Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/02/2026, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09733/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9733 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC indicata nel ricorso;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Procuratore della Repubblica, non costituito in giudizio;
avverso
il rigetto dell’istanza di accesso alla comunicazione notizia di reato della Questura di Bergamo relativa al sequestro del “bastone tattico estensibile prodotto dalla Ghost International di AD SE con sede a Bovezzo (BS)” operato il 18 settembre 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- premette di aver proceduto in data 18 settembre 2015 presso la Questura di Bergamo, in qualità di ispettore capo della Polizia di Stato, al sequestro di «un bastone estensibile (sfollagente) portato dal comandante del Servizio di polizia Municipale del Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-)» , in quanto non omologato dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia né sottoposto alla verifica della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in violazione dell’art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65; sequestro, tuttavia, non convalidato dal pubblico ministero, che ha ritenuto – come si legge nel decreto di non convalida del 19 settembre 2015 – che la presenza dell’indagato fuori del territorio comunale di propria competenza fosse giustificata dal ricorrere delle condizioni di cui all’art. 4, c. 1, lett. b), della legge 65/1986 e la detenzione dello “sfollagente” non integrasse alcun illecito, in quanto, se è «vero che l'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 - vale dire la fonte normativa di riferimento, ai sensi del disposto dell'art. 6 c. II n. 5 L. 65/1986 - consente la dotazione agli ufficiali ed agenti di polizia municipale in possesso della qualifica di agente di P.S, di armi comuni da sparo quali pistole semiautomatiche o pistole a rotazione; a fortiori, pertanto, devono ritenersi ammessi la detenzione ed il porto, nell'ambito dell'espletamento delle funzioni d'istituto, di strumenti dalla potenzialità lesiva di gran lunga inferiore rispetto a quella delle armi da fuoco dianzi menzionate» e autorizzati dalla vigente legge regionale Lombardia 1° aprile 2015, n. 6, fino ad un’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale.
1.1. Osservando che il provvedimento di mancata convalida fa riferimento alle «argomentazioni compendiate nell’annotazione di servizio allegata alla menzionata c.n.r.» e non al verbale di sequestro, contestando le conclusioni alle quali è giunto il pubblico ministero perché in contrasto sia con la disciplina sull’uso delle armi da parte dei corpi di polizia municipale (e, segnatamente, con il d.m. Interno 4 marzo 1987, n. 145) sia con l’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e rivendicando, più in generale, la legittimità del verbale di sequestro e la conformità del proprio operato alle disposizioni di legge sulla vigilanza in materia di armi (t.u.l.p.s., art. 6, c. 3, della legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 240, c. 2, c.p.), alle circolari interne (come la n. 557/PAS.12982(10) 8 datata 29 marzo 2011 del Dipartimento della pubblica sicurezza) e ai principi espressi dalla giurisprudenza penale e costituzionale (in particolare, quanto a quest’ultima, nella sentenza 126/2022), il sig. -OMISSIS- riferisce di aver presentato in data 29 giugno 2025 istanza al Ministero dell’Interno per avere accesso alla «Comunicazione notizia di reato della Questura di Bergamo relativa al sequestro del “bastone tattico estensibile prodotto dalla Ghost International di AD SE con sede a Bovezzo (BS)” operato dal sottoscritto il 18.6.2015» e di aver avuto riscontro negativo con nota n. 26609 del 24 luglio 2025 sul presupposto che non avesse «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, trattandosi di documentazione relativa a provvedimenti risalenti nel tempo, per i quali già sono stati esperiti i previsti rimedi giurisdizionali» .
2. Avverso il diniego con il quale è stata respinta l’istanza di accesso il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. dinanzi a questo T.a.r., sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla visione del documento richiesto; poiché, infatti, è stato destituito dalla Polizia di Stato all’esito di un procedimento disciplinare in seno al quale è stata valorizzata, a suo sfavore, anche l’iniziativa assunta con il sequestro del 18 settembre 2015, ha fatto presente che l’art. 26 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, consente la riapertura del procedimento disciplinare, senza limiti di tempo, nel caso in cui emergano «nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità» e che l’acquisizione della comunicazione con la quale il reparto di appartenenza ha trasmesso il verbale di sequestro all’autorità giudiziaria gli consentirebbe di accertare se quest’ultima sia stata correttamente edotta del contesto giuridico e fattuale all’interno del quale è avvenuto il sequestro e, quindi, di rinvenire ulteriori elementi a supporto della correttezza del suo operato, di cui ci sarebbe, tra l’altro, conferma in alcune sentenze del giudice amministrativo (T.a.r. Brescia, I, 4 dicembre 2013, n. 1068, T.a.r Milano, IV, 22 dicembre 2014, n. 3146, e Cons. Stato, III, 11 settembre 2019, n. 6131), deliberatamente ignorate dall’amministrazione della pubblica sicurezza (che, anzi, avrebbe «occultato con provvedimento n.1127/sett.2^/2.9/2015 datata 19.11.2015, del Questore di Bergamo che eliminava dal fascicolo personale del sottoscritto la sentenza TAR Lombardia, Milano, I, n.3146/2014» ).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito il 26 novembre 2025 e ha successivamente argomentato per il rigetto del ricorso: con memoria depositata il 27 novembre 2025, ha sostenuto che l’istanza di accesso oggetto del giudizio sarebbe generica, non espliciterebbe l’interesse alla tutela del quale l’ostensione dei documenti è preordinata e reitererebbe, senza alcun elemento di novità, richieste già precedentemente respinte dall’amministrazione; con memoria depositata il 28 novembre 2025, ha analiticamente ricostruito i contorni della vicenda relativa al sequestro dello sfollagente, all’origine del procedimento disciplinare culminato con la destituzione dal servizio del ricorrente – disposta con d.C.P. del 4 luglio 2016 e già riconosciuta legittima dal giudice amministrativo sia in primo grado (T.a.r. Brescia, I, 5 maggio 2017, n. 606) che nel secondo (Cons. Stato, II, 26 settembre 2022, n. 8273) – ed eccepito l’inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente agito irritualmente avverso il silenzio sull’istanza di accesso quando era già stato adottato un diniego espresso (con nota n. 26609 del 24 luglio 2025), nonché ribadito le ragioni già precedentemente espresse a sostegno della carenza di interesse del sig. -OMISSIS- alla visione di atti già esaminati nei giudizi avverso il provvedimento di destituzione.
4. Con memoria depositata il 1° gennaio 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, aggiungendo che la scoperta di “nuovi documenti” – qual è la comunicazione della notizia di reato inoltrata il 19 settembre 2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, detenuta da quest’ultima e dalla Questura di Bergamo e «non […] soggetta ad esclusione ai sensi dell’art.8 co.8 del d.P.R. 352/1992» – potrebbe consentirgli di ottenere la revocazione delle sentenze che si sono pronunciate a favore della legittimità del provvedimento di destituzione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c.
5. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In rito, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale sul presupposto che il sig. -OMISSIS- abbia, pur in presenza di un diniego espresso, erroneamente impostato il ricorso come reazione al silenzio-rigetto.
Al di là di alcune imprecisioni formali, infatti, il sig. -OMISSIS- ha inteso contestare il rifiuto opposto dal Ministero dell’Interno con la nota n. 26609 del 24 luglio 2025 facendo correttamente ricorso al rito di cui all’art. 116 c.p.a., che è diretto sia «contro le determinazioni [sia] contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi…» e che consente al giudice amministrativo, in entrambi i casi, un sindacato sul rapporto (Cons. Stato, V, 3 maggio 2022, n. 3454).
7. Nel merito, il ricorso, teso ad ottenere «copia della comunicazione notizia di reato della Questura di Bergamo relativa al sequestro del bastone tattico estensibile prodotto dalla Ghost International di AD SE con sede a Bovezzo (BS)» operato il 18 settembre 2015, è infondato e va respinto.
7.1. In disparte i dubbi sull’utilità dell’accesso ad una documentazione comunque molto risalente – ancorché non nei termini già accertati da questo T.a.r. in altro giudizio promosso dallo stesso ricorrente (cfr. T.a.r. Roma, I- quater , 19 novembre 2025, n. 20604) – e verosimilmente, stante l’assenza di specifiche deduzioni al riguardo, già valutata nelle diverse sedi giudiziarie (penali ed amministrative) in cui sono state adottate le decisioni di interesse per il sig. -OMISSIS- che oggi vorrebbe rimettere in discussione, osta all’accoglimento dell’accesso la disposizione contenuta nell’art. 24, c. 6, lett. c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individua, tra i dati che il Governo può sottrarre all’accesso, quelli che riguardano «…le azioni strettamente strumentali….all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini» . L’esclusione è ribadita, tramite il rinvio agli atti delle singole amministrazioni contenuto nell’art. 10 del d.P.R. 12 aprile 2006, n.184, dall’art. 3, c. 1, lett. f), del d.m. Interno 16 marzo 2022.
Tra gli atti “strettamente strumentali” all’attività di polizia giudiziaria rientrano evidentemente le comunicazioni delle notizie di reato effettuate dall’amministrazione procedente all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle attività di polizia giudiziaria (cfr. T.a.r. Ancona, I, 22 marzo 2024, n. 304; T.a.r. Catanzaro, I, 20 luglio 2009, n. 783).
7.2. L’atto al quale il sig. -OMISSIS- vorrebbe avere accesso è la comunicazione della notizia di reato a carico del sig. -OMISSIS-, indagato per il reato di cui all’art. 4 della legge 110/1975 a seguito del sequestro dello “sfollagente” da lui operato in data 18 settembre 2015, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il giorno successivo. Si tratta, cioè, della relazione contenente gli elementi di conoscenza utili all’autorità giudiziaria per formulare un addebito di responsabilità penale a carico di tale soggetto, che è un atto di polizia giudiziaria, sussumibile nello schema previsto e disciplinato dall’art. 347 c.p.p. e, quindi, avvinto all’attività di indagine proprio da quel nesso di strumentalità che le disposizioni sull’accesso sopra richiamate valorizzano ai fini dell’esclusione.
L’eventuale ostensione di tale documento può avvenire solo nelle forme e alle condizioni previste dall’art. 116 c.p.p. (T.a.r. Roma, I- ter , 7 luglio 2025, n. 13301; T.a.r. Catanzaro, I, 15 gennaio 2025, n. 66; Cons. Stato, VI, 29 marzo 2011, n. 2780).
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
9. Tenuto conto della qualità delle parti e della natura della controversia, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AR AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AG | OR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.