Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34629
CASS
Sentenza 27 giugno 2008

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L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 n. 1 ultima parte cod. proc. pen. in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen.. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34629
    Data del deposito : 27 giugno 2008

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