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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione I civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore
3. dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1693, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. S. Carenza), Parte_1
e
(Avv. P.P. Napoletano), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.03.2025, i ricorrenti premesso:
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva la figlia (il 05.10.2019), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento della figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della stessa). Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data
13.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore nata da una relazione tra i suoi genitori non Persona_2 fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore va collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono alla bambina di mantenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti
è equo e consente alla minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
Spese compensate, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso del 10.02.2025, depositato telematicamente il 18.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
e trascritta;
2. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17.06.2025.
IL GIU D ICE ESTENSO RE
DOT T.SS A VAL ERIA GU ARAGNELL A
IL PRES ID EN TE
DOT T. GIUS EPPE DIS ABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione I civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore
3. dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 1693, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. S. Carenza), Parte_1
e
(Avv. P.P. Napoletano), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.03.2025, i ricorrenti premesso:
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nasceva la figlia (il 05.10.2019), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento della figlia minore;
tutto ciò premesso chiedevano omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento della minore ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della stessa). Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data
13.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore nata da una relazione tra i suoi genitori non Persona_2 fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore va collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla.
Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato nei termini indicati dalle parti, che consentono alla bambina di mantenere un rapporto equilibrato con il padre, genitore non collocatario.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti
è equo e consente alla minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana.
Spese compensate, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso del 10.02.2025, depositato telematicamente il 18.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
e trascritta;
2. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17.06.2025.
IL GIU D ICE ESTENSO RE
DOT T.SS A VAL ERIA GU ARAGNELL A
IL PRES ID EN TE
DOT T. GIUS EPPE DIS ABATO