Art. 1048.
(Formazione dello stato attivo).
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma' lo stato attivo ((. . .))
L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.
(Formazione dello stato attivo).
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma' lo stato attivo ((. . .))
L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.