Articolo 3 della Legge 2 agosto 1952, n. 1118
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 settembre 1952
Art. 3.
Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro su richiesta del presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, dispone il comando dei designati o lo promuove da altre amministrazioni.
Il comando dei funzionari designati potra' essere effettuato compatibilmente con le esigenze del servizio al quale essi sono normalmente addetti.
Entrata in vigore il 17 settembre 1952