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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 21911/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI SABRINA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI SABRINA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 14/11/2024, con cui e , hanno Parte_1 CP_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento della figlia (nata il Per_1
3.3.2024);
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 18.11.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. La figlia minore è congiuntamente affidata ad entrambi i genitori. Come meglio indicato infra, sino al Per_1 compimento del quarto anno di età della minore il collocamento della stessa sarà prevalentemente presso la madre, con residenza fissata presso l'abitazione della sig.ra sita in Nuvolera (BS) Via dei Mattei n. 19/A (doc_3). Dal Pt_1 compimento del quarto anno di età in poi il collocamento della minore tra i genitori diverrà paritario e la residenza di rimarrà fissata presso l'abitazione della madre. Per_1
2. Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente l'affido condiviso, le decisioni di
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maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia stessa.
3. Entrambi i genitori si occuperanno, autonomamente, dell'ordinaria amministrazione della figlia per il tempo in cui la medesima sarà collocata presso di loro.
4. Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
• Sino al compimento dei due anni della minore, il sig. potrà vedere o tenere presso di sé la figlia due sere a settimana CP_1 in giorni liberamente scelti dalle Parti dalle ore 17.00 alle ore 21.00 o comunque in orari compatibili con le rispettive esigenze personali e lavorative nonché con quelle della minore. È escluso il pernottamento presso il padre considerando la tenerissima età della figlia e le conseguenti necessità. Qualora prelevata dalla residenza della madre, dovrà essere Per_1 riportata dal sig. alla sig.ra non oltre le ore 21.00 o ad un diverso orario qualora le esigenze, anche CP_1 Pt_1 fisiologiche, della minore lo rendano necessario. Il tutto salvo diverse pattuizioni preventivamente concordate tra le Parti.
• Dal terzo anno sino al compimento del quarto, il sig. potrà vedere o tenere presso di sé tre giorni a CP_1 Per_1 settimana, liberamente scelti dalle Parti dalle ore 17.00 alle ore 21.00 o comunque in orari compatibili con le rispettive esigenze personali e lavorative, nonché con quelle della minore. potrà pernottare presso la casa del padre una sera a Per_1 settimana con onere in capo allo stesso di accompagnare la figlia a scuola la mattina successiva, ovvero, nel caso in cui non avesse scuola, a riportarla presso l'abitazione della madre entro le ore 12.00, salvo diversi accordi, anche in merito all'orario di rientro della minore. Nel caso in cui vi fosse scuola il giorno successivo al pernotto presso il padre, sarà poi la sig.ra ad andare a prelevarla all'orario di uscita, salvo diverse pattuizioni preventivamente concordate;
Pt_1
• Dal quarto anno in poi il collocamento della minore presso i genitori diverrà paritario. Pertanto, prendendo a riferimento quale arco temporale due settimane, in relazione alla prima settimana starà con il padre dal sabato al lunedì
Per_1 mattina sino all'orario in cui la stessa andrà a scuola e dal mercoledì pomeriggio, una volta terminato l'orario scolastico, sino al venerdì mattina all'ora in cui si recherà a scuola. La madre invece starà con la figlia dal lunedì pomeriggio,
Per_1 una volta terminata la scuola, al mercoledì mattina sino all'orario in cui dovrà andare a scuola e dal venerdì
Per_1 pomeriggio, non appena uscita da scuola, sino al lunedì mattina all'ora in cui la scuola inizierà. La settimana successiva la minore starà con il padre dal lunedì pomeriggio, dall'orario di uscita da scuola, sino al mercoledì mattina, all'orario di inizio della scuola e dal venerdì pomeriggio, al termine dell'orario scolastico, al lunedì mattina sino all'ora in cui andrà a
Per_1 scuola. La madre invece starà con la figlia minore dal mercoledì pomeriggio, non appena uscita da scuola al venerdì mattina sino all'orario di inizio. Si riprenderà poi con la suddivisione prevista per la prima settimana e così via. Il tutto salvo variazioni preventivamente concordate tra le parti.
• In merito alle giornate del lunedì, del mercoledì e del venerdì, giorni in cui si suddividerà tra i due genitori, si Per_1 precisa che la minore, durante il periodo scolastico, verrà accompagnata al mattino a scuola dal genitore presso cui pernotterà e verrà prelevata al termine della giornata scolastica dall'altro genitore con cui passerà i giorni successivi. Il tutto salvo variazioni preventivamente concordate. In assenza della scuola, verrà accompagnata dal genitore presso cui è previsto Per_1 il pernottamento all'abitazione dell'altro dopo pranzo o comunque non oltre le ore 14.00 salvo diverse pattuizioni preventivamente concordate.
• Al compimento del quarto anno in poi trascorrerà le festività e gli eventuali periodi di vacanze con ciascun genitore Per_1 ad anni alterni, salvo variazioni preventivamente concordate, tenuto conto degli impegni delle parti e degli interessi ed esigenze della minore. In particolare, durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore o il Natale o Santo Stefano, nonché o il 31 Dicembre o Capodanno, salvo diverso accordo;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con ciascun genitore o il giorno di Pasqua o Pasquetta;
da ultimo, per quanto riguarda
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le altre festività minori, nonché il giorno del compleanno, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti;
• Sempre con decorrenza dal quarto anno di età della minore, in relazione alle vacanze estive, potrà trascorrere con Per_1
i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni delle parti e dell'interesse della figlia minore;
• ad ogni modo, fermo quanto sopra, i sig.ri e si danno reciproco assenso affinchè gli stessi possano Pt_1 CP_1 frequentare la figlia anche in altri giorni non prefissati, previo accordo tenuto conto delle rispettive esigenze ed impegni, comunicando le rispettive intenzioni almeno due giorni prima.
5. Considerate le attuali esigenze della figlia e le risorse economiche di entrambi i genitori (doc_4 e doc_5) il Sig. si CP_1 impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00 Pt_1 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra somma Pt_1 questa da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. si impegna, altresì, a versare il predetto CP_1 contributo al mantenimento alla madre finché la figlia non sarà economicamente autonoma ed indipendente. Le Parti concordano inoltre che dal compimento del quarto anno della minore, nonostante la previsione del collocamento paritario di tra i genitori di cui al precedente punto 4), l'importo del contributo per il mantenimento versato dal sig. alla Per_1 CP_1 sig.ra per la figlia non muterà e rimarrà fissato in euro 400,00 mensili. Pt_1
6. Le spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. Nel caso in cui il genitore richiesto non vi provveda nei termini sopraddetti, l'altro genitore potrà agire in giudizio per ottenerne il rimborso con la semplice esibizione di idonea documentazione fiscale e sarà autorizzato a richiedere la modifica delle presenti condizioni. L'inadempimento da parte di un genitore dei propri doveri, anche assunti con le presenti condizioni, in nessun caso potrà consentire all'altro di astenersi dal comportamento dovuto nei confronti della figlia, salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere la modifica delle presenti condizioni.
A tal proposito sono da intendersi spese straordinarie necessarie:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo inerenti ad esempio, visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo quali quelle inerenti ad esempio cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle relative al pagamento di tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle inerenti tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo quali quelle relative al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
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scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo inerenti ad esempio le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle inerenti le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
7. Quanto all'assegno unico universale, alle eventuali detrazioni fiscali e/o contributi potenzialmente fruibili, saranno percepiti interamente dalla sig.ra dichiarando il sig. di rinunciare alla quota di sua spettanza. Pt_1 CP_1
8. Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, nonché con le relative famiglie di origine, impegnandosi puntualmente a rispettare le condizioni sopra concordate. Le parti si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza della figlia.
9. Coscienti della propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità della prole con cautela e gradualità, previo accordo, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere della figlia minore.
10. Entrambi prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documentazione equipollente valido per l'espatrio dei figli minori, consentendo inoltre che ciascun genitore possa inserire i figli minori nel proprio passaporto».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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