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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 592/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione UZ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 270/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi: - RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. PROVV 21.06.2024 BOLLO AUTO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante della SO.G.E.T. si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente per il contribuente e per la Regione UZ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 ha ritualmente chiesto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila l'annullamento della pec del 26 giugno 2024 con la quale la SO.G.E.T. Spa comunicava il parziale rigetto dell'istanza di autotutela ex art. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000, inoltrata con pec del 21 giugno 2024, e della pec del 9 luglio 2024 con la quale la SO.G.E.T. Spa ribadiva il parziale rigetto dell'istanza di autotutela della ricorrente, con conseguente annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti per cui vi era stato l'esercizio del potere di autotutela con le istanza[e] del 21 giugno 2024, del 02 luglio 2024 e del 17 luglio 2024 e comunque di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi propedeutico, presupposto o comunque collegato.
La contribuente lamentava che gli atti sopra indicati avevano come presupposto le comunicazioni n.
245142/2024 e n. 245143/2024 del 23 aprile 2024 (notificate il 17 giugno 2024), mediante la quali la SO.G. E.T. Spa informava la ricorrente, in qualità di erede di del sig. Nominativo_1 , che le erano stati cointestati i debiti del de cuius relativi all'omesso pagamento di tasse automobilistiche.
Nell'impugnativa la ricorrente eccepiva l'illegittimità delle menzionate istanze di rigetto della SO.G.E.T. Spa
e dei relativi atti presupposti e prodromici sulla base dei seguenti motivi: nullità della notifica relativa all'ingiunzione di pagamento n. 0055294 2022 in quanto effettuata in data 21 luglio 2022 al de cuius, con la modalità delle persone irreperibili, sebbene quest'ultimo fosse antecedentemente deceduto in data 22 giugno
2022 e risultasse residente e reperibile in Trasacco (AQ); estinzione del credito tributario azionato in ragione della prescrizione delle tasse automobilistiche - antecedenti al 2013 - per decorso del termine previsto dall'art. 5, d.l. n. 953/82; mancata esibizione da parte dell'agente della riscossione degli atti di notifica/ recapito, comprovanti la rituale notifica e interruzione del termine prescrizionale, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa ex art. 10, legge n. 212/2000; violazione dell'art. 8, d. lgs. n. 472/1997 che dispone che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi;
violazione dell'art. 752 c.c., per non aver modulato l'addebito in proporzione alla quota della ricorrente pari ad 1/3, quale coniuge del defunto
Nominativo_1.
Si costituivano in giudizio la Regione UZ e la SO.G.E.T. Spa, ribadendo le proprie ragioni impositive e concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 270/2025, depositata il 19 maggio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
L'Aquila dichiarava il processo parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere limitatamente alle pratiche n. 90020180032464559 e n. 90020180041192512, con conseguente sgravio da parte della Regione UZ;
sempre in via pregiudiziale reputava ammissibile il ricorso proposto;
nel merito accoglieva la censura relativa alla notifica effettuata nei confronti di Nominativo_1 con la modalità delle persone irreperibili sebbene quest'ultimo fosse deceduto antecedentemente in data 22 giugno 2022 e, comunque, fosse residente e reperibile in Trasacco (AQ). In conseguenza di ciò, non poteva ritenersi integrata - nel caso di specie - la preclusione dell'irretrattabilità del credito, che presuppone la regolare notifica dell'atto non impugnato dal contribuente;
inoltre, veniva meno la prospettata interruzione della prescrizione del credito tributario a seguito dell'irregolare notifica dell'ingiunzione di pagamento. La decisione accoglieva anche gli altri motivi di censura esposti dalla contribuente sia in relazione alla natura delle sanzioni applicate sia in relazione all'applicabilità degli artt. 752 e 1295 c.c.
Proposto appello da parte della SO.G.E.T. Spa avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'UZ, si costituivano altresì in giudizio la Regione UZ e la contribuente. All'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
In merito alla inammissibilità del ricorso e al vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia erroneamente interpretato la domanda del contribuente ricomprendendovi anche l'annullamento di comunicazioni di coobligazione che, a proprio parere, il contribuente non avrebbe impugnato. In proposito, tuttavia, si condivide la decisione del giudice di prime cure nel punto in cui ritiene ammissibile il ricorso proposto anche nei confronti delle genetiche comunicazione di coobligazione della SO.G.E.T. Spa ivi specificate in quanto tali provvedimenti sono stati notificati il 17 giugno 2014 e l'impugnativa in questione, comprensiva di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi propedeutico, presupposto o comunque collegato, risulta essere stata proposta tempestivamente entro i sessanta giorni previsti.
In ordine alla prescrizione della pretesa tributaria, l'appellante fa riferimento al termine prescrizionale aumentato delle sospensioni ex lege dovute al sisma e al Covid. Tuttavia, in proposito appare dirimente che la notifica sia stata fatta ad un deceduto e non impersonalmente e collettivamente agli eredi, entro l'anno, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Riguardo, poi, all'ammontare del debito la Corte adìta ritiene che la somma andava comunque calcolata in proporzione alla quota di 1/3, corrispondente alla posizione debitoria successoria quale coniuge del de cuius.
In merito al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla Regione UZ, nel caso di specie non solo si discute della regolarità della notificazione degli atti riguardanti l'imposizione tributaria ma anche della prescrizione della stessa pretesa tributaria, riferibile alla Regione UZ, con conseguente legittimazione passiva dell'ente.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ dell'UZ, Sezione I^, defintivamernte pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.
500.00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico
Di Marcotullio. La Relatrice Avv. Maria Crstina Cervale.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
CERVALE MARIA CRISTINA, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 592/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione UZ
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 270/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi: - RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. PROVV 21.06.2024 BOLLO AUTO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante della SO.G.E.T. si riporta al ricorso in appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente per il contribuente e per la Regione UZ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 ha ritualmente chiesto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila l'annullamento della pec del 26 giugno 2024 con la quale la SO.G.E.T. Spa comunicava il parziale rigetto dell'istanza di autotutela ex art. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000, inoltrata con pec del 21 giugno 2024, e della pec del 9 luglio 2024 con la quale la SO.G.E.T. Spa ribadiva il parziale rigetto dell'istanza di autotutela della ricorrente, con conseguente annullamento di tutti gli atti e/o provvedimenti per cui vi era stato l'esercizio del potere di autotutela con le istanza[e] del 21 giugno 2024, del 02 luglio 2024 e del 17 luglio 2024 e comunque di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi propedeutico, presupposto o comunque collegato.
La contribuente lamentava che gli atti sopra indicati avevano come presupposto le comunicazioni n.
245142/2024 e n. 245143/2024 del 23 aprile 2024 (notificate il 17 giugno 2024), mediante la quali la SO.G. E.T. Spa informava la ricorrente, in qualità di erede di del sig. Nominativo_1 , che le erano stati cointestati i debiti del de cuius relativi all'omesso pagamento di tasse automobilistiche.
Nell'impugnativa la ricorrente eccepiva l'illegittimità delle menzionate istanze di rigetto della SO.G.E.T. Spa
e dei relativi atti presupposti e prodromici sulla base dei seguenti motivi: nullità della notifica relativa all'ingiunzione di pagamento n. 0055294 2022 in quanto effettuata in data 21 luglio 2022 al de cuius, con la modalità delle persone irreperibili, sebbene quest'ultimo fosse antecedentemente deceduto in data 22 giugno
2022 e risultasse residente e reperibile in Trasacco (AQ); estinzione del credito tributario azionato in ragione della prescrizione delle tasse automobilistiche - antecedenti al 2013 - per decorso del termine previsto dall'art. 5, d.l. n. 953/82; mancata esibizione da parte dell'agente della riscossione degli atti di notifica/ recapito, comprovanti la rituale notifica e interruzione del termine prescrizionale, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa ex art. 10, legge n. 212/2000; violazione dell'art. 8, d. lgs. n. 472/1997 che dispone che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi;
violazione dell'art. 752 c.c., per non aver modulato l'addebito in proporzione alla quota della ricorrente pari ad 1/3, quale coniuge del defunto
Nominativo_1.
Si costituivano in giudizio la Regione UZ e la SO.G.E.T. Spa, ribadendo le proprie ragioni impositive e concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 270/2025, depositata il 19 maggio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
L'Aquila dichiarava il processo parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere limitatamente alle pratiche n. 90020180032464559 e n. 90020180041192512, con conseguente sgravio da parte della Regione UZ;
sempre in via pregiudiziale reputava ammissibile il ricorso proposto;
nel merito accoglieva la censura relativa alla notifica effettuata nei confronti di Nominativo_1 con la modalità delle persone irreperibili sebbene quest'ultimo fosse deceduto antecedentemente in data 22 giugno 2022 e, comunque, fosse residente e reperibile in Trasacco (AQ). In conseguenza di ciò, non poteva ritenersi integrata - nel caso di specie - la preclusione dell'irretrattabilità del credito, che presuppone la regolare notifica dell'atto non impugnato dal contribuente;
inoltre, veniva meno la prospettata interruzione della prescrizione del credito tributario a seguito dell'irregolare notifica dell'ingiunzione di pagamento. La decisione accoglieva anche gli altri motivi di censura esposti dalla contribuente sia in relazione alla natura delle sanzioni applicate sia in relazione all'applicabilità degli artt. 752 e 1295 c.c.
Proposto appello da parte della SO.G.E.T. Spa avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'UZ, si costituivano altresì in giudizio la Regione UZ e la contribuente. All'udienza del 22 gennaio 2026, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
In merito alla inammissibilità del ricorso e al vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia erroneamente interpretato la domanda del contribuente ricomprendendovi anche l'annullamento di comunicazioni di coobligazione che, a proprio parere, il contribuente non avrebbe impugnato. In proposito, tuttavia, si condivide la decisione del giudice di prime cure nel punto in cui ritiene ammissibile il ricorso proposto anche nei confronti delle genetiche comunicazione di coobligazione della SO.G.E.T. Spa ivi specificate in quanto tali provvedimenti sono stati notificati il 17 giugno 2014 e l'impugnativa in questione, comprensiva di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi propedeutico, presupposto o comunque collegato, risulta essere stata proposta tempestivamente entro i sessanta giorni previsti.
In ordine alla prescrizione della pretesa tributaria, l'appellante fa riferimento al termine prescrizionale aumentato delle sospensioni ex lege dovute al sisma e al Covid. Tuttavia, in proposito appare dirimente che la notifica sia stata fatta ad un deceduto e non impersonalmente e collettivamente agli eredi, entro l'anno, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Riguardo, poi, all'ammontare del debito la Corte adìta ritiene che la somma andava comunque calcolata in proporzione alla quota di 1/3, corrispondente alla posizione debitoria successoria quale coniuge del de cuius.
In merito al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla Regione UZ, nel caso di specie non solo si discute della regolarità della notificazione degli atti riguardanti l'imposizione tributaria ma anche della prescrizione della stessa pretesa tributaria, riferibile alla Regione UZ, con conseguente legittimazione passiva dell'ente.
La sentenza di primo grado va, dunque, confermata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II^ dell'UZ, Sezione I^, defintivamernte pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.
500.00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 Il Presidente Avv. Enrico
Di Marcotullio. La Relatrice Avv. Maria Crstina Cervale.