Sentenza 9 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
I 0 O R 1 T E . I A 1 ESPULSIONE N T 1 S A R . T T O M L S R L E A E 0 5 05 6/ 02 N D 8 O I 9 - O S REPUBB L C 3 I - U 6 R P A S L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C E E : A D A I E R 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E 4 E T A P . M S L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9558/01 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 11473 CELENTANO Dott. Walter Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 06/03/02 Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA KA, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza della Balduina 44, presso l'avv. Francesco Baiocco e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Lando Sciuba del Foro di Sulmona
- ricorrente -
contro
Prefetto de L'Aquila,
- intimato -
avverso il decreto 22.3.2001 del Tribunale di L'Aquila. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.03.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Lando Sciuba che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A.Golia che ha concluso per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 544 2002 Con decreto 11.8.2000 il Prefetto di L'Aquila espelleva dal territorio nazionale BA KA, cittadino albanese e già agente della Polizia di tale Stato, ai sensi degli artt. 13 e 19 del D.Leg. 286/98 perché, entrato in Italia in assenza di visto di ingresso, non aveva richiesto il permesso di soggiorno e non versava in alcuna condizione di grave esposizione a pericolo in caso di reimpatrio. Avverso il decreto il BA proponeva ricorso ed il Tribunale di L'Aquila con decreto 22.8.200 lo rigettava, sull'assunto che non fossero stati provati i motivi di ostacolo alla espulsione e che neanche fosse stata provata la proposizione di domanda di asilo. Con successivo ricorso 7.2.2001 proposto ex art. 742 c.p.c. il BA KA chiedeva che lo stesso Tribunale revocasse il precedente decreto 22.8.2000 sulla base della nuova prospettazione e produzione documentale, afferente l'appartenenza pregressa alla polizia albanese, la Ш sua diserzione e quindi il grave pericolo che egli correva con il ritorno in quel paese. L'adito Tribunale, che con decreto 9.2.2001 aveva cautelarmente sospeso l'efficacia del decreto 11.8.2000 di espulsione, sulla base delle disposte ed acquisite informazioni - che venivano rimesse dalla Questura di L'Aquila e dall'Interpol il 17.3.01 - con decreto 13.3.2001 rigettava il ricorso ex art. 742 c.p.c. e revocava la sospensione 9.2.2001 dichiarando l'efficacia piena della espulsione 11.8.2000. Per la cassazione di tale decreto KA BA ha proposto ricorso con atto notificato il 6.4.2001 contenente due motivi. L'intimata Autorità non ha espletato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il BA denunzia violazione di norme di diritto per avere 2 il Tribunale deciso sulla istanza di revoca del primo provvedimento, acquisendo documentazione in totale assenza del contraddittorio e fuori della udienza. Con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto 23.3.2001 per vizio di motivazione per avere il Tribunale bensì rilevato i rischi connessi alla diserzione ma da essi non tratto la doverosa conseguenza. Ritiene il Collegio, provvedendo sul ricorso, che l'impugnato decreto 23.3.2001 debba essere cassato senza rinvio ed ai sensi dell'art. 382 comma 3° c.p.c. posto che - contrariamente a quanto ritenuto dal BA e dallo stesso Tribunale di L'Aquila - il decreto 22.8.2000 di quel Tribunale, che ebbe a rigettare l'opposizione del BA alla espulsione 11.8.2000, non avrebbe mai potuto essere fatto segno ad istanza di revoca ma soltanto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 13 bis comma 4 del D.leg. 286/98. E di qui la necessità di rimuovere il provvedimento che, pur rigettando l'istanza, ebbe comunque a prenderla indebitamente in esame: e la pronunzia rescindente, interamente demolitoria e senza rinvio (ed inducente altresì l'inefficacia ex art. 669 novies c.p.c. del decreto cautelare 9.2.2001) dispensa dall'esame delle censure dal ricorrente proposte. Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di osservare sin dalla prima pronunzia emessa in materia di espulsione di extracomunitario regolata dalla nuova legge 40/98 (Cass. 1082/99), le decisioni assunte dai Giudici di merito sono decisorie e definitive senza che per esse sia minimanente ipotizzabile la facoltà dell'interessato di istare per la loro modifica o revoca: infatti, tanto avverso il decreto emesso dal Giudice della convalida del 3 trattenimento provvisorio (art. 14 comma 6 del D.Leg. 286/98) quanto nei confronti del decreto emesso dal Giudice della opposizione alla espulsione (art. 13 bis comma 4 del cit.D.Leg. introdotto dal D.Leg. 113/99) è esperibile il solo ricorso per cassazione. E se si rammenta, infine, la condizione di ontologica incompatibilità tra previsione di impugnazione in sede di legittimità e possibilità di revoca/modifica del provvedimento impugnabile, tipica dei soli atti di volontaria giurisdizione (condizione sulla quale si richiamano ex multis Cass. 6365/01 - 2517/01 - 1373/00 - 746/99), ne consegue che avverso il decreto 22.8.2000 (che aveva respinto l'opposizione del BA al decreto espulsivo 11.8.2000) si sarebbe potuto solo proporre ricorso per cassazione e che l'istanza di revoca 7.2.2001 (prima indebitamente accolta con sospensione cautelare 9.2.2001 e poi nel merito respinta, con "ripristino" di efficacia dell'espulsione) non si sarebbe neanche dovuta esaminare, essendo, per l'esposta ragione, radicalmente improponibile. La mancata costituzione o difesa dell'Autorità intimata dispensa dal O T A provvedere sulle spese. T I S R E I O N L
P.Q.M.
L T A E R R D T A S O 8 La Corte di Cassazione, E C 9 I N - R O 3 I - A S provvedendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato senza rinvio. 6 L C U L A P E S E E D S : Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 E 0 A P I 4 R S E . T L il Presidente A Il Cons.est. M Muscio E C CAN 9. ARM 2002 IN SITATA Do dhow ELLIE uzz DEPO N rie Oggi, ідного a Mans