Articolo 3 della Legge 3 marzo 1951, n. 178
Articolo 2Articolo 4
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14 aprile 1951
Art. 3.
L'Ordine e' composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
Per altissime benemerenze puo' essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine.
Entrata in vigore il 14 aprile 1951
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