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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'11.11.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1046/2025 R.G. Previdenza tra
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Mirko Acqua con il Parte_1
domicilia come in atti OPPONENTE contro CP_1 OPPOSTO CONTUMACE e
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Gaetano Gallì come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 27.1.2025, parte ricorrente in epigrafe ha agito sulla base di un estratto di ruolo, da cui è risultata l'esistenza di pretese debitorie per omesso versamento premi assicurativi in relazione alla cartella di pagamento nr. 07120140003815011000 per un totale di € 25.162,07. Segnatamente, deduceva di essere in attesa del rimborso IRPEF relativo alla presentazione del modello 730/2024, senza sostituto di imposta e, preoccupato per il mancato accredito della somma di € 1.103,00 provvedeva ad effettuare un controllo sulla propria posizione attraverso il portale telematico dell , dal quale apprendeva che il rimborso era stato posto in Controparte_2 compensazione TER DPR 602/73 con le somme portate dalla cartella di pagamento predetta. L'istante ha rilevato la mancata notifica della cartella nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica della stessa e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; con vittoria di spese e competenze di causa. L'ente impositore pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e viene CP_1 pertanto dichiarato co ce. L , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies ricorso, o il suo rigetto nel merito, deduce vere regolarmente notificato la cartella di pagamento per cui è causa. Lette le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, alla presente udienza, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La questione oggetto della controversia concerne la possibilità, per il contribuente che rileva di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnare tali atti immediatamente, anche insieme al ruolo. In proposito, l'articolo 3-bis, Dl n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha novellato l'articolo 12, Dpr n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” e vi ha inserito il comma 4-bis che, dopo la previsione che «L'estratto di ruolo non è impugnabile» in via diretta, chiarisce che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extra tributarie) mediante ruolo, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Di conseguenza, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi enucleati, l'estratto di ruolo non è impugnabile. Tale interpretazione, oltre che nella chiara lettera della norma, trova la sua giustificazione nell'interesse ad agire quale “condizione dell'azione” che ha “natura dinamica” e, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Al riguardo le Sezioni unite (n. 26283/2022) hanno affermato che l'invalida notificazione della cartella di pagamento determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire anche con riferimento alle controversie non ancora definitive. In armonia col principio costituzionale del giusto processo ex articolo 111 della Costituzione, l'interesse ad agire, come conformato dal legislatore, deve essere dimostrato in giudizio per evitare che la struttura del processo possa, in contrasto con la sua funzione, consentire un eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica (Corte costituzionale n. 113/1963). Tanto premesso, nel caso di specie può ritenersi che parte opponente abbia dedotto e provato di avere un interesse concreto ed attuale, e dunque meritevole di tutela, all'accertamento negativo del credito, atteso che per effetto del carico debitorio portato dalla cartella esattoriale risultante dall'estratto di ruolo non ha ottenuto il rimborso Irpef per l'anno 2023. La fattispecie concreta rientra, pertanto, nelle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'articolo 3- bis, Dl n. 146/2021, trattandosi della perdita di un rimborso da parte dell'Amministrazione resistente per effetto dell'iscrizione a ruolo. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha lamentato la mancata notifica della cartella esattoriale risultante dall'estratto di ruolo, al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Ciò posto, nel caso in esame, il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica di suddetta cartella. Orbene, deve rilevarsi che risulta dagli atti di causa la prova della rituale notifica, in data 6.11.2014, della cartella di pagamento nr. 07120140003815011000 portata dall'estratto di ruolo impugnato (cfr. relata in produzione Ader). Orbene, la prova della ritualità della notifica di cui sopra induce a ritener inammissibile qualsiasi censura avverso la stessa, essendo ampiamente trascorso dalla notifica al deposito del ricorso il termine per proporre opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999. Nel presente giudizio, tuttavia, l'istante, in relazione alla cartella di pagamento risultante dall'estratto di ruolo, ha prospettato, quale ulteriore censura, l'intervenuta prescrizione della contribuzione pretesa dall da lui ritenuta quinquennale, stante la mancanza di atti CP_1 interruttivi a decorrere dalla sta notifica dell'impugnato atto impositivo. L'azione può essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ascrivibile all'art.615, 1° comma c.p.c per le considerazioni di seguito enunciate. Sul piano generale, valgono le seguenti considerazioni, non condividendosi le argomentazioni enunciate nella sentenza della Suprema Corte n.22946/2016. La pronuncia -resa in materia di omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada- ha escluso l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016) e ha osservato che l'azione di accertamento negativo del credito è inammissibile qualora il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione) in quanto lo strumento a sua disposizione è costituito, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, dall'opposizione all'esecuzione laddove invece nel caso sottoposto alla Cassazione, nessuna iniziativa esecutiva era stata intrapresa dall'amministrazione. I giudici di legittimità giungono alla conclusione che l'azione di accertamento negativo del credito non è l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione e ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Pertanto, secondo i Giudici di Legittimità, avendo l'attore uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento (cfr sentenza n.22946/2016). La Cassazione rafforza il ragionamento valorizzando la natura di eccezione della prescrizione, quindi di risposta ad un'azione del creditore, che ritiene mancante in assenza di un'iniziativa esecutiva in corso. Di recente, un'altra sentenza della Cassazione dell'8/3/2017 n. 6034, nel conformarsi alla sentenza n. 22946, giunge a ritenere che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto della procedura esecutiva. A parere del Giudicante, è necessario individuare l'ambito temporale di azione giudiziale del preteso debitore e lo stato, in quel momento, della procedura di riscossione del credito da parte del Concessionario. Premesso che il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale (cfr Cass. 24235/2015), la cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale è l'atto per il cui tramite il titolo esecutivo è notificato al soggetto passivo della riscossione coattiva (cfr Cassazione del 19 ottobre 2015, n. 21080). In materia contributiva previdenziale, per effetto del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il Concessionario a decorrere dal 1/1/2011 non provvede più alla redazione del ruolo e alla notifica CP_ della cartella, spettando all con la soppressione da tale data del ruolo, sia l'elaborazione dell'avviso di addebito, che lore di titolo esecutivo, sia la sua notifica mentre il concessionario interviene solo dopo, con il ruolo da lui formato a fini esecutivi, per l'avvio della procedura esecutiva. Avendo riguardo allo specifico caso della contribuzione previdenziale (quale quello oggi in esame), può dunque concludersi che, in entrambi i casi ed ambiti temporali, la cartella fino al 31/12/2010 (mediante il ruolo in esso incorporato) e l'avviso di addebito, dal1/1/2011, hanno valore di titolo esecutivo. Pertanto, con la notifica degli stessi e la mancata opposizione, essi divengono idonei a giustificare l'azione esecutiva. Il quesito da risolvere è se la cartella e l'avviso costituiscono giuridicamente anche una minacciata esecuzione, ossia preannunciano l'esercizio dell'azione esecutiva, ovvero in altri termini è necessario valutare se essi possono essere assimilati al precetto ed essere sufficienti per procedere ad esecuzione forzata. La equipollenza tra cartella (e avviso) e precetto deriva dal confronto della disciplina della cartella esattoriale (e dell'avviso di addebito) con quella del precetto, ed in particolare delle norme che disciplinano il contenuto dei due atti, nonché gli effetti degli stessi. •ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/1973 (e dell'art. 30, 2° comma del 78/2010 convertito nella legge 122/2010), la cartella esattoriale (e l'avviso di addebito) deve contenere "… l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata"; ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto consiste "…nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo…..con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata"; •ai sensi dell'articolo 50 del DPR 602/1973, così come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. numero 46/1999, "…il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale"; ai sensi dell'articolo 482 del codice di procedura civile "…non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto".
In ordine alla qualificazione della cartella di pagamento ( e dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 1/1/2011 per le contribuzioni ), va registrato l'orientamento costante della CP_4 Cassazione (cfr tra le altre, sentenza n. 2423 27 novembre 2015), recentemente enunciato con riferimento ai contributi previdenziali nella sentenza del 10/1/2017 n. 299, in cui i Giudici di legittimità hanno fissato il seguente principio di diritto: “ la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto ”. A tale principio -peraltro pronunciato proprio in materia di contributi di natura previdenziale- il Giudicante presta consapevole adesione. Non è ostativa a tale ricostruzione la circostanza che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dall'art. 50 2° comma del dpr 602/73, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo. Ed invero, la cartella e il ruolo sottostante, così come l'avviso di addebito non si perimono, a differenza del precetto, ex art. 481 c.p.c., in quanto subiscono solo una temporanea sospensione dell'efficacia ex lege sino a quando essa non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Pertanto, la cartella notificata ritualmente (così come l'avviso di addebito), in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella. È quindi rilevante accertare se a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento nr. 07120140003815011000, i crediti per cui è causa si sono prescritti. Ed invero, in considerazione della data di notifica della cartella in oggetto (6.11.2014), non risulta allegato e provato dal alcun atto interruttivo successivo entro il termine di 5 CP_5 anni dalla notifica della stess
Non essendo stata attivata nessuna ulteriore azione e/o diffida e/o iniziativa che valga ad interrompere il corso prescrizionale del credito, da ritenersi quinquennale secondo quanto condivisibilmente statuito dalla suprema Corte a sezioni Unite del 17/11/2016 n. 23397, deve concludersi che per i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 07120140003815011000 è decorso il termine prescrizionale di cinque anni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi per premi assicurativi portati dalla cartella di pagamento n. 07120140003815011000, per intervenuta prescrizione;
CP_1 condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 12.11.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare dell'11.11.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1046/2025 R.G. Previdenza tra
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Mirko Acqua con il Parte_1
domicilia come in atti OPPONENTE contro CP_1 OPPOSTO CONTUMACE e
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Gaetano Gallì come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 27.1.2025, parte ricorrente in epigrafe ha agito sulla base di un estratto di ruolo, da cui è risultata l'esistenza di pretese debitorie per omesso versamento premi assicurativi in relazione alla cartella di pagamento nr. 07120140003815011000 per un totale di € 25.162,07. Segnatamente, deduceva di essere in attesa del rimborso IRPEF relativo alla presentazione del modello 730/2024, senza sostituto di imposta e, preoccupato per il mancato accredito della somma di € 1.103,00 provvedeva ad effettuare un controllo sulla propria posizione attraverso il portale telematico dell , dal quale apprendeva che il rimborso era stato posto in Controparte_2 compensazione TER DPR 602/73 con le somme portate dalla cartella di pagamento predetta. L'istante ha rilevato la mancata notifica della cartella nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica della stessa e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; con vittoria di spese e competenze di causa. L'ente impositore pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e viene CP_1 pertanto dichiarato co ce. L , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies ricorso, o il suo rigetto nel merito, deduce vere regolarmente notificato la cartella di pagamento per cui è causa. Lette le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, alla presente udienza, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La questione oggetto della controversia concerne la possibilità, per il contribuente che rileva di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnare tali atti immediatamente, anche insieme al ruolo. In proposito, l'articolo 3-bis, Dl n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha novellato l'articolo 12, Dpr n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” e vi ha inserito il comma 4-bis che, dopo la previsione che «L'estratto di ruolo non è impugnabile» in via diretta, chiarisce che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extra tributarie) mediante ruolo, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Di conseguenza, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi enucleati, l'estratto di ruolo non è impugnabile. Tale interpretazione, oltre che nella chiara lettera della norma, trova la sua giustificazione nell'interesse ad agire quale “condizione dell'azione” che ha “natura dinamica” e, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Al riguardo le Sezioni unite (n. 26283/2022) hanno affermato che l'invalida notificazione della cartella di pagamento determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire anche con riferimento alle controversie non ancora definitive. In armonia col principio costituzionale del giusto processo ex articolo 111 della Costituzione, l'interesse ad agire, come conformato dal legislatore, deve essere dimostrato in giudizio per evitare che la struttura del processo possa, in contrasto con la sua funzione, consentire un eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica (Corte costituzionale n. 113/1963). Tanto premesso, nel caso di specie può ritenersi che parte opponente abbia dedotto e provato di avere un interesse concreto ed attuale, e dunque meritevole di tutela, all'accertamento negativo del credito, atteso che per effetto del carico debitorio portato dalla cartella esattoriale risultante dall'estratto di ruolo non ha ottenuto il rimborso Irpef per l'anno 2023. La fattispecie concreta rientra, pertanto, nelle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'articolo 3- bis, Dl n. 146/2021, trattandosi della perdita di un rimborso da parte dell'Amministrazione resistente per effetto dell'iscrizione a ruolo. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha lamentato la mancata notifica della cartella esattoriale risultante dall'estratto di ruolo, al fine di far valere l'eccezione di prescrizione della contribuzione, ex art. 3, 9°comma della legge 335/95. Ciò posto, nel caso in esame, il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica di suddetta cartella. Orbene, deve rilevarsi che risulta dagli atti di causa la prova della rituale notifica, in data 6.11.2014, della cartella di pagamento nr. 07120140003815011000 portata dall'estratto di ruolo impugnato (cfr. relata in produzione Ader). Orbene, la prova della ritualità della notifica di cui sopra induce a ritener inammissibile qualsiasi censura avverso la stessa, essendo ampiamente trascorso dalla notifica al deposito del ricorso il termine per proporre opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/1999. Nel presente giudizio, tuttavia, l'istante, in relazione alla cartella di pagamento risultante dall'estratto di ruolo, ha prospettato, quale ulteriore censura, l'intervenuta prescrizione della contribuzione pretesa dall da lui ritenuta quinquennale, stante la mancanza di atti CP_1 interruttivi a decorrere dalla sta notifica dell'impugnato atto impositivo. L'azione può essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ascrivibile all'art.615, 1° comma c.p.c per le considerazioni di seguito enunciate. Sul piano generale, valgono le seguenti considerazioni, non condividendosi le argomentazioni enunciate nella sentenza della Suprema Corte n.22946/2016. La pronuncia -resa in materia di omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada- ha escluso l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016) e ha osservato che l'azione di accertamento negativo del credito è inammissibile qualora il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione) in quanto lo strumento a sua disposizione è costituito, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, dall'opposizione all'esecuzione laddove invece nel caso sottoposto alla Cassazione, nessuna iniziativa esecutiva era stata intrapresa dall'amministrazione. I giudici di legittimità giungono alla conclusione che l'azione di accertamento negativo del credito non è l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione e ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Pertanto, secondo i Giudici di Legittimità, avendo l'attore uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento (cfr sentenza n.22946/2016). La Cassazione rafforza il ragionamento valorizzando la natura di eccezione della prescrizione, quindi di risposta ad un'azione del creditore, che ritiene mancante in assenza di un'iniziativa esecutiva in corso. Di recente, un'altra sentenza della Cassazione dell'8/3/2017 n. 6034, nel conformarsi alla sentenza n. 22946, giunge a ritenere che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto della procedura esecutiva. A parere del Giudicante, è necessario individuare l'ambito temporale di azione giudiziale del preteso debitore e lo stato, in quel momento, della procedura di riscossione del credito da parte del Concessionario. Premesso che il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) e il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale (cfr Cass. 24235/2015), la cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale è l'atto per il cui tramite il titolo esecutivo è notificato al soggetto passivo della riscossione coattiva (cfr Cassazione del 19 ottobre 2015, n. 21080). In materia contributiva previdenziale, per effetto del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il Concessionario a decorrere dal 1/1/2011 non provvede più alla redazione del ruolo e alla notifica CP_ della cartella, spettando all con la soppressione da tale data del ruolo, sia l'elaborazione dell'avviso di addebito, che lore di titolo esecutivo, sia la sua notifica mentre il concessionario interviene solo dopo, con il ruolo da lui formato a fini esecutivi, per l'avvio della procedura esecutiva. Avendo riguardo allo specifico caso della contribuzione previdenziale (quale quello oggi in esame), può dunque concludersi che, in entrambi i casi ed ambiti temporali, la cartella fino al 31/12/2010 (mediante il ruolo in esso incorporato) e l'avviso di addebito, dal1/1/2011, hanno valore di titolo esecutivo. Pertanto, con la notifica degli stessi e la mancata opposizione, essi divengono idonei a giustificare l'azione esecutiva. Il quesito da risolvere è se la cartella e l'avviso costituiscono giuridicamente anche una minacciata esecuzione, ossia preannunciano l'esercizio dell'azione esecutiva, ovvero in altri termini è necessario valutare se essi possono essere assimilati al precetto ed essere sufficienti per procedere ad esecuzione forzata. La equipollenza tra cartella (e avviso) e precetto deriva dal confronto della disciplina della cartella esattoriale (e dell'avviso di addebito) con quella del precetto, ed in particolare delle norme che disciplinano il contenuto dei due atti, nonché gli effetti degli stessi. •ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/1973 (e dell'art. 30, 2° comma del 78/2010 convertito nella legge 122/2010), la cartella esattoriale (e l'avviso di addebito) deve contenere "… l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata"; ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto consiste "…nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo…..con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata"; •ai sensi dell'articolo 50 del DPR 602/1973, così come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. numero 46/1999, "…il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale"; ai sensi dell'articolo 482 del codice di procedura civile "…non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto".
In ordine alla qualificazione della cartella di pagamento ( e dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 1/1/2011 per le contribuzioni ), va registrato l'orientamento costante della CP_4 Cassazione (cfr tra le altre, sentenza n. 2423 27 novembre 2015), recentemente enunciato con riferimento ai contributi previdenziali nella sentenza del 10/1/2017 n. 299, in cui i Giudici di legittimità hanno fissato il seguente principio di diritto: “ la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto ”. A tale principio -peraltro pronunciato proprio in materia di contributi di natura previdenziale- il Giudicante presta consapevole adesione. Non è ostativa a tale ricostruzione la circostanza che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dall'art. 50 2° comma del dpr 602/73, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo. Ed invero, la cartella e il ruolo sottostante, così come l'avviso di addebito non si perimono, a differenza del precetto, ex art. 481 c.p.c., in quanto subiscono solo una temporanea sospensione dell'efficacia ex lege sino a quando essa non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Pertanto, la cartella notificata ritualmente (così come l'avviso di addebito), in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella. È quindi rilevante accertare se a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento nr. 07120140003815011000, i crediti per cui è causa si sono prescritti. Ed invero, in considerazione della data di notifica della cartella in oggetto (6.11.2014), non risulta allegato e provato dal alcun atto interruttivo successivo entro il termine di 5 CP_5 anni dalla notifica della stess
Non essendo stata attivata nessuna ulteriore azione e/o diffida e/o iniziativa che valga ad interrompere il corso prescrizionale del credito, da ritenersi quinquennale secondo quanto condivisibilmente statuito dalla suprema Corte a sezioni Unite del 17/11/2016 n. 23397, deve concludersi che per i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 07120140003815011000 è decorso il termine prescrizionale di cinque anni. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di riferimento e senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi per premi assicurativi portati dalla cartella di pagamento n. 07120140003815011000, per intervenuta prescrizione;
CP_1 condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.865 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 12.11.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli