Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1320
CASS
Sentenza 1 febbraio 2002

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Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a)la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b)la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c)la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole (nella specie, alla stregua degli enunciati principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, conseguente ad incidente stradale, occorso ad un lavoratore che, nel recarsi con il proprio autoveicolo dall'abitazione di residenza alla stazione ferroviaria per prendere il treno con destinazione la sede di lavoro, aveva scelto il percorso più lungo fra quelli possibili, senza dare giustificazione di tale scelta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1320
    Data del deposito : 1 febbraio 2002

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