Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 50
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità atto per violazione diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem sussiste solo per atti non conosciuti o conoscibili. Le delibere comunali, essendo atti generali soggetti a pubblicità, non richiedono allegazione in quanto la loro conoscibilità è presunta.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione di Andreani Tributi Srl

    La Corte ha ritenuto infondataa la contestazione sulla legittimazione attiva di Andreani Tributi Srl, società iscritta all'albo per accertamento e riscossione. Ha inoltre precisato che Andreani è concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie del Comune di Benevento dal 2018, agendo per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e sotto il suo controllo, con contratto in vigore e prorogato.

  • Accolto
    Tardività contestazioni sul merito

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia ricevuto regolarmente l'avviso di accertamento n. 327 del 14.09.2020 senza impugnarlo nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, rendendo così tardive e inammissibili tutte le contestazioni inerenti al merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 50
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 50
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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