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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data 24.4.2025 con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1767/2024 R.G./F avente per oggetto ricorso per regolamentazione questioni genitoriali promossa da:
Parte_1
) nata in [...] il [...] e residente in [...]
Santuario n. 15, elettivamente domiciliata in Chivasso, Via Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e Carlo Bosi che la rappresentano e difendono per delega in atti PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] ( ) già residente in [...], C.so C.F._2
Vercelli n. 121 e successivamente cancellato per irreperibilità in data 14.05.22 PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 24.4.2025 Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo alle seguenti condizioni:
“(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe declaratorie tutte del caso, previa, si opus, disposizione di CTU, diretta ad indagare le capacità genitoriali del sig. CP_1
e l'opportunità di un'eventuale ripresa dei rapporti tra il resistente e la figlia con la definizione
[...] delle relative modalità. Nel merito in via principale:
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di in capo alla NO Persona_1 [...]
con conseguente collocazione della minore presso la madre;
-valutare l'opportunità e Parte_1 Per_ l'interesse per di riprendere i rapporti con la figura paterna e, nell'ipotesi in cui il Tribunale
pagina 1 di 5 ritenesse che la ripresa delle frequentazioni possa giovare a quest'ultima, stabilire le modalità (eventualmente anche in spazio neutro), tenendo in considerazione il lungo periodo di tempo in cui i rapporti sono stati interrotti;
-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1 importo mensile non inferiore ad Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea. In via subordinata: Per_
-disporre l'affidamento esclusivo di in capo alla NO , con conseguente Parte_1 Per_ collocazione della minore presso la madre;
-valutare l'opportunità e l'interesse per di riprendere i rapporti con la figura paterna e, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la ripresa delle frequentazioni possa giovare a quest'ultima, stabilire le modalità (eventualmente anche in spazio neutro), tenendo in considerazione il lungo periodo di tempo in cui i rapporti sono stati interrotti;
-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1 importo mensile non inferiore ad Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea. In via di estremo subordine e qualora il Tribunale adito ritenesse che nessuna delle due precedenti soluzioni corrisponda all' interesse della minore: Per_
-disporre l'affidamento condiviso di in capo ad entrambi i genitori, stabilendone residenza ed abitazione principale presso la madre;
definire, altresì, le modalità di visita e di frequentazione della figlia con il padre, che il Tribunale riterrà più opportune in considerazione dell'esclusivo interesse della minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima;
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1 importo mensile non inferiore ad Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea.
- Rigettare ogni eventuale avversa richiesta. In ogni caso col favore delle spese.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 27/03/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc ritualmente notificato ex art 143 cpc al convenuto Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti sono state sentimentalmente legate dal 2018 al 2021, e da tale legame è nata la figlia in Persona_1 data 13.10.2019. Ha lamentato Parte ricorrente che il rapporto di coppia – anche durante la breve convivenza more uxorio – fosse sempre stato “burrascoso ed altalenante” a motivo del fatto che il convenuto “(…) sempre alternato periodi di permanenza in Italia ad altri all'Estero (Romania, Francia etc..), tanto da non essere mai presente nella vita dell'ex compagna e della figlia.” (cfr ricorso, pag. 2), obbligando la ricorrente ad occuparsi integralmente di ogni incombenza relativa alla minore. Lamentava parte ricorrente la totale assenza paterna e – specificato di lavorare con contratto a tempo indeterminato dal febbraio 2022 presso la Ditta metalmeccanica ACAT Srl con sede in Settimo Torinese con mansioni di operaia addetta all'assemblaggio con percezione di stipendio netto mensile di Euro 1.200/1.300 – concludeva come sopra indicato.
pagina 2 di 5 - All'udienza del 21.3.2025 il G.R. ha proceduto all'audizione della Parte ricorrente, non essendo comparso il convenuto. Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) sta bene, Persona_1 vive con me e il mio nuovo compagno. Va all'ultimo anno della scuola materna. L'anno prossimo desidero iscriverla alle elementari vicino casa alla scuola Anna Frank. Io lavoro, e svolgo l'attività di operaia, percepisco circa 1400 euro al mese, il mio compagno lavora anche lui come operaio. Non Per_ abbiamo altri figli. E' più di un anno che il padre di non chiama”.
- All'esito il difensore di parte ricorrente ha discusso la controversia insistendo nell'accoglimento delle richieste di cui al ricorso introduttivo e il Giudice Relatore – pronunciati a verbale i provvedimenti temporanei ed urgenti contemplanti l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre1 – ha rimesso la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio. Il PM ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
* * * Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
pagina 3 di 5 Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Nel caso di specie è da un lato acclarato che il padre non ha allo stato coltivato un rapporto con la figlia (essendosi peraltro reso irreperibile) e dall'altro lato è emerso dalla relazione del Servizio Sociale Unione Net del 13.1.2025 in atti che il contesto materno è accuditivo nei confronti della minore, esitando contrario all'interesse di disporne ex art 337 quater cc l'affidamento Persona_1 condiviso anche al padre, dovendo per l'effetto confermarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti già resi in corso di causa dal Giudice Relatore (anche in punto economico, non avendo parte ricorrente offerto dimostrazione della redditualità effettiva del convenuto). Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto accolte le richieste della parte ricorrente in un contesto di mancata opposizione del convenuto, di talché il Collegio non ritiene dover accollare a quest'ultimo le spese del giudizio resosi peraltro necessario per disciplinare le questioni genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contumacia di Parte convenuta, ogni altra istanza domanda eccezione rigettate: Dispone l'affidamento esclusivo della minore , nata a [...] Persona_1 il 13/10/2019 alla sola madre che potrà ex art 337 quater cc Parte_1 prendere da sola tutte le decisioni per la figlia anche quelle afferenti a questioni di maggiore interesse quali ad esempio per istruzione, salute, educazione, tempo libero;
Dispone la collocazione della figlia minore presso l'abitazione materna;
Dispone che le visite padre figlia avvengano esclusivamente in luogo neutro con educatore nelle modalità organizzande dal Servizio Sociale già incaricato in atti, solo nel caso in cui il padre chieda espressamente le visite con la figlia;
Dispone che il padre versi alla madre per il mantenimento della Controparte_1 figlia € 200,00 mensili per dodici mesi entro il 15 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici TA , oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo in esser in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Dispone che l'assegno unico sia percepito – ove spettante – dalla sola madre affidataria esclusiva e collocataria della figlia. Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per offrire alla minore sostegno e supporto. Non accolla alla parte convenuta le spese di lite.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza, per comunicazione ai Servizi sociali incaricati. Così deciso in Ivrea, 24.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Provvedimenti del seguente tenore letterale: “(…)
P.Q.M.
Il Giudice Relatore
Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla sola madre che potrà ex art 337 quater cc prendere da sola tutte le decisioni per la figlia anche quelle afferenti a questioni di maggiore interesse quali ad esempio per istruzione, salute, educazione, tempo libero;
Dispone la collocazione della figlia minore presso l'abitazione materna;
Dispone che le visite padre figlia avvengano esclusivamente in luogo neutro con educatore nelle modalità organizzande dal Servizio Sociale già incaricato in atti, solo nel caso in cui il padre chieda espressamente le visite con la figlia;
Dispone che dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo il padre versi alla madre per il mantenimento della figlia € 200,00 mensili per dodici mesi entro il 15 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici TA , oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo in esser in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
Dispone che l'assegno unico sia percepito – ove spettante – dalla sola madre affidataria esclusiva e collocataria della figlia”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data 24.4.2025 con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1767/2024 R.G./F avente per oggetto ricorso per regolamentazione questioni genitoriali promossa da:
Parte_1
) nata in [...] il [...] e residente in [...]
Santuario n. 15, elettivamente domiciliata in Chivasso, Via Italia n. 1, presso lo studio e la persona degli Avv.ti Tiziana Donato, Marco Servente e Carlo Bosi che la rappresentano e difendono per delega in atti PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] ( ) già residente in [...], C.so C.F._2
Vercelli n. 121 e successivamente cancellato per irreperibilità in data 14.05.22 PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 24.4.2025 Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo alle seguenti condizioni:
“(…) Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe declaratorie tutte del caso, previa, si opus, disposizione di CTU, diretta ad indagare le capacità genitoriali del sig. CP_1
e l'opportunità di un'eventuale ripresa dei rapporti tra il resistente e la figlia con la definizione
[...] delle relative modalità. Nel merito in via principale:
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di in capo alla NO Persona_1 [...]
con conseguente collocazione della minore presso la madre;
-valutare l'opportunità e Parte_1 Per_ l'interesse per di riprendere i rapporti con la figura paterna e, nell'ipotesi in cui il Tribunale
pagina 1 di 5 ritenesse che la ripresa delle frequentazioni possa giovare a quest'ultima, stabilire le modalità (eventualmente anche in spazio neutro), tenendo in considerazione il lungo periodo di tempo in cui i rapporti sono stati interrotti;
-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1 importo mensile non inferiore ad Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea. In via subordinata: Per_
-disporre l'affidamento esclusivo di in capo alla NO , con conseguente Parte_1 Per_ collocazione della minore presso la madre;
-valutare l'opportunità e l'interesse per di riprendere i rapporti con la figura paterna e, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la ripresa delle frequentazioni possa giovare a quest'ultima, stabilire le modalità (eventualmente anche in spazio neutro), tenendo in considerazione il lungo periodo di tempo in cui i rapporti sono stati interrotti;
-disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1 importo mensile non inferiore ad Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea. In via di estremo subordine e qualora il Tribunale adito ritenesse che nessuna delle due precedenti soluzioni corrisponda all' interesse della minore: Per_
-disporre l'affidamento condiviso di in capo ad entrambi i genitori, stabilendone residenza ed abitazione principale presso la madre;
definire, altresì, le modalità di visita e di frequentazione della figlia con il padre, che il Tribunale riterrà più opportune in considerazione dell'esclusivo interesse della minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima;
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia, versando un Controparte_1 importo mensile non inferiore ad Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea.
- Rigettare ogni eventuale avversa richiesta. In ogni caso col favore delle spese.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 27/03/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc ritualmente notificato ex art 143 cpc al convenuto Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti sono state sentimentalmente legate dal 2018 al 2021, e da tale legame è nata la figlia in Persona_1 data 13.10.2019. Ha lamentato Parte ricorrente che il rapporto di coppia – anche durante la breve convivenza more uxorio – fosse sempre stato “burrascoso ed altalenante” a motivo del fatto che il convenuto “(…) sempre alternato periodi di permanenza in Italia ad altri all'Estero (Romania, Francia etc..), tanto da non essere mai presente nella vita dell'ex compagna e della figlia.” (cfr ricorso, pag. 2), obbligando la ricorrente ad occuparsi integralmente di ogni incombenza relativa alla minore. Lamentava parte ricorrente la totale assenza paterna e – specificato di lavorare con contratto a tempo indeterminato dal febbraio 2022 presso la Ditta metalmeccanica ACAT Srl con sede in Settimo Torinese con mansioni di operaia addetta all'assemblaggio con percezione di stipendio netto mensile di Euro 1.200/1.300 – concludeva come sopra indicato.
pagina 2 di 5 - All'udienza del 21.3.2025 il G.R. ha proceduto all'audizione della Parte ricorrente, non essendo comparso il convenuto. Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) sta bene, Persona_1 vive con me e il mio nuovo compagno. Va all'ultimo anno della scuola materna. L'anno prossimo desidero iscriverla alle elementari vicino casa alla scuola Anna Frank. Io lavoro, e svolgo l'attività di operaia, percepisco circa 1400 euro al mese, il mio compagno lavora anche lui come operaio. Non Per_ abbiamo altri figli. E' più di un anno che il padre di non chiama”.
- All'esito il difensore di parte ricorrente ha discusso la controversia insistendo nell'accoglimento delle richieste di cui al ricorso introduttivo e il Giudice Relatore – pronunciati a verbale i provvedimenti temporanei ed urgenti contemplanti l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre1 – ha rimesso la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio. Il PM ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
* * * Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
pagina 3 di 5 Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Nel caso di specie è da un lato acclarato che il padre non ha allo stato coltivato un rapporto con la figlia (essendosi peraltro reso irreperibile) e dall'altro lato è emerso dalla relazione del Servizio Sociale Unione Net del 13.1.2025 in atti che il contesto materno è accuditivo nei confronti della minore, esitando contrario all'interesse di disporne ex art 337 quater cc l'affidamento Persona_1 condiviso anche al padre, dovendo per l'effetto confermarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti già resi in corso di causa dal Giudice Relatore (anche in punto economico, non avendo parte ricorrente offerto dimostrazione della redditualità effettiva del convenuto). Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto accolte le richieste della parte ricorrente in un contesto di mancata opposizione del convenuto, di talché il Collegio non ritiene dover accollare a quest'ultimo le spese del giudizio resosi peraltro necessario per disciplinare le questioni genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contumacia di Parte convenuta, ogni altra istanza domanda eccezione rigettate: Dispone l'affidamento esclusivo della minore , nata a [...] Persona_1 il 13/10/2019 alla sola madre che potrà ex art 337 quater cc Parte_1 prendere da sola tutte le decisioni per la figlia anche quelle afferenti a questioni di maggiore interesse quali ad esempio per istruzione, salute, educazione, tempo libero;
Dispone la collocazione della figlia minore presso l'abitazione materna;
Dispone che le visite padre figlia avvengano esclusivamente in luogo neutro con educatore nelle modalità organizzande dal Servizio Sociale già incaricato in atti, solo nel caso in cui il padre chieda espressamente le visite con la figlia;
Dispone che il padre versi alla madre per il mantenimento della Controparte_1 figlia € 200,00 mensili per dodici mesi entro il 15 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici TA , oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo in esser in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Dispone che l'assegno unico sia percepito – ove spettante – dalla sola madre affidataria esclusiva e collocataria della figlia. Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale già incaricato in atti per offrire alla minore sostegno e supporto. Non accolla alla parte convenuta le spese di lite.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza, per comunicazione ai Servizi sociali incaricati. Così deciso in Ivrea, 24.4.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Provvedimenti del seguente tenore letterale: “(…)
P.Q.M.
Il Giudice Relatore
Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla sola madre che potrà ex art 337 quater cc prendere da sola tutte le decisioni per la figlia anche quelle afferenti a questioni di maggiore interesse quali ad esempio per istruzione, salute, educazione, tempo libero;
Dispone la collocazione della figlia minore presso l'abitazione materna;
Dispone che le visite padre figlia avvengano esclusivamente in luogo neutro con educatore nelle modalità organizzande dal Servizio Sociale già incaricato in atti, solo nel caso in cui il padre chieda espressamente le visite con la figlia;
Dispone che dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo il padre versi alla madre per il mantenimento della figlia € 200,00 mensili per dodici mesi entro il 15 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici TA , oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo in esser in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
Dispone che l'assegno unico sia percepito – ove spettante – dalla sola madre affidataria esclusiva e collocataria della figlia”