Sentenza 17 marzo 2006
Massime • 1
Dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto degli articoli 170 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 125 del codice di procedura civile) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (articolo 83 del codice di procedura civile), deriva che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/2006, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OV, che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 1, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANI FILIPPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AG SI, AG UL, NI DA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO MASTRI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1417/2001 del Tribunale di ANCONA, sezione seconda civile emessa il 21/05/2001, depositata il 16/11/2001; RG. 702/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/02/2006 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il CI propose opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dai MA e dalla OS, eccependo l'inesistenza dell'atto di pignoramento perché sottoscritto da difensore non munito di rituale procura.
Il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, ritenendo: che la specifica questione proposta doveva essere fatta valere con il rimedio dell'art. 617 c.p.c. e nel termine previsto da questa disposizione;
che, peraltro, solo la mancata sottoscrizione del pignoramento (non ricorrente nella fattispecie), che induce l'inesistenza dell'atto, può essere rilevata dal giudice dell'esecuzione nel corso dell'espropriazione e può essere dedotta con l'opposizione al di fuori del termine dell'art. 617 c.p.c.. Il CI propone ora ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ancona, svolgendo un unico motivo. Rispondono con controricorso i MA e la OS.
All'udienza del 25 maggio 2005 è stata ordinata l'acquisizione di copia autentica dell'atto di precetto e di pignoramento del procedimento esecutivo in questione. Gli atti sono stati acquisiti al fascicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo di ricorso il CI (lamentando la violazione dei principi sulla capacità ed esistenza delle parti processuali, la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125, 137, 156, 555 e 617 c.p.c., i vizi della motivazione) sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la mancata sottoscrizione dell'atto di pignoramento ad opera del procuratore determini la mera nullità del pignoramento. Ritiene, invece, che quella in questione sia una ipotesi di inesistenza (o nullità insanabile), rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio. Il ricorrente eccepisce, altresì, l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di pignoramento perché richiesta da avvocato non munito di procura nell'atto di pignoramento immobiliare.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione acquisita agli atti (della quale la Corte può prendere cognizione, risultando censurati errori nel procedimento) può rilevarsi che a margine della seconda pagina dell'atto di precetto rivolto dai MA e dalla OS al CI è apposta la procura a firma degli istanti in favore dell'avv. Antonio Mastri. A sua volta, l'atto di pignoramento immobiliare in questione risulta sottoscritto dal menzionato avv. Antonio Mastri.
L'atto di pignoramento è, dunque, rituale, siccome sottoscritto dal difensore al quale i creditori istanti avevano conferito la procura nell'atto di precetto.
In primo luogo è noto, infatti, che l'atto di pignoramento immobiliare può essere sottoscritto sia dal creditore pignorante, sia dal difensore munito di procura, poiché l'art. 170 disp. att. c.p.c. rinvia all'art. 125 cod. proc. civ., che si riferisce a tutti gli atti di parte, tra i quali deve ritenersi compreso anche il pignoramento immobiliare. Inoltre, la procura al difensore può essere rilasciata in calce al precetto, con validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo, essendo il precetto stesso indicato nell'art. 83 cod. proc. civ. tra gli atti sui quali può essere apposta la procura alle liti (Cass. 22 gennaio 1979, n. 482). In conclusione è possibile affermare che: dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e art. 125 cod. proc. civ.) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore nell'atto di precetto ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (art. 83 cod. proc. civ.), deriva che e valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito la procura alle liti nell'atto di precetto.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006