Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6708/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Specchiale, giusta Parte_1
procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Salvatore Cuomo;
-resistente-
e nei confronti di
Controparte_2
-controinteressato non costituito-
Avente ad oggetto: diritto alla progressione economica orizzontale.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di essere dipendente non dirigenziale del di presso il quale è titolare di posizione CP_1 CP_1
organizzativa e inquadrata nella categoria D3.
Ha dedotto che l'Ente con delibera del 19 novembre 2013, n. 387 approvava il regolamento sul
“Sistema di performance management, trasparenza ed integrità” relativo alla valutazione del personale dipendente, la cui disciplina è stata integrata dal contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto il 6 luglio 2016.
1
80/100 in virtù della quale risultava vincitrice della selezione per essersi posizionata al secondo posto della graduatoria finale approvata dal medesimo organo in data 16 settembre 2020.
Ha rilevato che a distanza di circa 16 mesi dall'approvazione della graduatoria, segnatamente il 16 novembre 2021, il dipendente lamentava l'insufficiente valutazione della Controparte_2
propria relazione esplicativa del 2020 chiedendone il riesame.
Ha asserito che il Nucleo di Valutazione accoglieva l'istanza dell'architetto procedendo a CP_2
riconoscergli un punteggio superiore nella misura di 5 punti di guisa che gli veniva attribuito, in seno alla graduatoria rettificata, un punteggio complessivo di 80 punti, il quale gli permetteva di superarla nella selezione in ragione della maggiore anzianità di servizio rispetto ad essa.
Ha manifestato di aver espresso le proprie rimostranze all'Amministrazione, consistenti nella mancata comunicazione della rettifica della valutazione del che in ogni caso era da CP_2
dichiararsi illegittima per la tardività del riesame.
Ha altresì dichiarato che a seguito di insoddisfacente riscontro del Nucleo di Valutazione presentava ulteriori deduzioni con le quali si doleva dell'illegittimità dell'operato dell'organo per avere lo stesso proceduto, in carenza del relativo potere, a nuova tardiva valutazione dell'odierno controinteressato non in base ai documenti già acquisiti nei termini previsti dalla selezione bensì sulla scorta della relazione che lo stesso aveva presentato oltre 16 mesi dopo la redazione della graduatoria definitiva.
Ha sostenuto che le proprie doglianze non sortivano effetto alcuno sicché veniva pubblicata in data
31 marzo 2023 una graduatoria ricognitiva delle valutazioni effettuate che la vedeva posizionarsi al terzo posto, dunque non vincitrice della procedura di progressione orizzontale, e che tale classifica era confermata dalla delibera n. 29 del 13 giugno 2024 a firma del responsabile del personale.
Ha obiettato in merito all'illegittimità della condotta della Pubblica Amministrazione per avere: a) proceduto tardivamente a un nuovo riesame della valutazione del a distanza di 16 mesi CP_2
dalla ricezione della scheda di valutazione;
b) assegnato ulteriori 5 punti al controinteressato in carenza del relativo potere e sulla scorta di documentazione nuova non depositata nei termini previsti dalla selezione;
c) adottato la graduatoria finale in mancanza di motivazione in ordine ai riscontrati vizi della procedura.
Ha quindi concluso chiedendo: “
1. l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti adottati e dei comportamenti tenuti dall'Amministrazione resistente, nella parte in cui hanno proceduto ad una
2 rivalutazione del punteggio attribuito all'Arch. , senza alcuna motivazione e al Controparte_2
di fuori di qualunque procedura contrattualmente prevista.
2. Per l'effetto di cui al precedente punto, disapplicare gli atti illegittimi e accertare il diritto della
Dott.ssa al corretto posizionamento in graduatoria, nonché alla Parte_1 progressione economica per l'anno 2016 con ogni conseguenziale statuizione in termini di corresponsione di arretrati a far data dall'1 gennaio 2016, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e compensi.”
Con memoria del 21 ottobre 2024 si è tardivamente costituito il eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore del giudice amministrativo in quanto l'oggetto del contendere sarebbe, a suo dire, l'impugnazione di atti e provvedimenti amministrativi di matrice macro-organizzativa sottratti al vaglio del giudice ordinario e, altresì, perché il difetto di motivazione sollevato da parte ricorrente sarebbe tipico vizio dell'atto amministrativo di competenza del TAR.
Ha dedotto nel merito l'infondatezza della domanda in quanto la valutazione della performance dei dipendenti è caratterizzata da spiccata discrezionalità dell'Ente, la quale osta a una pronuncia giudiziaria sostitutiva delle attribuzioni amministrative.
All'udienza del 22 ottobre 2024, rilevato che il controinteressato ha legittimazione ad intervenire nel processo non in forza della qualifica professionale rivestita, è stato assegnato a parte ricorrente termine per rinotificare gli atti di causa non a mezzo PEC estratta dal registro bensì in Pt_2
modalità analogica.
Con ordinanza del 10 dicembre 2024, attesa la mancata costituzione del controinteressato nonostante la regolare notifica degli atti processuali, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza di discussione del 10 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1. Preliminarmente deve darsi atto, attesa l'eccezione seppur tardivamente proposta, che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del
d.lgs. n. 165 del 2001 - né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di
3 inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo” (Cass. Sez. Un. n. 8985/2018).
Nel caso in esame, dato rilievo al mancato deposito del bando della procedura economica orizzontale, emerge dalla determinazione n. 29/2024 (doc. 13 fascicolo ricorrente) che la selezione ha avuto ad oggetto la “progressione economica all'interno della categoria” la quale è stata definita, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CCNL 2016-2018, quale “l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste”, pertanto, non comportando il passaggio a un'area professionale più elevata ma soltanto il riconoscimento di un trattamento retributivo maggiorato, il ricorso è ammissibile in quanto correttamente devoluto al giudice giurisdizionalmente competente.
Si deve altresì mettere in conto di rilevare che, anche a voler concedere che i provvedimenti del
Nucleo di Valutazione si possano considerare atti imperativi della Pubblica Amministrazione piuttosto che di diritto privato (e così non è), parte ricorrente non ha comunque impugnato direttamente i suddetti atti ma ne ha chiesto la disapplicazione in ragione del riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla progressione di carriera;
e ciò è sufficiente a cristallizzare la giurisdizione del giudice adito.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve in primo luogo osservarsi che la norma disciplinante le procedure selettive di progressione orizzontale di carriera per il settore pubblico è individuata nell'art. 52, comma 1-bis, del Testo
Unico sul Pubblico Impiego al quale l'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 opera un rinvio allorquando stabilisce che: “
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Tanto premesso, può adesso evidenziarsi la rilevanza del Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2016/2018 in quanto fonte regolatrice della procedura oggetto del presente giudizio in ipotesi di dipendente non dirigenziale titolare di posizione organizzativa;
assodato e incontestato tra le parti che la copertura finanziaria sussisteva per la progressione di due dipendenti della categoria
4 D3 e che la ricorrente rientrava in tale livello in quanto responsabile del Settore I – Affari Generali
Servizi Demografici.
Dal combinato disposto dell'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e degli articoli dal 21 al
27 del Contratto Integrativo versato in atti emerge che la progressione orizzontale all'interno della categoria deve essere attribuita per mezzo di una procedura selettiva alla quale possono partecipare i dipendenti che abbiano ricoperto la posizione economica in godimento per almeno 24 mesi. A seguito della presentazione delle domande, i candidati titolari di posizione organizzativa sono esaminati dal Nucleo di Valutazione che, in riferimento ai parametri indicati dagli artt. 21 e 25 della contrattazione integrativa – ad es. esperienza acquisita, formazione e aggiornamento professionale, impegno e qualità delle prestazioni, raggiungimento degli obiettivi, capacità di proporre soluzioni innovative -, attribuisce loro un punteggio in centesimi tramite il quale è possibile formare la graduatoria decrescente e successivamente assegnare la progressione ai vincitori. Allorquando si ritenga che la valutazione sia insufficiente, il dipendente può azionare il meccanismo previsto dall'art. 27, comma 3 che prevede: “La valutazione viene comunicata al dipendente il quale, se dissente, può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione, di essere sentito dai valutatori e dal
Segretario Generale. All' incontro può anche assistere un rappresentante sindacale o una persona di fiducia del dipendente. Al termine dell'incontro l'organo preposto decide in via definitiva se modificare o meno la valutazione del dipendente. Si intende per organo preposto il Comitato di
Garanti costituito da: Segretario generale;
1 componente della parte pubblica nominato dall'Amministrazione; 1 rappresentante sindacale appartenente alla RSU ed appositamente individuato”.
Emerge dagli atti processuali (doc. 13 fascicolo ricorrente) come l'esistenza del Comitato dei
Garanti non sia circostanza aliena al giacché il Responsabile del Settore VI con nota n. CP_1
13235 al prot. gen., nella risoluzione di una difficoltà interpretativa in riferimento alla valutazione di titoli posseduti, affermava “ai fini di una uniforme applicazione dei criteri di valutazione di titoli, abilitazioni, iscrizione ad albi e quant'altro di tutto il personale dipendente interessato alla PEO, lo scrivente si rimette alle determinazioni del Comitato dei garanti di cui all'art. 27 comma 3 del
CCDI del 07/7/2016”, purtuttavia non risultando agli atti che tale organo sia mai stato investito della questione o sia stato persino nominato.
2.1 Ciò posto in ordine alla fonte negoziale, in tema di qualificazione della domanda, atteso che parte ricorrente ha chiesto, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, l'attribuzione della posizione economica successiva con le conseguenziali differenze retributive, la domanda giudiziale deve intendersi quale azione di adempimento alle obbligazioni contenute nella
5 contrattazione integrativa, segnatamente al corretto espletamento della fase di dissenso alla scheda di valutazione.
La condotta posta in essere dall'Ente è censurabile in quanto non è stato rispettato l'iter procedimentale previsto dall'art. 27 del CCDI per le osservazioni del dipendente alla scheda di valutazione redatta dal Nucleo di Valutazione in quanto, incontestato tra le parti che il concorrente presentava ben oltre il termine di 15 giorni un'irrituale richiesta di riesame, il NdV CP_2
illegittimamente e immotivatamente la accoglieva con aumento del punteggio assegnato, piuttosto che dichiararla inammissibile o, quantomeno, rimettere la questione innanzi al Comitato dei
Garanti.
2.2 L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione appare, altresì, ictu oculi laddove si osservi il contenuto dell'atto nella parte in cui il provvedimento non è peraltro intelleggibile stante l'assoluta mancanza di qualsivoglia motivazione, nonché la palese lesione del diritto del contradditorio nei confronti dei controinteressati.
2.3 Non possono accogliersi le censure avanzate dal in ordine all'impossibilità di questo CP_1
a sostituirsi all'Ente negli atti di macro-organizzazione e di valutazione della performance CP_3 stante l'ampia discrezionalità caratterizzante tale ambito, poiché dal momento che l'Amministrazione si è autoregolamentata per il tramite della contrattazione decentrata, la disciplina prescelta assurge a criterio dirimente per l'accertamento dell'illegittimità dell'operato amministrativo, non potendosi altresì sottacere che le prerogative comunali si arrestano alla valutazione dei candidati.
Sul punto è infatti indubitabile che l'ampio margine discrezionale attribuito alle pubbliche amministrazioni non può mai tradursi in arbitrio.
3. Stante quanto osservato e preso atto che nell'esplicazione della dedotta discrezionalità amministrativa, alla ricorrente era stato attribuito un punteggio di 80/100 (doc. 3 fascicolo ricorrente) che le consentiva di collocarsi in seconda posizione della graduatoria, cioè in un gradino superiore rispetto al controinteressato avente una valutazione originaria di 75/100 (doc. n. 4 fascicolo ricorrente); considerato piuttosto che lo stravolgimento della graduatoria in violazione delle regole procedimentali previste e altresì in assenza di argomenti o motivi che possano consentire di ritenere nella specie che sia stato correttamente esercitato un intervento in sede di autotutela da parte del datore di lavoro pubblico;
deve concludersi nel senso che permane il diritto di alla progressione orizzontale a far data dall'1.1.2016, sì come già in Parte_1
precedenza riconosciuto dal odierno resistente. CP_1
6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, sono poste a carico del
[...]
. CP_1
Nei confronti del controinteressato convenuto, tenuto conto della posizione processuale rivestita e dell'assenza di attività difensiva, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, nella dichiarata contumacia di , così statuisce: Controparte_2
dichiara il diritto di parte ricorrente alla progressione economica orizzontale con decorrenza economica dall'1.1.2016 e, per l'effetto, condanna l'Ente a corrispondere le differenze retributive afferenti alla posizione superiore acquisita a decorrere da tale data, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 259,00 per esborsi, nonché € 2.108,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Catania il 16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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