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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1236/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.6.2019 parte ricorrente propone opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 4392019000137859000; 43920190000137960000;
43920190000138061000; 4392019000138162000 pervenuti con raccomandata del
30.05.2019 per la restituzione delle somme indebitamente erogate a seguito di una verifica effettuata dall'Istituto nei confronti del datore di lavoro;
a sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva che per gli anni e per il periodo in questione ha svolto regolare attività lavorativa agricola subordinata, versando il datore di lavoro i relativi contributi e quanto occorrente per beneficiare delle somme;
2. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in quanto CP_2
La richiesta di restituzione delle somme oggetto del giudizio trova il suo fondamento nell'avvenuta cancellazione (a seguito di accertamento ispettivo) delle giornate di
1 lavoro in agricoltura necessarie per la maturazione del requisito assicurativo richiesto per poter beneficiare oggetto della prestazione divenuta indebita.
3. Per la ricorrente sono state cancellate le giornate relative agli anni 2010/2014, a seguito di un verbale ispettivo elevato a nome dell'azienda . La Parte_2
cancellazione è stata notificata con il primo elenco di variazione 2018 del Comune di
Filandari. La cancellazione è stata pubblicata con elenco di variazione 1° 2018,
Comune di Filandari. Con la ditta , sono stati cancellati Parte_3
parzialmente gli anni 2015/2017.La cancellazione è stata notificata con elenco di variazione 4° 2018. Eccepiva quindi in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L.
3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_2
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_2
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_2
indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
2 5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_2
DICHIARA che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni riportati nei provvedimenti impugnati
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso 13.3.2025 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1236/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.6.2019 parte ricorrente propone opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 4392019000137859000; 43920190000137960000;
43920190000138061000; 4392019000138162000 pervenuti con raccomandata del
30.05.2019 per la restituzione delle somme indebitamente erogate a seguito di una verifica effettuata dall'Istituto nei confronti del datore di lavoro;
a sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva che per gli anni e per il periodo in questione ha svolto regolare attività lavorativa agricola subordinata, versando il datore di lavoro i relativi contributi e quanto occorrente per beneficiare delle somme;
2. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in quanto CP_2
La richiesta di restituzione delle somme oggetto del giudizio trova il suo fondamento nell'avvenuta cancellazione (a seguito di accertamento ispettivo) delle giornate di
1 lavoro in agricoltura necessarie per la maturazione del requisito assicurativo richiesto per poter beneficiare oggetto della prestazione divenuta indebita.
3. Per la ricorrente sono state cancellate le giornate relative agli anni 2010/2014, a seguito di un verbale ispettivo elevato a nome dell'azienda . La Parte_2
cancellazione è stata notificata con il primo elenco di variazione 2018 del Comune di
Filandari. La cancellazione è stata pubblicata con elenco di variazione 1° 2018,
Comune di Filandari. Con la ditta , sono stati cancellati Parte_3
parzialmente gli anni 2015/2017.La cancellazione è stata notificata con elenco di variazione 4° 2018. Eccepiva quindi in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L.
3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011 stabilisce che l' procede alla CP_2
notifica delle variazioni dei rapporti di lavoro agricolo mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che restano disponibili per 15 giorni sul sito dell' . Il lavoratore può impugnare l'elenco entro 120 giorni dalla CP_2
pubblicazione. Decorso tale termine, il provvedimento diviene definitivo e il lavoratore decade dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate.
2. Nel caso in esame, la ricorrente non ha presentato impugnazione nei termini di legge, rendendo definitivo il disconoscimento delle giornate lavorative. Tale circostanza preclude la possibilità di contestare la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative, non è più possibile rimettere in discussione il relativo accertamento (Cass. Sez. Lav., ord. n.
11197/2024).
4. Pertanto, l' ha legittimamente richiesto la restituzione delle somme CP_2
indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola, e la ricorrente non può opporsi alla ripetizione dell'indebito.
2 5. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_2
DICHIARA che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni riportati nei provvedimenti impugnati
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso 13.3.2025 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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