Art. 2.
Per il funzionamento del Centro indicato all' articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358 , e per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta e' elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972.
Per il funzionamento del Centro indicato all' articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358 , e per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo precedente, il contributo annuo fissato dall'articolo 2 della legge predetta e' elevato a lire 200 milioni, a decorrere dall'anno 1972.