Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/2006, n. 5910
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Sentenza 17 marzo 2006

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Dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto degli articoli 170 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 125 del codice di procedura civile) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (articolo 83 del codice di procedura civile), deriva che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/2006, n. 5910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5910
    Data del deposito : 17 marzo 2006

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