Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01778/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, proposto da RO Iovine, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
- della valutazione, pari a 20,75/30 punti, della prova scritta della ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova;
- del quesito n. 25 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
- dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
- di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
per l’accertamento
- del diritto della ricorrente all’attribuzione di 1 punto, in aggiunta ai 20,75 già conseguiti, per l’annullamento del quesito impugnato;
- del diritto della ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. IN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 25 [così formulato: “Quale file NON può essere elaborato da un OCR?” : un’immagine in formato jpeg; un documento in formato Word (risposta individuata come esatta dall’Amministrazione; un PDF (risposta indicata dalla ricorrente] alla stessa somministrato in data 23.10.2025;
- in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, nessuna delle tre risposte può ritenersi corrette in quanto anche un documento Word potrebbe essere elaborato da un OCR, come evincibile dallo stesso sito del produttore del software ;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato in via generale che:
- l'ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta di quelli da somministrare ai candidati stessi, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 11 giugno 2024, n. 5242);
- inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che:
- con sent. n. 250/2026, qui richiamata con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., questa Sezione si è già pronunciata in merito all’assenza di profili di ambiguità del quesito in discorso, ritenendo che “(...) l’OCR (acronimo di “Optical Character Recognition”, ovvero riconoscimento ottico dei caratteri), è un programma grazie al quale è possibile convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale e modificabile; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto software non può essere utilizzato per la conversione tout court di un documento Word, per sua natura editabile e modificabile, ma soltanto per l’estrazione del testo dalle immagini, eventualmente nello stesso presenti in formato non modificabile ”;
- la Commissione d’esame, inoltre, riunitasi per valutare le numerose istanze di riesame pervenute dai candidati in ordine a taluni quesiti somministrati in occasione della prova scritta (cfr. verbale n. 10 del 7 novembre 2025, non impugnato dalla ricorrente), ha confermato la correttezza del quesito per cui è causa con ampia e diffusa motivazione immune da profili di irragionevolezza e congruente con le conclusioni cui era già pervenuta questa Sezione nella citata sent. n. 250/2026;
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere alle Amministrazione resistenti, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
IN IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IL | RI RI |
IL SEGRETARIO