Ordinanza cautelare 19 novembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 4136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4136 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AS EL AN S.p.A. e OD IA S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Paolo GI Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalmaiocco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian RI Menzani e Gianpaolo Menzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Milano, largo Augusto, 7;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Responsabile di Servizio dott. Diego Carlino prot. REP_PROV_LO/LO-SUPRO/0277544 del 30/06/2023, avente ad oggetto “la sospensione dei termini del procedimento della SCIA ID 00488410010-28042023-1645 del 26/05/2023”,
- della nota del Responsabile di Servizio dott. Diego Carlino prot. REP_PROV_LO/LO-SUPRO/0331218 del 07/08/2023, recante “divieto di prosecuzione dell'attività (…) a seguito di presentazione della S.C.I.A.” ID 00488410010-28042023-1645 del 26/05/2023;
- della nota ARPA Lombardia prot. mi.2023.0089409 del 08/06/2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi incluse:
* la nota del Comune di Casalmaiocco, del 24 novembre 2022, Prot. N. 0006790/2022;
* la nota del Comune di Casalmaiocco del 23 dicembre 2022, Prot. N. 0007455/2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/5/2024:
- della nota dello SUAP a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Moreno Oldani prot. REP_PROV_LO/LO-SUPRO 0153718 del 15 marzo 2024, avente ad oggetto “Pratica ID 00488410010-19122023-1558 – Procedimento di installazione ed esercizio su infrastrutture per impianti preesistenti, ai sensi e per i fini stabiliti dall''art. 45 D. Lgs. n. 259/03 - Divieto di prosecuzione attività”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, con riserva di ulteriori motivi aggiunti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\7\2024:
- della nota dello SUAP a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Moreno Oldani Prot. N. 0003732/2024 del 14 giugno 2024, avente ad oggetto “determinazioni correlate al procedimento di accertamento avviato con nota del 23/12/2022, al sopralluogo effettuato in data 18/07/2023, al parere negativo espresso in data 11/03/2024 ed al divieto di prosecuzione dell’attività notificato in data 15/03/2024”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi inclusi, se ed in quanto occorre possa:
* il “parere negativo” del Comune, non meglio precisato, che sarebbe datato 11 marzo 2024, menzionato per la prima volta nel provvedimento del 14 giugno 2024 (non conosciuto);
* il verbale del sopralluogo del 18 luglio 2023 (se esistente ed anch’esso non conosciuto), che per la prima volta si apprende sarebbe stato effettuato “dall’Arch. RIgrazia Neri e dall’Arch. Carolina Sala dell’Ufficio Tecnico del Comune, dalla Dott.ssa Chiara Panigatta in qualità di Pianificatore territoriale dell’Ente, dal Geom. Francesco Davidi in qualità di Tecnico del Consorzio di Bonifica Muzza Basso Lodigiano, dal Vice Comandate Stefano Lavini, dall’Agente Roberta Borghesi e dall’Agente Hans Frau della Polizia Locale Unione Nord Lodigiano”, con riserva di ulteriori motivi aggiunti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\10\2024:
- dell’ordinanza n. 4/2024 del 13 settembre 2024 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Moreno Oldani, avente ad oggetto “demolizione dell’infrastruttura e delle altre opere realizzate sul terreno identificato catastalmente al foglio 5, mappale 197”;
- della nota prot. 0005697/2024 del 13.09.2024 di trasmissione della predetta ordinanza;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi inclusi, se ed in quanto occorre possa:
* il verbale del sopralluogo del 18 luglio 2023 allegato alla nota prot. 0005697/2024 del 13.09.2024;
* il verbale del sopralluogo del 12.09.2024 allegato alla nota prot. 0005697/2024 del 13.09.2024, con riserva di ulteriori motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalmaiocco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. GI CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società AS EL AN SP (di seguito anche solo “WI”) e OD IA SP (di seguito anche solo “OD”) presentavano al Comune di Casalmaiocco (LO) in data 3.5.2023 una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche o di seguito anche solo “CCE”), per l’installazione di una stazione radio base (SRB) di telefonia.
In precedenza, con sentenza n. 2253 del 2022, la scrivente Sezione del TAR Lombardia aveva annullato un provvedimento comunale del 2021 volto ad inibire la medesima installazione.
A fronte della SCIA succitata il Comune adottava dapprima in data 7.8.2023 una nota di divieto di prosecuzione dell’attività relativa alla SCIA stessa, con onere di rimozione degli effetti.
Contro tale atto ed altri connessi era proposto il ricorso principale in epigrafe.
Con successivo provvedimento del 15.3.2024 il Comune disponeva ancora il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA e contro tale atto era proposto un primo ricorso per motivi aggiunti, con istanza di sospensione.
In data 14.6.2024 l’Amministrazione di Casalmaiocco adottava una determinazione con la quale annullava d’ufficio ed in autotutela la SCIA del 3.5.2023 ed altre due SCIA – sempre relative al medesimo impianto – rispettivamente del 17.1.2024 e del 12.2.2024.
Contro tale determinazione di asserita autotutela era proposto il secondo ricorso per motivi aggiunti, sempre con domanda di sospensiva.
Infine il Comune adottava in data 13.9.2024 l’ordinanza n. 4/2024 con la quale ingiungeva la demolizione dell’infrastruttura e delle altre opere realizzate.
Contro tale ordinanza era proposto il terzo ricorso per motivi aggiunti, con domanda cautelare.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto dell’intero gravame.
L’istanza di sospensione era discussa all’udienza in camera di consiglio del 19.11.2024, all’esito della quale la scrivente Sezione accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 1347 del 2024.
Alla successiva pubblica udienza del 2.12.2025 la causa era spedita in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti devono reputarsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ) del c.p.a.
Infatti, gli atti con gli stessi impugnati in via prioritaria (il divieto di prosecuzione dell’attività del 7.8.2023, doc. 9 delle ricorrenti ed il successivo ulteriore divieto del 15.3.2024, doc. 12 delle ricorrenti), hanno di fatto perso ogni efficacia alla luce dei successivi provvedimenti comunali di annullamento in autotutela delle SCIA presentate e di demolizione delle infrastrutture realizzate, che sono stati peraltro ritualmente gravati rispettivamente con i secondi e con i terzi motivi aggiunti.
In altri termini, dall’eventuale accoglimento del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti non potrebbe derivare alcuna concreta utilità alle società esponenti.
2. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è diretto contro la determinazione comunale del 14.6.2024 di annullamento d’ufficio in via di autotutela delle citate SCIA rispettivamente del 3.5.2022, del 17.1.2024 e del 12.2.2024 (cfr. per la determinazione impugnata il doc. 18 delle ricorrenti).
Le censure indirizzate contro il suesposto atto di autotutela sono fondate, per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla prima SCIA del 3.5.2022 il termine massimo per l’esercizio del potere di annullamento (un anno secondo il testo dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie) risulta ormai scaduto al momento dell’adozione della determinazione di autotutela (14.6.2024).
È stato inoltre omesso l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 e non può neppure essere reputato tale un altro avviso di avvio del procedimento del 23.12.2022, posto che le SCIA annullate sono tutte successive (cfr. il doc. 5 delle ricorrenti).
La determinazione appare poi priva di sufficiente ed adeguata motivazione sotto il profilo dell’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento diverso del mero interesse al ripristino della legalità, considerato che la SCIA presentata dalle società esponenti il 17.1.2024 e poi integrata nel successivo mese di febbraio aveva ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpa della Lombardia (cfr. il doc. 11 delle ricorrenti).
Quanto agli eventuali limiti all’installazione evidenziati dal Comune, si ricordi che con la sentenza n. 2253 del 2022, passata in giudicato, questa stessa Sezione aveva annullato un precedente diniego del Comune di Casalmaiocco per lo stesso impianto adottato nei confronti di WI (cfr. il doc. 3 delle ricorrenti) ed in tale pronuncia il TAR aveva rilevato che l’art. 4, commi 11 e 12, della legge regionale (LR) n. 11 del 2001 non vieta la posa di SRB in assenza di un piano di localizzazione; inoltre – sempre secondo la sentenza - la posa non potrebbe essere subordinata alla pianificazione attuativa ed è di regola compatibile con tutte le destinazioni urbanistiche previste dal Piano di Governo del Territorio (PGT, vale a dire lo strumento urbanistico generale del Comune ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005).
Inoltre, le stazioni radio base possono essere installate laddove viene rispettata la sola legislazione di rango primario di cui all’art. 45 del CCE, senza necessità per l’operatore economico di depositare, unitamente alla SCIA, documenti diversi da quelli espressamente previsti dal CCE (si veda ancora sul punto la sentenza della Sezione n. 2253 del 2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Il secondo ricorso per motivi aggiunti merita quindi accoglimento, con assorbimento di ogni altra censura e con conseguente annullamento della determinazione comunale impugnata del 14.6.2024.
3. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è rivolto contro l’ordinanza n. 4/2024 del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune che ingiunge ad una serie di soggetti – fra cui le società esponenti quali committenti dell’infrastruttura – di provvedere a propria cura e spese alla demolizione ed alla rimozione dell’infrastruttura medesima (cfr. il doc. 2 del resistente).
L’ordinanza è fondata su una pluralità di argomenti, uno dei quali consisterebbe nella violazione del Regolamento di polizia idraulica della Regione Lombardia n. 3 del 2010, che all’art. 3, comma 1, lettera a ), vieta la realizzazione di fabbricati e costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell’importanza del canale.
Il provvedimento richiama sul punto due verbali di sopralluogo, uno del 18.7.2023 e l’altro del 12.9.2024; tuttavia occorre rilevare che entrambi i sopralluoghi sono stati effettuati in assenza degli operatori interessati – quindi in violazione del principio del contraddittorio procedimentale – e non si vedono ragioni per le quali le due società ricorrenti non sono state invitate ai sopralluoghi (si veda per la copia dei verbali ancora il doc. 2 del resistente).
Quanto poi all’asserita applicazione dell’art. 3 del Regolamento Regionale, è noto che gli impianti come quello di cui è causa non sono qualificabili né come “fabbricati” né come “costruzioni”, costituendo semmai opere di urbanizzazione primaria (si veda l’art. 43, comma 4, del CCE che richiama sul punto l’art. 16, comma 7, del DPR n. 380 del 2001), essenziali per il corretto esercizio del servizio di telecomunicazioni (cfr. sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 10298 del 2023, che ha ammesso la collocazione di una SRB nella fascia di rispetto cimiteriale ed anche TAR Toscana, Sezione I, sentenza n. 349 del 2024, con la giurisprudenza nella stessa richiamata e TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 1550 del 2025, punto 4.2 della motivazione in DIRITTO).
Non appare quindi possibile l’applicazione all’impianto di cui è causa della norma regolamentare regionale richiamata dal Comune e del resto neppure sono provati gli eventuali gravi pregiudizi che deriverebbero dalla collocazione della struttura.
Quanto al resto della motivazione dell’ordinanza, nella stessa sono svolte una serie di considerazioni che si pongono in contrasto evidente con la giurisprudenza amministrativa sopra richiamata oltre che contro la più volte citata sentenza della Sezione n. 2253 del 2022 (ormai passata in giudicato, giova ancora ricordare), per la quale:
- le SRB possono essere installate senza alcun piano attuativo e sono compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica;
- l’operatore economico deve produrre all’Amministrazione comunale la sola documentazione prevista dal CCE senza oneri ulteriori e tale documentazione attiene anche ai profili di carattere edilizio e urbanistico, per cui l’operatore non deve munirsi dei titoli edilizi previsti dal DPR n. 380 del 2001, vale a dire il Testo Unico dell’edilizia.
In conclusione, deve accogliersi anche il terzo ricorso per motivi aggiunti con annullamento integrale dell’ordinanza comunale con lo stesso impugnata.
4. L’andamento della presente controversia e la parziale novità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato complessivamente corrisposto, onere da porre a carico del Comune soccombente ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibili il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115 del 2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SS, Presidente
GI CC, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CC | RI DA SS |
IL SEGRETARIO