Sentenza 4 maggio 1999
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I benefici <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere
Dott. Donato FIGURELLI Consigliere
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. GI MAZZARELLA Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I N P S Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., Prof. Ing. GI Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
F A Z Z I G I O V A N N I rapp.to e difeso dagli avv.ti Angelo
Foggia e Giuliano Bologna, presso il secondo dei quali elett.te domicilia in Roma, via Merulana, n. 34, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 00078/96 del 07.02/27.05.1996, notificata l'11 giugno 1996 R.G. 972/91. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 febbraio 1999 dal Relatore Cons. dott. GI Mazzarella;
Udito l'avv. M. Di Lullo, per delega dell'avv. Carlo De Angelis, per l'Inps;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. GI Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 090/90 emessa il 16 marzo 1990 il Pretore di Pisa accogliendo il ricorso proposto da GI ZI contro l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, riconosceva al ZI il diritto alla maggiorazione di lire 30.000 mensili del trattamento pensionistico, prevista dall'art. 6 della legge 15 aprile 1984, n.140, per gli ex combattenti, sulla base della sua attività di sminatore nel periodo post-bellico, e condannava l'Inps al pagamento delle differenze dovute, oltre accessori.
Il Tribunale di Pisa respingeva l'appello; spese del grado a carico dell'Inps appellante.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora sub judice in questa sede:
il beneficio va riconosciuto alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (art. 6 della legge n. 140 del 1985);
nelle categorie previste dalla detta legge sono comprese le cd. categorie equiparate (art. 1); il d. l. lgt. 12 aprile 1946, n. 320, include fra i destinatari dei benefici di cui alle disposizioni vigenti in favore dei combattenti e reduci, (art. 10) "gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi"; il ZI è stato addetto a lavori "naturaliter" rischiosi, e la stessa certificazione del Ministero della Difesa-Esercito indicava il ZI fra i destinatari dei benefici di cui all'art. 10 citato, talché il ricorrente aveva diritto al beneficio richiesto per effetto della sua inclusione nelle dette categorie equiparate.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata.
ZI GI si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso principale l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge 15 aprile 1985, n.140, e 10 del d. l. lgt. 12 aprile 1946, n. 320, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il ZI non ha partecipato ad operazioni belliche essendo stato chiamato alle armi nel 1948;
l'attività rischiosa prevista dall'art. 10 del citato d.l. luogotenenziale n. 320 del 1946 deve essere effettuata in periodo bellico, per cui non è applicabile al ZI che è stato sminatore nel periodo post-bellico.
Il ricorso è fondato.
Questa Suprema Corte ha già affermato (Cass. 11.04.1981, n. 0 2133, Cass. 10.03.1984, n. 0 1672) che i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, vanno concessi soltanto ai dipendenti pubblici ex combattenti o invalidi di guerra o appartenenti alle categorie a questi equiparate - fra i quali certamente gli sminatori - per il fatto di aver subito le dirette conseguenze degli eventi bellici, costituendo la normativa in esame un complesso di norme eccezionali cui fa da presupposto necessario e imprescindibile la partecipazione agli eventi bellici. Pacifica ratio della citata normativa eccezionale, per quanto si desume dai lavoratori preparatori e dal filo conduttore della elencazione dei beneficiari, è quella di "risarcire" i dipendenti del settore pubblico che per effetto della loro partecipazione agli eventi bellici abbiano subito un danno alla normale previsione di svolgimento del rapporto di lavoro o anche solo un ritardato sviluppo di carriera. Ed è proprio la natura eccezionale della detta normativa che esclude la sua applicabilità a soggetti diversi da quelli ivi contemplati, assimilandosi in tal modo situazioni, ancorché affini a quelle previste dal legislatore, tuttavia estranee o solo mediatamente riconducibili al presupposto dell'attualità del periodo bellico sopra menzionato. Gli stessi "addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi" di cui all'art. 10 del d. l. lgt. n. 320 del 1946, che pure in teoria sono inclusi nelle categorie equiparate ai fini dell'applicabilità della normativa eccezionale - per rimanere nell'ambito del caso di specie - esulano invece dalla medesima equiparazione, allorché ad essi non è contemporaneamente riconducibile la temporalità che caratterizza la intera normativa. Lo stesso art. 10 sopra citato, nel prevedere l'estensione dei benefici "previsti dalle disposizioni vigenti" agli appartenenti alle categorie equiparate contempla evidentemente anche la connotazione relativa alla temporalità di applicazione della normativa eccezionale ex lege n. 336 del 1970. D'altronde, la stessa previsione di un contenuto normativo, che aldilà del concetto obiettivamente espresso dalla norma, attribuisca anche diritti futuri, è smentita dal contemporaneo mancato riconoscimento dello status di combattenti e reduci agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano espletato, come il ZI (vedi parte espositiva del controricorso), la propria attività nel periodo post-bellico.
Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., rigetta la domanda proposta da ZI GI contro l'Inps
con ricorso in data 27 maggio 1989.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
la C O R T E accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ZI GI contro l'Inps; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma il 03 febbraio 1999.