TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/11/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
TE FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 242/2025 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
, nato il [...], a [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], Regione San Vito n. CodiceFiscale_1
4, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Preve, presso il cui studio in
Torino, via G. Medici n. 5, ha eletto domicilio;
opponente contro
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Danni, CodiceFiscale_2 unitamente al quale ha eletto domicilio in Ivrea (TO), Corso M. d'Azeglio n.
29; opposta
oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.; incompetenza territoriale ex art. 480 comma 3° c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:“Voglia il Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
IN VIA PRELIMINARE Sospendersi l'esecuzione relativamente a norma dell'art. 624 c.p.c., relativamente alla somma di € 15.068,84 richiesta da controparte come saldo assegno mantenimento figlie con interessi legali dal periodo 2022 per i gravi motivi di cui in narrativa. IN VIA
PREGIUDIZIALE Dichiararsi l'inefficacia e l'atto di precetto impugnato.
Pag. 1 a 5 NEL MERITO Dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dalla sig.ra
. SEMPRE NEL MERITO Ridurre la cifra dovuta dal sig. Parte_2
alla sig.ra a quella che sarà determinata Parte_1 Parte_2 in corso di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con
l'attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante oltre accessori di legge”.
Per parte opposta: ““Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, adversis reiectis - in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente causa, essendo competente il Tribunale di
Torino, giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, ai sensi dell'art. 480, III comma, c.p.c.; - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, difettando i gravi motivi ed il fumus boni iuris;
- in via principale, rigettare le domande tutte spiegate dal
Sig. in atto di opposizione a precetto, in quanto infondate in fatto ed Pt_1 in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 14.01.2025, ha Controparte_1 intimato ad il pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
24.632,14, oltre interessi, in forza della sentenza n. 854/2017 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, con la quale, dichiarata tra le parti odierne la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stato regolato il contributo di mantenimento a beneficio dell'ex coniuge e delle figlie e Per_1
. Per_2
Con atto di citazione notificato in data 24.01.2025, ha Parte_1 proposto opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.) eccependo, rispetto all'importo di € 15.068,84 richiesto per il mantenimento delle figlie, di aver versato i contributi dovuti nel periodo compreso tra gli anni 2022 e il 2025 e contestando, rispetto all'importo residuo attribuito a mantenimento dell'ex coniuge, l'erroneità del metodo di calcolo e l'impossibilità dell'adempimento per fatto imputabile alla creditrice. A tale ultimo riguardo, l'opponente ha dedotto che l'ex coniuge si sarebbe resa irreperibile e non gli avrebbe fornito le coordinate bancarie corrette su cui accreditare gli importi dovuti, impedendogli di estinguere l'obbligazione periodica.
Pag. 2 a 5 Per tali ragioni l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate, previa sospensione dell'esecuzione limitatamente all'importo di € 15.068,84 precettato nell'interesse delle figlie.
, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
25.03.2025, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c. Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 02.04.2025, fissata per la discussione della sospensiva, l'opponente non è comparso, rinunciando alla relativa istanza.
La causa, istruita per documenti, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189, ultimo comma, c.p.c., a seguito di trattazione scritta.
§ Va prioritariamente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla creditrice opposta, trattandosi di una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio.
L'eccezione è ammissibile, essendo stata proposta in comparsa entro il termine di decadenza e contenendo, altresì, l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, come prescritto dall'art. 38, comma 1, c.p.c.
Nel merito, l'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 27 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione.
Tale criterio è integrato dalla disciplina dettata dall'art. 480, comma 3, c.p.c., che — nella formulazione vigente al momento della notificazione del precetto (avvenuta in data 14.01.2025) — stabilisce che: “ Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le
Pag. 3 a 5 notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis”.
In base alla nuova formulazione dell'art. 480 comma 3° c.p.c., dunque, il creditore può indicare nel precetto il giudice competente per l'esecuzione e, in mancanza di questa indicazione, la competenza a conoscere l'eventuale opposizione si radica in capo al giudice del luogo della notificazione.
Ebbene, nel caso di specie, il precetto in questione non reca l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione sicché la competenza va radicata presso il giudice del luogo di notificazione.
Essendo la notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del debitore, come risultante dai pubblici registri, deve ritenersi che il luogo della notificazione, agli effetti di legge, coincida con il luogo fisico corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario
(ove si tratti di persona fisica), o con la sede legale (ove si tratti di persona giuridica).
Nel caso di specie, essendo il destinatario residente a [...], il domicilio digitale dell'opponente si collega funzionalmente a tale luogo fisico, che deve dunque considerarsi il luogo della notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
Infine, è irrilevante, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la circostanza, valorizzata dall'opponente, che il creditore abbia eletto domicilio presso il suo difensore a Ivrea atteso che – a prescindere dalla questione se il domicilio eletto costituisca uno dei possibili luoghi di esecuzione (così da potersi escludere un'ipotesi di elezione c.d. anomala;
cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13430 del 01/07/2020) – l'elezione non è stata accompagnata dalla espressa individuazione di tale giudice come competente per l'esecuzione.
In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza, per territorio, del
Tribunale di Ivrea a favore del Tribunale di Torino.
§ Le spese di lite.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e si liquidano
Pag. 4 a 5 come in dispositivo, determinato il valore della controversia sulla base dell'importo precettato (scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00), tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, applicati valori compresi tra i minimi e i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti,
“allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente” (v., ex multis, da ultimo,
Cass., 17 gennaio 2023, n. 1177).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado rubricata al n. 242/2025 degli Affari Contenziosi Civili, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del
Tribunale di Torino, rimettendo le parti dinanzi al giudice territorialmente competente;
2. fissa in tre mesi il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese legali in favore della opposta, che si liquidano in € 2.500,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Ivrea, 11.11.2025.
Il Giudice
(dott.ssa TE FR)
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
TE FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 242/2025 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
, nato il [...], a [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], Regione San Vito n. CodiceFiscale_1
4, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Preve, presso il cui studio in
Torino, via G. Medici n. 5, ha eletto domicilio;
opponente contro
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Danni, CodiceFiscale_2 unitamente al quale ha eletto domicilio in Ivrea (TO), Corso M. d'Azeglio n.
29; opposta
oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.; incompetenza territoriale ex art. 480 comma 3° c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:“Voglia il Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
IN VIA PRELIMINARE Sospendersi l'esecuzione relativamente a norma dell'art. 624 c.p.c., relativamente alla somma di € 15.068,84 richiesta da controparte come saldo assegno mantenimento figlie con interessi legali dal periodo 2022 per i gravi motivi di cui in narrativa. IN VIA
PREGIUDIZIALE Dichiararsi l'inefficacia e l'atto di precetto impugnato.
Pag. 1 a 5 NEL MERITO Dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dalla sig.ra
. SEMPRE NEL MERITO Ridurre la cifra dovuta dal sig. Parte_2
alla sig.ra a quella che sarà determinata Parte_1 Parte_2 in corso di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con
l'attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante oltre accessori di legge”.
Per parte opposta: ““Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, adversis reiectis - in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente causa, essendo competente il Tribunale di
Torino, giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, ai sensi dell'art. 480, III comma, c.p.c.; - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, difettando i gravi motivi ed il fumus boni iuris;
- in via principale, rigettare le domande tutte spiegate dal
Sig. in atto di opposizione a precetto, in quanto infondate in fatto ed Pt_1 in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 14.01.2025, ha Controparte_1 intimato ad il pagamento dell'importo complessivo di € Parte_1
24.632,14, oltre interessi, in forza della sentenza n. 854/2017 pronunciata dal Tribunale di Ivrea, con la quale, dichiarata tra le parti odierne la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stato regolato il contributo di mantenimento a beneficio dell'ex coniuge e delle figlie e Per_1
. Per_2
Con atto di citazione notificato in data 24.01.2025, ha Parte_1 proposto opposizione preventiva all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.) eccependo, rispetto all'importo di € 15.068,84 richiesto per il mantenimento delle figlie, di aver versato i contributi dovuti nel periodo compreso tra gli anni 2022 e il 2025 e contestando, rispetto all'importo residuo attribuito a mantenimento dell'ex coniuge, l'erroneità del metodo di calcolo e l'impossibilità dell'adempimento per fatto imputabile alla creditrice. A tale ultimo riguardo, l'opponente ha dedotto che l'ex coniuge si sarebbe resa irreperibile e non gli avrebbe fornito le coordinate bancarie corrette su cui accreditare gli importi dovuti, impedendogli di estinguere l'obbligazione periodica.
Pag. 2 a 5 Per tali ragioni l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate, previa sospensione dell'esecuzione limitatamente all'importo di € 15.068,84 precettato nell'interesse delle figlie.
, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
25.03.2025, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c. Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 02.04.2025, fissata per la discussione della sospensiva, l'opponente non è comparso, rinunciando alla relativa istanza.
La causa, istruita per documenti, è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189, ultimo comma, c.p.c., a seguito di trattazione scritta.
§ Va prioritariamente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla creditrice opposta, trattandosi di una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio.
L'eccezione è ammissibile, essendo stata proposta in comparsa entro il termine di decadenza e contenendo, altresì, l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, come prescritto dall'art. 38, comma 1, c.p.c.
Nel merito, l'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 27 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione.
Tale criterio è integrato dalla disciplina dettata dall'art. 480, comma 3, c.p.c., che — nella formulazione vigente al momento della notificazione del precetto (avvenuta in data 14.01.2025) — stabilisce che: “ Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le
Pag. 3 a 5 notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis”.
In base alla nuova formulazione dell'art. 480 comma 3° c.p.c., dunque, il creditore può indicare nel precetto il giudice competente per l'esecuzione e, in mancanza di questa indicazione, la competenza a conoscere l'eventuale opposizione si radica in capo al giudice del luogo della notificazione.
Ebbene, nel caso di specie, il precetto in questione non reca l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione sicché la competenza va radicata presso il giudice del luogo di notificazione.
Essendo la notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del debitore, come risultante dai pubblici registri, deve ritenersi che il luogo della notificazione, agli effetti di legge, coincida con il luogo fisico corrispondente alla residenza anagrafica del destinatario
(ove si tratti di persona fisica), o con la sede legale (ove si tratti di persona giuridica).
Nel caso di specie, essendo il destinatario residente a [...], il domicilio digitale dell'opponente si collega funzionalmente a tale luogo fisico, che deve dunque considerarsi il luogo della notificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
Infine, è irrilevante, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la circostanza, valorizzata dall'opponente, che il creditore abbia eletto domicilio presso il suo difensore a Ivrea atteso che – a prescindere dalla questione se il domicilio eletto costituisca uno dei possibili luoghi di esecuzione (così da potersi escludere un'ipotesi di elezione c.d. anomala;
cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13430 del 01/07/2020) – l'elezione non è stata accompagnata dalla espressa individuazione di tale giudice come competente per l'esecuzione.
In conclusione, deve essere dichiarata l'incompetenza, per territorio, del
Tribunale di Ivrea a favore del Tribunale di Torino.
§ Le spese di lite.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opponente e si liquidano
Pag. 4 a 5 come in dispositivo, determinato il valore della controversia sulla base dell'importo precettato (scaglione tariffario compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00), tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022, applicati valori compresi tra i minimi e i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti,
“allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente” (v., ex multis, da ultimo,
Cass., 17 gennaio 2023, n. 1177).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado rubricata al n. 242/2025 degli Affari Contenziosi Civili, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del
Tribunale di Torino, rimettendo le parti dinanzi al giudice territorialmente competente;
2. fissa in tre mesi il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese legali in favore della opposta, che si liquidano in € 2.500,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Ivrea, 11.11.2025.
Il Giudice
(dott.ssa TE FR)
Pag. 5 a 5