Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17938
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità nella sua massima estensione

    La Corte rileva che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la censura proposta mira a una nuova valutazione della congruità della pena, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628, comma 2, cod. pen.

    La Corte ritiene che i primi due motivi di ricorso abbiano valenza di merito, volti a una rivalutazione alternativa delle prove, estranea al sindacato di legittimità. Si evidenzia che la motivazione della Corte di merito è logica, coerente, giuridicamente corretta e scevra da vizi, dando conto dell'accertamento del furto, della successiva minaccia al capostazione e dell'impossibilità di configurare la desistenza volontaria. Si ricorda inoltre che, trattandosi di decisione 'doppia conforme', il vizio di travisamento della prova può essere rilevato solo in casi specifici non ricorrenti nel presente caso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17938
    Data del deposito : 19 maggio 2026

    Testo completo