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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 37884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37884 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37884 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 6 febbraio 2024, nei confronti di NI RS, in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo 1) dell'incolpazione provvisoria, commessi il 3 febbraio 2024 ed ha applicato nei suoi riguardi la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Il Tribunale del riesame ha richiamato in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica. 2.1. In sintesi, per quanto qui d'interesse, il fatto oggetto di addebito provvisorio riguarda gli esiti della perquisizione domiciliare, svolta nell'abitazione che il ricorrente condivideva con la sorella, tratta in arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e dove egli era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza cautelare per il reato di furto aggravato. Nell'occasione, i militari avevano chiesto ai presenti, ivi compreso RS, di consegnare eventuali armi ovvero stupefacenti eventualmente detenuti;
nonostante la risposta negativa dell'indagato, nel corso della perquisizione, occultata all'interno di una macchina da caffè, era trovata una pistola avente matricola non registrata della quale RS ha rivendicato l'esclusiva disponibilità in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto. 2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi dì colpevolezza, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che il pericolo di reiterazione di condotte analoghe potesse essere fronteggiato adeguatamente con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, richiamando il criterio generale secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata quando le altre, anche ove applicate cumulativamente, risultino inadeguate e valorizzando la confessione e il breve periodo trascorso dalla sottoposizione della precedente misura, tale da far ritenere che egli verosimilmente avesse ricevuto l'arma in parola prima della sottoposizione agli arresti domiciliari, e non durante la loro esecuzione. 2.3. Tale motivazione non è stata condivisa dal Tribunale che ne ha evidenziata la contraddittorietà, laddove per un verso si valorizza la gravità della condotta e l'indifferenza mostrata dall'indagato nei confronti del regime "autocustodiale" cui era sottoposto e, per altro verso, si ridimensiona la stessa 2 condotta in occasione della scelta della misura, facendo riferimento a un dato, quello del momento della ricezione dell'arma, affatto irrilevante. Secondo il Tribunale, invece, l'applicazione a RS della misura cautelare massima trova la sua ragion d'essere sulla scorta del duplice dato della condotta da questi serbata al momento dell'invito, non accolto, da parte dei militari a consegnare le armi e quello della sua contiguità ad ambienti criminali tramite i quali - com'egli stesso ha affermato in sede d'interrogatorio - avrebbe venduto l'arma illegittimamente detenuta non appena gli fosse stato possibile. 3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, avv. UN FA, e articola un unico motivo con il quale deduce violazione degli art. 273 e 274 cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione. Dopo avere - nelle prime due pagine del ricorso - sintetizzato le risultanze investigative e le motivazioni dei provvedimenti dei Giudici della cautela, ha tacciato come illogica e contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame, evidenziando come quella del Giudice per le indagini preliminari fosse invece aderente alla ratio ispiratrice della legge n. 47 del 2015, secondo cui l'applicazione della misura cautelare non può essere fondata sulla sola scorta della gravità del fatto addebitato provvisoriamente, ma deve essere accompagnata da una autonoma valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità citata nello stesso ricorso. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 24 maggio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - che deduce censure infondate - dev'essere rigettato.. 2. A fronte di una logica e non avversata motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulle evidenze investigative indicate in premessa del presente provvedimento - le deduzioni del ricorrente in punto di scelta della misura cautelare, si risolvono una generica sollecitazione all'adesione alla motivazione, apoditticamente reputata preferibile, del Giudice per le indagini preliminari. Non è superfluo ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, deve denunciare la violazione di specifiche 3 norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, non potendo proporre censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628) Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale - lungi dal violare il principio di adeguatezza della misura - ha congruamente e logicamente motivato le ragioni per le quali l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte analoghe non potesse essere contenuto se non con la misura della custodia cautelare in carcere, non potendo farsi affidamento sulla capacità di RS di rispettare gli obblighi e le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari. Con motivazione non manifestamente illogica ha valorizzato la condotta tenuta in occasione del reato che, com'è noto, costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente oltre che sulla gravità del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 18290 del 12/04/2013, Molisso, Rv. 255755). Ha inoltre sottolineato la contiguità agli ambienti criminali tramite i quali - com'egli stesso ha affermato in sede d'interrogatorio - avrebbe venduto l'arma illegittimamente detenuta non appena gli fosse stato possibile, così reiterando nella commissione di illeciti. Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo del principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, è legittima l'esclusione degli arresti domiciliari quando sia possibile pronosticare, all'esito di una valutazione globale sia degli elementi inerenti la gravità e le circostanze del fatto sia della personalità del prevenuto, che sottoposto si sottrarrà all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura domestica (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615; Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832). Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza e completezza, delle argomentazioni in cui giudizio sulla scelta della misura si riflette, sono mosse obiezioni del tutto prive di pregio. 3. Per le indicate ragioni, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ai pagameto delle spese processuali. Va, inoltre, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 37884 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 6 febbraio 2024, nei confronti di NI RS, in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo 1) dell'incolpazione provvisoria, commessi il 3 febbraio 2024 ed ha applicato nei suoi riguardi la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Il Tribunale del riesame ha richiamato in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica. 2.1. In sintesi, per quanto qui d'interesse, il fatto oggetto di addebito provvisorio riguarda gli esiti della perquisizione domiciliare, svolta nell'abitazione che il ricorrente condivideva con la sorella, tratta in arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e dove egli era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza cautelare per il reato di furto aggravato. Nell'occasione, i militari avevano chiesto ai presenti, ivi compreso RS, di consegnare eventuali armi ovvero stupefacenti eventualmente detenuti;
nonostante la risposta negativa dell'indagato, nel corso della perquisizione, occultata all'interno di una macchina da caffè, era trovata una pistola avente matricola non registrata della quale RS ha rivendicato l'esclusiva disponibilità in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto. 2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi dì colpevolezza, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che il pericolo di reiterazione di condotte analoghe potesse essere fronteggiato adeguatamente con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, richiamando il criterio generale secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata quando le altre, anche ove applicate cumulativamente, risultino inadeguate e valorizzando la confessione e il breve periodo trascorso dalla sottoposizione della precedente misura, tale da far ritenere che egli verosimilmente avesse ricevuto l'arma in parola prima della sottoposizione agli arresti domiciliari, e non durante la loro esecuzione. 2.3. Tale motivazione non è stata condivisa dal Tribunale che ne ha evidenziata la contraddittorietà, laddove per un verso si valorizza la gravità della condotta e l'indifferenza mostrata dall'indagato nei confronti del regime "autocustodiale" cui era sottoposto e, per altro verso, si ridimensiona la stessa 2 condotta in occasione della scelta della misura, facendo riferimento a un dato, quello del momento della ricezione dell'arma, affatto irrilevante. Secondo il Tribunale, invece, l'applicazione a RS della misura cautelare massima trova la sua ragion d'essere sulla scorta del duplice dato della condotta da questi serbata al momento dell'invito, non accolto, da parte dei militari a consegnare le armi e quello della sua contiguità ad ambienti criminali tramite i quali - com'egli stesso ha affermato in sede d'interrogatorio - avrebbe venduto l'arma illegittimamente detenuta non appena gli fosse stato possibile. 3. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, avv. UN FA, e articola un unico motivo con il quale deduce violazione degli art. 273 e 274 cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione. Dopo avere - nelle prime due pagine del ricorso - sintetizzato le risultanze investigative e le motivazioni dei provvedimenti dei Giudici della cautela, ha tacciato come illogica e contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame, evidenziando come quella del Giudice per le indagini preliminari fosse invece aderente alla ratio ispiratrice della legge n. 47 del 2015, secondo cui l'applicazione della misura cautelare non può essere fondata sulla sola scorta della gravità del fatto addebitato provvisoriamente, ma deve essere accompagnata da una autonoma valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità citata nello stesso ricorso. 4. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 24 maggio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - che deduce censure infondate - dev'essere rigettato.. 2. A fronte di una logica e non avversata motivazione in punto di gravità indiziaria - fondata sulle evidenze investigative indicate in premessa del presente provvedimento - le deduzioni del ricorrente in punto di scelta della misura cautelare, si risolvono una generica sollecitazione all'adesione alla motivazione, apoditticamente reputata preferibile, del Giudice per le indagini preliminari. Non è superfluo ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, deve denunciare la violazione di specifiche 3 norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, non potendo proporre censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628) Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale - lungi dal violare il principio di adeguatezza della misura - ha congruamente e logicamente motivato le ragioni per le quali l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte analoghe non potesse essere contenuto se non con la misura della custodia cautelare in carcere, non potendo farsi affidamento sulla capacità di RS di rispettare gli obblighi e le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari. Con motivazione non manifestamente illogica ha valorizzato la condotta tenuta in occasione del reato che, com'è noto, costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente oltre che sulla gravità del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 18290 del 12/04/2013, Molisso, Rv. 255755). Ha inoltre sottolineato la contiguità agli ambienti criminali tramite i quali - com'egli stesso ha affermato in sede d'interrogatorio - avrebbe venduto l'arma illegittimamente detenuta non appena gli fosse stato possibile, così reiterando nella commissione di illeciti. Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo del principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, è legittima l'esclusione degli arresti domiciliari quando sia possibile pronosticare, all'esito di una valutazione globale sia degli elementi inerenti la gravità e le circostanze del fatto sia della personalità del prevenuto, che sottoposto si sottrarrà all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura domestica (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615; Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832). Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza e completezza, delle argomentazioni in cui giudizio sulla scelta della misura si riflette, sono mosse obiezioni del tutto prive di pregio. 3. Per le indicate ragioni, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ai pagameto delle spese processuali. Va, inoltre, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente