Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a)la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b)la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c)la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole (nella specie, alla stregua degli enunciati principi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, conseguente ad incidente stradale, occorso ad un lavoratore che, nel recarsi con il proprio autoveicolo dall'abitazione di residenza alla stazione ferroviaria per prendere il treno con destinazione la sede di lavoro, aveva scelto il percorso più lungo fra quelli possibili, senza dare giustificazione di tale scelta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2002, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB DA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REVELLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato MAGRINI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENICHETTI PIER RODOLFO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/98 del Tribunale di FERMO, depositata il 24/02/98 R.G.N. 32/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGLMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo la RE Srl conveniva in giudizio IB EL e proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Fermo che aveva riconosciuto il diritto della stessa all'erogazione delle prestazioni previdenziali connesse ad un incidente stradale, qualificato come di lavoro in itinere, senza svolgere attività istruttoria sul sinistro e senza considerare che per raggiungere il posto di lavoro la stessa, per motivi personali, aveva seguito l'itinerario più lungo fra quelli percorribili. La IB contrastava la domanda perché era preclusa una diversa qualificazione dell'infortunio, in quanto la sentenza era passata in giudicato nei confronti dell'INAIL, e perché infondati erano gli altri motivi di gravame.
Il Tribunale, con sentenza del 13 - 24/2/98, accoglieva l'appello principale e rigettava l'appello incidentale proposto dalla IB. Precisava il giudice del riesame che in prima istanza la IB, oltre a chiedere nei confronti dell'INAIL il riconoscimento dell'infortunio in itinere, aveva proposto la medesima domanda anche nei confronti della società RE (dalla quale era stata licenziata per superamento del periodo di comporto) al fine di fruire della protrazione di detto periodo di comporto, in base alle previsioni del CCNL, in quanto la malattia era dovuta ad infortunio sul lavoro. Da qui l'autonoma legittimazione attiva della società a proporre gravame, anche se la sentenza era passata in giudicato nei confronti dell'INAIL, per mancata impugnazione;
una parte, infatti, non poteva essere danneggiata dalla libera scelta di non proporre appello, fatta dall'altro convenuto nel medesimo giudizio. Passando al merito il giudice del riesame, - prescindendo dal fatto che il TO non aveva accertato "la sussistenza dell'incidente e le modalità dello stesso" (limitandosi ad accogliere le sole dichiarazioni dell'attrice), precisa che non sussistevano i presupposti per qualificare l'infortunio come di lavoro: l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" postulava a) la sussistenza del nesso eziologico fra il percorso seguito e l'evento, b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale fra itinerario seguito ed attività lavorativa e c) la necessità dell'uso del veicolo privato. Nel caso di specie, la IB aveva dichiarato che l'incidente si era verificato in data 17/7/95 durante il tragitto in macchina dalla sua abitazione alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, ove avrebbe dovuto prendere il treno per recarsi presso la sede della ditta dove lavorava;
dalla relazione tecnica prodotta dalla stessa ricorrente emergeva che dal Comune di Monturano, da dove partiva la IB, era possibile raggiungere la ferrovia di Porto San Giorgio attraverso tre itinerari, di 16, 15 e 21 km, ed era incontestato che la stessa percorreva proprio la strada più lunga, detta delle Paludi;
la scelta del percorso più lungo fra quelli fruibili determinava una tipica situazione in cui era da escludere un vincolo con la prestazione lavorativa, "a causa dell'assunzione del rischio c.d. elettivo", posto che non era irrilevante un prolungamento di circa 5- 6 km su una lunghezza globale del tragitto di 15 chilometri, peraltro non era stata addotta alcuna particolare situazione logistica inerente ai luoghi interessati al percorso, poiché nessuna delle tre strade interessava centri urbani ad alta densità di traffico. Non avendo l'appellata dimostrato, o chiesto di dimostrare, la sussistenza di elementi diversi, atti a giustificare la scelta del percorso più lungo, andava respinta la sua domanda, in accoglimento del ricorso principale.
Per le medesime ragioni doveva essere respinto l'appello incidentale sulle spese, proposto dalla IB.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la IB, fondato su un solo motivo.
Resiste con controricorso la RE Srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 DPR n. 1124 del 30/6/65 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che il
Tribunale, dopo avere riconosciuto che l'uso del mezzo privato per raggiungere la stazione ferroviaria era giustificato, aveva incredibilmente censurato la sentenza del pretore, deducendo falsamente che era andato in consapevole contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. Era indubbia ed incontestata la sussistenza di uno specifico collegamento tra evento lesivo ed attività di lavoro, perché la istante percorreva la strada aperta al pubblico, soggetta al rischio comune e generico, per andare al lavoro;
da qui la necessaria connessione con le esigenze di lavoro. Il Tribunale aveva accettato la tesi del rischio elettivo, in quanto la ricorrente si trovava a percorrere "tra gli itinerari alternativi, quello che ex post è risultato essere, di circa 4 km, più lungo", in base a rilievi fatti eseguire da un tecnico e che avevano evidenziato circostanze non contestate sulla migliore scorrevolezza della strada scelta;
questa motivazione palesava la illogicità ed incongruità della sentenza.
Il Tribunale aveva fatto un'applicazione della norma in maniera falsa ed erronea, per avere ritenuto nel caso di specie la ricorrenza dell'infortunio "in itinere" ed escluso poi il diritto dell'assicurata alle prestazioni per essersi trovata a percorrere, come terza trasportata, un itinerario normale e più agevole per recarsi al lavoro.
Il ricorso è infondato.
Confermando un precedente orientamento, questa Corte ha di recente riaffermato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 1124 del 30/6/65, l'indennizzabilità dell'infortunio 'in itinere', subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole" (Cass. n. 5063 del 18/4/2000). Il Tribunale ha fatto un corretto uso di questo principio, rilevando, in punto di fatto, che dalla relazione tecnica prodotta dalla stessa ricorrente risultava che per raggiungere, con mezzo privato, la stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, partendo dal luogo di residenza dell'attrice, era possibile percorrere tre diversi itinerari di 15, 16 e 21 km., nessuno dei quali interessava "centri urbani ad alta intensità di traffico, specie nell'orario in cui... si verificò l'incidente, collocabile tra le ore 5.30 e le ore 6 antimeridiane"; precisa poi il Tribunale che, pur ritenendo la presenza di una occasione lavorativa nell'uso del mezzo proprio per raggiungere la stazione ferroviaria dall'abitazione, la scelta del percorso più lungo fra quelli fruibili... determina un tipica situazione in cui è da escludere un vincolo... con la prestazione dell'attività lavorativa, a causa dell'assunzione del cd rischio elettivo", per una serie di considerazioni: la differenza kilometrica tra i vari percorsi era notevole e la scelta di quello più lungo non era giustificata da "una particolare situazione logistica inerente ai luoghi interessati al percorso"; peraltro l'interessata non aveva dimostrato, o chiesto di dimostrare, la sussistenza di elementi diversi atti a giustificare la scelta.
La valutazione in concreto fatta dal Tribunale si inquadra perfettamente nel principio di diritto sopra enunciato, proprio perché l'interessata non seguiva il "percorso normale" per recarsi al lavoro ed in ogni caso lo aveva scelto per "motivi personali", sicché mancano due dei tre elementi necessari per il riconoscimento dell'infortunio "in itinere", con l'ovvia conseguenza dell'irrilevanza del terzo.
La critica mossa dalla ricorrente non censura dunque adeguatamente la decisione impugnata, perché basata su argomenti generici e non decisivi (quali la ritenuta legittimità dell'uso del mezzo privato) e che investono questioni di fatto improponibili in questa sede (come la giustificazione della scelta del percorso per la "migliore scorrevolezza della strada") la giustificazione della scelta non è stata data in sede di merito e non può essere più proposta in sede di legittimità.
Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2002