Sentenza 10 novembre 2023
Massime • 1
In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi la momentanea presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sul rilievo che l'agente, autore del danneggiamento della porta di un locale pubblico, aveva fatto affidamento sull'impossibilità per il titolare del bene di sorvegliarlo costantemente, perché impegnato all'interno a servire i clienti).
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- 1. Imbrattamento di cose altrui: non illegittimo costituzionalmente l’art. 639 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2025
1. Il fatto Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere in seguito all'emissione di un decreto del pubblico ministero, con cui l'imputato era stato citato a giudizio per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi degli artt. 639, secondo comma, e 61, primo comma, numero 5), cod. pen., perché, eventualmente in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, in orario notturno, dopo essersi introdotto all'interno di uno stabile condominiale, avrebbe raggiunto la porta d'ingresso dell'abitazione di un altro condomino, imbrattandola con escrementi, insieme al muro e al pavimento circostanti, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2023, n. 50655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50655 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
udite le conclusioni del difensore avv. Saraniti Roberto che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. RO AU ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 16/2/2021, confermativa della sentenza del Tribunale di Vercelli in data 19/5/2021 che lo ha condannato per i delitti di cui agli artt. 660, 612, co.2, 635 , co 1, n.1 cod. pen. 1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto assumendo che le condotte da lui tenute, consistite in frasi offensive e sputi nei confronti di NE Manuele, distribuite per venti volte nell'arco temporale dal 2017 al 2019, non integrerebbero gli estremi della molestia o del disturbo alle persone non ricorrendo la petulanza o il biasimevole motivo. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 50655 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/11/2023 1.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per danneggiamento aggravato. Deduce l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede dato che la porta a vetri del locale, verso cui lanciò un bicchiere, infrangendola, si trovava sotto il controllo della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e va rigettato. 1.1.11 primo motivo con il quale il ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile, avendo lo stesso natura meramente assertiva e confutativa dei contenuti della motivazione della sentenza impugnata e risultando questa caratterizzata, alla luce del contenuto degli elementi di prova acquisiti al processo da essa menzionati, da motivazione immune da vizi di legittimità. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, l'arco temporale nel quale si è sviluppata la condotta ( dal 2017 al 2019), non porta ad escludere la sussistenza del reato per il venire dell'agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente dell'imputato, posto che il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen., pur non essendo necessariamente abituale, tanto che può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri, può però anche assumere la forma del reato abituale, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo, come ritenuto nel caso di specie (Sez. 1, n. 11514 del 16/03/2010, Rv. 246792; Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, Rv. 276309). In tale ordine di concetti, la sentenza impugnata ha osservato che la frequenza e le caratteristiche delle condotte, consistite in quindici, venti passaggi davanti al locale della persona offesa in occasione dei quali il RO profferì ingiurie e minacce, sputò sulla vettura della persona offesa e della sua compagna, avevano assunto, nel complesso, le caratteristiche della molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 cod. pen., ritenendo così esplicitamente configurabile un unico reato abituale ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). 2. Infondato è il secondo motivo. Si registra sul tema della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede un'oscillazione giurisprudenziale : Sez. 2, Sentenza n. 26857 del 17/02/2017 Rv. 270660 secondo cui "non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, 2 elít- quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto); mentre altro orientamento :Sez. 1, n. 8215 del 14/12/2018, Rv. 274916, ritiene che "integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto". Ritiene il Collegio che le pronunzie esprimano concetti non distanti tra loro, posto che entrambe valorizzano, come elemento distintivo ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola, la impossibilità di esercitare sulla cosa un controllo o la vigilanza. Data questa premessa occorre considerare come, nel caso di specie, in cui si verte in tema di danneggiamento di una porta di ingresso di un locale, la presenza del proprietario all'interno dello stesso, non abbia avuto alcuna efficacia di vigilanza sul bene, che è rimasto costantemente esposto al rispetto dei terzi. Questa Corte (cfr. Sez. 2 n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046), ha evidenziato che intanto può escludersi l'esposizione dei beni a pubblica fede in quanto vi sia la concreta possibilità da parte del titolare del bene oggetto dell'altrui azione aggressiva di esercitare una continuativa vigilanza sul bene stesso rimanendo la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante qualora si tratti luogo di facile accesso. Da tale premessa discende la decisività, per l'accertamento della caratteristica dell'esposizione dalla pubblica fede, della situazione di impossibilità, in concreto, per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa, di esercitare una vigilanza continua. Rispetto a questo approccio "funzionale", la presenza del titolare del bene nel momento in cui viene posta in essere la condotta (di aggressione del bene), può divenir elemento che impedisce di ravvisare l'esposizione alla pubblica fede nella misura in cui tale circostanza sia rivelatrice della possibilità di esercitare in modo costante la vigilanza sul bene, possibilità che l'agente deve rappresentarsi;
ove, invece, come nel caso di specie, l'agente abbia fatto affidamento sull'impossibilità per il titolare del bene di sorvegliare costantemente la cosa propria, essendo il titolare impegnato all'interno del locale a servire i clienti, indipendentemente dalla presenza della persona offesa al momento dell'azione aggressiva, l'esposizione alla pubblica fede va ritenuta sussistente (Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Rv. 281120). Alla luce delle su esposte considerazioni deve rigettarsi il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, 10/11/2023 3