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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
BR ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 821/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9463/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 15/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229032905769000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229032905769000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229032905769000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3778/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2023 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e la prescrizione quinquennale.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che mancava la notifica della presupposta cartella di pagamento – accoglieva integralmente il ricorso e condannava l'Agenzia della Riscossione ed il
Comune di Roma al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.
Avverso detta decisione ha proposto appello Roma Capitale chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal Comune di Roma.
Invero, il Collegio rileva che il motivo di appello di Roma Capitale facente riferimento al fatto che i vizi afferenti all'avviso di accertamento non possono essere fatti valere se in precedenza non sono stati dedotti con l'impugnazione della cartella – ciò che nella specie non sarebbe avvenuto – è totalmente inconferente perché si riferisce ad avvisi di accertamento ICI non impugnati e totalmente esulanti dal perimetro del presente giudizio, che non riguarda le anzidette annualità.
In ogni caso, non si può non rilevare che le cartelle in questione indicate nell'intimazione di pagamento non sono state notificate, quali atti prodromici necessari.
Quanto all'appello incidentale dell'Ader, lo stesso è parimenti infondato risultando dirimente il rilievo che manca ogni prova circa il rispetto della procedura notificatoria ex art. 140 c.p.c.; conseguentemente l'appello incidentale deve essere respinto. Le spese vengono poste a carico del Comune di Roma e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale di Roma Capitale e l'appello incidentale dell'Agenzia Riscossione. Condanna
Roma Capitale al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
BR ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 821/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9463/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 15/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229032905769000 I.C.I. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229032905769000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229032905769000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3778/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2023 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento e la prescrizione quinquennale.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato che mancava la notifica della presupposta cartella di pagamento – accoglieva integralmente il ricorso e condannava l'Agenzia della Riscossione ed il
Comune di Roma al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.
Avverso detta decisione ha proposto appello Roma Capitale chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal Comune di Roma.
Invero, il Collegio rileva che il motivo di appello di Roma Capitale facente riferimento al fatto che i vizi afferenti all'avviso di accertamento non possono essere fatti valere se in precedenza non sono stati dedotti con l'impugnazione della cartella – ciò che nella specie non sarebbe avvenuto – è totalmente inconferente perché si riferisce ad avvisi di accertamento ICI non impugnati e totalmente esulanti dal perimetro del presente giudizio, che non riguarda le anzidette annualità.
In ogni caso, non si può non rilevare che le cartelle in questione indicate nell'intimazione di pagamento non sono state notificate, quali atti prodromici necessari.
Quanto all'appello incidentale dell'Ader, lo stesso è parimenti infondato risultando dirimente il rilievo che manca ogni prova circa il rispetto della procedura notificatoria ex art. 140 c.p.c.; conseguentemente l'appello incidentale deve essere respinto. Le spese vengono poste a carico del Comune di Roma e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale di Roma Capitale e l'appello incidentale dell'Agenzia Riscossione. Condanna
Roma Capitale al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00.