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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 24/10/2025, da
, nata a [...] in data [...], CF Parte_1
, C.F._1
, nato a [...] in data [...], CF , Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...]
entrambi rappresentati e assistiti dall'avv. Simona Grossi del foro di Verbania (CF
[...]
; pec: , ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3 Email_1
a Verbania, in Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, autorizzandosi sin da ora a fissare la propria residenza in luogo diverso.
2) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_ autosufficiente, , saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Il figlio manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e trascorrerà tempi paritari con entrambi i genitori, secondo le sue esigenze di studio, personali e di vita, liberamente concordate. Per_ 3) I genitori provvederanno al mantenimento del figlio in forma diretta, facendosi carico ciascuno delle sue esigenze ordinarie per il tempo in cui il figlio dimorerà presso di loro, senza la corresponsione di alcun assegno periodico dall'uno all'altro genitore.
4) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative) necessarie per il figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e di aver letto.
5) L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre.
6) Le parti concordano di porre in vendita la casa coniugale sita in Verbania (VB), Fr.
Trobaso, Via Alla Morena n. 13. A tal fine, si impegnano a conferire congiuntamente incarico ad un'agenzia immobiliare e a collaborare attivamente per favorirne la vendita al miglior prezzo di mercato. Dal ricavato della vendita, si provvederà in via prioritaria all'estinzione del mutuo residuo contratto con Il prezzo residuo sarà suddiviso CP_1 tra le parti in ragione delle rispettive quote di proprietà (piena nuda proprietà e ½ dell'usufrutto in capo alla sig.ra ; ½ dell'usufrutto in capo al sig. Parte_1 Parte_2
.
[...]
7) Le parti concordano che i costi dell'agenzia immobiliare pari ad € 13.176,00 verranno così suddivisi: € 3.083,00 a carico della sig.ra ed € 10.083,00 a carico del sig. Pt_1 Pt_2
Cont 8) Il conto corrente cointestato n. 4958 acceso presso filiale di Verbania sarà mantenuto attivo unicamente per provvedere al pagamento delle utenze e delle spese condominiali residue relative alla casa coniugale fino al giorno del rogito notarile di vendita.
Successivamente, esaurite tali pendenze, il conto verrà estinto e l'eventuale giacenza attiva sarà trattenuta dal sig. 9) I coniugi, stante la rispettiva indipendenza economica, Pt_2 dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., le parti congiuntamente chiedono, altresì, che la causa venga rimessa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e della protratta mancata convivenza tra di loro, sussistendo i requisiti di fatto e di diritto per la pronuncia di divorzio, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 5 dicembre 2014 a Verbania, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio Parte I, n. 58 anno 2014. Per_
2) Confermare tutte le condizioni relative al figlio (mantenimento diretto, spese straordinarie al 50%, assegno unico alla madre) come pattuite in sede di separazione.
3) Dare atto dell'avvenuta, o confermare l'impegno alla, vendita della casa coniugale e alla ripartizione del ricavato come stabilito in sede di separazione.
4) Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente a richieste di assegno divorzile.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 24/10/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania il giorno 5/12/2014.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Si dà atto che le parti concordano di porre in vendita la casa coniugale sita in Verbania (VB), Fr.
Trobaso, Via Alla Morena n. 13. A tal fine, si impegnano a conferire congiuntamente incarico ad un'agenzia immobiliare e a collaborare attivamente per favorirne la vendita al miglior prezzo di mercato. Dal ricavato della vendita, si provvederà in via prioritaria all'estinzione del mutuo residuo contratto con l prezzo residuo sarà suddiviso tra le parti in ragione delle rispettive quote CP_1 di proprietà (piena nuda proprietà e ½ dell'usufrutto in capo alla sig.ra ; ½ dell'usufrutto Parte_1 in capo al sig. . Parte_2
Si dà, anche, atto che le parti concordano che i costi dell'agenzia immobiliare pari ad € 13.176,00 verranno così suddivisi: € 3.083,00 a carico della sig.ra ed € 10.083,00 a carico del sig. Pt_1 Pt_2
Contr Si dà, altresì, atto che Il conto corrente cointestato n. 4958 acceso presso filiale di Verbania, sarà mantenuto attivo unicamente per provvedere al pagamento delle utenze e delle spese condominiali residue relative alla casa coniugale fino al giorno del rogito notarile di vendita.
Successivamente, esaurite tali pendenze, il conto verrà estinto e l'eventuale giacenza attiva sarà trattenuta dal sig. Pt_2
Si dà, infine, atto che i coniugi, stante la rispettiva indipendenza economica, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70,
l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e i certificati di residenza storici delle parti aggiornati alla pronuncia di separazione.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Verbania il giorno 5/12/2014; pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in forma diretta, facendosi carico ciascuno delle sue Per_1 esigenze ordinarie per il tempo in cui il figlio dimorerà presso di loro, senza la corresponsione di alcun assegno periodico dall'uno all'altro genitore;
l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per il figlio secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e di aver letto
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 16/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco