Art. 27.
Sono abrogate, con effetto dal 1 gennaio 1952, le disposizioni contenute nell' art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 , e nell' art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 .
Sono abrogate, con effetto dal 1 gennaio 1952, le disposizioni contenute nell' art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 , e nell' art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 .