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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Società_1 Srl - Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modica - Piazza Principe Di Napoli 17 97015 Modica RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02.07.2025 e depositato in data 22.07.2025, ARicorrente_1
(C.F. e P.Iva P.IVA_1 ) corrente in Modica, in Indirizzo_1 ., pec: Email_4, in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa come in atti, ha proposto opposizione avverso l'avviso d'accertamento per omessa denuncia tassa sui rifiuti n. 68 del 27/03/2025, emesso dalla Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie
s.p.a., Concessionario della Riscossione del Comune di Modica e notificato il 6.5.2025, avente ad oggetto
TARI per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e contestuale irrogazione di sanzioni, per un ammontare complessivo pari a € 167.091,13.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per assoluta insussistenza della contestata omessa dichiarazione. Illegittima inversione dell'onere della prova e violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione degli artt. 6 comma 4, 6 bis e 10 della l. 212/2000.
2. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento in quanto non sussistono i presupposti per l'imposizione ai fini TARI. Erronea determinazione della superficie tassabile. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della l. 147/2013, dell'art. 184 d.lgs. 152/2006, dei Regolamenti IUC 2017 E 2019 e
TARI 2021, 2022 e 2023 adottati dal Comune di Modica, nonché dell'art. 53 Cost. Illegittima inversione dell'onere della prova e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5bis d.lgs. 546/1992.
3. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 6 bis, 7, 6 comma 4,
e 10 della l. 212/2000 e dell'art. 97 Cost.; violazione del principio del contraddittorio.
4. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per decadenza dal potere accertamento per l'annualità 2018. Violazione dell'art.1 co. 161 L. n.296/2006;
5. In subordine. Illegittima applicazione delle sanzioni irrogate. Violazione degli artt. 5, 6 e 12 del D.Lgs.
n. 472 del 1997 e 10 comma 2 dello Statuto del Contribuente.
Ha, quindi, chiesto accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese del giudizio.
Non si è costituito il Comune di Modica.
Con ordinanza n. 903\2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con memoria depositata in data 24.11.2025 parte ricorrente deposita perizia a firma del Nominativo_2 ed insiste nella errata determinazione della superficie astrattamente tassabile.
In data 27.11.2025, si è costituita in giudizio unicamente Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a. opponendosi all'accoglimento del ricorso e controdeducendo la legittimità del proprio operato e l'infondatezza dei residui motivi di ricorso alla luce del fatto che la società ha omesso la presentazione della dichiarazione a fini Tari così non potendo neanche fruire di riduzioni di esenzioni/riduzioni per smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non avendo fornito dati che era suo onere fornire all'ente impositore con la denuncia iniziale
(omessa) o in variazione. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con successiva memoria, depositata in data 04.12.2025, parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni esposte in ricorso, contestando quanto dedotto dalla resistente ed evidenziando, tra l'altro, di aver documentato e provato lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali ed urbani (dal 2020) prodotti nonché la erronea determinazione delle superfici tassabili.
All'udienza del 18 dicembre 2025 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati.
La ricorrente Società_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso per omessa dichiarazione TARI negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, relativamente agli immobili censiti dati_catastali
in quanto il presupposto d'imposta non sorge nel caso di superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
Va innanzitutto accolta l'eccezione (quarto motivo di ricorso) di decadenza all'annualità di imposta 2018, in quanto, alla data di notifica dell'atto impugnato (06.05.2025), è decorso il termine quinquennale per la fase accertativa di cui all'art.1, comma 161 della legge n.296/2006, che va individuato nel 31.12.2024. Ed infatti, se trattasi di omessa denuncia (come sostenuto dalla resistente CRESET), il termine di decadenza comincia a decorrere dalla data in cui la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata, data che, nel caso di specie, è quella del 30.6.2019, in quanto la denuncia deve essere effettuata entro il 30.6 dell'anno successivo a quello di imposta. In ogni caso, anche a voler considerare, la sospensione di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza per effetto della normativa emergenziale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 67 del d.l. 18/2020 (convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27), e 12 del d.lgs 159/2015, applicandosi al periodo quinquennale ordinario, con scadenza il 31.12.2024, un ulteriore periodo di sospensione di 85 giorni, il termine per la notifica dell'atto impugnato andava a scadere il 26 marzo 2025.
Nella specie, l'atto di ingiunzione impugnato risulta notificato in data 06\05\2025, a termini decadenziali ampiamente decorsi. Né può considerarsi atto interruttivo l'invito al contraddittorio in quanto la decadenza non ammette interruzione.
In punto di diritto, con riferimento alle restanti annualità, la normativa di riferimento è l'art. 1, commi 642 e
649, della L. n. 147/2013, che dispone l'assoggettamento alla TARI delle superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per quelle “nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e avviati a recupero o smaltimento da parte del produttore a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.” « Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione […]» (c. 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione;
art. 1, cc. 684 e ss.).
I Regolamenti adottati dal Comune di Modica (IUC 2019, in vigore per le annualità 2019 e 2020 e TARI
2021\2023) escludono dall'applicazione della TARI le superfici produttive di rifiuti speciali, mentre assoggettano alla TARI le sole superfici produttive di rifiuti urbani: “Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (vedi art. 39, comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IUC – 2019 modifiche a far data dal 1° gennaio 2019, l'art. 14, comma 7 regolamento
TARI anni 2021, l'art. 15, comma 4 regolamento TARI anno 2022, l'art. 14, comma 7 regolamento TARI anni
2023).
L'art. 15 del regolamento TARI anno 2021, 2022 e 2023, rubricato “Esclusioni”, al comma 5 prevede che l'intassabilità delle aree su cui si svolgono lavorazioni industriali o artigianali riguarda sia la quota fissa che la quota variabile.
Il riconoscimento dell'esclusione è subordinato alla dimostrazione, da parte del contribuente, dell'esistenza congiunta dei seguenti presupposti: quantità di rifiuti smaltiti a proprie spese, FIR, attestazione di riciclo rilasciata dal soggetto autorizzato al riciclo, copia del registro di carico e scarico, MUD.
In punto di fatto, l'Società_1 s.r.l. è un'impresa agroindustriale che produce, selezione e commercia uova e ovoprodotti (cfr. visura versata in atti) e, come tale, è normativamente tenuta a gestire i rifiuti speciali generati (come gusci d'uovo non conformi, imballaggi, ecc.), dovendoli classificare (con Codice
CER), gestire in deposito temporaneo, registrare e trasportare tramite trasportatori autorizzati verso impianti di recupero o smaltimento, adempiendo a obblighi di tracciabilità come il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale). Ed infatti, per lo smaltimento dei rifiuti speciali le aziende e gli enti produttori di rifiuti speciali
(pericolosi e non pericolosi) sono normativamente obbligati a rivolgersi al gestore privato autorizzato, rispettando obblighi di tracciabilità come il Registro di Carico e Scarico e il FIR, in conformità con il D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambientale) e le normative europee, con sanzioni severe in caso di inadempienza, specialmente con l'introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, prevista dal D. Lgs. 116/2020).
Tanto premesso, nel presente giudizio, la contestazione, tra le parti, non riguarda la produzione di rifiuti speciali e\o la regolare gestione. La società ricorrente ha, infatti, documentato l'esistenza del contratto (stipulato con la ditta Società_3 nell'anno 2019) di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti, che ne traccia il trasporto) e del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale, che riepiloga i flussi di rifiuti prodotti e gestiti da un'azienda) riferiti agli anni in contestazione
(2019, 2020,2021,2022, 2023), da cui emerge un'attività regolare di gestione autonoma dei rifiuti speciali
(ed anche urbani dal 2020), con tracciabilità e conferimento a soggetto autorizzato.
In seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 (entrato in vigore dal 1° gennaio 2021), la società ricorrente ha comunicato, in data 27.01.2020, al Comune di Modica la scelta di fuoriuscire dal servizio pubblico, a norma dell'art. 3 comma 12 del D.lgs n. 116/2020, ed ha sottoscritto apposito contratto con la ditta Società_3 a decorrere da 01.01.2020 (rinnovabile annualmente) per i servizi di raccolta, trasporto, cernita, recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti dalla Società.
Come esplicitato nel comma 10 all'art. 238, aggiunto dal d.lgs. n. 116/2020: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
In caso di fuoriuscita dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta, ciò in quanto il comma 10 del citato art. 238 prevede l'esclusione dal servizio pubblico solo per la parte variabile, lasciando, quindi, impregiudicato il versamento della TARI relativamente alla parte fissa. In altre parole, il conferimento dei rifiuti urbani da parte del produttore potrà esentare quest'ultimo dal pagamento del tributo solo con riferimento alla quota variabile. Rimane intoccabile la quota fissa finalizzata alla copertura dei costi sostenuti dall'ente impositore (in tal senso da ultimo Cass. Civile Sent. Sez. 5 n. 25520 Anno 2024).
Dalla documentazione confluita nel fascicolo informatico risulta provato che la società, scegliendo di fuoriuscire dal servizio pubblico, nel pieno rispetto del disposto del comma 10 dell'art.238 del d.lgs.152/2006, come modificato dall'art.3, comma 12, del d.lgs.116/2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), ha periodicamente inviato all'ente resistente tutta la documentazione (comprensiva di fatturazione) comprovante l'avvio a recupero in proprio, dimostrando, anche a questo Collegio, di aver svolto tempestivamente e regolarmente tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale vigente pro tempore (cfr. regolamento IUC art. 15 anno 2021 , TARI art. 15, n.4 anno 2022, art. 21 bis anno 2022, art. 14, n.7 e 15, n.5 e 5bis anno 2023).
In mancanza di specifica contestazione al riguardo (da parte del Comune di Modica, non costituito e della CRESET che nulla osserva sulla asserita e documentata scelta della società ricorrente di fuoriuscire dal servizio pubblico), va accolto il motivo di ricorso sulla infondatezza della pretesa in quanto la documentazione prodotta dalla società ricorrente può essere ritenuta comprovante dei presupposti richiesti per ottenere l'esenzione TARI (quota variabile) per i rifiuti urbani, negli anni 2021,2022 e 2023.
Gli aspetti controversi, nel caso in esame, sono due: l'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI
(primo motivo di ricorso) e la corretta determinazione delle superfici tassabili (secondo motivo di ricorso).
Con riferimento all'omessa presentazione della denuncia TARI, la società ricorrente ha prodotto la dichiarazione di riduzione TARI (compilata nella modulistica del Comune di Modica), che dichiara di aver inviata, tramite pec, in data 10 gennaio 2017 al Comune di Modica, senza tuttavia provarne l'invio (copia della PEC) e\o la ricezione (protocollo del Comune), per “l'impossibilità di produrre la ricevuta di consegna della pec di invio della denuncia di riduzione, dovuta all'automatica cancellazione dei messaggi dal server di posta decorsi cinque anni”.
Sull'esenzione la società ricorrente precisa di aver avviato la propria attività ben prima del 2017 (e in particolare nel 2006 come emerge dalla visura camerale allegata) e che la presentazione nell'anno 2017 di una denuncia di riduzione\variazione (con l'indicazione di mq.1600 aree produttrici di rifiuti speciali) presuppone a monte l'esistenza di una denuncia originaria, in occasione della quale l'azienda ha verosimilmente trasmesso al Comune la documentazione necessaria all'ottenimento delle relative autorizzazioni, denunciando, quindi, non solo la propria presenza sul territorio, ma anche la tipologia di attività che in esso avrebbe esercitato. Aggiunge che la disciplina regolante la fattispecie non fa alcun riferimento (né diretto, né indiretto) all'obbligo di rendere annualmente una dichiarazione, che ha valenza attrattiva, salvo che intervengano modifiche che incidano sull'imposta dovuta.
Sul punto, il Collegio ritiene che, valutata la produzione documentale prodotta dalla società ricorrente, il regolare censimento dell'Società_1 S.r.l. ai fini TARI trova riscontro nelle comunicazioni (mensili ed annuali, versate in atti), puntualmente trasmesse al Comune, prescritte dalla normativa ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti (FIR, attestazioni di avvenuto servizio, contratti stipulati con la ditta specializzata e comunicazioni di opzione per l'affidamento al servizio privato, allegati per ciascuna annualità al ricorso).
Il Comune di Modica in occasione della periodica ricezione della suddetta documentazione non solo non ha disposto un controllo concomitante sullo stato dei fatti e\o dei luoghi, ma ha trasmesso, a sua volta, richieste di integrazione di documenti all'azienda a riprova del regolare censimento della ricorrente ai fini TARI. Ed infatti, la società ricorrente ha prodotto la mail, inviata in data 10.09.2019, dal Comune di Modica, (cfr. allegato n. 7) finalizzata a richiedere i documenti (contratto, FIR e MUD), previsti per l'esenzione dall'imposta dagli artt. 38 e 39 del Regolamento IUC 2019, approvato pochi mesi prima;
documenti puntualmente trasmessi. Le argomentazioni fornite dalla società ricorrente, oltre ad essere convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta (il contratto di smaltimento, attestazione di avviamento al recupero, fatturazione, FIR, MUD). La ricorrente ha inoltrato al Comune di Modica e depositato agli atti del fascicolo informatico specifica attestazione rilasciata, per ciascun anno in contestazione, dalla società che ha svolto il servizio con l'indicazione dei codici CER accompagnata dai quantitativi dei rifiuti trattati espressi i kilogrammi. Pertanto, gli adempimenti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale sono stati pienamente e tempestivamente svolti dalla ricorrente.
Di converso, il Comune di Modica, non costituitosi in giudizio, nulla ha dedotto al riguardo. Sull'onus probandi, il Collegio osserva che, a fronte di specifiche contestazioni sollevate e documentate dalla ricorrente, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, comma 5-bis, è gravato dell'onere di confutare quanto dedotto e documentalmente provato dal contribuente. Ed inoltre, ai sensi del richiamato art. 7 comma 5 bis d.lgs. n. 546\1992 “Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Ne consegue che l'impianto documentale prodotto dalla ricorrente risulta, ad avviso del Collegio, idoneo a integrare prova sufficiente, in assenza di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente.
Diversamente, si verificherebbe per la ricorrente Società_1 s.r.l. una duplicazione di costi in quanto, oltre ad aver sostenuto le spese per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali (spese documentate in euro 87.774,36), dovrebbe pagare la TARI per l'intera superficie in cui opera.
È fondato il secondo motivo di ricorso, sull'errata determinazione della superficie tassabile. La società ricorrente ha documentato, mediante planimetria redatta da tecnico abilitato, l'errato calcolo delle superfici.
Dalla perizia tecnica (Nominativo_2) depositata si evince, che:
1. l'immobile sito in Indirizzo_2, riportato in catasto al dati_catastali descritto nell'elenco di accertamento con n. immobile 225178, è una casa di riposo per anziani non di proprietà né in utilizzo alla Società_1 s.r.l. Tale immobile, infatti, è stato ed è oggetto di contratto di locazione (allegato alla perizia, pp.
5-7 e dalla visura storica Agenzia delle Entrate prodotta dalla resistente) tra la proprietaria Società_4 s.p. a. e la locatrice Società_5 s.r.l. a far data dal 2012 e per la durata di anni 12. La relativa superficie, pari a 404 mq, immobile 225178 è pertanto illegittimamente inserita in accertamento (404,00 Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi).
2. L'immobile sito in Indirizzo_2, riportato in catasto al foglio dati_catastali descritto nell'elenco di accertamento con n. immobile 225175 (138 mq), 225176 (204 mq), 225177 (783 mq) è stato interamente demolito, come da progetto approvato dal SUAP del Comune di
Modica, in data 09.05.2018 (allegato alla perizia, pp. 8-19). Come riferisce il tecnico, allegando tutta la relativa documentazione (pp. 20-30 della perizia), i lavori di demolizione sono stati avviati in data 18.2.2019
e l'immobile è stato nuovamente reso agibile, e quindi utilizzabile, solo in data 25.7.2023. 3. Per l'immobile sito in Modica, Indirizzo_1, riportato in catasto al dati_catastali descritto nell'elenco di accertamento con n. immobile 225179, 225180, 225182, 225183, il tecnico ha effettuato puntuali rilievi (allegandone relative planimetrie - pp. 31 e ss. della perizia) dai quali emerge che la superficie complessivamente accertata supera di oltre 200 mq quella effettiva (rideterminata in complessivi mq. 1379,00 in luogo dei mq. 1592,00 risultanti dall'avviso d'accertamento). Vi è pertanto una differenza di 1742 mq (404,
138, 204, 783, 213).
La resistente CRESET, né nelle controdeduzioni né in altro atto difensivo, ha confutato la circostanza, — essenziale — dell'erronea estensione oggettiva della base imponibile, limitandosi invece alla generica affermazione che “la superficie accertata non è stato oggetto di contestazione da parte della società ricorrente”. A fronte delle censure documentate da perizia di parte della ricorrente, l'Ente impositore (Comune di Modica), non costituito, ha omesso qualunque concreta difesa. Ciò posto il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso per quanto di ragione, demanda all'Ente impositore la rideterminazione della tassazione (omesso pagamento TARI) anni 2019 e 2020 limitatamente alla produzione di rifiuti urbani, escludendo dalla stessa le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali, secondo i mq risultanti dalla perizia di parte.
Resta dovuta la parte di TARI quota fissa per gli anni 2021, 2022 e 2023 in quanto per la parte variabile la società ha provveduto in autonomia. Nulla è dovuto per l'anno 2018 per intervenuta decadenza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese, liquidate in dispositivo, sono compensate per un terzo tra le parti e poste per i restanti due terzi a carico degli enti resistenti in favore della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei soli limiti indicati in motivazione, annullando parzialmente, in questi stessi limiti, l'atto impugnato. Compensa per un terzo le spese tra le parti e condanna gli enti resistenti al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 3.500,00, oltre gli accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.
Ragusa 18 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
MA UN AN NZ RA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1562/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Società_1 Srl - Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Modica - Piazza Principe Di Napoli 17 97015 Modica RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02.07.2025 e depositato in data 22.07.2025, ARicorrente_1
(C.F. e P.Iva P.IVA_1 ) corrente in Modica, in Indirizzo_1 ., pec: Email_4, in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa come in atti, ha proposto opposizione avverso l'avviso d'accertamento per omessa denuncia tassa sui rifiuti n. 68 del 27/03/2025, emesso dalla Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie
s.p.a., Concessionario della Riscossione del Comune di Modica e notificato il 6.5.2025, avente ad oggetto
TARI per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e contestuale irrogazione di sanzioni, per un ammontare complessivo pari a € 167.091,13.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per assoluta insussistenza della contestata omessa dichiarazione. Illegittima inversione dell'onere della prova e violazione dell'art. 2697 c.c. Violazione degli artt. 6 comma 4, 6 bis e 10 della l. 212/2000.
2. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento in quanto non sussistono i presupposti per l'imposizione ai fini TARI. Erronea determinazione della superficie tassabile. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della l. 147/2013, dell'art. 184 d.lgs. 152/2006, dei Regolamenti IUC 2017 E 2019 e
TARI 2021, 2022 e 2023 adottati dal Comune di Modica, nonché dell'art. 53 Cost. Illegittima inversione dell'onere della prova e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5bis d.lgs. 546/1992.
3. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 6 bis, 7, 6 comma 4,
e 10 della l. 212/2000 e dell'art. 97 Cost.; violazione del principio del contraddittorio.
4. Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento per decadenza dal potere accertamento per l'annualità 2018. Violazione dell'art.1 co. 161 L. n.296/2006;
5. In subordine. Illegittima applicazione delle sanzioni irrogate. Violazione degli artt. 5, 6 e 12 del D.Lgs.
n. 472 del 1997 e 10 comma 2 dello Statuto del Contribuente.
Ha, quindi, chiesto accogliersi il ricorso, previa sospensiva, con vittoria delle spese del giudizio.
Non si è costituito il Comune di Modica.
Con ordinanza n. 903\2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Con memoria depositata in data 24.11.2025 parte ricorrente deposita perizia a firma del Nominativo_2 ed insiste nella errata determinazione della superficie astrattamente tassabile.
In data 27.11.2025, si è costituita in giudizio unicamente Creset - Crediti, Servizi e Tecnologie s.p.a. opponendosi all'accoglimento del ricorso e controdeducendo la legittimità del proprio operato e l'infondatezza dei residui motivi di ricorso alla luce del fatto che la società ha omesso la presentazione della dichiarazione a fini Tari così non potendo neanche fruire di riduzioni di esenzioni/riduzioni per smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non avendo fornito dati che era suo onere fornire all'ente impositore con la denuncia iniziale
(omessa) o in variazione. Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con successiva memoria, depositata in data 04.12.2025, parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni esposte in ricorso, contestando quanto dedotto dalla resistente ed evidenziando, tra l'altro, di aver documentato e provato lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali ed urbani (dal 2020) prodotti nonché la erronea determinazione delle superfici tassabili.
All'udienza del 18 dicembre 2025 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito indicati.
La ricorrente Società_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso per omessa dichiarazione TARI negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, relativamente agli immobili censiti dati_catastali
in quanto il presupposto d'imposta non sorge nel caso di superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
Va innanzitutto accolta l'eccezione (quarto motivo di ricorso) di decadenza all'annualità di imposta 2018, in quanto, alla data di notifica dell'atto impugnato (06.05.2025), è decorso il termine quinquennale per la fase accertativa di cui all'art.1, comma 161 della legge n.296/2006, che va individuato nel 31.12.2024. Ed infatti, se trattasi di omessa denuncia (come sostenuto dalla resistente CRESET), il termine di decadenza comincia a decorrere dalla data in cui la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata, data che, nel caso di specie, è quella del 30.6.2019, in quanto la denuncia deve essere effettuata entro il 30.6 dell'anno successivo a quello di imposta. In ogni caso, anche a voler considerare, la sospensione di 85 giorni del termine di prescrizione e decadenza per effetto della normativa emergenziale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 67 del d.l. 18/2020 (convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27), e 12 del d.lgs 159/2015, applicandosi al periodo quinquennale ordinario, con scadenza il 31.12.2024, un ulteriore periodo di sospensione di 85 giorni, il termine per la notifica dell'atto impugnato andava a scadere il 26 marzo 2025.
Nella specie, l'atto di ingiunzione impugnato risulta notificato in data 06\05\2025, a termini decadenziali ampiamente decorsi. Né può considerarsi atto interruttivo l'invito al contraddittorio in quanto la decadenza non ammette interruzione.
In punto di diritto, con riferimento alle restanti annualità, la normativa di riferimento è l'art. 1, commi 642 e
649, della L. n. 147/2013, che dispone l'assoggettamento alla TARI delle superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per quelle “nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e avviati a recupero o smaltimento da parte del produttore a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.” « Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione […]» (c. 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione;
art. 1, cc. 684 e ss.).
I Regolamenti adottati dal Comune di Modica (IUC 2019, in vigore per le annualità 2019 e 2020 e TARI
2021\2023) escludono dall'applicazione della TARI le superfici produttive di rifiuti speciali, mentre assoggettano alla TARI le sole superfici produttive di rifiuti urbani: “Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (vedi art. 39, comma 4 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IUC – 2019 modifiche a far data dal 1° gennaio 2019, l'art. 14, comma 7 regolamento
TARI anni 2021, l'art. 15, comma 4 regolamento TARI anno 2022, l'art. 14, comma 7 regolamento TARI anni
2023).
L'art. 15 del regolamento TARI anno 2021, 2022 e 2023, rubricato “Esclusioni”, al comma 5 prevede che l'intassabilità delle aree su cui si svolgono lavorazioni industriali o artigianali riguarda sia la quota fissa che la quota variabile.
Il riconoscimento dell'esclusione è subordinato alla dimostrazione, da parte del contribuente, dell'esistenza congiunta dei seguenti presupposti: quantità di rifiuti smaltiti a proprie spese, FIR, attestazione di riciclo rilasciata dal soggetto autorizzato al riciclo, copia del registro di carico e scarico, MUD.
In punto di fatto, l'Società_1 s.r.l. è un'impresa agroindustriale che produce, selezione e commercia uova e ovoprodotti (cfr. visura versata in atti) e, come tale, è normativamente tenuta a gestire i rifiuti speciali generati (come gusci d'uovo non conformi, imballaggi, ecc.), dovendoli classificare (con Codice
CER), gestire in deposito temporaneo, registrare e trasportare tramite trasportatori autorizzati verso impianti di recupero o smaltimento, adempiendo a obblighi di tracciabilità come il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale). Ed infatti, per lo smaltimento dei rifiuti speciali le aziende e gli enti produttori di rifiuti speciali
(pericolosi e non pericolosi) sono normativamente obbligati a rivolgersi al gestore privato autorizzato, rispettando obblighi di tracciabilità come il Registro di Carico e Scarico e il FIR, in conformità con il D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambientale) e le normative europee, con sanzioni severe in caso di inadempienza, specialmente con l'introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, prevista dal D. Lgs. 116/2020).
Tanto premesso, nel presente giudizio, la contestazione, tra le parti, non riguarda la produzione di rifiuti speciali e\o la regolare gestione. La società ricorrente ha, infatti, documentato l'esistenza del contratto (stipulato con la ditta Società_3 nell'anno 2019) di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti, che ne traccia il trasporto) e del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale, che riepiloga i flussi di rifiuti prodotti e gestiti da un'azienda) riferiti agli anni in contestazione
(2019, 2020,2021,2022, 2023), da cui emerge un'attività regolare di gestione autonoma dei rifiuti speciali
(ed anche urbani dal 2020), con tracciabilità e conferimento a soggetto autorizzato.
In seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020 (entrato in vigore dal 1° gennaio 2021), la società ricorrente ha comunicato, in data 27.01.2020, al Comune di Modica la scelta di fuoriuscire dal servizio pubblico, a norma dell'art. 3 comma 12 del D.lgs n. 116/2020, ed ha sottoscritto apposito contratto con la ditta Società_3 a decorrere da 01.01.2020 (rinnovabile annualmente) per i servizi di raccolta, trasporto, cernita, recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti dalla Società.
Come esplicitato nel comma 10 all'art. 238, aggiunto dal d.lgs. n. 116/2020: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
In caso di fuoriuscita dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, la parte fissa della TARI resta comunque dovuta, ciò in quanto il comma 10 del citato art. 238 prevede l'esclusione dal servizio pubblico solo per la parte variabile, lasciando, quindi, impregiudicato il versamento della TARI relativamente alla parte fissa. In altre parole, il conferimento dei rifiuti urbani da parte del produttore potrà esentare quest'ultimo dal pagamento del tributo solo con riferimento alla quota variabile. Rimane intoccabile la quota fissa finalizzata alla copertura dei costi sostenuti dall'ente impositore (in tal senso da ultimo Cass. Civile Sent. Sez. 5 n. 25520 Anno 2024).
Dalla documentazione confluita nel fascicolo informatico risulta provato che la società, scegliendo di fuoriuscire dal servizio pubblico, nel pieno rispetto del disposto del comma 10 dell'art.238 del d.lgs.152/2006, come modificato dall'art.3, comma 12, del d.lgs.116/2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), ha periodicamente inviato all'ente resistente tutta la documentazione (comprensiva di fatturazione) comprovante l'avvio a recupero in proprio, dimostrando, anche a questo Collegio, di aver svolto tempestivamente e regolarmente tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale vigente pro tempore (cfr. regolamento IUC art. 15 anno 2021 , TARI art. 15, n.4 anno 2022, art. 21 bis anno 2022, art. 14, n.7 e 15, n.5 e 5bis anno 2023).
In mancanza di specifica contestazione al riguardo (da parte del Comune di Modica, non costituito e della CRESET che nulla osserva sulla asserita e documentata scelta della società ricorrente di fuoriuscire dal servizio pubblico), va accolto il motivo di ricorso sulla infondatezza della pretesa in quanto la documentazione prodotta dalla società ricorrente può essere ritenuta comprovante dei presupposti richiesti per ottenere l'esenzione TARI (quota variabile) per i rifiuti urbani, negli anni 2021,2022 e 2023.
Gli aspetti controversi, nel caso in esame, sono due: l'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI
(primo motivo di ricorso) e la corretta determinazione delle superfici tassabili (secondo motivo di ricorso).
Con riferimento all'omessa presentazione della denuncia TARI, la società ricorrente ha prodotto la dichiarazione di riduzione TARI (compilata nella modulistica del Comune di Modica), che dichiara di aver inviata, tramite pec, in data 10 gennaio 2017 al Comune di Modica, senza tuttavia provarne l'invio (copia della PEC) e\o la ricezione (protocollo del Comune), per “l'impossibilità di produrre la ricevuta di consegna della pec di invio della denuncia di riduzione, dovuta all'automatica cancellazione dei messaggi dal server di posta decorsi cinque anni”.
Sull'esenzione la società ricorrente precisa di aver avviato la propria attività ben prima del 2017 (e in particolare nel 2006 come emerge dalla visura camerale allegata) e che la presentazione nell'anno 2017 di una denuncia di riduzione\variazione (con l'indicazione di mq.1600 aree produttrici di rifiuti speciali) presuppone a monte l'esistenza di una denuncia originaria, in occasione della quale l'azienda ha verosimilmente trasmesso al Comune la documentazione necessaria all'ottenimento delle relative autorizzazioni, denunciando, quindi, non solo la propria presenza sul territorio, ma anche la tipologia di attività che in esso avrebbe esercitato. Aggiunge che la disciplina regolante la fattispecie non fa alcun riferimento (né diretto, né indiretto) all'obbligo di rendere annualmente una dichiarazione, che ha valenza attrattiva, salvo che intervengano modifiche che incidano sull'imposta dovuta.
Sul punto, il Collegio ritiene che, valutata la produzione documentale prodotta dalla società ricorrente, il regolare censimento dell'Società_1 S.r.l. ai fini TARI trova riscontro nelle comunicazioni (mensili ed annuali, versate in atti), puntualmente trasmesse al Comune, prescritte dalla normativa ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti (FIR, attestazioni di avvenuto servizio, contratti stipulati con la ditta specializzata e comunicazioni di opzione per l'affidamento al servizio privato, allegati per ciascuna annualità al ricorso).
Il Comune di Modica in occasione della periodica ricezione della suddetta documentazione non solo non ha disposto un controllo concomitante sullo stato dei fatti e\o dei luoghi, ma ha trasmesso, a sua volta, richieste di integrazione di documenti all'azienda a riprova del regolare censimento della ricorrente ai fini TARI. Ed infatti, la società ricorrente ha prodotto la mail, inviata in data 10.09.2019, dal Comune di Modica, (cfr. allegato n. 7) finalizzata a richiedere i documenti (contratto, FIR e MUD), previsti per l'esenzione dall'imposta dagli artt. 38 e 39 del Regolamento IUC 2019, approvato pochi mesi prima;
documenti puntualmente trasmessi. Le argomentazioni fornite dalla società ricorrente, oltre ad essere convincenti, sono adeguatamente convalidate dalla documentazione prodotta (il contratto di smaltimento, attestazione di avviamento al recupero, fatturazione, FIR, MUD). La ricorrente ha inoltrato al Comune di Modica e depositato agli atti del fascicolo informatico specifica attestazione rilasciata, per ciascun anno in contestazione, dalla società che ha svolto il servizio con l'indicazione dei codici CER accompagnata dai quantitativi dei rifiuti trattati espressi i kilogrammi. Pertanto, gli adempimenti richiesti dalla legge e dal regolamento comunale sono stati pienamente e tempestivamente svolti dalla ricorrente.
Di converso, il Comune di Modica, non costituitosi in giudizio, nulla ha dedotto al riguardo. Sull'onus probandi, il Collegio osserva che, a fronte di specifiche contestazioni sollevate e documentate dalla ricorrente, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, comma 5-bis, è gravato dell'onere di confutare quanto dedotto e documentalmente provato dal contribuente. Ed inoltre, ai sensi del richiamato art. 7 comma 5 bis d.lgs. n. 546\1992 “Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Ne consegue che l'impianto documentale prodotto dalla ricorrente risulta, ad avviso del Collegio, idoneo a integrare prova sufficiente, in assenza di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente.
Diversamente, si verificherebbe per la ricorrente Società_1 s.r.l. una duplicazione di costi in quanto, oltre ad aver sostenuto le spese per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali (spese documentate in euro 87.774,36), dovrebbe pagare la TARI per l'intera superficie in cui opera.
È fondato il secondo motivo di ricorso, sull'errata determinazione della superficie tassabile. La società ricorrente ha documentato, mediante planimetria redatta da tecnico abilitato, l'errato calcolo delle superfici.
Dalla perizia tecnica (Nominativo_2) depositata si evince, che:
1. l'immobile sito in Indirizzo_2, riportato in catasto al dati_catastali descritto nell'elenco di accertamento con n. immobile 225178, è una casa di riposo per anziani non di proprietà né in utilizzo alla Società_1 s.r.l. Tale immobile, infatti, è stato ed è oggetto di contratto di locazione (allegato alla perizia, pp.
5-7 e dalla visura storica Agenzia delle Entrate prodotta dalla resistente) tra la proprietaria Società_4 s.p. a. e la locatrice Società_5 s.r.l. a far data dal 2012 e per la durata di anni 12. La relativa superficie, pari a 404 mq, immobile 225178 è pertanto illegittimamente inserita in accertamento (404,00 Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi).
2. L'immobile sito in Indirizzo_2, riportato in catasto al foglio dati_catastali descritto nell'elenco di accertamento con n. immobile 225175 (138 mq), 225176 (204 mq), 225177 (783 mq) è stato interamente demolito, come da progetto approvato dal SUAP del Comune di
Modica, in data 09.05.2018 (allegato alla perizia, pp. 8-19). Come riferisce il tecnico, allegando tutta la relativa documentazione (pp. 20-30 della perizia), i lavori di demolizione sono stati avviati in data 18.2.2019
e l'immobile è stato nuovamente reso agibile, e quindi utilizzabile, solo in data 25.7.2023. 3. Per l'immobile sito in Modica, Indirizzo_1, riportato in catasto al dati_catastali descritto nell'elenco di accertamento con n. immobile 225179, 225180, 225182, 225183, il tecnico ha effettuato puntuali rilievi (allegandone relative planimetrie - pp. 31 e ss. della perizia) dai quali emerge che la superficie complessivamente accertata supera di oltre 200 mq quella effettiva (rideterminata in complessivi mq. 1379,00 in luogo dei mq. 1592,00 risultanti dall'avviso d'accertamento). Vi è pertanto una differenza di 1742 mq (404,
138, 204, 783, 213).
La resistente CRESET, né nelle controdeduzioni né in altro atto difensivo, ha confutato la circostanza, — essenziale — dell'erronea estensione oggettiva della base imponibile, limitandosi invece alla generica affermazione che “la superficie accertata non è stato oggetto di contestazione da parte della società ricorrente”. A fronte delle censure documentate da perizia di parte della ricorrente, l'Ente impositore (Comune di Modica), non costituito, ha omesso qualunque concreta difesa. Ciò posto il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso per quanto di ragione, demanda all'Ente impositore la rideterminazione della tassazione (omesso pagamento TARI) anni 2019 e 2020 limitatamente alla produzione di rifiuti urbani, escludendo dalla stessa le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali, secondo i mq risultanti dalla perizia di parte.
Resta dovuta la parte di TARI quota fissa per gli anni 2021, 2022 e 2023 in quanto per la parte variabile la società ha provveduto in autonomia. Nulla è dovuto per l'anno 2018 per intervenuta decadenza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese, liquidate in dispositivo, sono compensate per un terzo tra le parti e poste per i restanti due terzi a carico degli enti resistenti in favore della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei soli limiti indicati in motivazione, annullando parzialmente, in questi stessi limiti, l'atto impugnato. Compensa per un terzo le spese tra le parti e condanna gli enti resistenti al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 3.500,00, oltre gli accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.
Ragusa 18 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
MA UN AN NZ RA