Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 399/2022 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 15.02.2022, notificata in data 16.02.2022, promossa da:
e , rappresentati e difesi disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Enrico Montobbio del Foro di Genova, Paolo Canal del Foro di Padova e Giuseppe Mazzaglia del
Foro di Milano, in forza di procura in attu, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo a
Genova, in Via Porta d'Archi n. 10/21
APPELLANTI contro
e , rappresentati e difesi, congiuntamente e Controparte_1 Controparte_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Genovesi e Giacomo Maria Maccaferro del Foro di Genova, in forza di procure riprodotte in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Genova, Via A. M. Maragliano n. 5/9
APPELLATI
e contro
e , Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi giusta dall'Avv. Gaetano Del Borrello, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Terraggio n. 17
APPELLATI
e nei confronti del
CONDOMINIO “VILLA CAZZANIGA” di VIA F. COSTA N. 8 – SANTA ER
UR
APPELLATO , già terzo chiamato, CONTUMACE nonché nei confronti di
Controparte_5
APPELLATA, già terza chiamata, CONTUMACE
nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER GLI APPELLANTI:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria e previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio del primo grado n. 651/2021 R.G. e del fascicolo d'ufficio n. 6556/2019 R.G., relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo, così giudicare:
- in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di
Genova in composizione monocratica n. 399/2022, pronunciata dal dott. Pasquale Grasso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. a definizione del procedimento n. 651/2021 R.G., depositata in data 15 febbraio 2022 e notificata in data 16 febbraio 2022; per l'effetto: Preliminarmente, in via istruttoria:
- disporsi l'acquisizione agli atti del presente giudizio della Relazione ATP (come definita in atti);
- ove e solamente nella misura in cui fosse ritenuto opportuno, disporsi una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a riesaminare i contenuti della Relazione ATP e, su tale scorta, ad accertare le cause delle infiltrazioni lamentate dagli Appellanti, a determinare gli interventi necessari
a evitare che il fenomeno abbia a ripetersi in futuro e a quantificare i danni arrecati agli Appellanti e
i costi necessari a porre rimedio in futuro alle infiltrazioni.
In via principale, di merito:
1. rigettata ogni contraria istanza e domanda, accertare e liquidare l'entità dei danni arrecati alla proprietà degli Appellanti per effetto delle infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare e dalle pertinenze ora nella titolarità degli PE e già – ante causam – nella titolarità Controparte_6 degli PE;
P_
2. condannare gli PE , in solido tra loro, a risarcire agli Appellanti i danni P_ arrecati alla proprietà degli Appellanti per effetto delle infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare e dalle pertinenze ora nella titolarità dei OR e già – ante causam – nella Controparte_6 titolarità dei OR , come liquidati dal CTU nella Relazione Tecnica redatta a P_ conclusione della procedura di ATP, per l'ammontare di Euro 1.100,00 oltre I.V.A. oltre a interessi maturati, al tasso di legge) ovvero per il diverso ammontare che il giudicante dovesse ritenere appropriato;
3. condannare i OR e , in solido tra loro o per le P_ Controparte_8 rispettive quote di responsabilità, a risarcire agli Appellanti l'integrale ammontare dei danni che dovessero arrecarsi in futuro alla proprietà degli Appellanti per effetto delle infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare e dalle sue pertinenze ora nella titolarità dei OR e già Controparte_6
– ante causam – nella titolarità dei OR , qualora non vengano effettuati medio P_ tempore gli interventi necessari al fine di impermeabilizzare le zone da cui le infiltrazioni provengono;
4. condannare i OR e , in solido tra loro o per le P_ Controparte_6 rispettive quote di responsabilità, a far eseguire – a loro cura e a loro spese esclusive (ovvero, e in via meramente subordinata, per la porzione che il giudicante dovesse ritenere appropriata), entro un termine pre-stabilito – tutti gli interventi necessari ad assicurare che in futuro non abbiano a ripetersi ulteriori infiltrazioni di acqua nella proprietà degli Appellanti, che dovranno includere (i) il rispristino della veranda nell'area della terrazza del piano primo, nel rispetto della documentazione catastale riguardante l'appartamento ora nella titolarità dei EN;
e (ii) Controparte_6
l'impermeabilizzazione a regola d'arte della citata terrazza/veranda, oltre che della scala di accesso all'appartamento nella titolarità dei EN;
Controparte_6 5. condannare gli PE e , in solido tra loro o per le P_ Controparte_6 rispettive quote di responsabilità, a risarcire/rimborsare agli Attori tutte le spese sostenute nel contesto dell'ATP (di giustizia, per consulenti legali e tecnici, inclusi i Costi CTU, i Costi CTP, le
Spese di Giustizia e le Spese Legali);
6. ai sensi dell'Articolo 614-bis c.p.c., disporre a carico degli PE e P_
, in solido tra loro o per le rispettive quote di responsabilità, il pagamento di una Controparte_6 somma di denaro pari a Euro 200 o della diversa somma che questo Tribunale ritenesse equa, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro cui questa Corte dovesse condannare gli PE
e a completare la realizzazione delle opere necessarie a porre P_ Controparte_6 rimedio al lamentato problema delle infiltrazioni;
7. condannare gli PE e a restituire ai OR e P_ Controparte_6 Pt_1
qualsivoglia somma percepita e che dovessero percepire in esecuzione della sentenza di Pt_2 primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento e, in ogni caso, condannare i OR e a restituire ai OR e la somma di CP_1 CP_2 Pt_1 Pt_2
Euro14.830,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui – a seguito di loro istanza – ne è stato effettuato il pagamento (24 febbraio 2022).
8. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, per il doppio grado del giudizio.
Con espressa riserva di proporre ulteriori domande, anche in replica agli atti difensivi avversari, e di ulteriormente dedurre e produrre.
Con osservanza.”
PER GLI APPELLATI CITTERIO/VERGA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale
(1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile, anche ai sensi degli artt. 342 e/o 348 e/o
348 bis e/o 348 ter cod. proc. civ., l'appello proposto dai signori e , per Parte_1 Parte_2 le ragioni meglio esposte in atti, nel merito
(2) rigettare l'appello proposto dai signori e e, comunque, ogni Parte_1 Parte_2 domanda formulata nei confronti dell'Arch. e/o dell'Avv. , in Controparte_1 Controparte_2 quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
(3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte nei confronti dell'Arch. e/o dell'Avv. , dai Controparte_1 Controparte_2 signori e : Parte_1 Parte_2
(3.1) accertare e dichiarare la quota di responsabilità effettivamente imputabile ai signori
Arch. e/o Avv. e al Condominio “Villa Cazzaniga” di Via F. Costa Controparte_1 Controparte_2
n. 8 – Santa Margherita Ligure, anche ai sensi del disposto dell'art. 1126 cod. civ. e/o sulla base di ogni altra norma meglio vista, e, per l'effetto, condannare il Condominio “Villa Cazzaniga” di Via F. Costa n. 8 – Santa Margherita Ligure, in persona dell'amministratore pro-tempore, a corrispondere, in via di regresso anticipato, ai signori Arch. e/o Avv. l'importo Controparte_1 Controparte_2 che questi fossero tenuti a pagare in accoglimento, anche parziale, delle domande degli appellanti, in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità;
(3.2) condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_5 tenere manlevata, nei limiti del contratto di assicurazione, l'Arch. da tutto quanto Controparte_1 quest'ultima dovesse essere tenuta a pagare, in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui
è causa e con riferimento alle spese di giudizio.
Con vittoria delle spese e del compenso giudiziale, come per legge.”
PER GLI APPELLATI MERCHIORI/COLOMBO:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma. così giudicare
NEL MERITO
In via principale respingere i motivi di appello ex adverso proposti in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza impugnata. In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di appello dedotti: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. in Controparte_4 relazione alle domande dedotte sub 4; condannare l'Arch. e l'Avv. a manlevare i concludenti da Controparte_1 Controparte_2 ogni e qualsiasi onere, responsabilità, pregiudizio o conseguenza eventualmente derivante dall'accoglimento delle avverse domande nonché dai costi sostenuti giudiziali e stragiudiziali sostenuti;
Vinte le spese del presente grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta da parte appellante per i motivi dedotti in atti.
Con ogni ulteriore riserva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio e , nonché e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
per sentirli condannare, anche in solido, al risarcimento dei danni riscontrati Controparte_4 in sede di ATP (RG 6556/2019), in relazione a una serie di fenomeni infiltrativi verificatisi nel corso del tempo all'interno del proprio appartamento. Inoltre, gli attori chiedevano di condannare tutti i convenuti a far eseguire a proprie spese e cura, entro un termine prestabilito. tutti gli interventi necessari ad evitare in futuro il ripetersi di infiltrazioni di acqua, il tutto con la previsione di una condanna ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. per il ritardo nell'eventuale nell'esecuzione di quanto oggetto di condanna.
A fondamento delle loro domande, gli attori sostenevano che i danni derivanti alla loro proprietà erano imputabili alle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento del primo piano di Villa Cazzaniga, di proprietà esclusiva sino a luglio 2019, successivamente divenuto P_ proprietà dei convenuti , a seguito di divisione in due unità dell'originaria Controparte_6 abitazione e, in particolare, dalla terrazza/veranda e dalla scala esterna di accesso all'immobile, che sovrastavano il soffitto ( fungendo pertanto da lastrico solare) di una porzione della zona lato-mare dell'appartamento degli attori, ove erano collocati un bagno, un ripostiglio, un disbrigo e un salotto. Si costituivano in giudizio e , contestando, in linea di fatto Controparte_1 Controparte_2
e di diritto, l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree e chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa del Condominio “Villa Cazzaniga”, effettivo responsabile della cattiva manutenzione delle parti comuni dalle quali, già in passato, erano provenute le infiltrazioni e, in via cautelativa, di compagnia con la quale l'Arch. aveva stipulato una polizza Controparte_5 CP_1 assicurativa relativa all'immobile. Si costituivano in giudizio anche e Controparte_3 Controparte_4
contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande attoree , chiedendo di essere
[...] tenuti indenni e manlevati, nel caso, dai convenuti rispetto ad ogni conseguenza P_ pregiudizievole eventualmente derivante dall'accoglimento delle domande avversarie. Dopo aver verificato l'avvenuto perfezionamento della notifica via pec dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, sia nei confronti del Condominio “Villa Cazzaniga”, sia nei confronti di e preso atto della loro mancata costituzione, all'udienza del 28.09.2021, tenutasi Controparte_5 in modalità cartolare, il Tribunale adito dichiarava la contumacia di tali RT e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 22.12.2021, lette le memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Tribunale fissava l'udienza del 15.02.2022, da tenersi in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'udienza del 15.02.2022, il Tribunale di Genova così statuiva:
“
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna e , in solido, a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
e , e di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
spese che – in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del
[...] regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( 10.3.2014) - si liquidano in favore di Persona_1 Controparte_3
e per il giudizio di merito in € 7.254,00 per compensi, e per la fase Controparte_4 di atp in € 2.910,00 per compensi ed € 1.573,80 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
in favore di e Controparte_1 Controparte_2 per il giudizio di merito in € 7.254,00 per compensi, e per la fase di atp in € 2.910,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”
Il Tribunale, applicando il principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, decideva la controversia sulla base delle risultanze degli accertamenti peritali condotti dal CTU, in sede di accertamento tecnico preventivo, e rigettava le domande attoree.
Il Giudice di primo grado, in particolare, disattendeva le domande proposte dagli odierni appellanti sulla scorta dei seguenti assunti:
- gli accertamenti compiuti in sede di ATP avevano evidenziato che: ▪ sussistevano fenomeni di umidità/infiltrazione esclusivamente nel locale ripostiglio/sottoscala di proprietà degli attori, in particolare “sulla porzione di parete libera da rivestimento … su porzioni del soffitto corrispondente alla sovrastante scala esterna … sul supporto pittorico della pilastrata collocata a sinistra della porta di ingresso al locale”; ▪ nessuna altra manifestazione di infiltrazioni, tra quelle allegate dagli attori, era stata riscontrata in sede di ATP;
- con particolare riferimento alle cause di quanto rilevato, il CTU: ▪ se per un verso aveva affermato che quanto rilevato era “riconducibile ad infiltrazioni d'acqua con provenienza dalla scala e/o dal terrazzo in capo ai resistenti”, ▪ per altro verso – e con affermazione di preponderante rilievo ai fini della decisione della controversia – aveva evidenziato che a) “nel corso dei sopralluoghi non si è proceduto con accertamenti di tipo distruttivo per verificare se esse [le infiltrazioni] possano essere attribuibili alla mancata, o meno, impermeabilizzazione della terrazza dei resistenti e/o della scala convenuti” e che b) “nel corso degli accertamenti al fine di trovare un riscontro diretto circa la causa delle lamentate infiltrazioni si è effettuata una prova di bagnatura artificiale utilizzando un sistema che potesse dare uniformità di irrorazione dell'acqua. Dopo più di un'ora di immissione di acqua sulla terrazza e sulla scala, cui è seguita un'ulteriore bagnatura di acqua additivata con tracciante non si sono riscontrate infiltrazioni all'interno del locale ripostiglio-sottoscala, così come in altre zone dei locali sottostati la terrazza dei resistenti. Anche l'ulteriore verifica effettuata dallo scrivente a distanza di quattro giorni dalla prova ha dato esiti negativi”; - nella situazione sopra descritta, il Tribunale riteneva inconsistente, e priva di argomentazione logica e tecnica, l'affermazione del CTU (e conseguentemente di parte attrice) circa la riconducibilità delle infiltrazioni a difetto di impermeabilizzazione di elementi di proprietà dei convenuti;
in particolare, anche la rilevata esistenza di colature calcaree in corrispondenza dei gradini della scala esterna rimaneva, alla luce dei risultati delle prove di allagamento, fattore equivoco e non tale da fondare un'affermazione di sussistenza delle doglianze attoree e quindi di fondatezza delle correlate pretese.
In forza di ciò, il Giudice di prime cure perveniva alla pronuncia di cui si è detto.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO: VIZIO DI INSUFFICIENTE E CONTRADDITORIA MOTIVAZIONE E
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2051 E 2697 C.C. E DEGLI ARTT. 40 E 41 C.P.
Con tale motivo gli appellanti hanno denunciato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. nelle parti in cui la sentenza, dopo avere recepito e fatto propri gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico nell'ATP, in ordine alla provenienza delle infiltrazioni dal terrazzo e/o dalla scala esterna dell'appartamento (già appartamento ), aveva comunque respinto Controparte_6 P_ le domande attoree per mancata prova di difetti di impermeabilizzazione di elementi di proprietà dei convenuti.
Gli appellanti, in merito, hanno inquadrato la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo o da una scala nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., sì che , data la natura oggettiva della responsabilità da cosa in custodia, ai fini della sua configurazione, per il danneggiato era sufficiente la prova del danno e del suo rapporto di causalità con il bene custodito.
Gli appellanti medesimi, pertanto, hanno sottolineato che una volta provate tali circostanze, il custode poteva esimersi dalla propria responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè di fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo, con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, il tutto, altresì, affermando che nell'eventualità di incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimaneva “a carico” del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo a eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento. Nella fattispecie in esame, la sentenza, aveva violato i suddetti principi, atteso che, per un verso, la sentenza aveva incontrovertibilmente accertato la sussistenza di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e dall'altro verso il Tribunale non aveva accertato – e aveva quindi implicitamente escluso – la ricorrenza di un caso fortuito. In sostanza, hanno dedotto gli appellanti, facendo corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità (oggettiva) da cosa in custodia, la sentenza avrebbe dovuto accogliere le domande in esame.
In ogni caso, sempre secondo gli appellanti, la sentenza era corredata da una motivazione insufficiente e in contrasto con gli artt. 2697 c.c. e 40 e 41 c.p., atteso che, come sostenuto dalla
Corte di legittimità, nel giudizio civile, in tema di nesso di causalità, doveva applicarsi la regola dell'imputabilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, assunto in base al quale un determinato evento lesivo si considera derivante da un fatto se le probabilità che l'evento sia conseguenza di quel fatto siano maggiori delle probabilità che non lo siano. Nel caso in esame, hanno posto in risalto gli appellanti, era evidente come fosse più probabile che non che le infiltrazioni d'acqua fossero derivate (e continuassero a derivare) da un difetto di impermeabilizzazione della scala esterna o del terrazzo, piuttosto che da altre cause, di cui peraltro non si dava conto nella sentenza, tali da ritenersi, comunque, ignote. Il primo Giudice, dunque, si era discostato irragionevolmente dal criterio del “più probabile che non” , perché, pur non riscontrando l'esistenza di una possibile causa alternativa delle infiltrazioni (causa rimasta ignota), aveva omesso di considerare che, già per la sola provenienza delle infiltrazioni stesse dal terrazzo e/o dalla scala esterna di proprietà degli appellati, era, appunto,
“più probabile che non”, che la causa delle infiltrazioni medesime fosse un difetto di impermeabilizzazione del terrazzo o della scala.
Da ultimo, in tesi, la sentenza aveva violato il principio secondo cui, sebbene le conclusioni del CTU non avessero efficacia vincolante per il Giudice di merito, egli, per legittimamente disattenderle, avrebbe dovuto svolgere una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali, tale da risultare congruamente e logicamente motivata, il che mancava nella pronuncia appellata.
SECONDO MOTIVO: VIZIO DI INSUFFICIENTE E MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 61 C.P.C. E 2697 C.C.
Con tale motivo gli appellanti hanno dedotto il vizio di insufficiente motivazione e la violazione degli artt. 61 c.p.c. e 2697 c.c., poiché il Tribunale di Genova aveva respinto le domande attoree in ragione dell'asserita mancata prova “della riconducibilità delle infiltrazioni a difetto di impermeabilizzazione di elementi di proprietà dei convenuti” senza disporre un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, come da loro istanza.
Gli appellanti, a tal riguardo, hanno rammentato come sia in citazione, che nei successivi atti processuali, incluse le “note scritte” finali, gli stessi avessero chiesto disporsi una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a riesaminare i contenuti della relazione svolta in ATP e, su tale scorta, ad accertare le cause delle infiltrazioni lamentate, richiesta ignorata dal Tribunale, con l'effetto di impedire agli allora attori di fornire una prova ulteriore delle cause delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo e dalla scala esterna di proprietà delle controparti.
Le RT e , pertanto, hanno lamentato come il Giudice di primo grado fosse Pt_1 Pt_2 incorso nella violazione della norma sull'onere probatorio, avendo ritenuto indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare.
Si sono costituiti in giudizio e , nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_9
, i quali hanno chiesto, rispettivamente, che l'appello ex
[...] Controparte_4 adverso proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, gli appellati, sostanzialmente in modo convergente, hanno eccepito quanto segue.
In via preliminare, gli appellati hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex P_ art. 342 c.p.c. in ragione del fatto che gli appellanti non avevano indicato in maniera specifica ed esauriente, in nessuno dei due motivi: (i) il cd. profilo volitivo, ovvero le parti del provvedimento che intendevano appellare;
(ii) il cd. profilo argomentativo, ovvero le modifiche che si chiedeva venissero apportate al provvedimento con riguardo alla prospettata nuova ricostruzione del fatto;
(iii) il cd. profilo censorio, ovvero l'indicazione del perché si assumeva fosse stata violata la legge;
(iv) il cd. profilo di causalità, ovvero la giustificazione del rapporto causa/effetto fra violazione dedotta e l'esito della lite.
Gli appellati , a loro volta, hanno precisato, preliminarmente, come, in Controparte_6 ogni caso, essi avrebbero dovuto essere tenuti indenni e manlevati dalle conseguenze pregiudizievoli dell'emananda sentenza da parte dei convenuti appellati in virtù di P_ clausola contrattuale inserita nel definitivo di vendita dell'immobile oggetto di causa stipulato tra gli appellati.
In via pregiudiziale, inoltre, è stata ribadita la carenza di legittimazione passiva del Dott.
in relazione alle domande di “facere” proposte dagli appellanti, atteso che, come Controparte_4 risultante dal rogito in atti, e avevano alienato in data 24.07.2019 Controparte_1 Controparte_2 ai deducenti appellati l'appartamento sito in Santa Margherita, Via Fortunato Costa, occasione in cui aveva acquistato il diritto di ½ in piena proprietà e di ½ in nuda proprietà, mentre il Controparte_3
Dott. aveva acquistato solo il diritto di ½ in usufrutto. Controparte_4
Infine, tutti gli appellati, sempre in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per il mancato deposito di copia conforme del provvedimento impugnato che non risultava allegato alle produzioni documentali del fascicolo di secondo grado.
Passando, poi, al merito, gli appellati hanno rilevano come parte appellante avesse inquadrato la fattispecie in oggetto sotto profili del tutto nuovi, mai esposti in precedenza, tesi ad allargare ingiustificatamente il thema decidendum, atteso che, per la prima volta, nel giudizio di appello, era stata dedotta una responsabilità degli appellati sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., tanto che la domanda finiva, in tal senso, per essere palesemente inammissibile per mutamento della causa petendi: sul punto, hanno ricordato gli appellati, nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano individuato specifiche censure nella condotta degli appellati , che P_ si estrinsecavano nel non avere adeguatamente provveduto all'impermeabilizzazione della terrazza e della scala, nell'avere rimosso la veranda e nel non avere provveduto a effettuare i lavori necessari a impedire il perpetuarsi dei fenomeni infiltrativi, sì da porre alla base delle loro domande precise condotte colpose che non potevano rientrare nell'alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
A conferma di ciò, soltanto dopo la sentenza che aveva accertato l'assenza degli specifici profili di responsabilità dedotti, gli appellanti avevano invocato l'art. 2051 c.c., onde eludere l'esito negativo degli accertamenti tecnici ed avvalersi delle presunzioni di legge in esso stabilite per vedere accolte le proprie domande.
Secondo gli appellati, inoltre, anche a voler entrare nel merito delle censure formulate da
RT appellanti, il presente gravame non meritava accoglimento, atteso che il ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice si risolveva in una motivata critica alle generiche conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico peritale da parte del CTU, il Giudice medesimo avendo valutato inattendibile la deduzione fatta dal proprio Ausiliario, secondo cui le infiltrazioni avrebbero potuto provenire dalla terrazza o dalla scala, pur non avendo trovato adeguato riscontro negli accertamenti compiuti.
Il Giudice, d'altra parte, aveva evidenziato come, in assenza di interventi demolitivi, le prove effettuate dal CTU, con il bagnamento per ore della terrazza degli appellati, utilizzando del liquido colorato, non avesse comportato infiltrazione alcuna nell'appartamento sottostante e come le colature calcaree presenti sui gradini non fossero elemento sufficiente a provare il nesso causale, con la conseguente reiezione della domanda di RT appellanti.
Gli appellati hanno, pertanto, lamentato come controparte avesse sottovalutato il presupposto alla base dell'art. 2051 c.c. in forza del quale incombe al danneggiato l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato, prova che, proprio in esito agli accertamenti compiuti, il Tribunale aveva ritenuto mancante.
Infine, gli appellati hanno osservato come nella stessa relazione peritale venissero proposte numerose altre spiegazioni del fenomeno infiltrativo denunciato, quali la particolare collocazione dell'immobile di parte appellante, i lavori di radicale ristrutturazione cui era stato sottoposto l'appartamento nonché il fatto che i fenomeni infiltrativi da cui era afflitto il sottoscala Parte_3 degli appellanti fossero riconducibili a problemi di impermeabilizzazione delle parti comuni.
In merito al secondo motivo, gli appellati hanno evidenziato come gli odierni appellanti, nel giudizio di primo grado, avessero ritenuto che l'accertamento peritale svolto in sede di ATP fosse esaustivo sotto ogni profilo, salvo poi, dopo avere preso visione della sentenza, di fronte alla Corte, palesare ripensamenti tardivi e critiche al Giudice, per aver omesso di procedere a CTU, con lo scopo di superare la valenza delle obiettività riscontrate in sede di accertamenti tecnici, al di là di personali e non provate considerazioni. Se è vero, hanno aggiunto gli appellati, che nelle istanze istruttorie formulate in primo grado era stata avanzata dagli attori una richiesta di consulenza tecnica,
è altresì vero che detta istanza era formulata solo in via residuale.
Da ultimo, gli appellati hanno censurato la contraddittorietà delle avversarie difese posto che le controparti, da un lato avevano dedotto che la CTU agli atti era stata talmente esaustiva da rendere banale la soluzione della presente controversia, ma dall'altro, avevano lamentato il fatto che non fosse stata ammessa una nuova CTU per accertare le cause delle infiltrazioni lamentate, sì da palesare una consapevolezza circa la carenza di prova, che non poteva essere colmata mettendo nel nulla le considerazioni del Tribunale, per rimettere in discussione tutto.
Ciò detto gli appellanti hanno reiterato in questa sede tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado e gli appellati, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello ex adverso esposti, hanno riproposto a loro volta, per scrupolo difensivo, tutte le difese svolte in primo grado.
Alla prima udienza di comparizione, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20.06.2023.
A seguito di diversi rinvii dovuti alle esigenze organizzative derivanti dalla scopertura di due posti di Consigliere della sezione, nelle more, con note di trattazione scritta 20.6.24, gli appellanti hanno prodotto reperti fotografici dello stato dei luoghi, del 20.6.24, produzione che, nelle successive note di udienza, gli appellati hanno eccepito essere inammissibili, contestando la mancanza di data certa e la portata rappresentativa delle foto medesime, disconosciute e comunque ritenute irrilevanti.
Previa designazione di nuovo Consigliere relatore, nelle more nominato, la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con ordinanza del 23.10.24 con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, dichiarata formalmente la contumacia del Condominio Villa Cazzaniga e di citati , ma non costituitisi, Controparte_5
Ciò detto, in via preliminare, osserva la Corte come sia infondata l'eccepita inammissibilità del gravame ex art.342 c.p.c., atteso che, al di là di formalismi inutili, le doglianze degli appellanti sono sufficientemente specifiche circa le parti della sentenza oggetto di impugnazione, le doglianze relative al ragionamento compiuto dal Tribunale e la prospettazione di un approdo diverso, a fronte della propria lettura degli atti processuali. In merito giova, fra le altre, rammentare quanto fino ad epoca recentissima ha affermato dal Suprema Corte, sez.3, n.33129, 18.12.24, secondo cui: In materia di inammissibilità dell'atto di appello, vige il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte per il quale «l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199/2017; Cass., Sez. Un.
13 dicembre 2022, n. 36481)….“- Parimenti infondata è l'eccezione degli appellati circa il mancato deposito della sentenza di primo grado, come da costante orientamento della Suprema Corte, atteso l'articolato contenuto del gravame ( fra le altre Cass., sez.6-1, n.12751, 13.5.21, secondo cui: “ La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art.347 c.p.c., sicchè al giudice non è preclusa la decisione di merito, ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello”; vedasi anche
Cass. sez.3, n.24461, 3.11.20). Passando al merito, in rapporto al primo motivo, va osservato che nella citazione in primo grado, gli allora attori: - descrivevano le vicende di Villa Cazzaniga ed anche il fatto che nel 2015 essi avevano ristrutturato l'appartamento sito al piano terra, in modo tale da indurli , prudentemente, ad effettuare una verifica dello stato dell'appartamento posto al primo piano, poi frazionato, onde evitare contestazioni circa gli eventuali esiti dannosi afferenti alla loro ristrutturazione;
- individuavano i siti delle infiltrazioni patite, quello sottostante la terrazza/veranda del primo piano, la zona lato mare, ove erano un bagno, un ripostiglio un “disbrigo” e un salotto, posti sotto la scala esterna di accesso al primo piano;
- lamentavano che le infiltrazioni erano state originate dal fatto che la terrazza/veranda citata era: “… completamente aperta, nonostante la relativa documentazione catastale indichi invece che solo una parte molto ridotta della stessa dovrebbe essere tale, posto che il resto dell'area dovrebbe essere incorporata in una veranda chiusa dell'appartamento ”, collocando l'intervento modificativo nel 2012; - assumevano Controparte_8 che : “ L'eliminazione della veranda…ha avuto certamente un ruolo significativo nel fenomeno delle infiltrazioni di cui è causa…”; - deducevano, rispetto ad eventi verificatisi nel corso degli ultimi anni, nei periodi di piogge abbondanti, anche, rispetto all'ultimo e copioso evento lamentato, del 2018, che parte delle infiltrazioni “…dovrebbero essere attribuibili a crepe o comunque alle condizioni della facciata , mentre altre sarebbero originate dallo stato della scala e dell''area limitrofa CP_10 alla scala che accede alla proprietà ; - lamentavano il mancato riscontro da parte dei Parte_4 proprietari individuali ( “…11. Posto che - nonostante le promesse - nulla era fatto da parte dei
EN al fine di impermeabilizzare laTerrazza/Veranda Primo Piano e la Scala di P_
Accesso ai Primo Piano e che, come facilmente intuibile e come era stato chiaramente indicato dai tecnici che avevano verificato i luoghi in precedenza, la causa delle infiltrazioni era da ricondursi alla mancanza di adeguata impermeabilizzazione/tenuta stagna dell'area che sovrasta l'Appartamento
Attori, alle prime piogge abbondanti le infiltrazioni purtroppo, puntualmente, si sono ripetute….”; - davano atto dell'ATP avviato, con quesiti tesi a verificare la consistenza della infiltrazioni e accertare:
“… la provenienza dell'acqua infiltratasi e le cause delle infiltrazioni…”; - davano atto, infine, degli esiti dell'ATP e del rifiuto delle controparti di addivenire ad un accordo, addebitando alle controparti medesime carenze strutturali della loro proprietà esclusiva, tali da far penetrare l'acqua e raggiungere l'alloggio sottostante, argomentando in termini di ripartizione delle spese, rispetto all'art.1126 c.c.
A fronte di tali premesse in fatto, devesi osservare, non vi era uno specifico inquadramento giuridico della fattispecie dannosa, che, tuttavia, risulta esplicitato nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. degli allora attori ( pag.7), senza, va detto, alcuna contestazione di “ novità” della domanda, alla luce del tenore della 2° memoria ex art.183 c.p.c. degli allora convenuti costituiti.
Orbene, attese le doglianze degli appellati, rispetto al citato primo motivo, va rammentato quanto stabilito dalla giurisprudenza costante di legittimità, come da Cass., sez.2, n. 14732, 10.5.22, secondo cui: “Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli” ( nello stesso senso Cass., sez.3, n. 30920, 22.12.17, secondo cui “ La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l'art.
2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo consentivano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c..”).
In ragione di quanto sopra, sul tema, non trattato dal primo Giudice, reputa la Corte che, al di là del richiamo normativo esplicito di cui alla prima memoria ex art.183, c.6, c.p.c., i fatti dedotti fossero in sé sufficienti a fondare una domanda, sia ex art.2043 c.c, sia ex art.2051 c.c., avendo gli allora attori evidenziato il preteso nesso fra cosa e titolare fattuale della custodia sulla stessa, in via integrativa lamentando condotte inerti, nonostante la ritenuta manifesta fondatezza delle pretese.
L'eccezione di “novità” della domanda, pertanto, formulata dagli appellati, rispetto all'inquadramento dei fatti ex art.2051 c.c. non merita accoglimento, avendo gli appellanti, in sede di gravame, articolato doglianze, in tesi, rafforzative dei motivi di appello, rispetto alla decisione del primo Giudice, non a caso, d'altra parte, significativamente, in alcun modo centrata su profili soggettivi dell'illecito, ma sulla mancanza di prova del nesso causale. Ciò detto, va allora, affrontato il tema della responsabilità ex art.2051 c.c, ipotesi di responsabilità oggettiva, che, tuttavia, necessita di alcune considerazioni generali, prima di affrontare la prospettazione interpretativa su cui si fonda il primo motivo di appello.
Merita, pertanto, di essere osservato quanto segue:
- la responsabilità ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima, ciò a prescindere da qualunque connotato di colpa, estraneo al criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale norma;
- per l'effetto, giova evidenziare, la deduzione e prova di omissioni, di violazioni di legge o di regole tecniche o di criteri di comune prudenza, se rilevano rispetto ad una domanda ex art.2043
c.c., viceversa, con riguardo ad una richiesta risarcitoria fondata sul rapporto di custodia ex art.2051
c.c., possono soltanto connotare le caratteristiche della cosa, in termini di capacità di arrecare danno, rispetto all'onere probatorio afferente al nesso causale;
- in merito, comunque, al citato potere di controllo sulla “cosa”, va sottolineato che quest'ultimo, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla “res”, tale da rendere attuale e diretto il potere medesimo, consistente nell' esercizio di una signoria di fatto sulla “res” stessa, di cui il soggetto ha la disponibilità materiale, così da trovarsi nella situazione garanzia , in termini di azioni precauzionali e preventive, il che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità de qua rispetto ai danni derivanti dai contatti fra bene custodito e terzi;
- devesi , in ogni caso, chiarire, anche con riferimento al disposto di cui all'art.2051 c.c., che incombe sul danneggiato provare, oltre all'evento dannoso ed il danno, il nesso eziologico con la cosa custodita, in rapporto alla condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa stessa, occorrendo, peraltro, precisare che tale prova prescinde dalla pericolosità e dalle caratteristiche intrinseche del bene di cui si tratta, che possono rilevare, tuttavia, anche, come detto, in rapporto ad eventuali omissioni del custode, per agevolare la prova del nesso causale medesimo;
- tale specifico, e più limitato, rispetto alla responsabilità ex art.2043 c.c., onere probatorio, che , secondo quanto già chiarito, è correlato all'allocazione dell'imputazione della responsabilità ex art.2051 c.c. al di fuori dell'alveo della colpa del custode, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo;
- discende, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, come detto in capo al danneggiato, per essere assolto, implica, in ogni caso, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima: in tal senso, per l'effetto, rispetto a situazioni di danno, come le infiltrazioni, un conto è assumere la presenza delle stesse, un conto è dimostrare da dove le stesse provengano ed in ragione di quale rapporto eziologico rispetto alla cosa cui si vuole ricondurre la responsabilità;
- in tale prospettazione si inserisce la giurisprudenza in tema di “ causa ignota”, come, fra le altre Cass, sez. 3 n. 7789 del 22/03/2024, secondo cui: “ La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista
l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito..”;
- a tal riguardo, reputa la Corte, detta giurisprudenza, invocata anche dagli appellanti, deve essere apprezzata con particolare prudenza, poiché, comunque, essa non può risolversi nel ritenere sufficiente la mera prova dell'esistenza del danno, allocando sul titolare della cosa più “ prossima”, la responsabilità, sollevando il danneggiato, a ben vedere, dalla prova del nesso causale, ciò ancora prima di qualsivoglia prova liberatoria da parte del custode, sub specie di caso fortuito ( per fatto del terzo o dello stesso danneggiato);
- sul punto, non a caso, la Suprema Corte con pronuncia sez.3, n. 20986 18.07.2023, ha avuto modo di affermare che: “ In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”, e nello stesso senso si rinviene la recente ulteriore pronuncia dei Giudici di legittimità, Cass., sez. 3, n. 33129, 18.12.2024 , per cui : “ In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
Muovendo da tali premesse , va disaminato il materiale probatorio, con particolare riferimento alla CTU , svolta in sede di ATP ex art.696 e 696bis c.p.c., in forza della quale, merita di essere sottolineato, gli attuali appellanti ebbero a promuovere il giudizio di merito, dovendo tenere conto dell'articolato quesito in ultimo posto al EO. , nominato Ausiliario del Giudice. Pt_5
Orbene da tale relazione peritale emerge, nello specifico:
- la particolare posizione dell'alloggio degli allora ricorrenti, che il CTU indica essere al piano seminterrato e che la foto sub pag.13 illustra chiaramente, in termini anche di scarsa ariosità, in esito, peraltro, ad imponenti lavori di ristrutturazione ( si veda il doc.5 di primo grado, circa la rilevazione dello stato dei luoghi, la cui premessa fu: “ La redazione del presente stato di consistenza si è reso necessario per rilevare lo stato dei luoghi dei piani soprastanti il piano terra antecedentemente i lavori di ristrutturazione previsti dalla proprietà. In particolar modo, trattandosi di lavori che necessitano interventi strutturali localizzati, era opportuno verificare quali fossero eventuali cavillature preesistenti ai lavori stessi”);
- il fatto che l'alloggio citato, totalmente ristrutturato, come detto, nel 2014/2015, presenta
“infiltrazioni” nel locale ripostiglio sottoscala, come da foto sub pagg.2 e segg., da cui emerge con chiarezza anche la collocazione del locale medesimo rispetto alla scala esterna, il tutto con presenza di “ borsature” rilevate sull'intonaco nella pilastrata posta a sinistra entrando;
- il fatto che, diversamente da quanto dedotto, nessun'altra possibile infiltrazione è stata rinvenuta nell'alloggio degli odierni appellanti, alloggio pienamente in uso e compiutamente arredato, anche rispetto alla zona di interesse, con riferimento alla veranda sovrastante;
- il fatto che, a fronte di ciò, l'assunto per cui: “…le manifestazioni rilevate e sopra descritte sono riconducibili ad infiltrazioni d'acqua, con provenienza dalla scala e/o dal terrazzo in capo ai resistenti…”,non può che essere afferente alle uniche potenziali infiltrazioni riscontrate, quelle del citato ripostiglio;
- il fatto che , sull'evidente accordo delle RT, non sono stati fatti accertamenti invasivi/distruttivi dei manufatti, per accertare l'effettiva causa di quanto, nei limiti di cui sopra, riscontrato, tanto da affermare il CTU: “ …non si è, ovviamente, proceduto con accertamenti di tipo distruttivo per verificare se esse ( le infiltrazioni) possano essere attribuibili alla mancata o meno, impermeabilizzazione della terrazza e/o della scala dei convenuti…”, per poi evidenziare la presenza di colature calcaree veicolate dall'acqua sui gradini esterni, in particolare sulla rampa e sulla prima alzata della scala, come da foto.
Tali considerazioni, merita di essere subito rilevato: - smentiscono le doglianze originarie degli appellanti circa infiltrazioni diverse da quelle del locale ripostiglio, non essendo dirimente il fatto che, in particolare, nella sala di interesse, rispetto al terrazzo, sia stato posato un controsoffitto, nulla comunque emergendo;
- evidenziano, rispetto alla scala, individuata dal CTU come fonte delle infiltrazioni, colature calcaree, nella parte esterna della scala stessa, che nulla dicono circa il nesso con quanto riscontrato nel locale sottoscala/ripostiglio.
Orbene, ciò detto, nei seguiti dell'elaborato, occorre dare atto che il CTU ha ricercato con particolare attenzione le possibili criticità strutturali della scala e del terrazzo di cui si tratta, così da sottolineare quanto fotograficamente riportato, oltre che illustrato sub pagg.27 e segg, come da foto da n.20 a 25, per, dunque, affermare, rispetto alla valenza eziologica di dette criticità, che:
“…potrebbe essere possibile, in altre condizioni naturali, l'ingresso di infiltrazioni.,,” ed ancora, a pag. 31: “ In tale zona il sistema di impermeabilizzazione terrazzo-scala potrebbe aver trovato un punto critico, ma come già detto per avere sentore del sistema messo in opera occorrerebbe procedere con saggi di tipo distruttivo…”.
Le affermazioni che precedono, dunque, oltre a rilevare rispetto, in ogni caso, alle uniche possibili infiltrazioni rinvenute, quelle del vano sottoscala, altro non sono che ipotesi eziologiche che, nella loro valenza indiziaria, sono, tuttavia, state smentite dalle prove di irrorazione compiute dal
EO. , prove cui il Tribunale ha dato giustamente specifico rilievo. Pt_5
Sub par.4.3., pagg.23 e segg. della CTU, infatti, l'Ausiliario del Giudice ha dato atto di aver dato corso ad una bagnatura artificiale dei manufatti degli attuali appellati, oggetto di controversia, per , dunque, riportare, che dopo più di un'ora di immissione di acqua sulla terrazza e sulla scala, seguita da ulteriore bagnatura con tracciante colorato, anche rispetto alle zone potenzialmente “ critiche” sopra esposte: “…non si sono riscontrate infiltrazioni all'interno del locale ripostiglio- sottoscala, così come in altre zone dei locali sottostanti la terrazza dei resistenti.” Orbene tale verifica fattuale smentisce, a ben vedere, le ipotesi di cui sopra, poiché rispetto a pretese via di infiltrazioni, l'irrorazione continuata ed uniforme, come desumibile dalle foto, avrebbe dovuto dare luogo a tracce concrete, che, invece, sono mancate e che, pertanto, appunto, attestano, con ogni probabilità un'eziologia diversa, circa il danno lamentato da RT , rispetto a Parte_3 quanto constatato dal CTU nei limiti indicati.
Il fatto che , ancora, il EO. , a distanza di 4 giorni, abbia reiterato dette prove, con Pt_5 esito, ancora una volta, negativo, rafforza il giudizio sopra espresso e, secondo la Corte, esclude che sia stata raggiunta la prova del nesso causale che incombeva sull'attore, proprio in relazione al criterio del “ più probabile che non “. Tale conclusione risulta ancor più convincente ove, il CTU, proprio nell'analizzare le modalità di ristrutturazione dell'alloggio degli attuali appellanti, circa il ripostiglio “ de quo” afferma: “ …Non paiono, di converso essere stati posti in essere…tutti gli accorgimenti utili, anche nella scelta dei materiali…,per ciò che attiene al locale ripostiglio-sottoscala, al fine di evitare fenomeni di condensa, umidità di risalita e correlato degrado degli intonaci derivante da queste cause associato alle lamentate infiltrazioni…”. Detta considerazione, nell'affermare apoditticamente la presenza di infiltrazioni di cui, tuttavia, il CTU stesso , in concreto, non ha trovato elementi probatori, palesa, tuttavia, la presenza di fattori riconducibili alla sfera del danneggiato capaci, rispetto al locale in discussione, chiaramente stipato di beni e non areato in modo sufficiente, di determinare lo stato di quanto riscontrato: la lettura di pag. 41 e segg. della relazione peritale conferma, anche a mezzo fotografie, gli accorgimenti che gli attuali appellanti avrebbero dovuto porre in essere all'atto della ristrutturazione ( a prescindere dall'ulteriore variabile eziologica della fioriera esterna, non oggetto di causa). Orbene, da quanto sopra discende che effettivamente gli attori originari non hanno assolto l'onere probatorio che sugli stessi incombeva, al di là dei convincimenti personali del CTU ( e del CTP degli in allora ricorrenti, adesivo, nella sostanza, alle considerazioni del EO. ), Pt_5 confortando, per quanto non occorrente, il convincimento espresso anche la stima degli unici lavori di ripristino individuati, sub par.
4.4. dell'elaborato peritale, consistenti in scrostamenti e ritinteggiatura per complessivi € 1.100,00 oltre IVA, il tutto così da denotare una condizione del sottoscala in questione, in presenza delle prospettate altre concause imputabili ai pretesi danneggiati, davvero poco compatibile con le pretese infiltrazioni di acqua, ripetutesi per un lungo periodo, neppure potendo essere dimenticata la posizione dell'appartamento in questione e la peculiarità del locale di cui si è trattato, l'unico non dotato di intercapedine orizzontale ( vedasi pag.36
CTU).
A tal riguardo, non coglie nel segno:
- invocare la mancata prova del caso fortuito, senza aver ancora provato il nesso causale, il primo avendo valenza liberatoria rispetto, tuttavia, al prioritario onere del danneggiato ( in tal senso la stessa Cass. Sez. 3, n. 376 del 11/01/2005, citata nelle difese degli appellanti, che muoveva dal presupposto certo che l'immobile del piano di sopra si fosse allagato, determinando infiltrazioni nell'alloggio sottostante, divenendo superfluo, ex art.2051 c.c., indagare le cause dell'allagamento);
- produrre irritualmente foto con data contestata, come quelle di cui alle note scritte del giugno
2024, che, peraltro, nulla aggiungono rispetto allo stato dei luoghi già descritto in atti, in ragione di fenomeni lamentati dal 2016, rispetto ai quali non sono stati documentati realmente, nelle more, ripristini, al di là delle oblique affermazioni del CTP nelle poche osservazioni fatte in sede di ATP;
- evidenziare pretese condotte confessorie del , come da mail del 2018, condotte CP_2 chiaramente tese ad evitare discussioni fra vicini e condominio, senza riconoscimento alcuno ( tanto da contenere detto documento una riserva sull'eziologia dei pretesi danni);
- rappresentare i fenomeni infiltrativi come collegati a particolari condizioni meteorologiche, che progressivamente, per spiegare gli esiti negativi delle prove della CTU, sono state prospettate come sempre più intense e perduranti, sul presupposto, per nulla condivisibile, che aprire l'acqua continuativamente per oltre un'ora, con intensità continua e diffusa sui manufatti, con colorante per la tracciatura, ripetendo la prova pochi giorni dopo, sia equipollente ad una normale pioggia;
- dedurre, dopo aver lamentato fenomeni, va ricordato, “ pervasivi” fin dal 2016, uno stato dei luoghi, come riscontrato dal CTU, non compatibile financo con l'utilizzo del sottoscala “ de quo”, ove davvero si fossero verificate le reiterate infiltrazioni d'acqua provenienti dai manufatti indicati della proprietà soprastante.
Quanto sopra, per l'effetto, impone di ritenere insussistente, come affermato dal Tribunale, la prova del nesso causale, rispetto a variabili per nulla marginali quali le condizioni interne del locale oggetto di controversia, oltre che, va rammentato, le condizioni delle parti condominiali, già coinvolte in precedenza e denunciate, rispetto alla tenuta dei muri, il tutto con l'effetto di ricondurre la valutazione eziologica del EO. a quella che effettivamente era, come già esposto, una Pt_5 mera ipotesi insufficientemente avvalorata dal complesso delle risultanze, anche in termini di
“preponderanza dell'evidenza”, per quanto già detto mancante. Il primo motivo di appello, pertanto, si appalesa infondato e va respinto.
Passando al secondo motivo di gravame, per la parte residua, rispetto agli argomenti già trattati, deve essere chiarito: - che il Tribunale ha motivatamente argomentato le ragioni per cui si è discostato dagli assunti del CTU, rispetto al doveroso vaglio giuridico degli stessi;
- ha chiaramente ritenuto sufficienti e chiare le acquisizioni processuali.
Orbene, nel rammentare le argomentazioni di cui sopra, circa la fondatezza del giudizio di prime cure in termini di mancanza di prova del nesso causale, osserva la Corte come nessuna norma preveda che il Giudice debba rinnovare la CTU, ove non la condivida motivatamente, il che è quanto accaduto nel caso di specie.
In merito, ancora, è, d'altra parte, condivisibile, affermare come la dettagliata analisi del
EO. , in uno con le deduzioni delle RT, anche attoree, abbia offerto al Giudicante un Pt_5 quadro istruttorio compiuto ed idoneo alla decisione, rendendo superfluo ogni approfondimento ulteriore.
Parimenti, va detto, non ha fondamento giuridico la doglianza per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto comunque dare corso ad una nuova CTU, pur a fronte, come detto, di elementi sufficienti a pronunciare il rigetto nell'ambito di una corretta applicazione dei principi in tema di onere probatorio.
Gli attori, in realtà, sono stati messi nella condizione di dedurre le prove che meglio ritenevano, compresa la relazione di ATP, sì che , in assenza di apprezzabili ragioni, ben ha fatto il
Tribunale a non licenziare una nuova CTU che non avrebbe portato a nessuna diversa conclusione, dovendosi, peraltro, rammentare che l'ordinamento non garantisce affatto una sorta di seconda
“chance” di istruttoria tecnica, al di là dell'interpretazione data dagli interessati.
In conclusione nessuna violazione di legge può ravvisarsi nella scelta del Tribunale, che, come dimostrato sopra, aveva idonei elementi per pronunciare nel merito, al di là di intenti dilatori ed esplorativi non compatibili con l'effettivo onere probatorio sussistente in capo alle RT
, ove correttamente inteso: in sostanza, reputa la Corte di dover sottolineare come Parte_3 dette RT abbiano fatto erroneo affidamento sul tenore di una relazione di ATP, il che non giustificava affatto ( e non giustifica) l'iniziativa di nuovi accertamenti ex art.61 c.p.c. alla ricerca della
“ prova” mancante. Deve, in ultimo, essere sottolineato, sulla questione afferente alle ricerche con metodi
“distruttivi” , a prescindere dalla rilevanza degli stessi, in rapporto alla pluralità di variabili già individuate, come sia, comunque, significativo che gli attuali appellanti non abbiano offerto alcun contributo probatorio provvedendo a demolizioni ispettive dal loro lato, a fronte dell'onere probatorio, si torna a dire, sugli stessi incombente, neppure offrendosi di garantire i costi di ripristino rispetto ai manufatti dei convenuti, il che certamente non è una “ colpa”, ma, per ciò solo non è idoneo a mutare le considerazioni svolte.
In conclusione anche la prospettata violazione degli artt.61 c.p.c. e 2697 c.c. è da ricondursi ad una suggestione difensiva che non può essere accolta.
A fronte delle considerazioni svolte entrambi i motivi di doglianza si appalesano, pertanto, infondati, né le difese finali offrono spunti concreti per giungere a diverse valutazioni e conclusioni, al di là di una lettura delle risultanze tecniche del tutto partigiana e di convincimenti espressi, circa la responsabilità ex art.2051 c.c. per tutto quanto già detto non condivisibili.
*** *** ***
Esauriti i motivi di appello, dunque, la sentenza impugnata deve essere confermata, il che assorbe ogni questione ulteriore, anche in ordine alle domande in manleva e trasversali.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per discostarsi da tale principio processuale, sì che ai convenuti costituiti vanno liquidati € 8.470,00, sia, in particolare, alle RT , unitariamente intesi, come da nota depositata in atti, che Controparte_6 alle RT , sempre unitariamente intesi, tenuto conto del parametro medio per le cause P_ di valore indeterminabile, di complessità media, oltre spese generali , CPA ed IVA come per legge.
Occorre, in ultimo, dare atto che ricorrono in capi agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, circa il pagamento del doppio contributo unificato, atteso il totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 399/2022 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il giorno 15.02.2022, notificata in data 16.02.2022, la Corte così provvede:
DICHIARA LA CONTUMACIA del Condominio Villa Cazzaniga e di Controparte_5
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado in favore dei convenuti, intesi unitariamente, e , spese che liquida, a P_ Controparte_6 favore di ciascuna coppia, nella complessiva somma di € 8.470,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che ricorrono in capo agli appellanti, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02
Genova, lì 28.1.25
IL CONSIGLIERE est IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
XXXXXXXXXXXXXXXXX