Sentenza 27 giugno 2008
Massime • 1
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 n. 1 ultima parte cod. proc. pen. in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen.. (Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34629 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2008 |
Testo completo
34629 /08 SENTENZA n.7083 REGISTRO GENERALE n. 15839/08
PUBBLICA UDIENZA DEL 27 GIUGNO 2008
R E P U B BLI CA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto - Presidente
1. Dott. Francesco Paolo Gramendola - Consigliere
2. Dott. Giovani Conti
- Consigliere
- Consigliere 3. Dott. Domenico Carcano
4. Dott. Giorgio Fidelbo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2008 dalla Corte d'appello di Genova;
letti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del 17 gennaio 2007 con cui il Tribunale di Genova aveva ritenuto
ZI IZ responsabile del reato di cui all'art. 316-ter c.p., così qualificata l'originaria imputazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
All'imputato è stato contestato di avere, quale amministratore e legale rappresentante della società Oregon Italia s.r.I., conseguito indebitamente un contributo agevolato dell'importo di lire 275.310.000, erogato dalla Cassa di
Risparmio di Bologna in base alla legge n. 488 del 1992, per la ristrutturazione di un immobile, allegando alla domanda una falsa documentazione. In particolare,
l'imputato avrebbe prodotto tre fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, in questo modo facendo apparire sussistenti le condizioni per ottenere l'agevolazione finanziaria. Si tratterebbe delle fatture n. 15 e 17/97 della ditta
Im.Ge.Co. s.r.l. relative ai primi due acconti per lavori di ristrutturazione dell'immobile; nonché della fattura n. 3/99 emessa dalla ditta individuale
AN GO relativa agli stessi lavori.
2. - Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi.
Violazione degli artt. 429 comma 4, 178, 180 c.p.p., in relazione all'inosservanza del termine a comparire previsto per il giudizio: si assume che il mancato rispetto del termine libero di venti giorni di cui all'art. 429 comma 4
c.p.p. abbia determinato la nullità del decreto di citazione a giudizio, anche nel caso in cui si accedesse alla tesi che non si tratta di nullità assoluta, ma a regime intermedio.
Mancanza, illogicità e contraddittorietà della sentenza: si deduce che il giudizio di colpevolezza si basa su indizi non univoci e che i giudici abbiano operato un'inversione dell'onere della prova, addossando all'imputato il compito di fornire la prova positiva dell'irrilevanza di tali indizi;
inoltre, si sostiene che vi
2 siano stati veri e propri travisamenti delle prove acquisite, come nel caso della valutazione della testimonianza del geometra DI. Sotto un altro profilo si evidenzia che la sentenza avrebbe completamente omesso la motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e di diminuzione della pena inflitta.
Mancata assunzione di prova decisiva: si sostiene che le prove di cui si è chiesta l'assunzione fossero decisive ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., in quanto dirette ad acquisire le testimonianze di coloro che emisero le fatture e dei soggetti che negoziarono i titoli di credito indicati quali mezzi di pagamento delle fatture.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi proposti sono infondati.
3.1. Quanto al primo motivo deve ribadirsi che l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non comporta una nullità assoluta ed insanabile (artt.
178 lett. c e 179 n. 1 ultima parte c.p.p., concernenti l'omessa ma non la tardiva citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa, sanabile qualora non venga eccepita dall'imputato o dal suo difensore entro i termini previsti dall'art. 181
c.p.p. (Sez. I, 29 dicembre 1995, n. 12730, Caterino;
Sez. V, 18 febbraio 2002, n.
12173, Gabrielli, Sez, III, 12 luglio 2002, n. 32539, Menta). Nella specie, la nullità è stata eccepita solo con l'atto d'appello, mentre l'imputato ovvero il suo difensore avrebbe dovuto formulare l'eccezione entro il termine indicato dall'art. 491 c.p.p.
-3.2. Del tutto infondato appare il secondo motivo, avente ad oggetto questioni di fatto non censurabili in questa sede. Le sentenze hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di una serie di indizi: in particolare, è risultato che le fatture della s.r.l. Im.Ge.Co e della ditta AN erano relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, circostanza desunta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, puntualmente evidenziati dai giudici di secondo grado ai punti 1) e 2) della sentenza impugnata.
3 Il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze processuali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza o alla contraddittorietà ovvero alla manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza o da altri atti specificamente indicati. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che non appaiono affette da alcuna illogicità.
E', quindi, sulla base della ipotesi ricostruttiva dei fatti, così come effettuata nella sentenza, che avrebbe dovuto essere valutata la correttezza del procedimento logico-argomentativo posto a fondamento della sentenza.
Nella specie, la Corte d'appello ha fornito una motivazione completa e logica in relazione alla consistenza degli indizi che hanno consentito di ritenere la falsità delle fatture, sicché non vi è spazio per le censure proposte dal ricorrente.
Né d'altra parte possono essere valutate in questa sede le dichiarazioni rese dal geom. DI cui si riferisce il ricorrente, ma che non risulta neppure allegata al ricorso.
3.3. Infondata è la censura con cui si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto dal complesso della struttura argomentativa della sentenza è evidente che i giudici hanno escluso la necessità di procedere ad un supplemento di istruttoria, tra l'altro ritenendo non decisive le prove richieste.
3.4. Allo stesso modo del tutto infondato è il motivo con cui si lamenta l'insufficiente motivazione sulla richiesta di diminuzione della pena inflitta, avendo i giudici ritenuto espressamente equa la pena.
4 4. In conclusione, l'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2008
Il Consigliere estensore Presidente
Giorgio Fidelbo Giovanni de Roberto de ll
IL CANCELLIERE SUPER C1 معصومی Depositato in Cancelleria Lidia Scalla
4 SET.2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Re
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