Note all' art. 17 :
- Il comma 2 dell'art. 63 della legge costituzionale n. 1/1963 prevede che: "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione".
- L'art. 49 dello statuto di autonomia stabilisce che:
"Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:
1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 , 24 , 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l' art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".