Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 6 marzo 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cardito alla Via Parte_1 C.F._1
Benevento, 18 presso lo studio dell'Avv. Carmine Antignano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Crispano alla Parte_2 C.F._2
Via S. Di Giacomo, 1 presso lo studio dell'Avv. MI Emiliano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione, in conformità a quanto richiesto dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l' 1.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 16 settembre 2021, dal quale nascevano due figli -MI
(nato a [...] il [...]) e (nato ad [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la Per_1
separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 6 marzo 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per cui vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
- I due figli, MI e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno Per_1
domiciliarmente nella casa coniugale sita in Caivano (NA) alla Via Scotta 1/A, che verrà assegnata alla sig.ra ed ai due figli minori. La sig.ra è autorizzata a cambiare Parte_1 Parte_1
abitazione nel caso in cui trovi un appartamento ad un fitto inferiore e tale cambiamento dovrà essere tempestivamente comunicato al sig. , al fine di poter esercitare la responsabilità Parte_2
genitoriale sui minori. Mobili, suppellettili ed elettrodomestici rimarranno nella disponibilità esclusiva della Parte_1
- La responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da entrambi i genitori per gli atti di ordinaria amministrazione. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo, senza interferenza dei familiari.
- Per quanto riguarda il diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21.15, e saranno riaccompagnati dal padre presso l'abitazione materna. Laddove dovessero sorgere esigenze tali che il padre non riuscisse ad accompagnare i bambini entro le ore 21.15, il si obbliga a comunicarlo Parte_2
tempestivamente alla a mezzo messaggio o telefonata Parte_1
- Inoltre, i minori, a settimane alterne, resteranno dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 21.15 della
2 V.G. n. 379/2025 domenica, una volta con il padre ed una volta con la madre;
- Durante l'orario lavorativo della , e su richiesta di quest'ultima, i figli minori MI e Pt_1
potranno essere affidati alla nonna paterna, dall'uscita di scuola fino alla conclusione Per_1 dell'orario lavorativo della che provvederà a prelevare i bambini dalla casa dei nonni Pt_1
paterni
- I minori trascorreranno ad anni alterni dal giorno 24 al giorno 26 con la madre ed il 31 dicembre ed 1° gennaio con il padre e viceversa.
- In assenza del padre, dovuto a motivi di lavoro, i nonni paterni potranno esercitare in sua vece il diritto di visita ai minori, negli stessi giorni stabiliti per il padre e con gli stessi orari;
- Durante il periodo estivo i minori, tenuto conto delle esigenze lavorative del , Parte_2
trascorreranno con il padre, 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
- Allo stesso modo, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con la madre ed il lunedì in
Albis con il padre e viceversa. I minori trascorreranno la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, come anche i rispettivi onomastici dei genitori. Mentre per il compleanno ed onomastico dei minori, i genitori trascorreranno ad anni alterni o il pranzo o la cena con i minori, al fine di poter festeggiare entrambi i coniugi con i minori.
- In ogni caso, laddove il sia impiegato missioni militari in Italia o all'estero, potrà Parte_2
concordare con la un diverso orario di visita dei figli minori a garanzia dei suoi diritti Parte_1
e doveri di padre e sempre durante questi periodi di impiego in operazioni militari, nella impossibilità di poter esercitare il suo diritto di visita dei figli minori, la si impegna a garantire una Parte_1
videochiamata tra il padre ed i figli almeno una volta al giorno. Tutti i periodi in cui il sia Pt_2
impegnato in operazioni militari in Italia o all'estero provvederà ad informare tempestivamente la
Parte_1
- Il sig. si impegna e si obbliga corrispondere alla sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
€ 400,00 mensili per il mantenimento dei due figli (200 € per ogni bambino). Detta somma per il mantenimento sarà corrisposta a mezzo iban sul c/c intestato alla sig.ra Parte_1
([...]) entro il giorno 24 di ogni mese. Fino a quando il figlio minore
MI frequenterà la scuola privata, il sig. si impegna a corrispondere il 50% Parte_2
della quota di iscrizione mensile del figlio MI alla scuola privata;
allo stesso modo il Parte_2
si impegna a corrispondere il 50% della scuola privata per il figlio fino alla
[...] Per_1
conclusione dell'anno scolastico 2024/2025.; L'assegno di mantenimento per ogni figlio salirà a
250,00 € per ogni bambino a partire dalla fine del percorso scolastico del bambino presso la scuola privata ed il passaggio alla scuola statale
- L'assegno unico verrà incassato al 100% dalla sig.ra fino a quando il minore sarà Parte_1
3 V.G. n. 379/2025 sottoposto alle terapie di cui necessita. Al termine delle terapie l'assegno unico sarà incassato al
50% tra i coniugi.
- I coniugi si impegnano e si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a corrispondere le spese straordinarie così come previste e disciplinate nel protocollo delle spese straordinarie approvato da
Tribunale di Napoli Nord
- I coniugi si obbligano reciprocamente a favorire e garantire l'inserimento dei figli nelle loro famiglie di origine, nonché i rapporti dei medesimi con tutti i membri dei suddetti nuclei familiari, ciò nel rispetto del consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 25.09.1998 n° 9606,
Trib. Min. Torino 11.05.1988).
- Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
- I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.
- Le parti dichiarano di dare, ed a tal fine si obbligano reciprocamente, concreta attuazione ai patti contenuti nel presente ricorso dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- Le parti si impegnano a rispettare le condizioni di cui sopra a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate, essendo conformi alla legge e agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata ad [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nato ad [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIVANO (atto n. 72, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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