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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Raimondo Garcea); Parte_1
appellante
e
(avv. Stefania Schiava); Controparte_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza del Tribunale di Catanzaro Parte_1
che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
dipendente della convenuta con qualifica di operatore di esercizio, ne ha riconosciuto il diritto a percepire, durante il godimento delle ferie, l'elemento retributivo contrattualmente denominato E.R.A.S., ma solo nei limiti delle quattro settimane annue (28 giorni) corrispondenti al concetto comunitario di ferie retribuite. Così rideterminando le differenze retributive dovute nel
Part minore importo di € 5.488,81, al cui pagamento condannava .
La quale lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza che assume essere contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità in subiecta materia. L'importo del suddetto elemento retributivo non essendo tale da poter incidere sulla determinazione del lavoratore ad un pieno godimento del riposto feriale, circostanza peraltro neppure in concreto accertata dal giudice.
Come pure lamenta che non sia stata colta l'incompatibilità di tale voce di retribuzione con il concetto di retribuzione feriale, anche perché non collegato intrinsecamente con le mansioni svolte dal lavoratore e con la sua presenza in servizio.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con rigetto integrale del ricorso proposto dall'appellato.
2. Nella resistenza di quest'ultimo, la causa è decisa all'odierna udienza previa discussione orale e con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4. Conviene muovere dall'origine e natura dell'elemento retributivo di cui si discute, per come disciplinato negli accordi aziendali del 19\10\2006 e del
13\2\2007 e concordemente inteso da entrambe le parti.
Con tali accordi <[nno] assorbito, superandoli, tutti i precedenti accordi
aziendali relativi al trattamento retributivo che comprendeva diverse voci, quali
Indennità, compensi ecc…, in qualunque modo determinati e in qualunque forma
erogati), alcune voci del trattamento economico sono state riunite in una unica
indennità denominata ELEMENTO RETRIBUTIVO AZIENDALE SOSTITUTIVO
(ERAS), che è data dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello, percepite
dai dipendenti in base ad accordi sindacali aziendali in essere (esclusa l'indennità di
reperibilità e fuori nastro) e la media delle trasferte e diarie percepite dai lavoratori in forza al 31/12/2005 ridotta del 20%. Più precisamente, questo
[...]
è costituita da due Controparte_2
componenti distinte, entrambe pensionabili:
- ERAS quota A), data dalla somma delle voci rivenienti accordi sindacali ritenuti
superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e
all'inquadramento parametrale) soggetta a variazioni in caso di cambi di qualifica,
promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare. In essa sono
incluse le precedenti voci retributive (Cfr. Verbale di accordo del 1997) costituite da
Indennità di presenza, Nuova indennità di presenza (quest'ultima a sua volta include
i precedenti elementi retributivi denominati “Indennità incentivante” e “Indennità
incentivante aggiuntiva”) (Cfr. Accordo del 28 aprile 1992).
- ERAS quota B), include invece la media ponderata delle trasferte e diarie, dedotte del
20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005>> (così nel ricorso introduttivo ed in termini sostanzialmente identici nella memoria di controparte. Si vedano i due accordi costituenti gli allegati 4 e 5 di quest'ultima).
5. Questa la disciplina contrattuale dell'ERAS, con ricorso del 3\11\2021 il sig. ha adito il Tribunale di Catanzaro lamentando che la convenuta CP_1
non avesse mai corrisposto tale elemento retributivo nei periodi di Pt_1
godimento delle ferie annuali, durante i quali aveva percepito solo una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL
autoferrotranvieri e chiedendone la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive per tutti gli anni dal 2015 al 2021, nel complessivo importo di €. 5.821,92, per come calcolato dal proprio CTP.
7. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la decurtazione dell'ERAS nel periodo delle ferie annuali fosse in contrasto con il diritto al pieno godimento delle stesse affermato dall'art. 7 della direttiva 2003/88, per come inteso dalla
Corte giustizia UE, sez. 155, essendo incontroverso fra le parti che
tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla
retribuzione feriale>>.
Ciò detto in merito all'an, ha ritenuto fondati i rilievi della convenuta concernenti il quantum, sotto i due ricordati profili, ovvero:
per l'impossibilità di estendere il diritto al pieno godimento delle ferie annuali sancito dall'art.7 della direttiva anche ai giorni di riposo eccedenti i ventotto annui, a cui è circoscritta la relativa nozione comunitaria e per la coincidente impossibilità di dedurre, rispetto a tali giorni eccedenti,
un'eventuale nullità della decurtazione dal principio costituzionale di retribuzione sufficiente ex art.36, che non comporta un carattere di onnicomprensività della stessa;
per l'istituzione, a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL del 10\5\2022,
di una nuova indennità retributiva del periodo feriale che ha interamente sostituito la pregressa disciplina.
Riducendo, come detto, l'ammontare del dovuto alla minore somma di
€.5.488,81 e condannando la convenuta al relativo pagamento.
8.1. Chiariti i fatti, occorre fare ordine nell'esposizione dei principi di matrice comunitaria che disciplinano la materia, per come chiariti dalla Corte di
Giustizia.
Nella sentenza n.155/2011 (punti 19 e segg.), la Corte di Giustizia ha, in primo luogo, così circoscritto il quadro normativo comunitario di riferimento: artt. 7
delle direttive del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/ CE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000,
2000/34/CE, nonché 2003/88, art. 3 dell'accordo europeo e, infine, art. 31, n. 2,
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Quadro normativo da cui ha tratto questi principi:
<<l annuali retribuite di cui all n. della direttiva>
significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la
retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
<<l annuali retribuite di cui all n. della direttiva>
fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia
paragonabile ai periodi di lavoro
<< …da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la
retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che
un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio
rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto
dell'Unione
<< quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il
lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica
<<qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle
mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di
lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della
retribuzione complessiva del lavoratore (…) deve obbligatoriamente essere preso in
considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie
annuali
<<All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore
diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che
sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al
lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i
piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in
considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali>>.
Con l'ulteriore specificazione che durante il periodo feriale spettano al lavoratore <<anche gli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale (…) le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore
gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali>>.
Principi che sono ribaditi sostanzialmente negli identici termini anche nella sentenza della stessa Corte del 13.1.2022, nella causa C-514/20.
8.2. Riassumendo:
i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria relativa all'art.7 della direttiva 2003/88 si applicano al periodo di ferie annuali per come definito dal primo comma del medesimo articolo ovvero alle 4 settimane minime ivi indicate. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha detratto gli importi riferiti ai giorni di ferie contrattuali eccedenti i 28 annui;
in linea di principio, la retribuzione corrisposta in detto periodo deve coincidere
con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
nel senso che deve avvicinarsi ad essa quanto più possibile per evitare il rischio che il lavoratore possa essere indotto a non godere di tale periodo di riposo annuo ovvero la retribuzione nel periodo di godimento delle ferie dev'essere determinata in misura tale che non possano sussistere dubbi sul fatto che il rischio in questione sia scongiurato e tale non è una retribuzione
determinata ad un livello appena sufficiente a scongiurare il rischio di cui si discute;
pertanto, ogni elemento retributivo collegato all'esecuzione delle mansioni che
il lavoratore è tenuto ad espletare o al suo status professionale vi rientra.
9. Questo il quadro normativo di riferimento, con il primo motivo d'appello assume che il lavoratore avrebbe dovuto provare un preteso “requisito Pt_4
teleologico” ovvero che l'omessa inclusione dell'ERAS nella retribuzione del periodo feriale “rappresenti un effettivo ostacolo alla fruizione delle ferie da parte del
lavoratore”. Proponendo un'interpretazione della norma comunitaria secondo cui “la retribuzione feriale pur non dovendo coincidere totalmente con la retribuzione
percepita durante i periodi lavorati, non deve essere rispetto a quest'ultima inferiore, in misura tale da indurre il lavoratore a non beneficiare del riposo previsto in suo
favore”.
Situazione che non sarebbe riscontrabile nel caso di specie, atteso che l'ERAS
avrebbe concretamente inciso sulla retribuzione annua del ricorrente in una misura variante dal 2,27% al 3,22% per come emergerebbe dal prospetto allegato.
Con il secondo motivo d'appello, deduce che “l'ERAS è stato da sempre concepito
dalle parti sociali come elemento retributivo inscindibilmente connesso alla mera
effettiva presenza in servizio” e che, pertanto, sarebbe “ontologicamente
incompatibile con il concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua
opera”.
Con il terzo motivo, sostiene che “l'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi
importo pecuniario intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni non può
significare la piena coincidenza della retribuzione per ferie con quella ordinaria e, per
altro verso, l'esclusione degli elementi per spese occasionali o accessorie non può
significare che, al di fuori di queste, tutti gli altri compensi debbano essere inclusi nella
base per le ferie”, deducendo (con salto logico considerevole) che << l'ERAS,
nella sua componente A, non è affatto integralmente ricollegata alle “mansioni” svolte
dal lavoratore, né è necessariamente correlata quanto alla sua genesi allo status
personale e professionale dello stesso (incidendo esso solo sulla quantificazione),
andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi
aziendali>>
Con il quarto motivo d'appello deduce che <
attinente come precisato in punto di fatto alla media ponderata delle diarie e trasferte,
giammai può intendersi come intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni tipiche
del macchinista, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica di esse né
tantomeno destinata a compensare uno specifico disagio legato alla mansione medesima e men che meno è correlata allo status professionale proprio
dell'interessato>>.
In subordine, contesta la condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendo che ne sia disposta la compensazione.
10. I ricordati motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente.
La suggestiva ed impropria evocazione di un preteso “requisito teleologico” che l'appellante propone, finisce per risolversi in un tentativo di forzare il senso dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
I quali, come detto, richiedono che vi sia una tendenziale coincidenza fra retribuzione ordinaria e retribuzione corrisposta nel periodo di godimento delle ferie. Anzi, la Corte di Giustizia, laddove afferma che non basta una retribuzione “appena sufficiente” ad evitare il rischio che il lavoratore possa indursi a rinunciare al riposo feriale, implicitamente afferma che tale rischio deve essere evitato in maniera decisa ed incontestabile. Ovvero, ribadisce la tendenziale corrispondenza fra quanto percepito ordinariamente e quanto percepito durante le ferie.
La sola esclusione esplicitamente affermata nella citata sentenza del 2011 ed in altre analoghe del giudice comunitario è quella che concerne i rimborsi di spese
occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
mansioni. Rimborsi che pacificamente non sono fra gli elementi costitutivi dell'ERAS per come dalla stessa appellante riepilogati.
Altrettanto impropriamente l'appellante ritiene di poter trarre conseguenze favorevoli alla propria tesi dall'allegata circostanza secondo cui l'ERAS non sarebbe collegata alle mansioni svolte, al disagio che ne conseguirebbe o allo status professionale del lavoratore. Mostrando di non avere inteso, anche in questo caso, il senso del ragionamento del giudice comunitario, il quale ha inteso richiamare le voci retributive collegate a tali aspetti, non certo per circoscrivere ad esse la retribuzione da corrispondere nel periodo di godimento delle ferie, ma, tutto al contrario, per escludere che possano esserne decurtate.
11. Infine, la tesi dell'appellante secondo cui l'ERAS avrebbe un'incidenza sostanzialmente irrilevante sul complesso della retribuzione percepita, risulta clamorosamente smentita per acta.
E' sufficiente un esame, anche solo random, delle buste paga prodotte dall'appellato per rendersene conto. Questi, infatti, gli importi lordi dell'ERAS
che da esse si evincono:
gennaio 2014, ERAS A € 383,20, ERAS B € 220
luglio 2015, ERAS A € 325,72, ERAS B € 116,33
aprile 2016, ERAS A € 498,16, ERAS B € 220,61
maggio 2017, ERAS A € 402,36, ERAS B € 165
ottobre 2018, ERAS A € 459,84, ERAS B € 143
novembre 2019 ERAS A € 364,04, ERAS B € 229,90
luglio 2020 ERAS A € 268,24, ERAS B € 169,40
maggio 2021, ERAS A € 479, ERAS B € 217,80
e così a seguire, con importi di analoga entità per tutto il periodo oggetto di domanda.
Questo rispetto ad una retribuzione mensile lorda che si aggira intorno ai tremilacinqucento euro.
Non può, pertanto, essere seriamente contestato che la decurtazione di tale voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie annuali sia tale da determinare un rischio più che serio che il lavoratore non prenda le ferie.
12. E', infine, infondata anche la richiesta di compensare le spese di lite del primo grado, spese che devono invece seguire il principio della soccombenza e la cui liquidazione è stata correttamente parametrata all'effettivo valore della controversia accertato dal Tribunale.
13. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 12\12\2023,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.200, oltre accessori. Con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 8\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv. Raimondo Garcea); Parte_1
appellante
e
(avv. Stefania Schiava); Controparte_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza del Tribunale di Catanzaro Parte_1
che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
dipendente della convenuta con qualifica di operatore di esercizio, ne ha riconosciuto il diritto a percepire, durante il godimento delle ferie, l'elemento retributivo contrattualmente denominato E.R.A.S., ma solo nei limiti delle quattro settimane annue (28 giorni) corrispondenti al concetto comunitario di ferie retribuite. Così rideterminando le differenze retributive dovute nel
Part minore importo di € 5.488,81, al cui pagamento condannava .
La quale lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza che assume essere contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità in subiecta materia. L'importo del suddetto elemento retributivo non essendo tale da poter incidere sulla determinazione del lavoratore ad un pieno godimento del riposto feriale, circostanza peraltro neppure in concreto accertata dal giudice.
Come pure lamenta che non sia stata colta l'incompatibilità di tale voce di retribuzione con il concetto di retribuzione feriale, anche perché non collegato intrinsecamente con le mansioni svolte dal lavoratore e con la sua presenza in servizio.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con rigetto integrale del ricorso proposto dall'appellato.
2. Nella resistenza di quest'ultimo, la causa è decisa all'odierna udienza previa discussione orale e con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4. Conviene muovere dall'origine e natura dell'elemento retributivo di cui si discute, per come disciplinato negli accordi aziendali del 19\10\2006 e del
13\2\2007 e concordemente inteso da entrambe le parti.
Con tali accordi <
aziendali relativi al trattamento retributivo che comprendeva diverse voci, quali
Indennità, compensi ecc…, in qualunque modo determinati e in qualunque forma
erogati), alcune voci del trattamento economico sono state riunite in una unica
indennità denominata ELEMENTO RETRIBUTIVO AZIENDALE SOSTITUTIVO
(ERAS), che è data dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello, percepite
dai dipendenti in base ad accordi sindacali aziendali in essere (esclusa l'indennità di
reperibilità e fuori nastro) e la media delle trasferte e diarie percepite dai lavoratori in forza al 31/12/2005 ridotta del 20%. Più precisamente, questo
[...]
è costituita da due Controparte_2
componenti distinte, entrambe pensionabili:
- ERAS quota A), data dalla somma delle voci rivenienti accordi sindacali ritenuti
superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e
all'inquadramento parametrale) soggetta a variazioni in caso di cambi di qualifica,
promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare. In essa sono
incluse le precedenti voci retributive (Cfr. Verbale di accordo del 1997) costituite da
Indennità di presenza, Nuova indennità di presenza (quest'ultima a sua volta include
i precedenti elementi retributivi denominati “Indennità incentivante” e “Indennità
incentivante aggiuntiva”) (Cfr. Accordo del 28 aprile 1992).
- ERAS quota B), include invece la media ponderata delle trasferte e diarie, dedotte del
20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005>> (così nel ricorso introduttivo ed in termini sostanzialmente identici nella memoria di controparte. Si vedano i due accordi costituenti gli allegati 4 e 5 di quest'ultima).
5. Questa la disciplina contrattuale dell'ERAS, con ricorso del 3\11\2021 il sig. ha adito il Tribunale di Catanzaro lamentando che la convenuta CP_1
non avesse mai corrisposto tale elemento retributivo nei periodi di Pt_1
godimento delle ferie annuali, durante i quali aveva percepito solo una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL
autoferrotranvieri e chiedendone la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive per tutti gli anni dal 2015 al 2021, nel complessivo importo di €. 5.821,92, per come calcolato dal proprio CTP.
7. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la decurtazione dell'ERAS nel periodo delle ferie annuali fosse in contrasto con il diritto al pieno godimento delle stesse affermato dall'art. 7 della direttiva 2003/88, per come inteso dalla
Corte giustizia UE, sez. 155, essendo incontroverso fra le parti che
tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla
retribuzione feriale>>.
Ciò detto in merito all'an, ha ritenuto fondati i rilievi della convenuta concernenti il quantum, sotto i due ricordati profili, ovvero:
per l'impossibilità di estendere il diritto al pieno godimento delle ferie annuali sancito dall'art.7 della direttiva anche ai giorni di riposo eccedenti i ventotto annui, a cui è circoscritta la relativa nozione comunitaria e per la coincidente impossibilità di dedurre, rispetto a tali giorni eccedenti,
un'eventuale nullità della decurtazione dal principio costituzionale di retribuzione sufficiente ex art.36, che non comporta un carattere di onnicomprensività della stessa;
per l'istituzione, a decorrere dall'entrata in vigore del CCNL del 10\5\2022,
di una nuova indennità retributiva del periodo feriale che ha interamente sostituito la pregressa disciplina.
Riducendo, come detto, l'ammontare del dovuto alla minore somma di
€.5.488,81 e condannando la convenuta al relativo pagamento.
8.1. Chiariti i fatti, occorre fare ordine nell'esposizione dei principi di matrice comunitaria che disciplinano la materia, per come chiariti dalla Corte di
Giustizia.
Nella sentenza n.155/2011 (punti 19 e segg.), la Corte di Giustizia ha, in primo luogo, così circoscritto il quadro normativo comunitario di riferimento: artt. 7
delle direttive del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/ CE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000,
2000/34/CE, nonché 2003/88, art. 3 dell'accordo europeo e, infine, art. 31, n. 2,
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Quadro normativo da cui ha tratto questi principi:
<<l annuali retribuite di cui all n. della direttiva>
significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la
retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
<<l annuali retribuite di cui all n. della direttiva>
fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia
paragonabile ai periodi di lavoro
<< …da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la
retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che
un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio
rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto
dell'Unione
<< quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il
lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica
<<qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle
mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di
lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della
retribuzione complessiva del lavoratore (…) deve obbligatoriamente essere preso in
considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie
annuali
<<All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore
diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che
sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al
lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i
piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in
considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali>>.
Con l'ulteriore specificazione che durante il periodo feriale spettano al lavoratore <<anche gli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale (…) le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore
gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali>>.
Principi che sono ribaditi sostanzialmente negli identici termini anche nella sentenza della stessa Corte del 13.1.2022, nella causa C-514/20.
8.2. Riassumendo:
i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza comunitaria relativa all'art.7 della direttiva 2003/88 si applicano al periodo di ferie annuali per come definito dal primo comma del medesimo articolo ovvero alle 4 settimane minime ivi indicate. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha detratto gli importi riferiti ai giorni di ferie contrattuali eccedenti i 28 annui;
in linea di principio, la retribuzione corrisposta in detto periodo deve coincidere
con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
nel senso che deve avvicinarsi ad essa quanto più possibile per evitare il rischio che il lavoratore possa essere indotto a non godere di tale periodo di riposo annuo ovvero la retribuzione nel periodo di godimento delle ferie dev'essere determinata in misura tale che non possano sussistere dubbi sul fatto che il rischio in questione sia scongiurato e tale non è una retribuzione
determinata ad un livello appena sufficiente a scongiurare il rischio di cui si discute;
pertanto, ogni elemento retributivo collegato all'esecuzione delle mansioni che
il lavoratore è tenuto ad espletare o al suo status professionale vi rientra.
9. Questo il quadro normativo di riferimento, con il primo motivo d'appello assume che il lavoratore avrebbe dovuto provare un preteso “requisito Pt_4
teleologico” ovvero che l'omessa inclusione dell'ERAS nella retribuzione del periodo feriale “rappresenti un effettivo ostacolo alla fruizione delle ferie da parte del
lavoratore”. Proponendo un'interpretazione della norma comunitaria secondo cui “la retribuzione feriale pur non dovendo coincidere totalmente con la retribuzione
percepita durante i periodi lavorati, non deve essere rispetto a quest'ultima inferiore, in misura tale da indurre il lavoratore a non beneficiare del riposo previsto in suo
favore”.
Situazione che non sarebbe riscontrabile nel caso di specie, atteso che l'ERAS
avrebbe concretamente inciso sulla retribuzione annua del ricorrente in una misura variante dal 2,27% al 3,22% per come emergerebbe dal prospetto allegato.
Con il secondo motivo d'appello, deduce che “l'ERAS è stato da sempre concepito
dalle parti sociali come elemento retributivo inscindibilmente connesso alla mera
effettiva presenza in servizio” e che, pertanto, sarebbe “ontologicamente
incompatibile con il concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua
opera”.
Con il terzo motivo, sostiene che “l'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi
importo pecuniario intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni non può
significare la piena coincidenza della retribuzione per ferie con quella ordinaria e, per
altro verso, l'esclusione degli elementi per spese occasionali o accessorie non può
significare che, al di fuori di queste, tutti gli altri compensi debbano essere inclusi nella
base per le ferie”, deducendo (con salto logico considerevole) che << l'ERAS,
nella sua componente A, non è affatto integralmente ricollegata alle “mansioni” svolte
dal lavoratore, né è necessariamente correlata quanto alla sua genesi allo status
personale e professionale dello stesso (incidendo esso solo sulla quantificazione),
andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi
aziendali>>
Con il quarto motivo d'appello deduce che <
attinente come precisato in punto di fatto alla media ponderata delle diarie e trasferte,
giammai può intendersi come intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni tipiche
del macchinista, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica di esse né
tantomeno destinata a compensare uno specifico disagio legato alla mansione medesima e men che meno è correlata allo status professionale proprio
dell'interessato>>.
In subordine, contesta la condanna al pagamento delle spese di lite, chiedendo che ne sia disposta la compensazione.
10. I ricordati motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente.
La suggestiva ed impropria evocazione di un preteso “requisito teleologico” che l'appellante propone, finisce per risolversi in un tentativo di forzare il senso dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
I quali, come detto, richiedono che vi sia una tendenziale coincidenza fra retribuzione ordinaria e retribuzione corrisposta nel periodo di godimento delle ferie. Anzi, la Corte di Giustizia, laddove afferma che non basta una retribuzione “appena sufficiente” ad evitare il rischio che il lavoratore possa indursi a rinunciare al riposo feriale, implicitamente afferma che tale rischio deve essere evitato in maniera decisa ed incontestabile. Ovvero, ribadisce la tendenziale corrispondenza fra quanto percepito ordinariamente e quanto percepito durante le ferie.
La sola esclusione esplicitamente affermata nella citata sentenza del 2011 ed in altre analoghe del giudice comunitario è quella che concerne i rimborsi di spese
occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
mansioni. Rimborsi che pacificamente non sono fra gli elementi costitutivi dell'ERAS per come dalla stessa appellante riepilogati.
Altrettanto impropriamente l'appellante ritiene di poter trarre conseguenze favorevoli alla propria tesi dall'allegata circostanza secondo cui l'ERAS non sarebbe collegata alle mansioni svolte, al disagio che ne conseguirebbe o allo status professionale del lavoratore. Mostrando di non avere inteso, anche in questo caso, il senso del ragionamento del giudice comunitario, il quale ha inteso richiamare le voci retributive collegate a tali aspetti, non certo per circoscrivere ad esse la retribuzione da corrispondere nel periodo di godimento delle ferie, ma, tutto al contrario, per escludere che possano esserne decurtate.
11. Infine, la tesi dell'appellante secondo cui l'ERAS avrebbe un'incidenza sostanzialmente irrilevante sul complesso della retribuzione percepita, risulta clamorosamente smentita per acta.
E' sufficiente un esame, anche solo random, delle buste paga prodotte dall'appellato per rendersene conto. Questi, infatti, gli importi lordi dell'ERAS
che da esse si evincono:
gennaio 2014, ERAS A € 383,20, ERAS B € 220
luglio 2015, ERAS A € 325,72, ERAS B € 116,33
aprile 2016, ERAS A € 498,16, ERAS B € 220,61
maggio 2017, ERAS A € 402,36, ERAS B € 165
ottobre 2018, ERAS A € 459,84, ERAS B € 143
novembre 2019 ERAS A € 364,04, ERAS B € 229,90
luglio 2020 ERAS A € 268,24, ERAS B € 169,40
maggio 2021, ERAS A € 479, ERAS B € 217,80
e così a seguire, con importi di analoga entità per tutto il periodo oggetto di domanda.
Questo rispetto ad una retribuzione mensile lorda che si aggira intorno ai tremilacinqucento euro.
Non può, pertanto, essere seriamente contestato che la decurtazione di tale voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie annuali sia tale da determinare un rischio più che serio che il lavoratore non prenda le ferie.
12. E', infine, infondata anche la richiesta di compensare le spese di lite del primo grado, spese che devono invece seguire il principio della soccombenza e la cui liquidazione è stata correttamente parametrata all'effettivo valore della controversia accertato dal Tribunale.
13. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 12\12\2023,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.200, oltre accessori. Con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 8\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni