Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dalla direttiva (UE) 2016/797 , al fine di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche' di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno.
2. Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema.
3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le disposizioni relative ai componenti di interoperabilita', alle interfacce e alle procedure, nonche' alle condizioni di coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013.
- Il testo dell' art. 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall' art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 . Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell' art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .».
- Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138.
- La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120.
- La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120.
- Il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e' pubblicato nel Suppl. ordinanza alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2010, n. 271, S.O.
- Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226.
- La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dalla direttiva (UE) 2016/797 , al fine di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche' di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno.
2. Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema.
3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le disposizioni relative ai componenti di interoperabilita', alle interfacce e alle procedure, nonche' alle condizioni di coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013.
- Il testo dell' art. 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall' art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 . Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell' art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .».
- Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138.
- La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120.
- La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120.
- Il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e' pubblicato nel Suppl. ordinanza alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2010, n. 271, S.O.
- Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226.
- La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.