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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17938 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OR LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 02/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 02/05/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11/04/2024 dal Tribunale di Napoli, ha ritenuto l’ipotesi di lieve entità per il reato di cui all'art 628, comma 2, cod. pen.ascritto all’imputato e, valutata la stessa unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche prevalente sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena irrogata.
2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi.
2.1. e 2.2. Con il primo e il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628, comma 2, cod. pen.: assume la difesa che la corte di appello, erroneamente interpretando la norma incriminatrice, è pervenuta ad una ricostruzione del fatto affetta da travisamento delle prove;
in particolare, secondo la difesa, in base alle risultanze istruttorie, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17938 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 26/02/2026 l’imputato, prima di porre in essere la condotta minatoria contestata, aveva già restituito di propria iniziativa il bene sottratto;
e dunque la minaccia (successiva alla restituzione del bene, rivolta ad un soggetto, il capostazione AN, non presente al momento dell'impossessamento, ignaro di quanto accaduto in precedenza e che quindi non aveva cercato di fermare l’imputato per il tentativo di furto) non era finalizzata ad assicurarsi l'impunità, bensì a respingere la richiesta del capostazione, AN GI, di mostrare i documenti, per avere sorpreso l'imputato ad attraversare i binari;
la minaccia quindi sarebbe disancorata sia dalla volontà di impossessarsi del bene, già restituito, sia dalla volontà di assicurarsi l’impunità. Si censura altresì la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dai testi (p. o. Capobianco, proprietario del computer sottratto;
AN, vittima delle minacce), dalle quali risulta che l'imputato ha volontariamente restituito il computer al suo legittimo proprietario;
la corte di merito avrebbe travisato il contenuto della deposizione del teste AN, il quale ha riferito di avere tentato di fermare l'imputato chiedendogli i documenti, perché stava attraversando i binari e che il controllo non era collegato al tentativo di furto perpetrato qualche minuto prima, di cui AN non era a conoscenza;
si censura anche il travisamento della prova laddove è stata ritenuta inattendibile la versione resa dall’imputato in sede dibattimentale, secondo la quale egli avrebbe rinvenuto il computer dimenticato a bordo del treno fermo in stazione e lo avrebbe preso per restituirlo al proprietario.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità nella sua massima estensione;
secondo la difesa, la motivazione sul punto è illogica e frutto di travisamento della prova: l’attenuante non è stata riconosciuta nella sua massima estensione, pur dando atto dello scarso disvalore della condotta e dell’assenza di un danno per la p.o. alla quale è stato restituito il bene nell’immediatezza, affermando che non è, invece, stato restituito l’hard disk;
cosa che sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti, reiterativi e, comunque, manifestamente infondati.
2. I primi due motivi di ricorso presentano valenza di merito, in quanto volti, in realtà, a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al perimetro del sindacato di legittimità, e sono, comunque, aspecifici, non confrontandosi in alcun modo con l’interpretazione del materiale probatorio resa conformemente dai giudici di merito, secondo una ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della consequenzialità nonché esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.
2.1. E’ d’uopo ricordare che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o 2 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali da imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che, trattandosi di decisione c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, [...], Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, [...], Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
2.2. Ciò posto, va evidenziato che la sentenza impugnata ha chiaramente spiegato come risulti accertato che l'imputato sia salito sul treno poco dopo l'arrivo in stazione, prima che tutti i passeggeri scendessero, prelevando un computer e un hard disk contenuti in uno zaino incustodito, appartenente ad un viaggiatore, quindi si sia allontanato frettolosamente, venendo però fermato dal capotreno, unitamente al titolare dei beni appena sottratti, ed abbia minacciato e aggredito con spinte il capostazione GI AN, già a conoscenza delle abitudini dell'imputato di impossessarsi di beni a bordo dei treni (pp.
4-5 della sentenza impugnata). Ebbene, la motivazione della Corte di merito - che ha escluso sia la natura di res derelicta del bene sottratto dall’imputato sia l’autonomia della condotta aggressiva ai 3 danni del capostazione rispetto alla volontà di assicurarsi l’impunità per l’atto predatorio appena compiuto - è logica e coerente, giuridicamente corretta e scevra da vizi censurabili nella presente sede. Si tratta di ricostruzione che dà conto, altresì, dell’impossibilità di configurare nella specie la desistenza volontaria del ricorrente, pure invocata dalla difesa sulla base dell’assertivo assunto dell’avvenuta restituzione dei beni sottratti.
3. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, mette conto rilevare che, anche a tal riguardo, la sua inammissibilità è connessa ai limiti propri del giudizio di legittimità, allorquando si controverta sull’incidenza delle circostanze sulla quantificazione della pena. Come noto, infatti, è principio costante che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ciò che, nel caso di specie, non ricorre.
5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 02/05/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11/04/2024 dal Tribunale di Napoli, ha ritenuto l’ipotesi di lieve entità per il reato di cui all'art 628, comma 2, cod. pen.ascritto all’imputato e, valutata la stessa unitamente alle già concesse circostanze attenuanti generiche prevalente sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena irrogata.
2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi.
2.1. e 2.2. Con il primo e il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628, comma 2, cod. pen.: assume la difesa che la corte di appello, erroneamente interpretando la norma incriminatrice, è pervenuta ad una ricostruzione del fatto affetta da travisamento delle prove;
in particolare, secondo la difesa, in base alle risultanze istruttorie, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17938 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 26/02/2026 l’imputato, prima di porre in essere la condotta minatoria contestata, aveva già restituito di propria iniziativa il bene sottratto;
e dunque la minaccia (successiva alla restituzione del bene, rivolta ad un soggetto, il capostazione AN, non presente al momento dell'impossessamento, ignaro di quanto accaduto in precedenza e che quindi non aveva cercato di fermare l’imputato per il tentativo di furto) non era finalizzata ad assicurarsi l'impunità, bensì a respingere la richiesta del capostazione, AN GI, di mostrare i documenti, per avere sorpreso l'imputato ad attraversare i binari;
la minaccia quindi sarebbe disancorata sia dalla volontà di impossessarsi del bene, già restituito, sia dalla volontà di assicurarsi l’impunità. Si censura altresì la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dai testi (p. o. Capobianco, proprietario del computer sottratto;
AN, vittima delle minacce), dalle quali risulta che l'imputato ha volontariamente restituito il computer al suo legittimo proprietario;
la corte di merito avrebbe travisato il contenuto della deposizione del teste AN, il quale ha riferito di avere tentato di fermare l'imputato chiedendogli i documenti, perché stava attraversando i binari e che il controllo non era collegato al tentativo di furto perpetrato qualche minuto prima, di cui AN non era a conoscenza;
si censura anche il travisamento della prova laddove è stata ritenuta inattendibile la versione resa dall’imputato in sede dibattimentale, secondo la quale egli avrebbe rinvenuto il computer dimenticato a bordo del treno fermo in stazione e lo avrebbe preso per restituirlo al proprietario.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità nella sua massima estensione;
secondo la difesa, la motivazione sul punto è illogica e frutto di travisamento della prova: l’attenuante non è stata riconosciuta nella sua massima estensione, pur dando atto dello scarso disvalore della condotta e dell’assenza di un danno per la p.o. alla quale è stato restituito il bene nell’immediatezza, affermando che non è, invece, stato restituito l’hard disk;
cosa che sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti, reiterativi e, comunque, manifestamente infondati.
2. I primi due motivi di ricorso presentano valenza di merito, in quanto volti, in realtà, a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al perimetro del sindacato di legittimità, e sono, comunque, aspecifici, non confrontandosi in alcun modo con l’interpretazione del materiale probatorio resa conformemente dai giudici di merito, secondo una ricostruzione in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della consequenzialità nonché esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.
2.1. E’ d’uopo ricordare che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o 2 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali da imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso di specie va, poi, ulteriormente ricordato che, trattandosi di decisione c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, [...], Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, [...], Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
2.2. Ciò posto, va evidenziato che la sentenza impugnata ha chiaramente spiegato come risulti accertato che l'imputato sia salito sul treno poco dopo l'arrivo in stazione, prima che tutti i passeggeri scendessero, prelevando un computer e un hard disk contenuti in uno zaino incustodito, appartenente ad un viaggiatore, quindi si sia allontanato frettolosamente, venendo però fermato dal capotreno, unitamente al titolare dei beni appena sottratti, ed abbia minacciato e aggredito con spinte il capostazione GI AN, già a conoscenza delle abitudini dell'imputato di impossessarsi di beni a bordo dei treni (pp.
4-5 della sentenza impugnata). Ebbene, la motivazione della Corte di merito - che ha escluso sia la natura di res derelicta del bene sottratto dall’imputato sia l’autonomia della condotta aggressiva ai 3 danni del capostazione rispetto alla volontà di assicurarsi l’impunità per l’atto predatorio appena compiuto - è logica e coerente, giuridicamente corretta e scevra da vizi censurabili nella presente sede. Si tratta di ricostruzione che dà conto, altresì, dell’impossibilità di configurare nella specie la desistenza volontaria del ricorrente, pure invocata dalla difesa sulla base dell’assertivo assunto dell’avvenuta restituzione dei beni sottratti.
3. Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, mette conto rilevare che, anche a tal riguardo, la sua inammissibilità è connessa ai limiti propri del giudizio di legittimità, allorquando si controverta sull’incidenza delle circostanze sulla quantificazione della pena. Come noto, infatti, è principio costante che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ciò che, nel caso di specie, non ricorre.
5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4