CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1488 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Raul Parte_1
Carosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Quintilio Varo 112
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Teresa Figurelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via degli Scipioni 191;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come in atti dall'avvocato Paola Tortato e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale dell'istituto
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5594/2023 pubblicata in data 30/5/2023
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da nel resto respinto, dichiarava Parte_1
l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento n.
09720100190358639000 e dagli avvisi di addebito nn. 39720112000954581000 e
39720112004210700000
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
CP_ L e l' si costituivano resistendo Controparte_3 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
aveva agito in giudizio al fine di impugnare il fermo amministrativo Parte_1 gravante sulla propria autovettura Nissan Micra targata CW604LR risalente al 27/1/2017 (iscritto al registro automobilistico in data 13/2/2017) fermo di cui affermava essere venuta a conoscenza solo in data 16/1/2023 allorchè si era recata all'ACI e fondato su 23 cartelle (in realtà una sola cartella di pagamento e per il resto avvisi di addebito) per il complessivo importo di € 27.233,85 e che l'odierna appellante dichiarava di impugnare limitatamente agli atti di competenza del
Tribunale di Roma-Sezione lavoro.
Trattasi in particolare dei seguenti atti:
1)- avviso di addebito 39720112000954581000 dichiaratamente notificato il 14/7/2011 per un debito residuo pari a € 859,01 a titolo di contributi per l'anno 2010;
2)- avviso di addebito 3972011200421070000 dichiaratamente notificato il 21/11/2011 per un debito residuo di € 1.382,13 a titolo di contributi per gli anni 2010 e 2011;
3)- avviso di addebito 39720120001887321000 dichiaratamente notificato il 28/4/2012 per un debito residuo di € 1.601,15 a titolo di contributi per l'anno 2011;
4)- avviso di addebito 39720120001976980000 dichiaratamente notificato il 23/4/2012 per un debito residuo di € 204,64 a titolo di contributi per l'anno 2011;
5)- avviso di addebito 39720120007270203000 dichiaratamente notificato il 21/5/2012 per un debito residuo di € 3.127,67 a titolo di contributi per l'anno 2011;
6)- avviso di addebito 39720120011526464000 dichiaratamente notificato il 10/9/2012 per un debito residuo di € 52,53 a titolo di contributi per l'anno 2010;
7)- avviso di addebito 39720120013079362000 dichiaratamente notificato il 6/10/2012 per un debito residuo di € 1683,61 a titolo di contributi per gli anni 2011 2012; 8)- avviso di addebito 39720120017796583000 dichiaratamente notificato il 22/12/2012 per un debito residuo di € 1.221,42 a titolo di contributi per l'anno 2012;
9)- avviso di addebito 39720130006058653000 dichiaratamente notificato il 19/5/2013 per un debito residuo di € 831,28 a titolo di contributi per l'anno 2012;
10)- avviso di addebito 39720130016341928000 dichiaratamente notificato il 7/2/2014 per un debito residuo di € 1688,44 a titolo di contributi per l'anno 2012;
11)- cartella di pagamento 39720100190358639000 dichiaratamente notificata il 20/9/2010 per un debito residuo pari a zero a titolo di crediti contributivi per l'anno 2010.
Eccepiva l'estinzione per prescrizione dei crediti portati da tali atti che affermava non essergli mai stati notificati al pari del fermo impugnato.
Il Tribunale, premessa la non accoglibilità della domanda di annullamento del fermo impugnato essendo tale atto iscritto anche per altri crediti non rientranti nella giurisdizione del giudice adito, accoglieva parzialmente il ricorso.
CP_ Rilevava come risultasse dimostrata, dall' la regolare notifica degli avvisi di addebito di cui ai punti da 1) a 10) della esposizione che precede e da quella della cartella di cui al CP_3 punto 11) e come, con riferimento al periodo successivo a tali notifiche, fosse stata dimostrata l'effettuazione, da parte di di un ulteriore atto interruttivo mediante notifica il 26/1/2017, CP_3
a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento n. 09720179004564419000.
Accertava pertanto l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella cui al punto 11) della esposizione che precede e dagli avvisi di addebito di cui ai punti 1) e 2), stante la tardività della notifica del 26/1/2017 rispetto al termine quinquennale applicabile, notifica che invece affermava essere stata tempestivamente effettuata rispetto ai crediti portati dagli ulteriori atti oggetto di impugnazione.
Rilevava quindi con riferimento a questi ultimi come il suddetto termine quinquennale, non fosse ancora scaduto alla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio tenuto conto anche della sospensione della prescrizione ex lege per complessivi 311 giorni di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19 (art. 37 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 prorogato dall'art. 11, comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021).
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva ritenuto prescritti alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio i crediti oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti da 3) a 10) della esposizione che precede.
Afferma che considerando il termine di prescrizione applicabile decorrente dalla data del
26/1/2017, data di notifica della intimazione di pagamento n. 09720179004564419000, anche considerando i 311 giorni di cui alle normativa emergenziale Covid citata nella sentenza impugnata il suddetto termine prescrizionale, che avrebbe visto come data di scadenza naturale il 26/1/2022, sarebbe in realtà spirato il 3/12/2022 e quindi 65 giorni prima della data del deposito del ricorso introduttivo (avvenuta quest'ultima il 6/2/2023). Si premette innanzitutto che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla inaccoglibilità della richiesta di annullamento del fermo impugnato che in ordine all'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti 1) e 2) della esposizione che precede e della cartella di pagamento di cui al punto 11).
Il residuo oggetto del contendere risulta quindi costituito, nella presente fase di appello, esclusivamente dalla avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti da 3) a 10) della esposizione che precede.
La verifica della vana scadenza dei termini prescrizionali dovrà essere effettuata, peraltro, con esclusivo riferimento al periodo successivo alla notifica dei citati avvisi di addebito e a quella successiva, avvenuta il 26/1/2017, dell'intimazione di pagamento 09720179004564419000, non risultando oggetto di contestazione quanto affermato dal giudice di prime cure tanto in ordine all'avvenuta regolare notifica di tali atti che a quella, in data 26/1/2017 dell'intimazione di pagamento citata.
Tanto premesso l'appello è fondato.
Così come rilevato dall'appellante, in assenza di prove in ordine all'effettuazione di ulteriori atti interruttivi, il termine di sospensione della prescrizione, pari a complessivi 311 giorni, di cui alla normativa emergenziale menzionata dal giudice di prime cure ( 129 giorni di sospensione della prescrizione, dal 23/2/2020 al 30/6/2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 ed ulteriori 182 giorni, dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l.
21/2021), risulta, considerando una decorrenza a partire dal 26/1/2017 (data di notifica dell'intimazione di pagamento precedentemente indicata) effettivamente spirato il 3/12/2022, in data pertanto anteriore a quella di instaurazione in primo grado del presente giudizio, avvenuta quest'ultima, così come risulta in atti in data 6/2/2023 (trattasi di sospensione applicabile ai crediti contributivi oggetto di controversia, così come non risulta contestato dalle parti e dovendosi comunque ribadire a tale proposito quanto affermato da questa stessa Corte con le sentenze n. 3157/2024 del 7/10/2024 e n. 4300/2024 del 10/12/2024).
Deve rilevarsi a tale proposito come, non trova riscontro, quanto sostenuto dall' in CP_3 ordine all'avvenuta notifica in capo alla odierna appellante anche del preavviso di fermo del
27/1/2017, notifica che sarebbe avvenuta, secondo quanto sostenuto da tale ente (peraltro, a quanto risulta in atti, per la prima volta nella presente fase di impugnazione), a mezzo pec in data
27/1/2017 e che, oltre a non trovare riscontro in atti, non avrebbe comunque fatto venire meno lo spirare del termine di prescrizione alla data di introduzione del presente giudizio (differendo la scadenza del suddetto termine alla data del 4/12/2022 comunque anteriore all'introduzione del presente giudizio)
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dovrà quindi dichiararsi l'avvenuta estinzione per prescrizione anche dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti da 3) a 10) della esposizione che precede.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara estinti per prescrizione anche i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 39720120001887321000,
39720120001976980000, 39720120007270203000, 39720120011526464000,
39720120013079362000, 39720120017796583000, 39720130006058653000 e
39720130016341928000.
Condanna gli enti appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 1.865 e per il grado di appello in € 1.984. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 23.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1488 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Raul Parte_1
Carosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Quintilio Varo 112
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Teresa Figurelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via degli Scipioni 191;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso come in atti dall'avvocato Paola Tortato e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Ufficio Legale dell'istituto
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5594/2023 pubblicata in data 30/5/2023
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da nel resto respinto, dichiarava Parte_1
l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento n.
09720100190358639000 e dagli avvisi di addebito nn. 39720112000954581000 e
39720112004210700000
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
CP_ L e l' si costituivano resistendo Controparte_3 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
aveva agito in giudizio al fine di impugnare il fermo amministrativo Parte_1 gravante sulla propria autovettura Nissan Micra targata CW604LR risalente al 27/1/2017 (iscritto al registro automobilistico in data 13/2/2017) fermo di cui affermava essere venuta a conoscenza solo in data 16/1/2023 allorchè si era recata all'ACI e fondato su 23 cartelle (in realtà una sola cartella di pagamento e per il resto avvisi di addebito) per il complessivo importo di € 27.233,85 e che l'odierna appellante dichiarava di impugnare limitatamente agli atti di competenza del
Tribunale di Roma-Sezione lavoro.
Trattasi in particolare dei seguenti atti:
1)- avviso di addebito 39720112000954581000 dichiaratamente notificato il 14/7/2011 per un debito residuo pari a € 859,01 a titolo di contributi per l'anno 2010;
2)- avviso di addebito 3972011200421070000 dichiaratamente notificato il 21/11/2011 per un debito residuo di € 1.382,13 a titolo di contributi per gli anni 2010 e 2011;
3)- avviso di addebito 39720120001887321000 dichiaratamente notificato il 28/4/2012 per un debito residuo di € 1.601,15 a titolo di contributi per l'anno 2011;
4)- avviso di addebito 39720120001976980000 dichiaratamente notificato il 23/4/2012 per un debito residuo di € 204,64 a titolo di contributi per l'anno 2011;
5)- avviso di addebito 39720120007270203000 dichiaratamente notificato il 21/5/2012 per un debito residuo di € 3.127,67 a titolo di contributi per l'anno 2011;
6)- avviso di addebito 39720120011526464000 dichiaratamente notificato il 10/9/2012 per un debito residuo di € 52,53 a titolo di contributi per l'anno 2010;
7)- avviso di addebito 39720120013079362000 dichiaratamente notificato il 6/10/2012 per un debito residuo di € 1683,61 a titolo di contributi per gli anni 2011 2012; 8)- avviso di addebito 39720120017796583000 dichiaratamente notificato il 22/12/2012 per un debito residuo di € 1.221,42 a titolo di contributi per l'anno 2012;
9)- avviso di addebito 39720130006058653000 dichiaratamente notificato il 19/5/2013 per un debito residuo di € 831,28 a titolo di contributi per l'anno 2012;
10)- avviso di addebito 39720130016341928000 dichiaratamente notificato il 7/2/2014 per un debito residuo di € 1688,44 a titolo di contributi per l'anno 2012;
11)- cartella di pagamento 39720100190358639000 dichiaratamente notificata il 20/9/2010 per un debito residuo pari a zero a titolo di crediti contributivi per l'anno 2010.
Eccepiva l'estinzione per prescrizione dei crediti portati da tali atti che affermava non essergli mai stati notificati al pari del fermo impugnato.
Il Tribunale, premessa la non accoglibilità della domanda di annullamento del fermo impugnato essendo tale atto iscritto anche per altri crediti non rientranti nella giurisdizione del giudice adito, accoglieva parzialmente il ricorso.
CP_ Rilevava come risultasse dimostrata, dall' la regolare notifica degli avvisi di addebito di cui ai punti da 1) a 10) della esposizione che precede e da quella della cartella di cui al CP_3 punto 11) e come, con riferimento al periodo successivo a tali notifiche, fosse stata dimostrata l'effettuazione, da parte di di un ulteriore atto interruttivo mediante notifica il 26/1/2017, CP_3
a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento n. 09720179004564419000.
Accertava pertanto l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella cui al punto 11) della esposizione che precede e dagli avvisi di addebito di cui ai punti 1) e 2), stante la tardività della notifica del 26/1/2017 rispetto al termine quinquennale applicabile, notifica che invece affermava essere stata tempestivamente effettuata rispetto ai crediti portati dagli ulteriori atti oggetto di impugnazione.
Rilevava quindi con riferimento a questi ultimi come il suddetto termine quinquennale, non fosse ancora scaduto alla data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio tenuto conto anche della sospensione della prescrizione ex lege per complessivi 311 giorni di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19 (art. 37 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 prorogato dall'art. 11, comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021).
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva ritenuto prescritti alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio i crediti oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti da 3) a 10) della esposizione che precede.
Afferma che considerando il termine di prescrizione applicabile decorrente dalla data del
26/1/2017, data di notifica della intimazione di pagamento n. 09720179004564419000, anche considerando i 311 giorni di cui alle normativa emergenziale Covid citata nella sentenza impugnata il suddetto termine prescrizionale, che avrebbe visto come data di scadenza naturale il 26/1/2022, sarebbe in realtà spirato il 3/12/2022 e quindi 65 giorni prima della data del deposito del ricorso introduttivo (avvenuta quest'ultima il 6/2/2023). Si premette innanzitutto che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno tanto in ordine alla inaccoglibilità della richiesta di annullamento del fermo impugnato che in ordine all'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti 1) e 2) della esposizione che precede e della cartella di pagamento di cui al punto 11).
Il residuo oggetto del contendere risulta quindi costituito, nella presente fase di appello, esclusivamente dalla avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti da 3) a 10) della esposizione che precede.
La verifica della vana scadenza dei termini prescrizionali dovrà essere effettuata, peraltro, con esclusivo riferimento al periodo successivo alla notifica dei citati avvisi di addebito e a quella successiva, avvenuta il 26/1/2017, dell'intimazione di pagamento 09720179004564419000, non risultando oggetto di contestazione quanto affermato dal giudice di prime cure tanto in ordine all'avvenuta regolare notifica di tali atti che a quella, in data 26/1/2017 dell'intimazione di pagamento citata.
Tanto premesso l'appello è fondato.
Così come rilevato dall'appellante, in assenza di prove in ordine all'effettuazione di ulteriori atti interruttivi, il termine di sospensione della prescrizione, pari a complessivi 311 giorni, di cui alla normativa emergenziale menzionata dal giudice di prime cure ( 129 giorni di sospensione della prescrizione, dal 23/2/2020 al 30/6/2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 ed ulteriori 182 giorni, dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l.
21/2021), risulta, considerando una decorrenza a partire dal 26/1/2017 (data di notifica dell'intimazione di pagamento precedentemente indicata) effettivamente spirato il 3/12/2022, in data pertanto anteriore a quella di instaurazione in primo grado del presente giudizio, avvenuta quest'ultima, così come risulta in atti in data 6/2/2023 (trattasi di sospensione applicabile ai crediti contributivi oggetto di controversia, così come non risulta contestato dalle parti e dovendosi comunque ribadire a tale proposito quanto affermato da questa stessa Corte con le sentenze n. 3157/2024 del 7/10/2024 e n. 4300/2024 del 10/12/2024).
Deve rilevarsi a tale proposito come, non trova riscontro, quanto sostenuto dall' in CP_3 ordine all'avvenuta notifica in capo alla odierna appellante anche del preavviso di fermo del
27/1/2017, notifica che sarebbe avvenuta, secondo quanto sostenuto da tale ente (peraltro, a quanto risulta in atti, per la prima volta nella presente fase di impugnazione), a mezzo pec in data
27/1/2017 e che, oltre a non trovare riscontro in atti, non avrebbe comunque fatto venire meno lo spirare del termine di prescrizione alla data di introduzione del presente giudizio (differendo la scadenza del suddetto termine alla data del 4/12/2022 comunque anteriore all'introduzione del presente giudizio)
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dovrà quindi dichiararsi l'avvenuta estinzione per prescrizione anche dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito di cui ai punti da 3) a 10) della esposizione che precede.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara estinti per prescrizione anche i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 39720120001887321000,
39720120001976980000, 39720120007270203000, 39720120011526464000,
39720120013079362000, 39720120017796583000, 39720130006058653000 e
39720130016341928000.
Condanna gli enti appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 1.865 e per il grado di appello in € 1.984. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 23.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario