Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
In presenza di una condotta costituente reato di importazione illegale di sostanze stupefacenti, l'agente non può essere punito penalmente anche a titolo di contrabbando, in quanto l'importazione illegale nella Comunità europea di tali sostanze non è soggetta a dazi doganali. (Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza penale straniera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2005, n. 8677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8677 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 25/10/2005
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1761
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 24980/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE NA Letterio, n. a Messina il 07/10/1942;
avverso la sentenza in data 23 marzo - 27 aprile 2005 della Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina dichiarava il riconoscimento in Italia "ai fini di cui all'art. 12 c.p. e della L. n. 257 del 1989, art. 1 e L. n. 388 del 1993, art. 68" della sentenza pronunciata in data 25 novembre 1997 dal Tribunale Provinciale di Girona (AG) nei confronti di DE NA Letterio, condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione e pesetas 250.000 di ammenda per traffico di stupefacenti e a quella di mesi otto di reclusione e pesetas 250.000 di ammenda per il reato di contrabbando.
Rilevava la Corte di appello che il De AT si era sottratto alla esecuzione della pena in AG non rientrando da un permesso e che il medesimo veniva successivamente tratto in arresto in territorio Italiano il 24 maggio 2004.
Sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 733 c.p.p. e in particolare quello della doppia incriminabilità, atteso che le condotte di traffico di sostanze stupefacenti e contrabbando per le quali il De AT aveva riportato condanna sono previste come reato anche dalla legge italiana.
Ricorre per cassazione il De AT, a mezzo del difensore avv. Francesco Tracio, il quale deduce:
1. Violazione degli artt. 178, 734 e 127 c.p.p. e vizio di motivazione.
Della udienza davanti alla Corte di appello non era stato dato avviso all'avv. Tracio, da considerare difensore di fiducia in quanto nominato in data 5 giugno 2004 nella parallela procedura estradizionale (conclusasi con un non luogo a deliberare stante la intervenuta revoca della domanda da parte dell'autorità spagnola).
2. Violazione dell'art. 733 c.p.p., comma 1 lett. e). Non sussisteva la doppia incriminabilità quanto al fatto di contrabbando di sostanze stupefacenti, non contemplato come reato in Italia. La sentenza spagnola non poteva pertanto essere riconosciuta per questa parte.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Non doveva essere dato avviso della udienza davanti alla Corte di appello all'avv. Tracio, che non aveva la veste di difensore nella presente procedura, a nulla rilevando che egli, a quanto allegato, fosse difensore del De AT nella "parallela", ma in realtà del tutto distinta, procedura estradizionale.
È invece fondato il secondo motivo.
La Corte di appello ha riconosciuto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Girona (AG), di cui in premessa, a carico del De AT, in base al doppio titolo di condanna: traffico di sostanze stupefacenti (pena di anni nove, mesi sei di reclusione e di pesetas 250.000 di ammenda) e contrabbando in relazione alle medesime sostanze (pena di mesi otto di reclusione e di pesetas 250.000 di ammenda).
Dagli atti risulta che la condanna riguarda un concorso formale di reati: il De AT avrebbe importato sostanze stupefacenti, con ciò sottraendole all'imposta doganale.
va dunque verificato se il reato di importazione di sostanze stupefacenti, alla stregua della legge italiana, possa concorrere formalmente con il reato doganale.
Ciò in quanto in base sia all'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. e), sia all'art. 3 comma 1, lett. e), della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, ed esecutiva sia per l'Italia (dal 1 ottobre 1989) sia per la AG (dal 1 luglio 1985), una delle condizioni per il riconoscimento della sentenza penale estera è che il fatto (e quindi anche uno solo dei fatti) per il quale è stata pronunciata la sentenza sia previsto come reato dalla legge italiana, o lo sarebbe se fosse stato commesso nel territorio dello stato richiesto.
Ritiene il Collegio che non possa essere seguito il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'introduzione illegale nel territorio nazionale di sostanza stupefacente da luogo alla configurabilità, oltre che del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche dei reati di contrabbando ed evasione dell'I.V.A. dovuta per l'importazione (in questo senso, tra le altre, Sez. 3^, 14 novembre 2002, Angelopoulos;
Sez. 6^, 18 gennaio 1990, Regoli;
Sez. 6^, 28 ottobre 1986, Bayndir;
Sez. 1^, 8 marzo 1982, Piccirillo;
Sez. 3^, 2 febbraio 1982, Kassis). Infatti al riguardo deve tenersi conto della normativa comunitaria, cogente nel nostro ordinamento, che regola in modo uniforme per tutti gli stati aderenti la materia di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto.
Già con le sentenze 5 febbraio 1981, OR (50/1980), 26 ottobre 1982, OL (222/1981) e 28 febbraio 1984, RG (294/1982), la Corte di Giustizia aveva affermato che in base all'art. 2 delle direttive del Consiglio n. 67/228 e n. 77/388, l'importazione illegale nella Comunità europea di sostanze stupefacenti (al di fuori del circuito economico sorvegliato dalle competenti autorità per scopi medici e scientifici) non da luogo ad alcun debito doganale.
Successivamente, con il Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, istituente un codice doganale comunitario, si è ribadita, all'art. 212, analoga previsione.
E poiché, conformemente al principio più volte enunciato dalla Corte costituzionale, sul piano ermeneutico vige la presunzione di conformità della legge interna alla normativa europea, tanto che fra le possibili soluzioni interpretative va prescelta quella conforme al dettato di tale normativa (cfr., ex plurimis, sentenza n. 170 del 1984), deve ritenersi che nel nostro ordinamento, in presenza di una condotta costituente reato di importazione (illegale) di sostanze stupefacenti, l'agente non debba essere punito penalmente anche a titolo di contrabbando.
In applicazione, dunque, dell'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 3 comma 1, lett. e), della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, il riconoscimento della sentenza dell'autorità spagnola di cui in premessa va operato esclusivamente in relazione alla condanna per il reato concernente il traffico di sostanze stupefacenti, escluso quello di contrabbando, e in tal senso va parzialmente annullata senza rinvio la sentenza impugnata. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della sentenza dell'autorità spagnola per la parte relativa al reato di contrabbando.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2006