Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto dal 1 gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell' articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.
Note all' art. 17 :
- Il comma 2 dell'art. 63 della legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione".
- L'art. 49 dello statuto di autonomia stabilisce che:
"Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:
1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l' art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".
Note all' art. 17 :
- Il comma 2 dell'art. 63 della legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione".
- L'art. 49 dello statuto di autonomia stabilisce che:
"Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:
1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l' art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".