Articolo 9 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 dicembre 1986
Art. 9. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni, sono soggette ad imposta con aliquota del 6 per cento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 16 miliardi di lire per il biennio 1987-1988, ripartite in ragione di 8 miliardi di lire per ciascun anno.
Nota all' art. 9:
La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributari(in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), all'art. 2 dell'allegato A) determina l'aliquota dell'imposta per le assicurazioni contro i rischi per la navigazione marittima; nel testo vigente tale aliquota e' pari al 10 per cento.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1986