Art. 2.
All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.