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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3515/2021 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO GARRUTO;
PARTE APPELLANTE
contro
) contumace; Controparte_1 P.IVA_1
( ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. CARLO DALL'ASTA;
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare e/o annullare la sentenza n. 443/2021 emessa dal Giudice di Pace di Mantova, depositata in data 23 giugno 2021, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione ex adverso proposta in primo grado e dichiarare nullo e di nessun effetto il preavviso di fermo in parola.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizi.”
Per parte appellata : “Il Tribunale di Controparte_2 Mantova respinga l'impugnazione proposta dal Sig. e confermi la sentenza Parte_1
n. 443/2021 depositata il 23.6.2021 del Giudice di Pace di Mantova, con ogni conseguenza di legge.
Spese ed onorari integralmente rifusi.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 443/2021 depositata in Parte_1 data 23.06.2021 dal Giudice di Pace di Mantova, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante al preavviso di fermo amministrativo n.
064802190000009000 emesso dall per un importo di Euro 6.543,22, Controparte_2 per mancato pagamento di contravvenzioni del Codice della Strada.
In particolare, avanti al Giudice di Pace, aveva evocato in giudizio Parte_1 la eccependo che, ai sensi dell'art. 1 c. 544 L. 288/2012, fosse Controparte_1 previsto che, per i debiti non superiori ad Euro 1.000,00, le azioni cautelari non potessero essere attivate prima di 120 giorni dall'invio di comunicazione contenente il dettaglio delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e che, nel caso di specie, a ciò non si fosse provveduto.
Inoltre, l'opponente aveva contestato l'illegittimità della riscossione delle somme intimate, stante l'irregolare notifica degli atti presupposti.
Infine, egli aveva eccepito l'inapplicabilità del fermo amministrativo nelle ipotesi di omesso pagamento delle sanzioni amministrative, essendo detta misura prevista dal D.P.R.
602/73 solo per i debiti di natura tributaria.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell
[...]
, che si è costituita nel corso del giudizio di primo grado Controparte_2 contestando le difese dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione, il Giudice di
Pace ha emesso la predetta sentenza, rigettando le eccezioni dell'opponente ed in particolare ritenendo non condivisibile la teoria per cui il fermo amministrativo sia pagina 2 di 6 applicabile solo in ipotesi di debiti tributari e ritenendo che il limite di 1.000,00 Euro citato da controparte e previsto dall'art. 1 c. 544 L. 288/2012 non debba considerarsi relativo alla contravvenzione di per sé, bensì all'intero importo della cartella che, nel caso di specie fu correttamente notificata e non pagata decorso il termine dilatorio concesso.
Parte appellante, contro la predetta sentenza, ha proposto un solo motivo d'appello, sostenendo che l'art. 1, comma 544, della L. n. 288/12 sia stato erroneamente interpretato dal Giudice di Pace, mentre sarebbe correttamente da interpretarsi considerando le singole voci di debito inserite nella cartella di pagamento, che comprendono la sorte capitale, gli interessi concernenti la ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, esclusi gli interessi di mora e l'aggio.
Nel caso di specie, secondo la tesi dell'appellante, solo due importi sarebbero superiori alla soglia di 1.000,00 Euro, ma “considerata la unitarietà del preavviso di fermo, la invalidità derivante dalla violazione dell'art. 1, comma 544, della L. 24.12.2012 n. 228 (comunemente detta Legge di Stabilità per il 2013) non può che travolgere nella sua interezza tale atto” (cfr. pag. 5 atto d'appello).
2. Si è regolarmente costituita in appello l , Controparte_3 chiedendo respingersi l'impugnazione ed evidenziando come i motivi di appello non investano né la validità degli atti presupposti, né l'applicabilità dell'istituto del fermo esattoriale ai crediti di natura extratributaria, questioni dunque da ritenersi passate in giudicato.
L'appellata ha altresì eccepito la tardività dell'originaria opposizione e la legittimità dell'operato dell'Ente esattore, precisando che il debito oggetto di riscossione è quello iscritto a ruolo ed è composto da capitale, sanzioni, interessi e compenso di riscossione, mentre i precedenti giurisprudenziali citati da controparte a fondamento della propria tesi riguarderebbero la diversa materia dello stralcio dei debiti fino a 1.000,00 Euro eccezionalmente stabilito dall'art. 4 D.L. 119/2018, ossia la materia condonativa, non ritenendosi applicabili analogicamente ad altra diversa materia, quale quella del fermo amministrativo.
Infine, ha evidenziato come, a ben vedere, la “comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”, di cui all'art. 1, comma 544 L. 228/2021, è costituita proprio dal preavviso di fermo, che contiene il preciso dettaglio di ogni singola iscrizione a ruolo, con gli estremi degli atti esattoriali notificati, ed il riepilogo degli importi dovuti, con termine dilatorio di 30 giorni per il pagamento ed avviso che, in difetto, sarebbe seguita la misura cautelare per tutti i titoli esecutivi in base ai quali legittimamente il fermo può essere effettuato.
3. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata e dichiaratane la contumacia, la causa è stata dunque Controparte_1
pagina 3 di 6 trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e comparse di replica.
***
4. L'appello non appare fondato e va rigettato.
5. Decidendo sulla base della ragione più liquida, appare infatti condivisibile l'orientamento fatto proprio dal Giudice di Pace di Mantova - esplicitato in questa sede da parte appellata - per cui il limite dei Controparte_3
1.000,00 Euro previsto dalla norma citata da parte appellante, che impone il peculiare procedimento evocato, non riguardi la singola contravvenzione, ma l'intero importo della cartella esattoriale.
Il debito oggetto di riscossione coattiva, infatti, è da considerarsi quello complessivamente iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 602/21973 ed è composto dunque da capitale/imposte, sanzioni e interessi, oltre ai compensi di riscossione ex art 17 D. Lgs.
112/99 (arg. da Cass. 4368/2019), ciò anche alla luce dell'art. 49 D.P.R. 602/1973, che prevede che “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”, aggiungendo che, sulla base di tale titolo esecutivo, “il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”.
6. Tale interpretazione non appare messa in discussione dalla giurisprudenza richiamata da parte appellante, che verte sul diverso tema dell'ambito applicativo delle norme che hanno consentito la definizione agevolata delle controversie mediante c.d. "pace fiscale", ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
In tale materia, parte della giurisprudenza ha infatti precisato che il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (cfr. Cass. 11817/2020 e Cass. 17506/2021).
Tale orientamento è peraltro discusso in giurisprudenza.
Sono infatti intervenute anche pronunce di segno opposto (cfr. Cass. 20254/2021) in adesione ad un differente orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17966/2020) secondo il quale “ai fini dell'annullamento, ai sensi del D.L. n. 119 del
pagina 4 di 6 2018, art. 4, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille Euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei"(cfr. Cass. cit.).
7. Orbene, al netto del fatto che le elaborazioni giurisprudenziali predette non possono ritenersi applicabili analogicamente e pedissequamente al caso di specie, in cui si verte in materia del tutto diversa da quella in cui sono intervenute le pronunce in oggetto, va evidenziato come nel caso di specie si verta in ipotesi di debiti del tutto omogenei per natura – trattandosi di varie contravvenzioni per violazione al Codice della Strada elevate negli anni 2013 e 2014 nei confronti dell'odierno appellante – circostanza che avvalora ulteriormente la necessità di valutare complessivamente l'importo iscritto a ruolo e dunque il titolo esecutivo attivato dall'Ente di riscossione ai fini di cui all'art. 1, comma 544 L. 228/2021, che nel caso di specie supera ampiamente i 1.000,00 Euro previsti dalla norma
8. Il rigetto dell'unico motivo di appello proposto da parte appellante rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate nella propria comparsa di controparte.
9. Il rigetto dell'appello comporta l'integrale conferma della sentenza appellata.
10. Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza: dunque, le spese sostenute dall sono poste integralmente a Controparte_3 carico dell'appellante.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi previsti per le fasi di trattazione (non essendo stata svolta ulteriore attività istruttoria suscettibile di liquidazione) e decisionale (avendo la parte appellata depositato la sola comparsa conclusionale).
11. Considerato l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto dell'esistenza, ai sensi dell'art. 1 quater D.P.R. 115/2002, dei presupposti per l'ulteriore versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) rigetta l'appello proposta da;
Parte_1
pagina 5 di 6 2) conferma la sentenza n. 443/2021 depositata il 23.6.2021 del Giudice di Pace di
Mantova;
3) dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte Parte_1 appellata le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 in Euro 3.387,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) dà atto dell'esistenza ai sensi dell'art. 1 quater D.P.R. 115/2002 dei presupposti per l'ulteriore versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis. D.R.P. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 07/02/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3515/2021 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO GARRUTO;
PARTE APPELLANTE
contro
) contumace; Controparte_1 P.IVA_1
( ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. CARLO DALL'ASTA;
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare e/o annullare la sentenza n. 443/2021 emessa dal Giudice di Pace di Mantova, depositata in data 23 giugno 2021, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione ex adverso proposta in primo grado e dichiarare nullo e di nessun effetto il preavviso di fermo in parola.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizi.”
Per parte appellata : “Il Tribunale di Controparte_2 Mantova respinga l'impugnazione proposta dal Sig. e confermi la sentenza Parte_1
n. 443/2021 depositata il 23.6.2021 del Giudice di Pace di Mantova, con ogni conseguenza di legge.
Spese ed onorari integralmente rifusi.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 443/2021 depositata in Parte_1 data 23.06.2021 dal Giudice di Pace di Mantova, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dall'odierno appellante al preavviso di fermo amministrativo n.
064802190000009000 emesso dall per un importo di Euro 6.543,22, Controparte_2 per mancato pagamento di contravvenzioni del Codice della Strada.
In particolare, avanti al Giudice di Pace, aveva evocato in giudizio Parte_1 la eccependo che, ai sensi dell'art. 1 c. 544 L. 288/2012, fosse Controparte_1 previsto che, per i debiti non superiori ad Euro 1.000,00, le azioni cautelari non potessero essere attivate prima di 120 giorni dall'invio di comunicazione contenente il dettaglio delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e che, nel caso di specie, a ciò non si fosse provveduto.
Inoltre, l'opponente aveva contestato l'illegittimità della riscossione delle somme intimate, stante l'irregolare notifica degli atti presupposti.
Infine, egli aveva eccepito l'inapplicabilità del fermo amministrativo nelle ipotesi di omesso pagamento delle sanzioni amministrative, essendo detta misura prevista dal D.P.R.
602/73 solo per i debiti di natura tributaria.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell
[...]
, che si è costituita nel corso del giudizio di primo grado Controparte_2 contestando le difese dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione, il Giudice di
Pace ha emesso la predetta sentenza, rigettando le eccezioni dell'opponente ed in particolare ritenendo non condivisibile la teoria per cui il fermo amministrativo sia pagina 2 di 6 applicabile solo in ipotesi di debiti tributari e ritenendo che il limite di 1.000,00 Euro citato da controparte e previsto dall'art. 1 c. 544 L. 288/2012 non debba considerarsi relativo alla contravvenzione di per sé, bensì all'intero importo della cartella che, nel caso di specie fu correttamente notificata e non pagata decorso il termine dilatorio concesso.
Parte appellante, contro la predetta sentenza, ha proposto un solo motivo d'appello, sostenendo che l'art. 1, comma 544, della L. n. 288/12 sia stato erroneamente interpretato dal Giudice di Pace, mentre sarebbe correttamente da interpretarsi considerando le singole voci di debito inserite nella cartella di pagamento, che comprendono la sorte capitale, gli interessi concernenti la ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, esclusi gli interessi di mora e l'aggio.
Nel caso di specie, secondo la tesi dell'appellante, solo due importi sarebbero superiori alla soglia di 1.000,00 Euro, ma “considerata la unitarietà del preavviso di fermo, la invalidità derivante dalla violazione dell'art. 1, comma 544, della L. 24.12.2012 n. 228 (comunemente detta Legge di Stabilità per il 2013) non può che travolgere nella sua interezza tale atto” (cfr. pag. 5 atto d'appello).
2. Si è regolarmente costituita in appello l , Controparte_3 chiedendo respingersi l'impugnazione ed evidenziando come i motivi di appello non investano né la validità degli atti presupposti, né l'applicabilità dell'istituto del fermo esattoriale ai crediti di natura extratributaria, questioni dunque da ritenersi passate in giudicato.
L'appellata ha altresì eccepito la tardività dell'originaria opposizione e la legittimità dell'operato dell'Ente esattore, precisando che il debito oggetto di riscossione è quello iscritto a ruolo ed è composto da capitale, sanzioni, interessi e compenso di riscossione, mentre i precedenti giurisprudenziali citati da controparte a fondamento della propria tesi riguarderebbero la diversa materia dello stralcio dei debiti fino a 1.000,00 Euro eccezionalmente stabilito dall'art. 4 D.L. 119/2018, ossia la materia condonativa, non ritenendosi applicabili analogicamente ad altra diversa materia, quale quella del fermo amministrativo.
Infine, ha evidenziato come, a ben vedere, la “comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”, di cui all'art. 1, comma 544 L. 228/2021, è costituita proprio dal preavviso di fermo, che contiene il preciso dettaglio di ogni singola iscrizione a ruolo, con gli estremi degli atti esattoriali notificati, ed il riepilogo degli importi dovuti, con termine dilatorio di 30 giorni per il pagamento ed avviso che, in difetto, sarebbe seguita la misura cautelare per tutti i titoli esecutivi in base ai quali legittimamente il fermo può essere effettuato.
3. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata e dichiaratane la contumacia, la causa è stata dunque Controparte_1
pagina 3 di 6 trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e comparse di replica.
***
4. L'appello non appare fondato e va rigettato.
5. Decidendo sulla base della ragione più liquida, appare infatti condivisibile l'orientamento fatto proprio dal Giudice di Pace di Mantova - esplicitato in questa sede da parte appellata - per cui il limite dei Controparte_3
1.000,00 Euro previsto dalla norma citata da parte appellante, che impone il peculiare procedimento evocato, non riguardi la singola contravvenzione, ma l'intero importo della cartella esattoriale.
Il debito oggetto di riscossione coattiva, infatti, è da considerarsi quello complessivamente iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 602/21973 ed è composto dunque da capitale/imposte, sanzioni e interessi, oltre ai compensi di riscossione ex art 17 D. Lgs.
112/99 (arg. da Cass. 4368/2019), ciò anche alla luce dell'art. 49 D.P.R. 602/1973, che prevede che “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”, aggiungendo che, sulla base di tale titolo esecutivo, “il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”.
6. Tale interpretazione non appare messa in discussione dalla giurisprudenza richiamata da parte appellante, che verte sul diverso tema dell'ambito applicativo delle norme che hanno consentito la definizione agevolata delle controversie mediante c.d. "pace fiscale", ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
In tale materia, parte della giurisprudenza ha infatti precisato che il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (cfr. Cass. 11817/2020 e Cass. 17506/2021).
Tale orientamento è peraltro discusso in giurisprudenza.
Sono infatti intervenute anche pronunce di segno opposto (cfr. Cass. 20254/2021) in adesione ad un differente orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17966/2020) secondo il quale “ai fini dell'annullamento, ai sensi del D.L. n. 119 del
pagina 4 di 6 2018, art. 4, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille Euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei"(cfr. Cass. cit.).
7. Orbene, al netto del fatto che le elaborazioni giurisprudenziali predette non possono ritenersi applicabili analogicamente e pedissequamente al caso di specie, in cui si verte in materia del tutto diversa da quella in cui sono intervenute le pronunce in oggetto, va evidenziato come nel caso di specie si verta in ipotesi di debiti del tutto omogenei per natura – trattandosi di varie contravvenzioni per violazione al Codice della Strada elevate negli anni 2013 e 2014 nei confronti dell'odierno appellante – circostanza che avvalora ulteriormente la necessità di valutare complessivamente l'importo iscritto a ruolo e dunque il titolo esecutivo attivato dall'Ente di riscossione ai fini di cui all'art. 1, comma 544 L. 228/2021, che nel caso di specie supera ampiamente i 1.000,00 Euro previsti dalla norma
8. Il rigetto dell'unico motivo di appello proposto da parte appellante rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate nella propria comparsa di controparte.
9. Il rigetto dell'appello comporta l'integrale conferma della sentenza appellata.
10. Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza: dunque, le spese sostenute dall sono poste integralmente a Controparte_3 carico dell'appellante.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi previsti per le fasi di trattazione (non essendo stata svolta ulteriore attività istruttoria suscettibile di liquidazione) e decisionale (avendo la parte appellata depositato la sola comparsa conclusionale).
11. Considerato l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto dell'esistenza, ai sensi dell'art. 1 quater D.P.R. 115/2002, dei presupposti per l'ulteriore versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) rigetta l'appello proposta da;
Parte_1
pagina 5 di 6 2) conferma la sentenza n. 443/2021 depositata il 23.6.2021 del Giudice di Pace di
Mantova;
3) dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte Parte_1 appellata le spese di lite, che si liquidano Controparte_2 in Euro 3.387,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) dà atto dell'esistenza ai sensi dell'art. 1 quater D.P.R. 115/2002 dei presupposti per l'ulteriore versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis. D.R.P. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 07/02/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 6 di 6