Comando di Polizia locale del il quale Controparte_1 ha confermato che, dal periodo che va dal 1.6.2021 al 25.1.2022, “non sono emerse segnalazioni riferite a inside di manufatti stradali, o di utenti caduti per tale motivazione nella via oggetto ad esclusione del sinistro sopra citato”.
La difesa di parte attrice sul successivo intervento di RA dopo il sinistro non è persuasiva, poiché è altamente probabile che RA sia stata chiamata per sgomberare la carreggiata di eventuali detriti del ciclomotore, piuttosto che per eseguire qualche intervento al manto stradale, il quale a tutt'oggi presenta le stesse caditoie, infossate nel medesimo punto (Google street view - maggio 2024).
Il Tribunale ritiene che l'attrice, semplicemente usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto evitare la situazione di potenziale pericolo, che si è poi concretizzata nella caduta, poiché tale situazione era agevolmente prevedibile, data la visibilità delle caditoie, e prevenibile, perché l'attrice, una volta avvistatele, avrebbe semplicemente potuto evitarle, spostandosi dal margine destro, senza con ciò violare l'art. 143 co. 1 C.d.S., tenuto conto della posizione delle caditoie adiacente al marciapiede.
Ne consegue che l'assenza della responsabilità in capo al esclude il diritto al Controparte_1 risarcimento invocato dalla parte attrice.
pagina 9 di 10 Per i motivi tutti sopra esposti, è quindi ultronea l'attività istruttoria di cui parte attrice chiede l'espletamento previa rimessione della causa in istruttoria
Va infine presa posizione sulle spese di lite.
La soccombenza di parte attrice comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Esse vanno liquidate sulla scorta dei parametri minimi del D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione corrispondente all'importo richiesto e non liquidato di €200.000,00 quindi quello da € 52.000,01 a € 260.000,00: per la fasi di studio € 1.276,00 ed introduttiva € 814,00, per la fase istruttoria €1.710,00 (ridotta del 70% rispetto al valore medio dello scaglione) ed € 2.127,00 per la fase decisionale, tenuto conto che non è stata svolta istruttoria orale e che la causa non presentava particolare complessità, e quindi per complessivi €5927,00 oltre accessori e spese generali.
Niente per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande tutte di parte attrice;
Condanna a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.927,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2622/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINIO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TARQUINIO MICHELE
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASCIULLO Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIANO, elettivamente domiciliato in P. G. GALILEI N. 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. MASCIULLO VITTORIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1 come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, accertata la responsabilità del , nel sinistro occorso il 25.01.2022 in Bologna, via Toscana, 5, Controparte_1 ad all'epoca di anni 63, dichiarare tenuto e condannare il suddetto con Parte_1 CP_1 sede in Bologna, P.zza Maggiore, 6, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice tutti i danni da questa riportati dal sinistro per cui è causa come stimati dal Dott. ossia un Parte_2 danno biologico da postumi permanenti nella misura del 20 %, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni venti, seguito da un periodo di giorni sessanta di inabilità temporanea parziale al 75%, da successivi giorni sessanta di inabilità temporanea parziale al 50 % e da ulteriori giorni sessanta di inabilità temporanea parziale al 25 %, più una inabilità temporanea “minima” di 20 giorni all'anno per i prossimi 10 anni, e un danno specifico stimato nella misura del 10 %; oltre alla personalizzazione del danno almeno da valutarsi nella misura di un terzo del danno biologico ed oltre al risarcimento delle spese mediche come provate in corso di causa e comunque al risarcimento di tutti pagina 1 di 10 i danni subiti da nel sinistro per cui è causa (compresa la rimozione e la custodia Parte_1 del di lei scooter tg. BB18872), danni che si determinano in € 200.000,00 salve diverse ed anche maggiori valutazioni ritenute di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
In via istruttoria come da memoria n. 2 ex art 183 co. 6 c.p.c.: Lo scrivente procuratore chiede inoltre ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che il giorno 25.01.2022, poco prima delle ore 15,00, il motociclo targato BB18872, marca Honda, colore grigio, era ripartito dal semaforo posto all'incrocio della via Tagliacozzi con la via Toscana, in Bologna, con direzione verso la periferia;
2) vero che il giorno 25.01.2022, ad ore 15,00 circa circa, lei vide che il conducente dello scooter targato BB18872, marca Honda, colore grigio, che stava percorrendo la via Toscana, in
Bologna, con direzione periferia, tenendo la propria destra, giunto all'altezza del civico 5, perdeva il controllo del proprio mezzo su una serie di grate di ferro (caditoie) ivi site, antistanti il distributore di benzina “Q 8” e raffigurate dalle fotografie nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo fotografico della relazione dell'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna prodotto da parte attrice sub doc. n. 1, nonché dalle fotografie prodotte da parte attrice sub nn. 39, 40, 41 e che le si rammostrano e che il predetto conducente rovinava al suolo in prossimità dell'incrocio con la via
Lelli; 3) vero che il giorno 25.01.2022 le grate di ferro (caditoie) poste sulla destra della carreggiata della via Toscana di Bologna, con direzione periferia, all'altezza del civico 5 circa, davanti al distributore di benzina “Q 8”, e raffigurate dalle fotografie nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del fascicolo fotografico della relazione dell'incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna prodotto da parte attrice sub doc. n. 1, nonché dalle fotografie prodotte da parte attrice sub nn 39, 40,
41 e che le si rammostrano, erano poste al di sotto del piano stradale;
4) vero che il giorno
25.01.2022, ad ore 15,00 circa, nella carreggiata destra della via Toscana, direzione periferia, oltre allo scooter targato BB18872, marca Honda, colore grigio, che era rovinato al suolo in prossimità del civico n. 5 della suddetta strada, davanti il distributore di benzina “Q 8”, stavano transitando altri veicoli;
5) vero che il giorno 25.01.2022 non vi era alcuna segnalazione di pericolo prima delle grate di ferro (caditoie) che si trovavano nella carreggiata destra della via Toscana, con direzione periferia, all'altezza del civico n. 5, davanti al distributore di benzina “ Q 8”; Si indicano a testi sui capitoli di prova che precedono contraddistinti dai numeri da n. 1 a n. 5 i Sigg.ri: residente in [...]
Bologna, via Longarone, 3; residente in [...]. Si chiede Testimone_2 inoltre ammettersi sugli stessi capitoli di prova da n. 1 a n. 5 la Sig.a - non Testimone_3 menzionata nella relazione d'incidente stradale della Polizia Municipale di Bologna in quanto non più presente al momento dei rilievi essendosi fermata a soccorrere l'attrice ed essendo salita con questa in ambulanza - con richiesta al Sig. Giudice di voler principalmente delegare l'assunzione della prova al competente Tribunale di Lecce nella considerazione che la teste indicata risiede e abita in Campi
Salentino (LE), Via A. Moro, 3; Si chiede inoltre ammettersi prova per testi nella persona di Tes_4
, residente in [...]2, sul seguente capitolo: 6) vero che la
[...] sera del 25.01.2022 lei si era recato in via Toscana, a Bologna, ed ha visto che erano stati apposti dei segnali di pericolo in prossimità delle grate di ferro (caditoie) poste sula carreggiata destra della detta
Toscana con direzione periferia, all'altezza del civico 5 e in prossimità del distributore di benzina “Q pagina 2 di 10 8”, ed ha scattato in tale occasione le foto prodotte dalla difesa di parte attrice sub nn. 42 e 43 e che le sirammostrano;
7) vero che il giorno 2.02.2022, ad ore 18,45 circa, lei ha ritirato dal deposito
“Centro dell'Auto” in Bologna, via Di Paolo, 40, il motociclo Honda targato BB18872, che tale motociclo era funzionante e che lei lo ha condotto dal predetto deposito, presso l'abitazione di
in San Lazzaro di Savena (Bologna) via Del Colle, 37/2. Si chiede inoltre disporsi Parte_1 consulenza tecnica di ufficio volta ad accertare e a valutare la natura, l'entità e l'evoluzione del danno psicofisico lamentato da in relazione al sinistro occorso il 25.01.2022, la causalità Parte_1
e la compatibilità con il sinistro detto, la durata dell'invalidità temporanea nei suoi diversi aspetti, anche ai fini della determinazione del danno specifico, la misura di quella permanente e l'incidenza sulla capacità lavorativa anche specifica, la congruità delle spese mediche documentate e la eventuale necessità di ulteriori spese future, quantificandole, anche acquisendo informazioni e/o documenti destinati a valutare elementi o documenti già in atti. Tutto ciò dedotto e prodotto si insiste per
l'ammissione delle prove orali e della CTU richieste e si confermano le conclusioni già rassegnate. Si producono i documenti indicati in narrativa con numerazione a seguire da quella dei documenti precedentemente prodotti e, per tutto quanto precede, con salvezza e riserva alle ulteriori sedi difensive di ogni altra considerazione e deduzione anche in punto di diritto, si insiste per
l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e per il rigetto di ogni domanda avversaria.
Per : Controparte_1
Voglia l'IIl.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge:
- in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti del CP_1
in quanto inammissibili, improcedibili, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non
[...] provate, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualunque titolo, dal alla sig.ra in relazione al sinistro Controparte_1 Parte_1 occorso il 25.1.22;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della sig.ra nella Parte_1 causazione dell'evento di danno ad esso occorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e, conseguentemente, diminuire l'eventuale risarcimento ad essa dovuto dal , secondo Controparte_1 la gravità della colpa dell'istante e l'entità delle conseguenze derivatene, per come accertate in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ordinando ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle predette somme in favore del sottoscritto procuratore.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e formulare istanze istruttorie, anche
a prova contraria, in considerazione delle difese avversarie nei termini di rito di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. di cui si invoca sin d'ora la concessione. Si chiede sin d'ora CTU cinematica tesa ad accertare la dinamica del sinistro e le cause dello stesso.
pagina 3 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio il con il fine di vedersi risarcita del danno Parte_1 Controparte_1 subito a seguito del sinistro occorsole in data 25.1.22, all'epoca sessantatreenne, mentre percorreva in sella al proprio scooter Via Toscana. Secondo parte attrice, ella perdeva l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, unicamente a causa della sconnessione del suolo per la presenza di una serie di tombini profondamente affossati rispetto al piano stradale. Nonostante il casco protettivo, la si Pt_1 procurava una ferita lacerocontusa con vistosa perdita di sangue e perdeva conoscenza, da lì a poco sopraggiungevano i soccorsi che trasportavano l'incidentata al PS dell'Ospedale Maggiore. Sulle condizioni del suolo, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna risultava effettivamente che, in seguito al loro intervento, “si provvedeva a far intervenire RA che giungeva in tempi successivi e provvedeva a prendersi in carico il problema segnalando la zona con cartellazione idonea per ripristinare il luogo”.
Dagli accertamenti medici emergeva una frattura scomposta pluriframmentaria omero prossimale destro e una frattura delle ossa nasali, oltre ad una ferita lacero contusa al mento. Il giorno successivo veniva trasferita nel reparto di ortopedia e sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca, viti ed innesto osseo omoplastico per poi essere dimessa il 29.01.2022.
Esponeva che, anche a distanza di alcuni mesi, i controlli riscontravano una significativa limitazione del movimento del braccio destro che la costringeva alla sottoposizione a specifici trattamenti riabilitativi ed esercizi di potenziamento muscolare.
Non essendo stati raggiunti i risultati sperati e lamentando ancora dolore alla spalla, nell'ottobre 2022 l'attrice si sottoponeva a visita medica dal Dott. presso l'ospedale Rizzoli, il quale riscontrava Per_1 una limitazione funzionale alla mobilità passiva della spalla destra.
A distanza di un anno dall'accaduto permanevano, dunque, limitazioni funzionali alla spalla destra, oltre agli esiti della frattura delle ossa nasali e a quelli di natura estetica per la cicatrice sul mento. Il perdurare di questa condizione impediva a parte attrice lo svolgimento di diverse attività quotidiane e professionali, essendo la stessa professoressa associata presso l'università Bologna – sede di Cesena nonché di recarsi a trovare i figli all'estero e di svolgere attività fisica.
La relazione del medico legale evidenziava i sopra descritti passaggi evolutivi Parte_2 dell'infortunio e stimava un danno biologico da postumi permanenti nella misura del 20 %, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 20, seguito da un periodo di giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 75 %, da successivi giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 50 % e da ulteriori giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 25 %, oltre una inabilità temporanea “minima” di 20 giorni all'anno per i prossimi 10 anni, e un danno specifico nella misura del 10%.
La richiesta risarcitoria formulata con pec del 04.05.2022 al veniva riscontrata dal Controparte_1
Centro Processi Assicurativi Srl, che dichiarava di avere preso in carico la gestione del sinistro su incarico del Comune. Tuttavia, dopo l'ulteriore inoltro al suddetto Centro (ora Controparte_2 con pec 02.02.2023 del verbale della Polizia Municipale di Bologna e della relazione medico legale
Dott. quest'ultima Società non dava alcun riscontro. Parte_2
pagina 4 di 10 Rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Il giorno 5 maggio 2023 si costituiva ritualmente in giudizio il contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto quanto sostenuto da parte attrice e ritenendo la domanda risarcitoria totalmente infondata. In primo luogo, precisava da subito l'assenza di una presunta pericolosità dei luoghi in questione – preesistente rispetto ai fatti accaduti – che sarebbe, secondo controparte, desumibile dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Bologna, intervenuta in loco subito dopo il sinistro. Tale intervento, tuttavia, non costituiva in alcun modo una implicita ammissione di responsabilità dell'ente pubblico rispetto a quanto occorso all'attrice e tantomeno la prova della presunta pericolosità del tratto di strada in questione.
Al riguardo, il convenuto produceva il report fornito in data 17.2.23 dalla Polizia Municipale, dal quale emergeva che dagli archivi della stessa non risultano “segnalazioni riferite a insidie di manufatti stradali, o di utenti caduti per tale motivazione nella via in oggetto ad esclusione del sinistro sopra citato. La ricerca è stata effettuata dal 01.06.2021 al 25.01.2022.-”.
Al contrario, la caduta sarebbe ascrivibile ad una negligenza e/o imperizia della motociclista, o comunque ad una sua disattenzione nella guida del proprio mezzo, tenuto conto della evidente diversità cromatica che caratterizzava le caditoie rispetto alla circostante pavimentazione stradale, il che imponeva una maggiore diligenza nel loro attraversamento da parte dell'attrice; quest'ultima, pertanto, avrebbe dovuto adeguare sensibilmente la velocità dello scooter, data la piena visibilità delle caditoie e quindi dei loro eventuali dislivelli, considerato che l'incidente era avvenuto in pieno giorno, quando il tratto di strada era adeguatamente illuminato dalla luce solare e non vi erano ostacoli od ostruzioni di alcun genere che limitassero o diminuissero la visibilità della stessa.
Il insisteva sul fatto che la presenza di un dislivello trascurabile ed irrilevante delle caditoie CP_1 rispetto all'asfalto circostante non potesse costituire un'insidia o un pericolo per gli utenti, poiché era ed è connaturale e fisiologico che il sistema di captazione delle acque meteoriche deve necessariamente essere realizzato con le caditoie più basse del piano stradale per garantirne la funzionalità.
Vista l'importanza e affluenza di veicoli nella strada in questione e l'episodio isolato qui in oggetto, era evidente, dunque, che la causa più accreditata dell'incidente e maggiormente aderente alla verità dei fatti doveva essere il caso fortuito, rappresentato dalla condotta imperita dell'attrice alla guida del proprio mezzo.
Parte convenuta allegava copiosa giurisprudenza della Suprema Corte concernente gli artt. 2051 e 2043
c.c., in merito alla responsabilità dell'ente pubblico per i sinistri cagionati agli utenti di beni demaniali sottoposti alla custodia della P.A, il tutto per dimostrare come le deduzioni avversarie fossero da ritenersi come escludenti ogni ipotesi di responsabilità del convenuto per il sinistro occorso.
La strada era perfettamente visibile, la corsia di marcia libera, le condizioni atmosferiche non avverse, lo stato dell'asfalto asciutto e le caditoie normalmente infossate nella pavimentazione stradale oltreché prive di significativi dislivelli e poste a ridosso del marciapiede destro.
I testimoni riferivano di aver visto l'attrice cadere con il proprio scooter mentre si trovava a percorrere la corsia a ridosso del marciapiede, avendola vista dapprima ondeggiare e poi perdere il controllo del pagina 5 di 10 mezzo, finendo, come detto, a terra. Tenendo conto del luogo di ritrovamento dello scooter dell'attrice e le tracce lasciate sul suolo dallo stesso, parte convenuta sosteneva che quest'ultima avesse maldestramente perso il controllo del mezzo per propria imperizia, urtando verosimilmente il marciapiedi con la ruota dello scooter ed innescando il movimento ondulatorio ed incontrollato del mezzo;
escludeva quindi che la caditoia presentasse problemi e che un conducente medio, avveduto e perito nella guida non sarebbe incorso in alcun incidente.
In diritto veniva contestata:
a) la pretesa responsabilità oggettiva del ai sensi dell'art. 2051 c.c., adducendo la mancanza di CP_1 alcun riscontro oggettivo ed ufficiale da cui poter desumere, con certezza, l'effettiva dinamica del sinistro e la riconducibilità eziologica della caduta dell'attrice alle presunte sconnessioni del manto stradale dovute alla presenza di caditoie di acqua piovana leggermente infossate rispetto al piano stradale, come dai documenti allegati;
pertanto, la presenza di caditoie di acqua piovana, cui l'attrice attribuisce la causa della caduta, non costituiva un'insidia giuridicamente rilevante;
b) il convenuto si reputava, in ogni caso, esente da responsabilità stante la sussistenza del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., inquadrabile in questo caso nel fatto stesso del danneggiato, in particolare nel suo comportamento imprudente e colposo nella guida del motociclo;
c) si escludevano, inoltre, eventuali addebiti di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, fondamento della responsabilità aquiliana della
P.A. per i danni subiti dall'utente stradale è la sussistenza di un'insidia, ovvero di uno stato di fatto, integrante una situazione di pericolo occulto connotata dal duplice requisito – oggettivo e soggettivo – della non visibilità e della non prevedibilità che devono ricorrere congiuntamente. Tuttavia, la sussistenza del caso fortuito imputabile alla condotta dell'utente e la non sussistenza/mancanza di prova di un'insidia avente la duplice caratteristica della non visibilità e non prevedibilità portavano ad escludere qualsiasi responsabilità ex 2043 c.c. in capo al CP_1
d) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dovesse essere ritenuto Controparte_1 responsabile, il risarcimento che venisse eventualmente liquidato in favore di parte attrice avrebbe dovuto essere diminuito in virtù del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
Infine, parte convenuta contestava la stima del danno biologico, ritenendo l'elaborato peritale ex adverso depositato alla stregua di un atto unilaterale, formato in assenza di contraddittorio con la P.A. convenuta e, in considerazione di ciò, non prova certa dell'entità del danno fisico lamentato dall'attrice.
Evidenziava, infine, come la valutazione dei postumi invalidanti residuati in capo a controparte apparisse manifestamente eccessiva alla luce della dinamica del sinistro, come narrato in atto di citazione, e delle certificazioni mediche versate in atti;
pertanto, ogni personalizzazione del danno andava esclusa, essendo del tutto assente la sua prova.
Tali, in sintesi, gli atti introduttivi delle due parti principali.
All'udienza del 25 maggio 2023 il giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c. e rinviava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova al giorno 23.11.23; a tale udienza, si riservava la decisione sulle istanze istruttorie;
con ordinanza del 25 gennaio 2024, ritenuta pagina 6 di 10 la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
alla successiva udienza del 12 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
***
La domanda di parte attrice è infondata;
pertanto, non merita accoglimento.
Preliminarmente è opportuno esplicare e premettere i principi di diritto che regalano la materia, al fine di illustrare l'infondatezza della pretesa attorea in merito alla responsabilità da cosa in custodia in capo alla PA, dovendosi ravvisare l'integrazione del caso fortuito determinato dalla condotta colposa della danneggiata.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità del custode – rectius del - ha Controparte_1 natura oggettiva ed è superabile solo con la prova da parte del custode del caso fortuito, inteso quale fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. Ad integrare il caso fortuito deve essere un fatto dotato dei requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno. Un fatto del genere può essere rappresentato: da un evento naturale, dal fatto del terzo e dalla condotta del danneggiato.
Con specifico riguardo al caso fortuito costituito dalla condotta del danneggiato, preme evidenziare che sussiste un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., che impone l'adozione da parte dello stesso delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. La condotta del danneggiato, quindi, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del suddetto dovere generale di ragionevole cautela. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altre parole, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa in custodia, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
è, tuttavia, altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro i confini della ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
pagina 7 di 10 Quanto all'onere della prova preme sottolineare che ai fini della configurabilità in capo al custode della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario che il danneggiato – rectius parte attrice - dimostri sia il rapporto di custodia intercorrente tra la cosa ed il convenuto sia il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato, mentre resta a carico del custode la prova del caso fortuito, ossia del fatto estraneo alla sua sfera di controllo, inevitabile ed imprevedibile, avente impulso causale autonomo e, quindi, tale da interrompere e/o escludere il nesso di causalità con la cosa. Con riguardo al nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso si precisa che deve essere allegato e provato dal danneggiato e, in caso di cose inerti, come nel caso di strade e passaggi pedonali, può essere argomentato solo sulla base di un'anomalia non minimale tale da rendere pericoloso per l'utente l'uso.
Ciò premesso, la prova richiesta ad in qualità di danneggiata non è stata raggiunta. Parte_1
D'altronde è sicuramente indubbio il rapporto di custodia che il ha rispetto alla Controparte_1 strada, teatro del sinistro, altrettanto non può dirsi invece del rapporto eziologico tra la strada in custodia e l'evento dannoso lamentato da parte attrice.
A questo proposito, recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ., 24.1.2024, n. 2376).
Specificatamente gli Ermellini hanno stabilito che: «la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel
“formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943,)».
Ciò posto, venendo alla fattispecie per cui è qui causa, è senz'altro sussistente il rapporto di custodia tra la cosa che avrebbe causato l'evento dannoso ed il essendo incontestato che l'ente Controparte_1 comunale, quale proprietario della strada, sia custode dello stesso.
Non sussiste, al contrario, il secondo elemento costitutivo della responsabilità ovvero il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Si deve tener conto, infatti, di circostanze che sono di per sé idonee ad eliminare il rischio di caduta.
Tali circostanze sono: le caditoie erano ben visibili ed a norma, così come emerge dalla pagina 8 di 10 documentazione fotografica allegata dal Comune (doc. 4,6, e 7); la carreggiata è sufficientemente ampia da consentire il transito dei ciclomotori in condizioni di sicurezza, senza che occorra procedere a ridosso della caditoia de qua. Dal dossier fotografico del fascicolo di parte convenuta si evince, peraltro, che le caditoie creano una funzionale pendenza del terreno inidonea a determinare ex se lo stato di pericolosità del luogo, dovendosi ritenere che l'osservanza delle comuni regole di cautela esigibili da una persona di media diligenza possa scongiurare qualsiasi produzione di eventi dannosi.
Non solo;
il sinistro si è verificato in pieno giorno e, dunque, in condizioni di luce ottimali, con la strada visibile e la corsia di marcia libera da qualsivoglia ostacolo, lo stato dell'asfalto asciutto (come dal rapporto della Polizia Locale doc. 1 attrice) ed a pochi chilometri, precisamente 3,4 km come evinto da Google Maps, dal luogo ove risiede dal 1988 e verosimilmente fino ad oggi Parte_1
(doc. 5 convenuto - certificato di residenza storica del Comune di San Lazzaro di Savena); per l'effetto, la danneggiata, conosceva perfettamente lo stato dei luoghi.
Il fatto che la conoscesse lo stato dei luoghi e li percorresse abitualmente si può evincere, oltre Pt_1 che dal certificato storico di residenza, anche dal percorso suggerito da Google Maps per raggiungere l'abitazione dell'attrice, percorso che individua il passaggio da via Toscana, luogo del sinistro.
Ne consegue che la danneggiata, per un lungo periodo di tempo (almeno dal 1988 al 2023 anno di emissione del certificato), abbia ripetutamente percorso quella strada per soddisfare esigenze domestiche e lavorative, conoscendone inevitabilmente bene caratteristiche e peculiarità.
Tanto premesso, è proprio l'ininfluenza dell'anomalia allegata da parte attorea quale causa della caduta in relazione al complessivo stato dei luoghi ad escludere che il sinistro per cui è causa possa ritenersi legato da nesso di causalità con la conformazione dell'area, dovendosi piuttosto ritenere che il danno si sia verificato per colpa assorbente della stessa danneggiata, la quale non ha prestato l'attenzione che deve essere pretesa da parte degli utenti della strada, affinché alla responsabilità del custode non vengano ascritti danni puramente accidentali o dovuti a colpa esclusiva, che hanno con la res un legame puramente occasionale, privo di qualsiasi efficacia eziologica.
Ciò è confermato anche dalla relazione del Comando di Polizia locale del il quale Controparte_1 ha confermato che, dal periodo che va dal 1.6.2021 al 25.1.2022, “non sono emerse segnalazioni riferite a inside di manufatti stradali, o di utenti caduti per tale motivazione nella via oggetto ad esclusione del sinistro sopra citato”.
La difesa di parte attrice sul successivo intervento di RA dopo il sinistro non è persuasiva, poiché è altamente probabile che RA sia stata chiamata per sgomberare la carreggiata di eventuali detriti del ciclomotore, piuttosto che per eseguire qualche intervento al manto stradale, il quale a tutt'oggi presenta le stesse caditoie, infossate nel medesimo punto (Google street view - maggio 2024).
Il Tribunale ritiene che l'attrice, semplicemente usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto evitare la situazione di potenziale pericolo, che si è poi concretizzata nella caduta, poiché tale situazione era agevolmente prevedibile, data la visibilità delle caditoie, e prevenibile, perché l'attrice, una volta avvistatele, avrebbe semplicemente potuto evitarle, spostandosi dal margine destro, senza con ciò violare l'art. 143 co. 1 C.d.S., tenuto conto della posizione delle caditoie adiacente al marciapiede.
Ne consegue che l'assenza della responsabilità in capo al esclude il diritto al Controparte_1 risarcimento invocato dalla parte attrice.
pagina 9 di 10 Per i motivi tutti sopra esposti, è quindi ultronea l'attività istruttoria di cui parte attrice chiede l'espletamento previa rimessione della causa in istruttoria
Va infine presa posizione sulle spese di lite.
La soccombenza di parte attrice comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Esse vanno liquidate sulla scorta dei parametri minimi del D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione corrispondente all'importo richiesto e non liquidato di €200.000,00 quindi quello da € 52.000,01 a € 260.000,00: per la fasi di studio € 1.276,00 ed introduttiva € 814,00, per la fase istruttoria €1.710,00 (ridotta del 70% rispetto al valore medio dello scaglione) ed € 2.127,00 per la fase decisionale, tenuto conto che non è stata svolta istruttoria orale e che la causa non presentava particolare complessità, e quindi per complessivi €5927,00 oltre accessori e spese generali.
Niente per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande tutte di parte attrice;
Condanna a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.927,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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