Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2023, n. 50655
CASS
Sentenza 10 novembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 2750 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 10 novembre 2023. Il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che confermava la condanna per molestie e danneggiamento aggravato. Le richieste delle parti includevano l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che le condotte non integrassero i reati contestati. In particolare, il ricorrente ha argomentato che le sue azioni non avessero carattere di molestia e che l'aggravante per danneggiamento non fosse applicabile, poiché il bene danneggiato era sotto il controllo della persona offesa.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha sottolineato che la qualificazione giuridica del fatto era corretta, evidenziando la natura ripetitiva e insistente delle condotte del ricorrente, che configuravano un reato abituale di molestia. Inoltre, ha chiarito che la presenza del proprietario del bene danneggiato non escludeva l'esposizione alla pubblica fede, poiché il titolare non poteva esercitare una vigilanza continua sul bene. La Corte ha quindi confermato la legittimità della sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi la momentanea presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sul rilievo che l'agente, autore del danneggiamento della porta di un locale pubblico, aveva fatto affidamento sull'impossibilità per il titolare del bene di sorvegliarlo costantemente, perché impegnato all'interno a servire i clienti).

Commentari3

  • 1Imbrattamento di cose altrui: non illegittimo costituzionalmente l’art. 639 c.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2025

    1. Il fatto Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere in seguito all'emissione di un decreto del pubblico ministero, con cui l'imputato era stato citato a giudizio per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi degli artt. 639, secondo comma, e 61, primo comma, numero 5), cod. pen., perché, eventualmente in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, in orario notturno, dopo essersi introdotto all'interno di uno stabile condominiale, avrebbe raggiunto la porta d'ingresso dell'abitazione di un altro condomino, imbrattandola con escrementi, insieme al muro e al pavimento circostanti, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2023, n. 50655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50655
Data del deposito : 10 novembre 2023

Testo completo