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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANNA CARLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC.PAGAMENT n. SFE4 5435 - 2025-1487 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente_1 impugna sollecito di pagamento notificato in data 4.4.2025 da Andreani Tributi per mancato pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016, per l'importo complessivo di Euro 1.096,37, di cui Euro
932,00 per imposta omessa, Euro 125,21 per interessi, Euro 7,45 per spese di notifica, Euro 31,71 per oneri accessori .
Deduce, a sostegno del ricorso, la nullità dell'atto impugnato per violazione del diritto di difesa non essendo stato allegato l'atto espressamente richiamato nel sollecito in oggetto, giammai notificato .
Assume un difetto di legittimazione dell'Andreani Tributi s.r.l., per essere la competenza ad atti e fatti gestionali avvenuti fino al 31.12.20216 di competenza esclusiva della Commissione straordinaria di liquidazione laddove l'Andreani è concessionaria del comune di Benevento dal 12.7.2028 .
Si costituisce Andreani Tributi s.r.l. eccependo l'infondatezza del ricorso e fornendo prova della notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Va in primo luogo rilevato che la società ha ricevuto regolarmente l'avviso di accertamento n. 327 del
14.09.2020 senza impugnarlo nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 sicchè tutte le contestazioni inerenti il merito appaiono tardive e inammissibili.
L'obbligo di allegazione, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (Cass., 25 novembre 2022, n.
34879)
Legittimo è, dunque, l'atto motivato “per relationem”, con il richiamo di altro atto reso noto o comunque conoscibile al contribuente.
Del tutto infondate sono le contestazioni avversarie sulla legittimazione attiva di Andreani Tributi S.r.l. all'emissione del sollecito di pagamento, la quale è società iscritta all'albo ministeriale sia per le attività di accertamento che per quelle di riscossione.
Andreani Tributi S.r.l. è concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di
Benevento in forza del contratto Rep. 15921 del 16.11.2018, in atti.
Il contratto espressamente prevede che, in materia di esecuzione, Andreani Tributi S.r.l. agisce per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento e sotto il suo controllo (art. 2).
Detto contratto è tuttora in vigore tra le parti, come da Determina n. 13 del 19.04.2021, Reg. Gen. 421 del
19.04.2021, di proroga della scadenza e come da contratto integrativo Rep. 16020 del 25.11.2021 ( vedi documentazione in atti).
Da tanto consegue il rigetto del ricorso, restando assorbiti tutti gli altri rilievi evidenziati dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00, oltre IVA
e CPA e rimborso forfettario, se dovuti.
Benevento 13.1.2026
Il Giudice monocratico (Dr. Anna Carla Catalano)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANNA CARLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLEC.PAGAMENT n. SFE4 5435 - 2025-1487 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente_1 impugna sollecito di pagamento notificato in data 4.4.2025 da Andreani Tributi per mancato pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016, per l'importo complessivo di Euro 1.096,37, di cui Euro
932,00 per imposta omessa, Euro 125,21 per interessi, Euro 7,45 per spese di notifica, Euro 31,71 per oneri accessori .
Deduce, a sostegno del ricorso, la nullità dell'atto impugnato per violazione del diritto di difesa non essendo stato allegato l'atto espressamente richiamato nel sollecito in oggetto, giammai notificato .
Assume un difetto di legittimazione dell'Andreani Tributi s.r.l., per essere la competenza ad atti e fatti gestionali avvenuti fino al 31.12.20216 di competenza esclusiva della Commissione straordinaria di liquidazione laddove l'Andreani è concessionaria del comune di Benevento dal 12.7.2028 .
Si costituisce Andreani Tributi s.r.l. eccependo l'infondatezza del ricorso e fornendo prova della notifica dell'atto presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Va in primo luogo rilevato che la società ha ricevuto regolarmente l'avviso di accertamento n. 327 del
14.09.2020 senza impugnarlo nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 sicchè tutte le contestazioni inerenti il merito appaiono tardive e inammissibili.
L'obbligo di allegazione, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (Cass., 25 novembre 2022, n.
34879)
Legittimo è, dunque, l'atto motivato “per relationem”, con il richiamo di altro atto reso noto o comunque conoscibile al contribuente.
Del tutto infondate sono le contestazioni avversarie sulla legittimazione attiva di Andreani Tributi S.r.l. all'emissione del sollecito di pagamento, la quale è società iscritta all'albo ministeriale sia per le attività di accertamento che per quelle di riscossione.
Andreani Tributi S.r.l. è concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di
Benevento in forza del contratto Rep. 15921 del 16.11.2018, in atti.
Il contratto espressamente prevede che, in materia di esecuzione, Andreani Tributi S.r.l. agisce per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Benevento e sotto il suo controllo (art. 2).
Detto contratto è tuttora in vigore tra le parti, come da Determina n. 13 del 19.04.2021, Reg. Gen. 421 del
19.04.2021, di proroga della scadenza e come da contratto integrativo Rep. 16020 del 25.11.2021 ( vedi documentazione in atti).
Da tanto consegue il rigetto del ricorso, restando assorbiti tutti gli altri rilievi evidenziati dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00, oltre IVA
e CPA e rimborso forfettario, se dovuti.
Benevento 13.1.2026
Il Giudice monocratico (Dr. Anna Carla Catalano)