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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg7613 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7613 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BOCCIA BARBARA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giordano Bruno n.135,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. PISCITELLI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Vittorio Emanuele n.112,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Napoli il 17/01/1981 e che dalla loro unione nascevano quattro figlie:
1 il 25.06.1981, il 20.07.1984, il 15.11.1986 e Per_1 Per_2 Per_3
il 30.03.1994, tutte maggiorenni ed autonome economicamente;
Per_4
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2) Il signor verserà per il mantenimento della sig.ra Parte_2 Parte_3
la somma di € 400,00 mensili, non oltre il 5 di ogni mese da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici Istat.
3) I coniugi danno atto di avere così definito i loro rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, per non avere alcun bene in comune.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.19, Parte_4
parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1981);
b) omologa le pattuizioni di cui al ricorso,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7613 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BOCCIA BARBARA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giordano Bruno n.135,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. PISCITELLI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al C.so Vittorio Emanuele n.112,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Napoli il 17/01/1981 e che dalla loro unione nascevano quattro figlie:
1 il 25.06.1981, il 20.07.1984, il 15.11.1986 e Per_1 Per_2 Per_3
il 30.03.1994, tutte maggiorenni ed autonome economicamente;
Per_4
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2) Il signor verserà per il mantenimento della sig.ra Parte_2 Parte_3
la somma di € 400,00 mensili, non oltre il 5 di ogni mese da rivalutarsi
[...]
annualmente secondo gli indici Istat.
3) I coniugi danno atto di avere così definito i loro rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, per non avere alcun bene in comune.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.19, Parte_4
parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1981);
b) omologa le pattuizioni di cui al ricorso,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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