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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2020 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gareri, per procura Parte_1 posta a margine dell'atto di citazione;
-ATTORE-
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore;
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6.5.2025 tenutasi mediante trattazione scritta il procuratore di parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2020 ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, Controparte_2 quantificati in € 174.392,29, subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli il 5
Giugno 2016, percorrendo la SS109 bis – direzione Catanzaro Nord – Catanzaro Centro, alle ore 6:30, a causa di un cane randagio che vagava sul sedime stradale. 1 L'attore ha esposto di avere sterzato repentinamente a sinistra per evitare l'impatto con l'animale, andando a impattare violentemente prima contro il guardrail metallico posto sulla propria sinistra, poi contro il muro posto di fronte a delimitazione della carreggiata.
Pertanto, l'attore ha ritenuto l'Ente locale convenuto responsabile e ha chiesto il ristoro degli ingenti danni riportati sia alla propria autovettura sia alla propria persona, per lesioni personali per le quali era stato trasportato al Pronto Soccorso di dove gli era CP_1 stato diagnosticato lo “sfondamento dell'acetabolo sx, frattura III medio inferiore di Tibia e perone dx, Trauma cranico, lussazione d'anca”.
Costituitosi in giudizio, il preliminarmente ha eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato la domanda risarcitoria avanzata da , perché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, (breviter in prosieguo: ”), Controparte_3 su istanza dell'attore, la stessa, nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo p.e.c. in data 2.12.2021, non si è costituita, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Con sentenza non definitiva n. 631/2022 del 05.05.2022 è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e ne è stata disposta l'estromissione. Controparte_2
Espletata la prova per testi, con ordinanza del 05.10.2022 sono stati nominati i
CC.TT.UU. al fine di determinare l'entità del danno materiale subito dall'autovettura dell'attore in occasione del sinistro e per l'accertamento e la quantificazione del danno non patrimoniale dall'attore medesimo.
Con provvedimento del 09.11.2023 è stato revocato dall'incarico il CTU dott. Per_1
, per mancato depositato della relazione peritale nonostante fosse stato sollecitato
[...]
e in sua sostituzione è stato nominato il dott. . Persona_2
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 19/3/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo assegnando a parte attrice termine fino al 30/4/2025 per il deposito della relata di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo . Controparte_1
2 Successivamente, all'udienza del 6/5/2025 la causa è stata nuovamente posta in decisione sulle conclusioni già rassegnate, con espressa rinuncia della parte ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Si premette che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa da quella prevista per la fauna selvatica protetta, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, è disciplinata dall'art. 2043 c.c. e trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello dell'esistenza di un obbligo giuridico di svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge, come la cattura dell'animale randagio.
Viceversa, l'art. 2052 c.c. non risulta applicabile in queste ipotesi sia per la natura degli animali sia perché manca un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Quindi, dimostrata accertata l'esistenza di un obbligo giuridico di cattura dell'animale randagio in capo all'ente occorre che venga dimostrata l'imputabilità ad esso di condotte colpose che abbiano causato il verificarsi dell'evento dannoso.
L'accertamento va eseguito considerando la condotta concreta e il comportamento esigibile dell'ente, quest'ultimo secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di adeguate precauzioni per contenere il rischio connaturato al randagismo.
In particolare, in tema di responsabilità per danni causati da cani randagi la Corte di
Cassazione ha affermato che: “…alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.).
5.2. Ne deriva che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e
3 solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. n. 32884/2021;
Cass. 3737/2023). L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass.
31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. n. 5339/2024).
Si osserva che l'onere cautelare, nel caso di specie, è sancito nella specie dall'art. 12, comma 2, (come sostituito dalla L.R. Calabria 3 marzo 2000, n. 4, art. 7) della Legge
Regionale 5.5.1990, n. 41 secondo cui il servizio veterinario competente per territorio istituito presso le unità sanitarie locali, poi aziende sanitarie locali, ed ora aziende sanitarie provinciali, è tenuto a catturare i cani vaganti non tatuati con metodi indolori e non traumatizzanti.
Pertanto, dall'applicazione dei principi della responsabilità ex art. 2043 c.c. e della normativa regionale alla fattispecie si ritiene che l' è responsabile per i Controparte_3 danni causati all'attore dal cane randagio vagante sulla sede stradale SS109 bis – direzione
Catanzaro Nord – Catanzaro Centro.
Infatti, dall'esito dell'istruttoria è emersa la prova della dinamica del sinistro causato dal cane di grossa taglia vagante in SS109 bis – direzione Catanzaro Nord – Catanzaro
Centro, la natura randagia dello stesso, la condotta omissiva dell' e il Controparte_3 nesso di causalità con l'evento lesivo contestato.
In particolare, il teste in sede di interrogatorio ha dichiarato che: “Sono Testimone_1
a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho un negozio di fiori sito in via Paglia (all'interno CP_1 del cimitero) e abito in c/da Ianò quindi tutte le mattine percorro qual tratto di strada. Di solito intorno alle ore 06.30/07.00 nei giorni festivi, il sabato e domenica anche verso le 06.00/06.10 Professione:
Fioraio. Indifferente.”
Il teste interrogato sui capitoli contenuti nella memoria ex art. 183 Testimone_1 comma 6 n. 2 di parte attrice, così ha risposto:”1) è vero, ho assistito personalmente all'incidente, ricordo che la macchina era rossa, marca Honda perché mi precedeva;
2) è vero. Ho visto la macchina del
4 che sterzava per evitare il cane. Non ricordo il colore del cane ma era di grossa taglia. La curva
Pt_1 non è così stretta da impedire la visibilità da chi viene dietro;
3) è vero. A.D.R. del Giudice risponde: a quell'ora non c'era traffico. Io procedevo alla velocità di circa 50/60 km/h e penso che il
Pt_1 andasse 10 Km/h più veloce di me;
Sono stato io che mi sono fermato per soccorrere il ed ho
Pt_1 chiamato l'ambulanza; la macchina presentava ingenti danni. Ricordo che il era bloccato sul
Pt_1 sedile dall'airbag che era entrato in funzione, non ricordo se il avesse la cintura di sicurezza.
Pt_1
All'arrivo dell'ambulanza me ne sono andato. Aggiungo che su quella strada, c.d. tangenziale di
[...]
capita spesso che vi siano cani randagi che camminano sulla strada. La zona non è Persona_3 abitata.” (v. verbale udienza del 05.05.2022).
Diversamente, non risulta che l' abbia adempiuto alla norma cautelare Controparte_3 implicante un servizio organizzato di cattura e di gestione dei cani randagi, quindi, in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa, si ritiene che la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, tra i quali il verificarsi di eventi dannosi per le persone.
Inoltre, anche dalla CTU medico – legale, il cui iter logico giuridico è pienamente condiviso da questo giudicante, è emerso che: “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche.” (v. CTU medico
– legale pag. 11).
Ciò posto, passando alle valutazioni eseguite dal C.T.U. medico – legale sulle lesioni riportate dall'attore, si osserva che il dott. , basandosi su logiche Persona_4 argomentazioni condivise da questo giudicante, ha accertato che: “Considerando la dinamica del sinistro, improvviso arresto del veicolo per violento urto contro il guard rail e il muro delimitante la strada, è lecito ritenere che ci si trovi di fronte ad un trauma da contraccolpo e contusivo diretto contro le parti rigide del veicolo che ha provocato le predette lesioni. La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche. Pertanto gli esiti consistono in: Esiti algici di frattura esposta comminuta del terzo medio inferiore gamba dx trattata chirurgicamente la cui percentuale è del 5%, esiti algico-disfunzionali di frattura acetabolare sx con lussazione d'anca trattata chirurgicamente la cui percentuale è del 7%, pregiudizio estetico lieve la cui percentuale è del 3%. Applicando alle plurime menomazioni, come da corretta metodologia medico legale, la formula a scalare di AZ si ottiene la percentuale complessiva del 14%. Tali dati sono da
5 ritenere esiti permanenti delle lesioni riportate. Le quietanze per spese mediche di complessivi € 474,96 si ritengono congrue. Visti gli atti e i documenti di causa, visitato il periziando, si danno le seguenti risposte:
Il trauma ha determinato un periodo di malattia così valutabile: Inabilità temporanea assoluta: giorni novanta (90). Invalidità temporanea parziale al 75%: giorni trenta (30). Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni sessanta (60). Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni sessanta (60). Gli esiti permanenti che incidono sulla integrità psicofisica (c.d. danno biologico), in base alle tabelle vigenti (tabelle
SIMLA), sono da valutare nella misura del 14 % (quattrodici per cento).
Sulla quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
Ebbene, per il danno macropermanente, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio
2025, n. 12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»), entrato in vigore il 5 marzo 2025, è stato sempre affermato che, non esistendo criteri legali di liquidazione del danno, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute debba avvenire in via equitativa e con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
E' pur vero che l'art. 5 del d.P.R. cit. prevede l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» ed anche che parte attrice ha chiesto l'applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ciò nonostante non può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma
6 sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie (cfr.
Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28994).
Ed ancora, la ricerca di un parametro equitativo consente di ritenere altresì applicabile indirettamente la Tabella Unica Nazionale, così per come meglio chiarito dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 11319 del 29/4/2025, secondo cui l'utilizzo indiretto di detta tabella può fornire un parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. n.
11319/2025 in motivazione pag. 27).
Di conseguenza, applicata in via indiretta, la nuova tabella unica nazionale, il danno biologico deve essere liquidato in € 46.355,64, esclusa la personalizzazione del danno in quanto non allegata né, tanto meno, provata, così determinato:
i. Danno permanente complessivo: percentuale di invalidità 14% punto base € 3.192,63 tenuto conto dell'età della vittima € 46.355,64
ii. Invalidità temporanea totale per 90 giorni (punto base € 55.24): € 4.971,60
iii. Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90 iv. Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 1.657,20
Ne consegue che la somma totale da liquidare a titolo di danno non patrimoniale alla persona è, pertanto, quella di € 46.355,64 all'attualità.
Poiché la predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, ne consegue che avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella domanda di risarcimento del danno deve includersi la rivalutazione per il ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno,
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, la somma di € 46.355,64 deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (05.06.2016), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T.
7 Dalla data di pubblicazione della predetta sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Infine, con riferimento ai danni materiali provocati all'autovettura deve rilevarsi che parte attrice ha domandato il risarcimento del danno per € 5.341,00 quale valore commerciale, poiché il veicolo era stato completamente distrutto e, quindi, rottamato.
Pertanto, considerate le valutazioni del C.T.U. dott. il cui iter logico Persona_5 argomentativo è condiviso da questo giudicante, perché fondato su idonei parametri di quantificazione del danno subito sul veicolo rottamato, quali l'individuazione di mezzi simili per caratteristiche tecniche e per anno di immatricolazione (2007), con un'indagine eseguita presso la casa costruttrice e presso Concessionarie ufficiali della rete Honda, contattate telefonicamente e ricerche on-line su siti specializzati tipo subito.it e
[...]
, quali portali primari nel settore delle vendite online, le quotazioni offerte dai CP_4 periodici del settore automobilistico con riferimento specifico all'epoca di interesse
(Eurotax giallo/ Noi compriamo auto, ecc.) e la presenza l'impianto GPL installato l'11/03/2013 che ne ha aumentato il valore del 30% circa.
Nello specifico il C.T.U. ha accertato che: “Sulla base della documentazione presente in atti, si è potuto constatare che l'autoveicolo oggetto di sinistro, una HONDA CIVIC 5DR, targa DK951CD, è stata immatricolata il 09/08/2007 e che lo stesso è stato acquistato, come usato, il 10/5/2011 dal sig.
(comprensivo di impianto di GPL installato il 21/03/2013) (all. 2). Il mezzo non Parte_1
è stato oggetto di ispezione da parte del sottoscritto in quanto risultante già rottamato alla data del
24/01/2017 dalla LA & IG (all. n.3). Si è fatto Parte_2 rilevare alla presenza del legale dell'attore, avv. Andrea Gareri, la mancanza di rilievi fotografici necessari alla visione del veicolo danneggiato, il quale successivamente, su mia richiesta, ha inviato alcune riproduzioni fotografiche tramite pec del 30/01/2023 (all.4). Occorre evidenziare che le fotografie trasmesse, riproducenti il supposto veicolo incidentato, non hannoconsentito allo scrivente di poter rilevare alcun numero di targa. Non potendo procedere alla specifica valutazione del danno del veicolo incidentato
(meccanico, elettrico e di carrozzeria), è possibile determinare solamente una stima del valore di una autovettura del tipo “Honda Civic”, mediante l'individuazione di mezzi simili per caratteristiche tecniche
e per anno di immatricolazione (2007), tanto tramite una accurata indagine presso la casa costruttrice e presso Concessionarie ufficiali della rete Honda (all.5, 6), contattate telefonicamente quali la concessionaria di OS e la Concessionaria SA e C. di si sono Controparte_5 CP_1
8 effettuate inoltre ricerche on-line su siti specializzati tipo subito.it e , quali portali primari CP_4 nel settore delle vendite online ed infine tenendo conto delle quotazioni offerte dai periodici del settore automobilistico con riferimento specifico all'epoca di interesse (Eurotax giallo/ Noi compriamo auto, ecc).
Dalle ricerche effettuate e già tenuto conto dell'impianto GPL installato l'11/03/2013 che ne aumenta il valore del 30% circa, è possibile concludere che se l'auto fosse stata in condizioni discrete/buone il suo più probabile valore di mercato sarebbe stato tra € 1.200,00 ed € 1.700,00 (millesettecento/00) (vedi quotazione di stima, (all. 7), qualora fosse stata in buone/ottime condizioni il suo valore commerciale più probabile, sarebbe stato di circa € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00). Non è invece possibile offrire una ipotesi di quotazione sulla riparazione del mezzo presso una carrozzeria qualificata, in quanto il veicolo danneggiato è stato rottamato…”. (v. pag. 2 e 3 C.T.U. tecnica).
Pertanto, il tribunale ritiene che, considerando il veicolo al momento del sinistro come in discrete/buone condizioni, il suo valore di mercato sarebbe stato pari ad € 1.200,00.
In conclusione, quindi, si condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3
al risarcimento dei danni materiali subiti pari ad € 1.200,00 ed al Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 46.355,64, oltre interessi e rivalutazione come già esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo mentre le spese di CTU si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
-accoglie la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore; Controparte_1
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore di al risarcimento Parte_1 dei danni materiali subiti pari ad € 1.200,00 e al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 46.355,64 oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore di alla refusione Parte_1 delle spese di lite nei confronti della convenuta, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze di giudizio, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%,
9 nonché al pagamento delle spese della CTU medico- legale e della CTU tecnica, così come liquidate con decreti in atti.
Catanzaro, lì 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2020 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Gareri, per procura Parte_1 posta a margine dell'atto di citazione;
-ATTORE-
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore;
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6.5.2025 tenutasi mediante trattazione scritta il procuratore di parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2020 ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, Controparte_2 quantificati in € 174.392,29, subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli il 5
Giugno 2016, percorrendo la SS109 bis – direzione Catanzaro Nord – Catanzaro Centro, alle ore 6:30, a causa di un cane randagio che vagava sul sedime stradale. 1 L'attore ha esposto di avere sterzato repentinamente a sinistra per evitare l'impatto con l'animale, andando a impattare violentemente prima contro il guardrail metallico posto sulla propria sinistra, poi contro il muro posto di fronte a delimitazione della carreggiata.
Pertanto, l'attore ha ritenuto l'Ente locale convenuto responsabile e ha chiesto il ristoro degli ingenti danni riportati sia alla propria autovettura sia alla propria persona, per lesioni personali per le quali era stato trasportato al Pronto Soccorso di dove gli era CP_1 stato diagnosticato lo “sfondamento dell'acetabolo sx, frattura III medio inferiore di Tibia e perone dx, Trauma cranico, lussazione d'anca”.
Costituitosi in giudizio, il preliminarmente ha eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e nel merito ha contestato la domanda risarcitoria avanzata da , perché infondata in fatto ed in diritto. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa dell' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, (breviter in prosieguo: ”), Controparte_3 su istanza dell'attore, la stessa, nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo p.e.c. in data 2.12.2021, non si è costituita, pertanto, è stata dichiarata contumace.
Con sentenza non definitiva n. 631/2022 del 05.05.2022 è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e ne è stata disposta l'estromissione. Controparte_2
Espletata la prova per testi, con ordinanza del 05.10.2022 sono stati nominati i
CC.TT.UU. al fine di determinare l'entità del danno materiale subito dall'autovettura dell'attore in occasione del sinistro e per l'accertamento e la quantificazione del danno non patrimoniale dall'attore medesimo.
Con provvedimento del 09.11.2023 è stato revocato dall'incarico il CTU dott. Per_1
, per mancato depositato della relazione peritale nonostante fosse stato sollecitato
[...]
e in sua sostituzione è stato nominato il dott. . Persona_2
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 19/3/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo assegnando a parte attrice termine fino al 30/4/2025 per il deposito della relata di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo . Controparte_1
2 Successivamente, all'udienza del 6/5/2025 la causa è stata nuovamente posta in decisione sulle conclusioni già rassegnate, con espressa rinuncia della parte ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Si premette che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa da quella prevista per la fauna selvatica protetta, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, è disciplinata dall'art. 2043 c.c. e trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello dell'esistenza di un obbligo giuridico di svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge, come la cattura dell'animale randagio.
Viceversa, l'art. 2052 c.c. non risulta applicabile in queste ipotesi sia per la natura degli animali sia perché manca un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Quindi, dimostrata accertata l'esistenza di un obbligo giuridico di cattura dell'animale randagio in capo all'ente occorre che venga dimostrata l'imputabilità ad esso di condotte colpose che abbiano causato il verificarsi dell'evento dannoso.
L'accertamento va eseguito considerando la condotta concreta e il comportamento esigibile dell'ente, quest'ultimo secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di adeguate precauzioni per contenere il rischio connaturato al randagismo.
In particolare, in tema di responsabilità per danni causati da cani randagi la Corte di
Cassazione ha affermato che: “…alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.).
5.2. Ne deriva che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e
3 solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. n. 32884/2021;
Cass. 3737/2023). L'onere del danneggiato è quello di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass.
31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. III, sent. n. 5339/2024).
Si osserva che l'onere cautelare, nel caso di specie, è sancito nella specie dall'art. 12, comma 2, (come sostituito dalla L.R. Calabria 3 marzo 2000, n. 4, art. 7) della Legge
Regionale 5.5.1990, n. 41 secondo cui il servizio veterinario competente per territorio istituito presso le unità sanitarie locali, poi aziende sanitarie locali, ed ora aziende sanitarie provinciali, è tenuto a catturare i cani vaganti non tatuati con metodi indolori e non traumatizzanti.
Pertanto, dall'applicazione dei principi della responsabilità ex art. 2043 c.c. e della normativa regionale alla fattispecie si ritiene che l' è responsabile per i Controparte_3 danni causati all'attore dal cane randagio vagante sulla sede stradale SS109 bis – direzione
Catanzaro Nord – Catanzaro Centro.
Infatti, dall'esito dell'istruttoria è emersa la prova della dinamica del sinistro causato dal cane di grossa taglia vagante in SS109 bis – direzione Catanzaro Nord – Catanzaro
Centro, la natura randagia dello stesso, la condotta omissiva dell' e il Controparte_3 nesso di causalità con l'evento lesivo contestato.
In particolare, il teste in sede di interrogatorio ha dichiarato che: “Sono Testimone_1
a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho un negozio di fiori sito in via Paglia (all'interno CP_1 del cimitero) e abito in c/da Ianò quindi tutte le mattine percorro qual tratto di strada. Di solito intorno alle ore 06.30/07.00 nei giorni festivi, il sabato e domenica anche verso le 06.00/06.10 Professione:
Fioraio. Indifferente.”
Il teste interrogato sui capitoli contenuti nella memoria ex art. 183 Testimone_1 comma 6 n. 2 di parte attrice, così ha risposto:”1) è vero, ho assistito personalmente all'incidente, ricordo che la macchina era rossa, marca Honda perché mi precedeva;
2) è vero. Ho visto la macchina del
4 che sterzava per evitare il cane. Non ricordo il colore del cane ma era di grossa taglia. La curva
Pt_1 non è così stretta da impedire la visibilità da chi viene dietro;
3) è vero. A.D.R. del Giudice risponde: a quell'ora non c'era traffico. Io procedevo alla velocità di circa 50/60 km/h e penso che il
Pt_1 andasse 10 Km/h più veloce di me;
Sono stato io che mi sono fermato per soccorrere il ed ho
Pt_1 chiamato l'ambulanza; la macchina presentava ingenti danni. Ricordo che il era bloccato sul
Pt_1 sedile dall'airbag che era entrato in funzione, non ricordo se il avesse la cintura di sicurezza.
Pt_1
All'arrivo dell'ambulanza me ne sono andato. Aggiungo che su quella strada, c.d. tangenziale di
[...]
capita spesso che vi siano cani randagi che camminano sulla strada. La zona non è Persona_3 abitata.” (v. verbale udienza del 05.05.2022).
Diversamente, non risulta che l' abbia adempiuto alla norma cautelare Controparte_3 implicante un servizio organizzato di cattura e di gestione dei cani randagi, quindi, in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa, si ritiene che la domanda risarcitoria sia fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, tra i quali il verificarsi di eventi dannosi per le persone.
Inoltre, anche dalla CTU medico – legale, il cui iter logico giuridico è pienamente condiviso da questo giudicante, è emerso che: “La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche.” (v. CTU medico
– legale pag. 11).
Ciò posto, passando alle valutazioni eseguite dal C.T.U. medico – legale sulle lesioni riportate dall'attore, si osserva che il dott. , basandosi su logiche Persona_4 argomentazioni condivise da questo giudicante, ha accertato che: “Considerando la dinamica del sinistro, improvviso arresto del veicolo per violento urto contro il guard rail e il muro delimitante la strada, è lecito ritenere che ci si trovi di fronte ad un trauma da contraccolpo e contusivo diretto contro le parti rigide del veicolo che ha provocato le predette lesioni. La dinamica descritta spiega con soddisfazione il nesso di causalità tra l'evento, il complesso lesivo e le conseguenze clinico-terapeutiche. Pertanto gli esiti consistono in: Esiti algici di frattura esposta comminuta del terzo medio inferiore gamba dx trattata chirurgicamente la cui percentuale è del 5%, esiti algico-disfunzionali di frattura acetabolare sx con lussazione d'anca trattata chirurgicamente la cui percentuale è del 7%, pregiudizio estetico lieve la cui percentuale è del 3%. Applicando alle plurime menomazioni, come da corretta metodologia medico legale, la formula a scalare di AZ si ottiene la percentuale complessiva del 14%. Tali dati sono da
5 ritenere esiti permanenti delle lesioni riportate. Le quietanze per spese mediche di complessivi € 474,96 si ritengono congrue. Visti gli atti e i documenti di causa, visitato il periziando, si danno le seguenti risposte:
Il trauma ha determinato un periodo di malattia così valutabile: Inabilità temporanea assoluta: giorni novanta (90). Invalidità temporanea parziale al 75%: giorni trenta (30). Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni sessanta (60). Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni sessanta (60). Gli esiti permanenti che incidono sulla integrità psicofisica (c.d. danno biologico), in base alle tabelle vigenti (tabelle
SIMLA), sono da valutare nella misura del 14 % (quattrodici per cento).
Sulla quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
Ebbene, per il danno macropermanente, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio
2025, n. 12 («Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209»), entrato in vigore il 5 marzo 2025, è stato sempre affermato che, non esistendo criteri legali di liquidazione del danno, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute debba avvenire in via equitativa e con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c..
E' pur vero che l'art. 5 del d.P.R. cit. prevede l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» ed anche che parte attrice ha chiesto l'applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ciò nonostante non può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma
6 sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie (cfr.
Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28994).
Ed ancora, la ricerca di un parametro equitativo consente di ritenere altresì applicabile indirettamente la Tabella Unica Nazionale, così per come meglio chiarito dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 11319 del 29/4/2025, secondo cui l'utilizzo indiretto di detta tabella può fornire un parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. n.
11319/2025 in motivazione pag. 27).
Di conseguenza, applicata in via indiretta, la nuova tabella unica nazionale, il danno biologico deve essere liquidato in € 46.355,64, esclusa la personalizzazione del danno in quanto non allegata né, tanto meno, provata, così determinato:
i. Danno permanente complessivo: percentuale di invalidità 14% punto base € 3.192,63 tenuto conto dell'età della vittima € 46.355,64
ii. Invalidità temporanea totale per 90 giorni (punto base € 55.24): € 4.971,60
iii. Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90 iv. Invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: € 1.657,20
Ne consegue che la somma totale da liquidare a titolo di danno non patrimoniale alla persona è, pertanto, quella di € 46.355,64 all'attualità.
Poiché la predetta somma deriva da un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, ne consegue che avendo per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella domanda di risarcimento del danno deve includersi la rivalutazione per il ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno,
Pertanto, in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, la somma di € 46.355,64 deve essere maggiorata con interessi compensativi al tasso legale, da valutarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo (05.06.2016), e da tale momento rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice I.S.T.A.T.
7 Dalla data di pubblicazione della predetta sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Infine, con riferimento ai danni materiali provocati all'autovettura deve rilevarsi che parte attrice ha domandato il risarcimento del danno per € 5.341,00 quale valore commerciale, poiché il veicolo era stato completamente distrutto e, quindi, rottamato.
Pertanto, considerate le valutazioni del C.T.U. dott. il cui iter logico Persona_5 argomentativo è condiviso da questo giudicante, perché fondato su idonei parametri di quantificazione del danno subito sul veicolo rottamato, quali l'individuazione di mezzi simili per caratteristiche tecniche e per anno di immatricolazione (2007), con un'indagine eseguita presso la casa costruttrice e presso Concessionarie ufficiali della rete Honda, contattate telefonicamente e ricerche on-line su siti specializzati tipo subito.it e
[...]
, quali portali primari nel settore delle vendite online, le quotazioni offerte dai CP_4 periodici del settore automobilistico con riferimento specifico all'epoca di interesse
(Eurotax giallo/ Noi compriamo auto, ecc.) e la presenza l'impianto GPL installato l'11/03/2013 che ne ha aumentato il valore del 30% circa.
Nello specifico il C.T.U. ha accertato che: “Sulla base della documentazione presente in atti, si è potuto constatare che l'autoveicolo oggetto di sinistro, una HONDA CIVIC 5DR, targa DK951CD, è stata immatricolata il 09/08/2007 e che lo stesso è stato acquistato, come usato, il 10/5/2011 dal sig.
(comprensivo di impianto di GPL installato il 21/03/2013) (all. 2). Il mezzo non Parte_1
è stato oggetto di ispezione da parte del sottoscritto in quanto risultante già rottamato alla data del
24/01/2017 dalla LA & IG (all. n.3). Si è fatto Parte_2 rilevare alla presenza del legale dell'attore, avv. Andrea Gareri, la mancanza di rilievi fotografici necessari alla visione del veicolo danneggiato, il quale successivamente, su mia richiesta, ha inviato alcune riproduzioni fotografiche tramite pec del 30/01/2023 (all.4). Occorre evidenziare che le fotografie trasmesse, riproducenti il supposto veicolo incidentato, non hannoconsentito allo scrivente di poter rilevare alcun numero di targa. Non potendo procedere alla specifica valutazione del danno del veicolo incidentato
(meccanico, elettrico e di carrozzeria), è possibile determinare solamente una stima del valore di una autovettura del tipo “Honda Civic”, mediante l'individuazione di mezzi simili per caratteristiche tecniche
e per anno di immatricolazione (2007), tanto tramite una accurata indagine presso la casa costruttrice e presso Concessionarie ufficiali della rete Honda (all.5, 6), contattate telefonicamente quali la concessionaria di OS e la Concessionaria SA e C. di si sono Controparte_5 CP_1
8 effettuate inoltre ricerche on-line su siti specializzati tipo subito.it e , quali portali primari CP_4 nel settore delle vendite online ed infine tenendo conto delle quotazioni offerte dai periodici del settore automobilistico con riferimento specifico all'epoca di interesse (Eurotax giallo/ Noi compriamo auto, ecc).
Dalle ricerche effettuate e già tenuto conto dell'impianto GPL installato l'11/03/2013 che ne aumenta il valore del 30% circa, è possibile concludere che se l'auto fosse stata in condizioni discrete/buone il suo più probabile valore di mercato sarebbe stato tra € 1.200,00 ed € 1.700,00 (millesettecento/00) (vedi quotazione di stima, (all. 7), qualora fosse stata in buone/ottime condizioni il suo valore commerciale più probabile, sarebbe stato di circa € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00). Non è invece possibile offrire una ipotesi di quotazione sulla riparazione del mezzo presso una carrozzeria qualificata, in quanto il veicolo danneggiato è stato rottamato…”. (v. pag. 2 e 3 C.T.U. tecnica).
Pertanto, il tribunale ritiene che, considerando il veicolo al momento del sinistro come in discrete/buone condizioni, il suo valore di mercato sarebbe stato pari ad € 1.200,00.
In conclusione, quindi, si condanna l' al pagamento in favore di Controparte_3
al risarcimento dei danni materiali subiti pari ad € 1.200,00 ed al Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 46.355,64, oltre interessi e rivalutazione come già esposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo mentre le spese di CTU si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
-accoglie la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore; Controparte_1
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore di al risarcimento Parte_1 dei danni materiali subiti pari ad € 1.200,00 e al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 46.355,64 oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore di alla refusione Parte_1 delle spese di lite nei confronti della convenuta, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze di giudizio, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%,
9 nonché al pagamento delle spese della CTU medico- legale e della CTU tecnica, così come liquidate con decreti in atti.
Catanzaro, lì 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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